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Document 22018A0126(01)

    Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

    GU L 23 del 26.1.2018, p. 4–466 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/104/oj

    Related Council decision

    26.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 23/4


    ACCORDO DI PARTENARIATO GLOBALE E RAFFORZATO

    tra l’Unione europea

    e la Comunità europea dell’energia atomica

    e i loro Stati membri, da una parte,

    e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

    PREAMBOLO

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    L’IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    L’UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA ROMANIA,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in seguito denominati «Stati membri»,

    L’UNIONE EUROPEA, e

    LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, in seguito denominata «Euratom»

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA D’ARMENIA

    dall’altra,

    in seguito denominate congiuntamente «parti»,

    TENENDO CONTO dei forti legami fra le parti e dei valori che condividono, del loro desiderio di rafforzare i rapporti stabiliti in passato mediante l’accordo di partenariato e di cooperazione («APC») tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999 e di promuovere una stretta e intensa cooperazione basata su un partenariato paritario nell’ambito della politica europea di vicinato («PEV») e del partenariato orientale, così come nell’ambito del presente accordo;

    RICONOSCENDO il contributo del piano d’azione comune UE-Armenia stabilito nell’ambito della PEV, comprese le disposizioni introduttive, e l’importanza delle priorità del partenariato nel rafforzamento delle relazioni tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia e nel sostegno del processo di riforma e di ravvicinamento, come indicato di seguito, nella Repubblica d’Armenia, contribuendo in tal modo a rafforzare la cooperazione politica ed economica;

    IMPEGNATI a rafforzare ulteriormente il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona governance;

    RICONOSCENDO che le riforme interne volte a rafforzare la democrazia e l’economia di mercato, da un lato, e la risoluzione duratura dei conflitti, dall’altro, sono collegate. Pertanto, i processi di una riforma democratica duratura nella Repubblica d’Armenia contribuiranno a consolidare la fiducia e la stabilità nell’intera regione;

    IMPEGNATI a promuovere ulteriormente l’evoluzione istituzionale, politica e socioeconomica della Repubblica d’Armenia attraverso, ad esempio, lo sviluppo della società civile, il rafforzamento delle istituzioni, la riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la lotta alla corruzione e il rafforzamento della cooperazione commerciale ed economica, compresa la buona governance in materia fiscale, la riduzione della povertà e la cooperazione in un’ampia gamma di settori d’interesse comune, anche nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza;

    IMPEGNATI a dare piena attuazione agli obiettivi, ai principi e alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 («la Convenzione europea sui diritti dell’uomo») e dell’Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa («Atto finale di Helsinki dell’OSCE»);

    RICORDANDO la loro volontà di promuovere la pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un effettivo multilateralismo e nella composizione pacifica delle controversie nelle forme concordate, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell’ambito delle Nazioni Unite («ONU») e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («OSCE»);

    IMPEGNATI ad ottemperare agli obblighi internazionali relativi alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo e di non proliferazione, così come di sicurezza nucleare;

    RICONOSCENDO l’importanza della partecipazione attiva della Repubblica d’Armenia alle forme di cooperazione regionali, comprese quelle sostenute dall’Unione europea; riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono;

    DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un dialogo politico regolare su questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea, compresa la sua politica di sicurezza e di difesa comune, così come delle pertinenti politiche della Repubblica d’Armenia; riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono;

    RICONOSCENDO l’importanza dell’impegno della Repubblica d’Armenia alla risoluzione pacifica e duratura del conflitto del Nagorno-Karabakh e la necessità di raggiungere tale risoluzione al più presto, nel quadro dei negoziati guidati dai copresidenti del gruppo di Minsk dell’OSCE; riconoscendo altresì la necessità di raggiungere tale risoluzione nel rispetto degli obiettivi e dei principi sanciti dalla Carta dell'ONU e dall’Atto finale di Helsinki dell’OSCE, in particolare quelli relativi al non ricorso alla minaccia o all’uso della forza, all’integrità territoriale degli Stati, e alla parità dei diritti e all’autodeterminazione dei popoli, ribaditi in tutte le dichiarazioni rilasciate nel contesto della copresidenza del gruppo di Minsk dell’OSCE fin dal 16o Consiglio ministeriale dell’OSCE del 2008; sottolineando anche l’impegno dichiarato dell’Unione europea al sostegno di tale processo di risoluzione dei conflitti;

    IMPEGNATI a prevenire e contrastare la corruzione, a lottare contro la criminalità organizzata e a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

    IMPEGNATI a intensificare il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere secondo un approccio complessivo che tenga debito conto della migrazione legale e della cooperazione volta a contrastare l’immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani e ad attuare in modo efficiente l'accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo di riammissione») che è entrato in vigore il 1o gennaio 2014;

    RIAFFERMANDO che una maggiore mobilità dei cittadini delle parti in un contesto sicuro e correttamente gestito rimane un obiettivo essenziale e considerando l’avvio, a tempo debito, di un dialogo in materia di visti con la Repubblica d’Armenia, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e correttamente gestita, compresa l’effettiva attuazione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione dei visti») che è entrato in vigore il 1ogennaio 2014 e dell'accordo di riammissione;

    IMPEGNATI a rispettare i principi dell’economia di mercato e confermando la disponibilità dell’Unione europea a contribuire alle riforme economiche nella Repubblica d’Armenia;

    RICONOSCENDO la volontà delle parti di approfondire la cooperazione economica, anche in settori connessi al commercio, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’adesione delle parti all’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») e mediante l’applicazione trasparente e non discriminatoria di tali diritti e obblighi;

    PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento;

    DETERMINATI a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;

    DETERMINATI a garantire la protezione dell’ambiente, anche mediante la cooperazione transfrontaliera e l’attuazione degli accordi internazionali multilaterali;

    IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, ad agevolare lo sviluppo di infrastrutture adeguate, ad intensificare l’integrazione dei mercati e il ravvicinamento progressivo agli elementi principali dell’acquis dell’UE indicati di seguito, compresi, tra l’altro, la promozione dell’efficienza energetica e l’uso delle fonti di energia rinnovabile, tenuto conto degli impegni della Repubblica d’Armenia al rispetto dei principi di parità di trattamento dei paesi fornitori, di transito e di consumo dell’energia;

    IMPEGNATI a garantire livelli elevati di sicurezza nucleare, come indicato di seguito;

    RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione nel settore dell’energia e l’impegno delle parti al pieno rispetto delle disposizioni del trattato sulla Carta dell’energia;

    DESIDEROSI di migliorare il livello della salute e della sicurezza pubblica e di protezione della salute umana, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, delle esigenze ambientali e dei cambiamenti climatici;

    IMPEGNATI ad intensificare i contatti tra i popoli, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della scienza e della tecnologia, dell’istruzione e della cultura, della gioventù e dello sport;

    IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale;

    RICONOSCENDO l’impegno della Repubblica d’Armenia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell’Unione europea, e ad attuarla in maniera efficace nel contesto di più ampi sforzi di riforma e a sviluppare le proprie capacità amministrative e istituzionali nella misura necessaria per far applicare il presente accordo, e riconoscendo il continuo sostegno dell’Unione europea, nell’ambito di tutti gli strumenti di cooperazione disponibili, compresa l’assistenza tecnica, finanziaria ed economica collegata a tale impegno, di pari passo al ritmo delle riforme e alle necessità economiche della Repubblica d’Armenia;

    CONSTATANDO che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia conclusi dall'Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce la competenza dell’Unione europea, le disposizioni di tali accordi futuri non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l’Irlanda a meno che l’Unione europea, contemporaneamente al Regno Unito e/o all’Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, notifichi alla Repubblica d’Armenia che il Regno Unito e/o l’Irlanda è/sono vincolato/i da tali accordi in quanto membro/i dell’Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne dell’Unione europea adottate a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai fini dell’attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l’Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21; constatando altresì che tali accordi futuri o eventuali successive misure interne dell’Unione europea rientrerebbero nell’ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    TITOLO I

    OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

    Articolo 1

    Obiettivi

    Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

    a)

    rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione tra le parti sulla base dei valori comuni e degli stretti legami, anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica d’Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell’Unione europea;

    b)

    consolidare il quadro per un dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti;

    c)

    contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica d’Armenia;

    d)

    promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello sia regionale sia internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, potenziando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato;

    e)

    potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l’obiettivo di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

    f)

    incrementare la mobilità e i contatti tra le popolazioni;

    g)

    sostenere gli sforzi della Repubblica d’Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico attraverso la cooperazione internazionale, anche mediante il ravvicinamento della sua legislazione all’acquis dell’UE citato in appresso;

    h)

    intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’adesione all’OMC; e

    i)

    creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

    Articolo 2

    Principi generali

    1.   Il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sanciti in particolare nella Carta dell'ONU, nell’Atto finale di Helsinki dell’OSCE e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, così come in altri strumenti pertinenti in materia di diritti dell’uomo, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell'ONU e la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, informa le politiche interne ed esterne delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

    2.   Le parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un’economia di mercato, dello sviluppo sostenibile, della cooperazione regionale e di un effettivo multilateralismo.

    3.   Le parti ribadiscono il loro rispetto dei principi dello stato di diritto e della buona governance, così come i loro obblighi internazionali, in particolare nel quadro dell’ONU, del Consiglio d’Europa e dell’OSCE.

    4.   Le parti si impegnano a combattere la corruzione, le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo, a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, anche aderendo all’iniziativa relativa ai centri di eccellenza dell’UE per la mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce alla pace e alla stabilità della regione.

    TITOLO II

    DIALOGO POLITICO E RIFORME; COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

    Articolo 3

    Finalità del dialogo politico

    1.   Le parti sviluppano e rafforzano il dialogo politico in tutti i settori di comune interesse, incluse la politica estera e le questioni di sicurezza, così come gli aspetti relativi alle riforme interne. Tale dialogo incrementerà l’efficacia della cooperazione politica su questioni di politica estera e di sicurezza, riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono.

    2.   Il dialogo politico ha la finalità di:

    a)

    sviluppare e rafforzare il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse;

    b)

    rafforzare il partenariato politico e aumentare l’efficacia della cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza;

    c)

    promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un effettivo multilateralismo;

    d)

    rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le relative minacce;

    e)

    rafforzare la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori;

    f)

    promuovere una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le parti finalizzata a conseguire la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;

    g)

    rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona governance, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, compresi la libertà dei media e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;

    h)

    sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le parti nel campo della sicurezza e della difesa;

    i)

    promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti;

    j)

    promuovere le finalità e i principi dell'ONU, come sancito dalla Carta dell’ONU e i principi che guidano le relazioni tra gli Stati partecipanti, come stabilito nell’Atto finale di Helsinki dell’OSCE; e

    k)

    promuovere la cooperazione regionale, sviluppare relazioni di buon vicinato e rafforzare la sicurezza regionale, anche attraverso provvedimenti a favore dell’apertura delle frontiere per promuovere il commercio regionale e la circolazione transfrontaliera.

    Articolo 4

    Riforme interne

    Le parti cooperano allo scopo di:

    a)

    sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità e l’efficacia delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto;

    b)

    assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

    c)

    realizzare ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l’indipendenza, la qualità e l’efficienza del sistema giudiziario, l’azione penale e l’applicazione della legge;

    d)

    rafforzare la capacità amministrativa e garantire l’imparzialità e l’efficacia degli organismi incaricati dell’applicazione della legge;

    e)

    proseguire la riforma della pubblica amministrazione e sviluppare una funzione pubblica responsabile, efficiente, trasparente e professionale; e

    f)

    assicurare l’efficacia della lotta alla corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l’effettiva attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, quale la convenzione dell'ONU contro la corruzione del 2003.

    Articolo 5

    Politica estera e di sicurezza

    1.   Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono, e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, riduzione del rischio, sicurezza informatica, riforma del settore della sicurezza, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e controllo delle esportazioni di armi. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare la sua efficacia, avvalendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali, e segnatamente dell’OSCE.

    2.   Le parti ribadiscono il loro impegno nei confronti dei principi e delle norme del diritto internazionale, compresi quelli sanciti dalla Carta dell'ONUe dall’Atto finale di Helsinki dell’OSCE, e il loro impegno per la promozione di tali principi nelle loro relazioni bilaterali e multilaterali.

    Articolo 6

    Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

    1.   Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.

    2.   Le parti ritengono che l’istituzione e l’efficace funzionamento della Corte penale internazionale costituiscano un passo avanti importante nella direzione della pace e della giustizia internazionali. Le parti mirano a rafforzare la cooperazione volta alla promozione della pace e della giustizia internazionale mediante la ratifica e l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti, tenendo conto dei rispettivi quadri di riferimento giuridici e costituzionali.

    3.   Le parti convengono di cooperare strettamente per prevenire il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra, avvalendosi di adeguati quadri bilaterali e multilaterali.

    Articolo 7

    Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

    Le parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare in vista dell’eventuale partecipazione della Repubblica d’Armenia alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall’UE, nonché alle pertinenti esercitazioni e formazioni, con decisione caso per caso.

    Articolo 8

    Stabilità regionale e risoluzione pacifica dei conflitti

    1.   Le parti intensificano gli sforzi comuni volti a migliorare le condizioni per una più intensa cooperazione a livello regionale, promuovendo l’apertura delle frontiere e la circolazione transfrontaliera, le relazioni di buon vicinato e lo sviluppo democratico, contribuendo in tal modo alla stabilità e alla sicurezza, e si adoperano per la risoluzione pacifica dei conflitti.

    2.   Gli sforzi di cui al paragrafo 1 si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sanciti dalla Carta dell'ONU, dall’Atto finale di Helsinki dell’OSCE e dagli altri atti multilaterali applicabili a cui le parti hanno aderito. Le parti sottolineano l’importanza di schemi concordati per la risoluzione pacifica dei conflitti.

    3.   Le parti sottolineano che il controllo degli armamenti e le misure di instaurazione della fiducia e della sicurezza rimangono di grande importanza per la sicurezza, la prevedibilità e la stabilità in Europa.

    Articolo 9

    Armi di distruzione di massa, non proliferazione e disarmo

    1.   Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ad uso di soggetti statali e non statali quali i terroristi e altri gruppi criminali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l’attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell’ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.

    2.   Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

    a)

    l’adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l’adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena applicazione; e

    b)

    l’ulteriore sviluppo di un sistema efficace di controlli nazionali all’esportazione, compresi i controlli delle esportazioni e del transito di merci collegate alle armi di distruzione di massa, così come i controlli dell’impiego finale dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

    3.   Le parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi contemplati nel presente articolo.

    Articolo 10

    Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali

    1.   Le parti riconoscono che la fabbricazione e il traffico illegali di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le relative munizioni, l’accumulo eccessivo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

    2.   Le parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti di cui sono parti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONUe di rispettare gli impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d’azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale nelle armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

    3.   Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarietà e la sinergia dei loro sforzi per contrastare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni e per distruggere le scorte eccessive, a livello mondiale, regionale, subregionale e, se del caso, nazionale.

    4.   Inoltre, le parti convengono di continuare a cooperare in materia di controllo delle armi convenzionali, alla luce della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e della pertinente legislazione nazionale della Repubblica d’Armenia.

    5.   Le parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi contemplati nel presente articolo.

    Articolo 11

    Lotta al terrorismo

    1.   Le parti ribadiscono l’importanza della prevenzione e della lotta al terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e le sue manifestazioni.

    2.   Le parti convengono sull’assoluta necessità che la lotta al terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dello stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, inclusi il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto umanitario e dei rifugiati, i principi della Carta dell'ONU e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta al terrorismo.

    3.   Le parti sottolineano l’importanza della ratifica universale e della piena attuazione di tutte le convenzioni e di tutti i protocolli dell’ONU in materia di lotta al terrorismo. Le parti convengono di continuare a promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l’attuazione della strategia globale dell'ONU contro il terrorismo, così come di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU e di tutte le convenzioni del Consiglio d’Europa in materia. Le parti convengono inoltre di cooperare per promuovere il consenso internazionale in materia di prevenzione e lotta al terrorismo.

    TITOLO III

    GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

    Articolo 12

    Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

    1.   Nel quadro della cooperazione nel settore della libertà, della giustizia e della sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello stato di diritto, compresa l’indipendenza della magistratura, l’accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo, garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come le garanzie procedurale in materia penale e i diritti delle vittime.

    2.   Le parti cooperano pienamente in vista dell’efficace funzionamento delle istituzioni preposte all’applicazione della legge, della lotta alla corruzione e dell’amministrazione della giustizia.

    3.   Tutta la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia è informata al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e al principio della non discriminazione.

    Articolo 13

    Protezione dei dati personali

    Le parti convengono di cooperare al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente agli strumenti giuridici e alle norme dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa e di altri organismi internazionali.

    Articolo 14

    Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

    1.   Le parti ribadiscono l’importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e instaurano un dialogo complessivo su tutti gli aspetti connessi alla migrazione, comprese la migrazione legale, la protezione internazionale e la lotta alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di esseri umani.

    2.   La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata di concerto tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro legislazione pertinente. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:

    a)

    il contrasto delle cause di fondo della migrazione;

    b)

    l’elaborazione e l’attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale allo scopo di conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non respingimento»;

    c)

    le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l’equità di trattamento, le politiche di integrazione sociale degli stranieri legalmente residenti, l’istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

    d)

    l’elaborazione di un’efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compresa l’elaborazione di misure di lotta alle reti di traghettatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici nel quadro dei pertinenti strumenti internazionali;

    e)

    aspetti quali l’organizzazione, la formazione, le migliori prassi e altre misure operative in materia di gestione della migrazione, della sicurezza dei documenti, della politica dei visti, della gestione delle frontiere e dei sistemi d’informazione sulla migrazione;

    3.   La cooperazione può anche agevolare la migrazione circolare a beneficio dello sviluppo.

    Articolo 15

    Circolazione delle persone e riammissione

    1.   Le parti che ne sono vincolate garantiscono la piena attuazione dei seguenti accordi:

    a)

    l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare; e

    b)

    l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti.

    2.   Le parti continuano a promuovere la mobilità dei cittadini grazie all’accordo di facilitazione del rilascio dei visti e a prendere in considerazione l’avvio, a tempo debito, di un dialogo per la liberalizzazione del regime dei visti purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e correttamente gestita. Esse cooperano nella lotta alle migrazioni irregolari, anche attraverso l’attuazione dell’accordo di riammissione, ed anche promuovendo la politica di gestione delle frontiere e i quadri giuridici e operativi.

    Articolo 16

    Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione:

    1.   Le parti cooperano per contrastare e prevenire le attività criminali e illegali, in particolare quelle transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:

    a)

    il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;

    b)

    il contrabbando e il traffico illecito di armi da fuoco comprese le armi leggere e di piccolo calibro;

    c)

    il contrabbando e il traffico di droghe illecite;

    d)

    il contrabbando e il traffico di merci;

    e)

    attività illecite economiche e finanziarie quali la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell’ambito di appalti pubblici;

    f)

    l’appropriazione indebita nell’ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;

    g)

    la corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato che in quello pubblico;

    h)

    la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni; e

    i)

    la criminalità informatica.

    2.   Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organismi preposti all’applicazione della legge, compreso l’eventuale sviluppo della cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol») e le autorità competenti della Repubblica d’Armenia. Le parti sono impegnate ad attuare efficacemente le norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle contenute nella Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e nei suoi tre protocolli. Le parti collaborano per prevenire e combattere la corruzione, conformemente alla Convenzione dell' ONU contro la corruzione del 2003, le raccomandazioni del Consiglio d'Europa Gruppo di Stati contro la corruzione («GRECO») e l’OCSE, la trasparenza per quanto riguarda la dichiarazione delle attività, la protezione degli informatori, e la divulgazione di informazioni sui beneficiari finali di soggetti giuridici.

    Articolo 17

    Droghe illecite

    1.   Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella prevenzione e lotta alle droghe illecite comprese le nuove sostanze psicoattive. Le politiche e le azioni antidroga sono volte a potenziare le strutture di prevenzione e di lotta alle droghe illecite, a ridurne l’offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell’abuso di droghe, allo scopo di ridurre i danni e di prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope o psicoattive.

    2.   Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le loro azioni si basano su principi concordati stabiliti nelle pertinenti convenzioni internazionali, e mirano a dare attuazione alle raccomandazioni contenute nel documento finale della sessione speciale dell’Assemblea generale dell' ONU sul problema mondiale della droga tenutasi nell’aprile 2016.

    Articolo 18

    Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

    1.   Le parti collaborano al fine di evitare che i loro sistemi finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati ai fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali in generale e di reati legati alla droga in particolare, nonché ai fini di finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi provento di attività criminali.

    2.   La cooperazione in questo settore consente scambi di informazioni pertinenti nell’ambito della rispettiva legislazione delle parti e dei pertinenti strumenti internazionali nonché l’adozione di norme appropriate per prevenire e lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali pertinenti attivi nel settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale in materia di riciclaggio di denaro.

    Articolo 19

    Cooperazione nella lotta al terrorismo

    1.   Nel pieno rispetto dei principi alla base della lotta al terrorismo, di cui all’articolo 11, le parti ribadiscono l’importanza di un approccio fondato sull’applicazione della legge e sulla giurisprudenza per la lotta al terrorismo e convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare:

    a)

    scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati e di tutela della riservatezza;

    b)

    scambiando esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e dei relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, in conformità al diritto applicabile;

    c)

    scambiando opinioni sulla radicalizzazione e sul reclutamento, e modalità atte a contrastare la radicalizzazione e a promuovere la riabilitazione;

    d)

    scambiando opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, incluse le minacce terroristiche;

    e)

    condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti dell’uomo nella lotta al terrorismo, in particolare in relazione alle procedure penali;

    f)

    garantendo l’incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche; e

    g)

    adottando misure nei confronti delle minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l’acquisizione, il trasferimento e l’uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari da alto rischio.

    2.   La cooperazione si basa sulle pertinenti valutazioni disponibili ed è realizzata in consultazione reciproca tra le parti.

    Articolo 20

    Cooperazione giudiziaria

    1.   Le parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l’attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

    2.   Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti si adoperano per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca, sulla base degli accordi multilaterali pertinenti. Tale cooperazione comprende, se del caso, l’accesso ai pertinenti strumenti internazionali dell’ONU e del Consiglio d’Europa e la loro attuazione, così come una più stretta cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica d’Armenia.

    Articolo 21

    Protezione consolare

    La Repubblica d’Armenia accettano che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato offrano protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell’UE che non disponga di una rappresentanza permanente nella Repubblica d’Armenia in grado di fornire efficacemente protezione consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.

    TITOLO IV

    COOPERAZIONE ECONOMICA

    CAPO 1

    Dialogo economico

    Articolo 22

    1.   L’Unione europea e la Repubblica d’Armenia agevolano il processo di riforma economica migliorando la comprensione condivisa dei fondamentali di ciascuna economia, nonché l’elaborazione e l’attuazione delle politiche economiche.

    2.   La Repubblica d’Armenia si adopera ulteriormente per sviluppare un’economia di mercato funzionante e per ravvicinare progressivamente le proprie disposizioni regolamentari in campo finanziario ed economico e politiche a quelle dell’Unione europea, come convenuto dal presente accordo. L’Unione europea sosterrà la Repubblica d’Armenia nell’assicurare politiche macroeconomiche sane, compresi l’indipendenza della banca centrale e la stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane e una bilancia dei pagamenti e un regime dei tassi di cambio sostenibili.

    Articolo 23

    A tal fine le parti convengono di instaurare un dialogo economico con cadenza regolare, con l’obiettivo di:

    a)

    scambiarsi informazioni sulle tendenze e sulle politiche macroeconomiche nonché sulle riforme strutturali, comprese le strategie per lo sviluppo economico;

    b)

    condividere competenze e migliori pratiche in settori quali la finanza pubblica, i quadri relativi alla politica monetaria e dei tassi di cambio, la politica del settore finanziario e le statistiche economiche;

    c)

    scambiarsi informazioni ed esperienze relative all’integrazione economica regionale, compreso il funzionamento dell’Unione economica e monetaria europea;

    d)

    rivedere la situazione della cooperazione bilaterale nei settori economico, finanziario e statistico.

    Articolo 24

    Controllo interno del settore pubblico e modalità di audit

    Le parti cooperano in materia di controllo interno del settore pubblico e di audit esterni con i seguenti obiettivi:

    a)

    sviluppare ulteriormente e applicare il sistema di controllo interno delle finanze pubbliche in conformità del principio di responsabilità gestionale decentrata, compresa una funzione di audit interno indipendente per tutto il settore pubblico nella Repubblica d’Armenia, mediante il ravvicinamento con le norme, i quadri e gli orientamenti internazionali generalmente accettate e le buone prassi dell’Unione europea, sulla base del programma di riforma del controllo finanziario interno pubblico approvato dal governo della Repubblica d’Armenia;

    b)

    sviluppare un adeguato sistema di ispezione finanziaria nella Repubblica d’Armenia per integrare, senza duplicarla, la funzione di audit interno;

    c)

    sostenere l’unità centrale di armonizzazione per il controllo interno delle finanze pubbliche nella Repubblica d’Armenia rafforzandone la capacità di guidare il processo di riforma;

    d)

    rafforzare ulteriormente la Camera di audit quale istituzione superiore di audit della Repubblica d’Armenia, in particolare sotto il profilo dell’indipendenza funzionale, organizzativa e finanziaria in conformità con le norme riconosciute internazionalmente in materia di audit esterni («INTOSAI»); e

    e)

    provvedere allo scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi.

    CAPO 2

    Fiscalità

    Articolo 25

    Le parti cooperano per rafforzare la buona governance in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una leale cooperazione.

    Articolo 26

    In relazione all’articolo 25, le parti riconoscono i principi della buona governance in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello dell’Unione europea e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell’Unione europea e degli Stati membri, le parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale e sviluppano misure volte all’effettiva applicazione dei suddetti principi di buona governance.

    Articolo 27

    Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione mirata al miglioramento e allo sviluppo del sistema fiscale e dell’amministrazione tributaria della Repubblica d’Armenia, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, al fine di garantire una riscossione efficace delle imposte e di rafforzare la lotta alla frode e l’elusione fiscale. Le parti non operano discriminazioni tra i prodotti importati e i prodotti nazionali analoghi, a norma degli articoli I e III dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). Le parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta alla frode fiscale e all’elusione fiscale, in particolare la c.d. «frode carosello», nonché per quanto concerne i prezzi di trasferimento e la lotta alle pratiche offshore.

    Articolo 28

    Le parti sviluppano la cooperazione in vista di pervenire a politiche condivise per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. La cooperazione comporta lo scambio di informazioni. A tal fine, le parti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale e in linea con la convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo del 2003.

    Articolo 29

    Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

    CAPO 3

    Statistiche

    Articolo 30

    Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore statistico, contribuendo in tal modo all’obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente dovrebbe fornire ai cittadini, alle imprese e ai decisori politici dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni informate su tale base. Il sistema statistico nazionale rispetta i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall’ONU e tiene conto dell’acquis dell’UE in campo statistico, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzare la produzione statistica nazionale alle norme e agli standard europei.

    Articolo 31

    La cooperazione nel settore statistico persegue i seguenti obiettivi:

    a)

    l’ulteriore rafforzamento delle capacità del sistema statistico nazionale, compresa la base giuridica, la produzione di dati e metadati di buona qualità, una politica di diffusione e la facilità d’uso per l’utente, tenendo conto degli utenti dei settori pubblico e privato, della comunità accademica e della società in generale;

    b)

    il progressivo allineamento del sistema statistico della Repubblica d’Armenia alle norme e alle pratiche del Sistema statistico europeo;

    c)

    il perfezionamento della trasmissione dei dati all’Unione europea, applicando le pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;

    d)

    il rafforzamento delle capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l’applicazione delle norme statistiche dell’Unione europea e contribuire allo sviluppo del sistema statistico della Repubblica d’Armenia;

    e)

    lo scambio di esperienze per quanto riguarda lo sviluppo del know-how statistico; e

    f)

    la promozione della garanzia e della gestione della qualità in tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

    Articolo 32

    Le parti cooperano nell’ambito del Sistema statistico europeo, nel quale Eurostat è l’ufficio statistico dell’Unione europea. Tale cooperazione garantisce l’indipendenza professionale dell’ufficio statistico e l’applicazione dei principi del codice di buone pratiche delle statistiche europee, nonché un’attenzione principale ai seguenti settori:

    a)

    le statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali;

    b)

    le statistiche dell’agricoltura, compresi i censimenti agricoli;

    c)

    le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l’uso di fonti amministrative a fini statistici;

    d)

    le statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche del commercio estero, le statistiche della bilancia dei pagamenti e le statistiche relative agli investimenti diretti esteri;

    e)

    le statistiche relative all’energia, compresi i bilanci energetici;

    f)

    le statistiche ambientali;

    g)

    le statistiche regionali; e

    h)

    le attività orizzontali, comprese la garanzia e la gestione della qualità, le classificazioni statistiche, le attività di formazione, la diffusione e l’utilizzo di moderne tecnologie dell’informazione.

    Articolo 33

    Le parti si scambiano, tra l’altro, informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell’esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano all’ulteriore allineamento all’acquis statistico dell’UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico della Repubblica d’Armenia e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel quadro della produzione dei dati statistici l’accento è posto sul maggiore utilizzo dei dati amministrativi e sulla razionalizzazione delle indagini statistiche, tenendo conto della necessità di ridurre l’onere di risposta. I dati prodotti sono pertinenti ai fini dell’elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della vita sociale ed economica.

    Articolo 34

    Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico. Nella misura del possibile, le attività intraprese nell’ambito del Sistema statistico europeo, compresa la formazione, sono accessibili alla Repubblica d’Armenia.

    Articolo 35

    Se pertinente e applicabile, il graduale ravvicinamento della legislazione della Repubblica d’Armenia all’acquis statistico dell’UE viene effettuato in conformità dello Statistical Requirements Compendium, prodotto da Eurostat e aggiornato annualmente, che le parti considerano allegato al presente accordo.

    TITOLO V

    ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

    CAPO 1

    Trasporti

    Articolo 36

    Le parti:

    a)

    ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;

    b)

    promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l’intermodalità e l’interoperabilità dei sistemi di trasporto; e

    c)

    si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

    Articolo 37

    La cooperazione in materia di trasporti riguarda i seguenti settori:

    a)

    l’elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l’obiettivo di garantire sistemi di trasporto rispettosi dell’ambiente, efficienti e sicuri e di promuovere l’integrazione delle considerazioni relative ai trasporti in altre politiche;

    b)

    l’elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l’ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i più elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, marittimo, aereo e l’intermodalità, compresi i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento;

    c)

    il miglioramento della politica delle infrastrutture per individuare e valutare meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto;

    d)

    l’elaborazione di strategie di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l’attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto;

    e)

    l’adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti, incluse le procedure per una rigorosa attuazione e l’efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di trasporti;

    f)

    la cooperazione e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti; e

    g)

    la promozione dell’uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell’informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell’intermodalità e la cooperazione nell’uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.

    Articolo 38

    1.   La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Repubblica d’Armenia, l’Unione europea e i paesi terzi della regione, promuovendo l’apertura delle frontiere e la circolazione transfrontaliera mediante l’eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura, potenziando il funzionamento delle reti di trasporto esistenti e sviluppando le infrastrutture, in particolare sulle principali reti di collegamento tra le parti.

    2.   La cooperazione comprende azioni volte a facilitare l’attraversamento delle frontiere, tenendo conto delle specificità di paesi senza sbocco sul mare, come indicato nei pertinenti strumenti internazionali.

    3.   La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:

    a)

    a livello regionale, in particolare tenendo in considerazione i progressi conseguiti nell’ambito di intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia («TRACECA») e altre iniziative nel campo dei trasporti a livello internazionale, anche nell’ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle parti; e

    b)

    nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell’Unione europea, nonché nell’ambito del partenariato orientale.

    Articolo 39

    1.   Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, è opportuno che le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo siano disciplinate nel quadro dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia che istituisce uno spazio aereo comune.

    2.   Prima della conclusione dell’accordo che istituisce uno spazio aereo comune, le parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 40

    Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

    Articolo 41

    1.   La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea di cui all’allegato I, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

    2.   Il ravvicinamento può avvenire anche attraverso accordi settoriali.

    CAPO 2

    Cooperazione in materia di energia, inclusa la sicurezza nucleare

    Articolo 42

    1.   Le parti cooperano in materia di energia sulla base dei principi di partenariato, interesse reciproco, trasparenza e prevedibilità. La cooperazione è intesa a ravvicinare le normative nel settore dell’energia nei settori indicati di seguito, tenendo conto della necessità di garantire l’accesso a un’energia sicura, rispettosa dell’ambiente e a prezzi accessibili.

    2.   Tale cooperazione riguarda tra l’altro i seguenti ambiti:

    a)

    le strategie e le politiche energetiche, anche per la promozione della sicurezza energetica e la diversificazione dell’approvvigionamento energetico e la produzione di energia;

    b)

    il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento di energia, anche incoraggiando la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento energetico;

    c)

    lo sviluppo di mercati dell’energia competitivi;

    d)

    la promozione dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, dell’efficienza energetica e del risparmio energetico;

    e)

    la promozione della cooperazione regionale nel settore dell’energia e sull’integrazione dei mercati regionali;

    f)

    la promozione di quadri regolamentari comuni per facilitare il commercio di prodotti petroliferi, dell’energia elettrica e, potenzialmente, di altri prodotti energetici, nonché la parità di condizioni in termini di sicurezza nucleare, allo scopo di garantire un elevato livello di sicurezza;

    g)

    il settore nucleare civile, tenendo conto delle specificità della Repubblica d’Armenia e mirando in particolare a livelli elevati di sicurezza nucleare, sulla base degli standard dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica («AIEA») e delle norme e le prassi dell’Unione europea indicate in appresso, e a livelli elevati di sicurezza nucleare, sulla base di orientamenti e prassi internazionali. La cooperazione nel settore comprenderà:

    i)

    lo scambio di tecnologie, buone pratiche e azioni di formazione in materia di sicurezza e di gestione dei rifiuti al fine di garantire l’esercizio in sicurezza degli impianti nucleari;

    ii)

    la chiusura e la disattivazione in condizioni di sicurezza della centrale nucleare di Medzamor e la rapida adozione di una tabella di marcia o un piano d’azione in tal senso, tenuto conto della necessità della sua sostituzione con nuova capacità al fine di garantire la sicurezza energetica della Repubblica d’Armenia e le condizioni per uno sviluppo sostenibile;

    h)

    le politiche in materia di prezzi, transito e trasporto dell’energia, e segnatamente un sistema generale basato sui costi per la trasmissione delle risorse energetiche, se e quando opportuno, e ulteriori precisazioni per quanto riguarda l’accesso agli idrocarburi, se del caso;

    i)

    la promozione di aspetti normativi che rispecchino i principi fondamentali della regolamentazione del mercato dell’energia e dell’accesso non discriminatorio alle reti energetiche e alle infrastrutture a tariffe trasparenti ed efficienti in termini di costi, e concorrenziali, e di un controllo adeguato e indipendente;

    j)

    la cooperazione scientifica e tecnica, compreso lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e utilizzo finale dell’energia, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell’ambiente.

    Articolo 43

    Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

    Articolo 44

    La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli strumenti di cui all’allegato II, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

    CAPO 3

    Ambiente

    Articolo 45

    Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all’obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un’economia maggiormente rispettosa dell’ambiente. Una maggiore protezione dell’ambiente dovrebbe tradursi in benefici per i cittadini e le imprese dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia, anche in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle risorse naturali, e di una maggiore efficienza economica e ambientale così come in termini di utilizzo di tecnologie moderne e più pulite che contribuiscono a modalità di produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell’interdipendenza esistente tra le parti nel campo della protezione dell’ambiente e degli accordi multilaterali in tale settore.

    Articolo 46

    1.   La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana, l’uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l’altro:

    a)

    la governance ambientale e le questioni orizzontali, incluse la pianificazione strategica, la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, l’istruzione e la formazione, i sistemi di monitoraggio e di informazione in materia di ambiente, le attività d’ispezione e di esecuzione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l’accesso del pubblico alle informazioni in materia di ambiente, i processi decisionali e l’efficacia delle procedure di riesame amministrativo e giudiziario;

    b)

    la qualità dell’aria;

    c)

    la qualità dell’acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità;

    d)

    la gestione dei rifiuti;

    e)

    la protezione della natura, comprese la silvicoltura e la conservazione della biodiversità;

    f)

    l’inquinamento industriale e i rischi industriali;

    g)

    la gestione delle sostanze chimiche.

    2.   La cooperazione si ripropone altresì di integrare la dimensione ambientale in settori d’intervento diversi dalla politica ambientale.

    Articolo 47

    Le parti, tra l’altro:

    a)

    si scambiano informazioni e competenze;

    b)

    cooperano a livello regionale e internazionale, in particolare per quanto riguarda gli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti; e

    c)

    cooperano nell’ambito di pertinenti agenzie, come opportuno.

    Articolo 48

    Gli obiettivi della cooperazione sono tra l’altro:

    a)

    lo sviluppo di una strategia nazionale generale in materia di ambiente per la Repubblica d’Armenia, riguardante:

    i)

    le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l’attuazione e l’applicazione della legislazione ambientale;

    ii)

    la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all’amministrazione dell’ambiente;

    iii)

    le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni;

    iv)

    le procedure volte a promuovere l’integrazione dell’ambiente in altri settori di intervento;

    v)

    la promozione di misure a favore di un’economia verde e dell’ecoinnovazione, l’identificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie e un meccanismo di riesame; e

    b)

    lo sviluppo di strategie settoriali per la Repubblica d’Armenia (anche con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilità amministrative e delle strategie di finanziamento degli investimenti in infrastrutture e tecnologie) in materia di:

    i)

    qualità dell’aria;

    ii)

    qualità dell’acqua e gestione delle risorse;

    iii)

    gestione dei rifiuti;

    iv)

    biodiversità, conservazione della natura e silvicoltura;

    v)

    inquinamento industriale e rischi industriali; e

    vi)

    prodotti chimici.

    Articolo 49

    Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

    Articolo 50

    La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato III, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

    CAPO 4

    Azione per il clima

    Articolo 51

    Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell’interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in tale settore.

    Articolo 52

    La cooperazione promuove l’adozione di misure a livello interno, regionale e internazionale, anche in materia di:

    a)

    mitigazione dei cambiamenti climatici;

    b)

    adattamento ai cambiamenti climatici;

    c)

    meccanismi di mercato e non di mercato per affrontare i cambiamenti climatici;

    d)

    ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego, trasferimento e diffusione di tecnologie nuove, innovative, sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento;

    e)

    integrazione delle questioni climatiche nelle politiche generali e settoriali; e

    f)

    sensibilizzazione, istruzione e formazione.

    Articolo 53

    1.   Le parti, tra l’altro:

    a)

    si scambiano informazioni e competenze;

    b)

    attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite e rispettose dell’ambiente;

    c)

    realizzano attività congiunte a livello regionale e internazionale, anche per quanto riguarda gli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 («UNFCCC») e l’accordo di Parigi del 2015, e attività congiunte nell’ambito di pertinenti agenzie, come opportuno.

    2.   Le parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

    Articolo 54

    Gli obiettivi della cooperazione comprendono, tra l’altro:

    a)

    misure intese ad attuare l’accordo di Parigi, in linea con i principi enunciati nel presente accordo;

    b)

    misure volte a rafforzare la capacità di adottare misure efficaci di azione per il clima;

    c)

    lo sviluppo di una strategia climatica globale e un piano d’azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi in una prospettiva a lungo termine;

    d)

    l’elaborazione di valutazioni di vulnerabilità e di adattamento;

    e)

    l’elaborazione di un piano di sviluppo a basse emissioni di carbonio;

    f)

    l’elaborazione e attuazione di misure a lungo termine volte a ridurre i cambiamenti climatici affrontando il problema delle emissioni di gas a effetto serra;

    g)

    misure tese a predisporre lo scambio delle quote di emissione;

    h)

    misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie;

    i)

    misure tese a integrare le questioni climatiche nelle politiche settoriali; e

    j)

    misure relative alle sostanze che riducono lo strato d’ozono e ai gas fluorurati.

    Articolo 55

    Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

    Articolo 56

    La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato IV, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

    CAPO 5

    Politica industriale e relativa alle imprese

    Articolo 57

    Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e relativa alle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, ma con particolare riguardo alle piccole e medie imprese («PMI»). È opportuno che il rafforzamento della cooperazione migliori il quadro regolamentare e amministrativo sia per le imprese dell’Unione europea che per le imprese della Repubblica d’Armenia operanti nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia e che esso si basi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell’Unione europea, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in tale settore.

    Articolo 58

    Le parti cooperano al fine di:

    a)

    attuare strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello Small Business Act per l’Europa e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. Tale cooperazione includerà anche una particolare attenzione rivolta alle microimprese e alle imprese artigiane, estremamente importanti sia per l’economia dell’Unione europea che per quella della Repubblica d’Armenia;

    b)

    creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così a una maggiore competitività. Tale cooperazione riguarderà anche la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni) e le questioni ambientali ed energetiche, come l’efficienza energetica e una produzione più pulita;

    c)

    semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell’Unione europea;

    d)

    incoraggiare l’elaborazione di una politica dell’innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), allo sviluppo di cluster e all’accesso ai finanziamenti;

    e)

    incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell’Unione europea e quelle della Repubblica d’Armenia e tra tali imprese e le autorità dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia;

    f)

    sostenere la realizzazione di attività di promozione delle esportazioni nella Repubblica d’Armenia;

    g)

    promuovere un ambiente più favorevole alle imprese, al fine di aumentare il potenziale di crescita e le opportunità di investimento; e

    h)

    facilitare l’ammodernamento e la ristrutturazione dell’industria nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia in alcuni settori.

    Articolo 59

    Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico. Il dialogo coinvolgerà anche rappresentanti delle imprese dell’Unione europea e delle imprese della Repubblica d’Armenia.

    CAPO 6

    Diritto societario, contabilità e revisione contabile, governo societario

    Articolo 60

    1.   Le parti riconoscono l’importanza di disporre di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e del governo societario, nonché della contabilità e della revisione contabile, in un’economia di mercato funzionante e con un contesto commerciale prevedibile e trasparente, e sottolineano l’importanza di promuovere la convergenza normativa in questi settori.

    2.   Le parti collaborano al fine di:

    a)

    scambiarsi le migliori pratiche per garantire la disponibilità e l’accesso alle informazioni riguardanti l’organizzazione e la rappresentanza di società registrate in modo trasparente e facilmente accessibile;

    b)

    sviluppare ulteriormente una politica di governo societario conforme alle norme internazionali, in particolare a quelle dell’OCSE;

    c)

    promuovere l’attuazione e l’applicazione coerente dei principi internazionali d’informativa finanziaria («IFRS») per i conti consolidati delle società quotate;

    d)

    regolamentare e controllare le professioni di revisore dei conti e di contabile;

    e)

    promuovere i principi di revisione internazionali e il codice deontologico dell’International Federation of Accountants («IFAC»), con l’obiettivo di migliorare il livello professionale dei revisori dei conti mediante il rispetto di standard e norme deontologiche da parte delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni di revisione contabile e dei revisori contabili.

    CAPO 7

    Cooperazione nel settore dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari

    Articolo 61

    Le parti concordano sull’importanza di disporre di una legislazione e di pratiche efficaci e decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con l’obiettivo di:

    a)

    migliorare la regolamentazione dei servizi finanziari;

    b)

    garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

    c)

    contribuire alla stabilità e all’integrità del sistema finanziario globale;

    d)

    promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza;

    e)

    garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

    CAPO 8

    Cooperazione nel settore della società dell’informazione

    Articolo 62

    Le parti promuovono la cooperazione volta a sviluppare la società dell’informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante un’ampia disponibilità delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni («TIC») e una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. Tale cooperazione dovrebbe mirare ad agevolare l’accesso ai mercati delle comunicazioni elettroniche e promuovere la concorrenza e gli investimenti in tale settore.

    Articolo 63

    Tale cooperazione riguarderà, fra l’altro, le seguenti azioni:

    a)

    lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull’attuazione di strategie nazionali per la società dell’informazione, comprese, tra l’altro, iniziative volte a promuovere l’accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della rete e a sviluppare servizi pubblici online;

    b)

    lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell’autorità nazionale di regolamentazione indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse di spettro e per promuovere l’interoperabilità delle reti nella Repubblica d’Armenia e con l’Unione europea.

    Articolo 64

    Le parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell’Unione europea e le autorità di regolamentazione nazionali della Repubblica d’Armenia in materia di comunicazioni elettroniche.

    Articolo 65

    La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato V, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

    CAPO 9

    Turismo

    Articolo 66

    Le parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un’industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, responsabilizzazione, occupazione e valuta estera.

    Articolo 67

    La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:

    a)

    il rispetto dell’integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;

    b)

    l’importanza del patrimonio culturale; e

    c)

    un’interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell’ambiente.

    Articolo 68

    La cooperazione riguarda in particolare i seguenti ambiti:

    a)

    lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di conoscenze, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;

    b)

    l’istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;

    c)

    la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali per il turismo, nonché l’identificazione e l’eliminazione delle barriere ai servizi di viaggio;

    d)

    l’elaborazione e l’attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda i pertinenti aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;

    e)

    la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi; e

    f)

    lo sviluppo e la promozione dell’offerta turistica a livello delle comunità locali.

    Articolo 69

    Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

    CAPO 10

    Agricoltura e sviluppo rurale

    Articolo 70

    Le parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.

    Articolo 71

    La cooperazione tra le parti nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l’altro, a:

    a)

    agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;

    b)

    rafforzare le capacità amministrative a livello centrale e locale, nella pianificazione, nella valutazione e nell’attuazione delle politiche conformemente alle normative e alle migliori pratiche dell’Unione europea;

    c)

    promuovere l’ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;

    d)

    condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;

    e)

    migliorare la competitività del settore agricolo, l’efficienza e la trasparenza dei mercati;

    f)

    promuovere le politiche di qualità e i loro meccanismi di controllo, in particolare le indicazioni geografiche e l’agricoltura biologica;

    g)

    divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli; e

    h)

    migliorare l’armonizzazione delle questioni trattate nell’ambito di organizzazioni internazionali di cui entrambe le parti sono membri.

    CAPO 11

    Governance marittima e della pesca

    Articolo 72

    Le parti cooperano su questioni di reciproco interesse riguardanti le attività di pesca e di governance marittima, istituendo in tal modo una più stretta cooperazione bilaterale, multilaterale e internazionale nel settore della pesca.

    Articolo 73

    Le parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:

    a)

    una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi; e

    b)

    la cooperazione attraverso le organizzazioni multilaterali e internazionali responsabili della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive, in particolare rafforzando gli idonei strumenti internazionali di sorveglianza e di applicazione della legge.

    Articolo 74

    Le parti appoggiano iniziative, come lo scambio di esperienze e l’offerta di sostegno reciproci, per garantire l’attuazione di una politica della pesca sostenibile, quali:

    a)

    la gestione delle risorse della pesca e dell’acquacoltura;

    b)

    l’ispezione e il controllo delle attività di pesca;

    c)

    la raccolta dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, e dei dati biologici ed economici;

    d)

    una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l’informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità;

    e)

    lo sviluppo sostenibile delle aree che comprendono una costa lacustre o stagni o l’estuario di un fiume e sono caratterizzate da un notevole livello di occupazione nel settore della pesca; e

    f)

    lo scambio istituzionale di esperienze in materia di legislazione dell’acquacoltura sostenibile e la sua attuazione pratica in bacini naturali e laghi artificiali.

    Articolo 75

    Le parti, tenendo conto della cooperazione in materia di pesca, trasporti, ambiente e altre politiche collegate al mare, cooperano e si forniscono sostegno reciproco, se del caso, su questioni marittime, in particolare sostenendo attivamente un approccio integrato agli affari marittimi e la buona governance nell’ambito delle competenti organizzazioni regionali e internazionali.

    CAPO 12

    Settore minerario

    Articolo 76

    Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e della produzione di materie prime, con l’obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all’energia, con particolare riferimento all’estrazione di minerali metallici e industriali.

    Articolo 77

    Le parti cooperano al fine di:

    a)

    scambiarsi informazioni sugli sviluppi dei rispettivi settori minerari e delle materie prime;

    b)

    scambiarsi informazioni su questioni connesse al commercio di materie prime, con l’obiettivo di promuovere gli scambi bilaterali;

    c)

    scambiarsi informazioni e migliori pratiche in relazione ad aspetti connessi allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie; e

    d)

    scambiarsi informazioni e migliori pratiche in relazione a formazione, competenze e sicurezza nelle industrie minerarie.

    CAPO 13

    Cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

    Articolo 78

    Le parti promuovono la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile e allo sviluppo tecnologico e all’innovazione sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l’adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

    Articolo 79

    La cooperazione di cui all’articolo 78 comprende:

    a)

    il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

    b)

    l’agevolazione di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle parti;

    c)

    iniziative per aumentare le capacità di ricerca e la partecipazione degli istituti di ricerca della Repubblica d’Armenia al programma quadro per la ricerca dell’Unione europea;

    d)

    la promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti della ricerca e dell’innovazione;

    e)

    attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale incaricato della ricerca nell’ambito di attività di ricerca e innovazione in entrambe le parti;

    f)

    l’agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo che lavorano nel campo della ricerca e della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività; e

    g)

    altre modalità di cooperazione nel settore della ricerca e dell’innovazione stabilite di comune accordo.

    Articolo 80

    Nel realizzare tali attività di cooperazione, è opportuno ricercare sinergie con le attività finanziate dal Centro internazionale di scienza e tecnologia («CIST») e con altre attività realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia come stabilito nel titolo VII, capo 1.

    CAPO 14

    Protezione dei consumatori

    Articolo 81

    Le parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e rendere compatibili i rispettivi sistemi di protezione dei consumatori.

    Articolo 82

    Ai fini del presente capo, la cooperazione può comprendere:

    a)

    l’obiettivo di ravvicinare la normativa in materia di protezione dei consumatori della Repubblica d’Armenia a quella dell’Unione europea, evitando nel contempo ostacoli agli scambi;

    b)

    la promozione degli scambi di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, compresa la legislazione in materia e la sua applicazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, i sistemi di scambio di informazioni, l’educazione e il rafforzamento del potere dei consumatori nonché i mezzi di ricorso a loro disposizione;

    c)

    la promozione di attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori; e

    d)

    la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e i contatti fra i rappresentanti dei consumatori.

    Articolo 83

    La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato VI, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

    CAPO 15

    Occupazione, politica sociale e pari opportunità

    Articolo 84

    Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l’agenda per il lavoro dignitoso dell’Organizzazione internazionale del lavoro («OIL»), la politica dell’occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l’inclusione sociale, la parità di genere e la lotta alla discriminazione e i diritti sociali, e a contribuire in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, a una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

    Articolo 85

    La cooperazione, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di questioni da individuare tra i seguenti ambiti:

    a)

    riduzione della povertà e rafforzamento della coesione sociale;

    b)

    politica dell’occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, anche allo scopo di ridurre l’economia sommersa e l’occupazione sommersa;

    c)

    promozione di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l’impiego efficienti, per modernizzare i mercati del lavoro e adattarsi alle loro esigenze;

    d)

    promozione di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone appartenenti a gruppi minoritari;

    e)

    pari opportunità e lotta alla discriminazione, con l’obiettivo di migliorare la parità di genere e di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, nonché di combattere la discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale;

    f)

    politica sociale, volta a migliorare il livello di protezione sociale e ad ammodernare i sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;

    g)

    stimolo alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i pertinenti portatori d’interessi;

    h)

    promozione della salute e della sicurezza sul lavoro; e

    i)

    promozione della responsabilità sociale delle imprese.

    Articolo 86

    Le parti incoraggiano il coinvolgimento di tutti i pertinenti portatori d’interessi, incluse le organizzazioni della società civile e in particolare le parti sociali, nell’elaborazione delle politiche e nelle riforme nella Repubblica d’Armenia e nella cooperazione tra le parti a norma del presente accordo.

    Articolo 87

    Le parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.

    Articolo 88

    Le parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese e incoraggiano le pratiche commerciali responsabili, quali quelle promosse dalle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, dall’iniziativa Global Compact dell'ONU e dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’OIL così come la norma ISO 26000.

    Articolo 89

    Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

    Articolo 90

    La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato VII, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

    CAPO 16

    Cooperazione nel settore della salute

    Articolo 91

    Le parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il suo livello, in conformità dei valori e dei principi di sanità pubblica, e quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

    Articolo 92

    La cooperazione riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, in particolare mediante lo scambio di informazioni in materia di salute, la promozione di una strategia che integri l’aspetto sanitario in tutte le politiche, la cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare l’Organizzazione mondiale della sanità, e la promozione dell’attuazione degli accordi sanitari internazionali, come la Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, del 2003, e i regolamenti sanitari internazionali.

    CAPO 17

    Istruzione, formazione e gioventù

    Articolo 93

    Le parti cooperano nel settore dell’istruzione e della formazione al fine di rafforzare la collaborazione e il dialogo politico al fine di ravvicinare i sistemi di istruzione e di formazione nella Repubblica d’Armenia con le politiche e le prassi dell’Unione europea. Le parti cooperano per promuovere l’apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione, in particolare nel campo dell’istruzione professionale e superiore.

    Articolo 94

    La cooperazione nel campo dell’istruzione e della formazione riguarda, tra l’altro, le seguenti azioni:

    a)

    promuovere l’apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l’occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella società;

    b)

    modernizzare i sistemi di istruzione e formazione, compresa la formazione per i dipendenti pubblici, e migliorare la qualità, la pertinenza e l’accesso lungo l’intero percorso educativo che va dall’educazione e dalla cura della prima infanzia fino all’istruzione terziaria;

    c)

    promuovere la convergenza e il coordinamento delle riforme nel campo dell’istruzione superiore in linea con l’agenda dell’Unione europea per l’istruzione superiore e lo spazio europeo dell’istruzione superiore («processo di Bologna»);

    d)

    rafforzare la cooperazione accademica internazionale, aumentare la partecipazione nei programmi di cooperazione dell’Unione europea e migliorare la mobilità di studenti e insegnanti;

    e)

    promuovere l’apprendimento di lingue straniere;

    f)

    sviluppare il quadro nazionale delle qualifiche per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze all’interno della rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico («ENIC-NARIC») in linea con il quadro europeo delle qualifiche;

    g)

    rafforzare la cooperazione per sviluppare ulteriormente l’istruzione e la formazione professionale, tenendo al contempo conto delle buone prassi nell’Unione europea; e

    h)

    rafforzare la comprensione e la conoscenza del processo di integrazione europeo, del dialogo accademico sulle relazioni UE/partenariato orientale, nonché la partecipazione ai programmi pertinenti dell’Unione europea, compreso nel settore della funzione pubblica.

    Articolo 95

    Le parti convengono di cooperare nel settore della gioventù al fine di:

    a)

    rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e dell’istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori;

    b)

    agevolare la partecipazione attiva di tutti i giovani alla società;

    c)

    sostenere la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del dialogo interculturale, nonché dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato; e

    d)

    promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili al fine di sostenere la società civile.

    CAPO 18

    Cooperazione in campo culturale

    Articolo 96

    Le parti promuoveranno la cooperazione culturale conformemente ai principi sanciti dalla convenzione dell’Organizzazione dell'ONU per l’educazione, la scienza e la cultura («UNESCO») del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Le parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della cultura nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia. La cooperazione tra le parti stimolerà il dialogo interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura nonché della società civile dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia.

    Articolo 97

    La cooperazione verte tra l’altro sui seguenti aspetti:

    a)

    la cooperazione culturale e gli scambi culturali;

    b)

    la mobilità dell’arte e degli artisti e il rafforzamento delle capacità del settore culturale;

    c)

    il dialogo interculturale;

    d)

    il dialogo sulla politica culturale;

    e)

    il Programma Europa creativa; e

    f)

    la cooperazione nell’ambito di organizzazioni internazionali quali l’UNESCO e il Consiglio d’Europa, al fine di sostenere la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico.

    CAPO 19

    Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

    Articolo 98

    Le parti promuoveranno la cooperazione nel settore degli audiovisivi. La cooperazione rafforza le industrie del settore audiovisivo nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia, in particolare attraverso la formazione di professionisti e lo scambio di informazioni.

    Articolo 99

    1.   Le parti sviluppano un dialogo periodico nel settore degli audiovisivi e sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media e cooperano per rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei media e i legami con i media dell’Unione europea nel rispetto degli standard europei, compresi gli standard del Consiglio d’Europa e della convenzione dell’UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.

    2.   La cooperazione potrebbe comprendere, tra l’altro, la questione della formazione dei giornalisti e degli altri professionisti del settore dei media.

    Articolo 100

    La cooperazione verte, tra l’altro, sui seguenti aspetti:

    a)

    il dialogo sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media;

    b)

    la cooperazione nelle sedi internazionali (quali l’UNESCO e l’OMC); e

    c)

    la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media, compresa la cooperazione nel settore cinematografico.

    CAPO 20

    Cooperazione in materia di sport e attività fisica

    Articolo 101

    Le parti promuovono la cooperazione nel campo dello sport e dell’attività fisica, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche per promuovere uno stile di vita sano, la buona governance in ambito sportivo e i valori sociali ed educativi dello sport al fine di combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia.

    CAPO 21

    Cooperazione con la società civile

    Articolo 102

    Le parti instaurano un dialogo sulla cooperazione con la società civile allo scopo di:

    a)

    rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia;

    b)

    assicurare una migliore conoscenza e comprensione della Repubblica d’Armenia, incluse la storia e la cultura, nell’Unione europea e in particolare nelle organizzazioni della società civile stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide nelle relazioni future; e

    c)

    assicurare una migliore conoscenza e comprensione dell’Unione europea nella Repubblica d’Armenia e in particolare nelle organizzazioni della società civile della Repubblica d’Armenia, ponendo l’accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l’Unione europea, sulle sue politiche e sul suo funzionamento.

    Articolo 103

    1.   Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra i portatori d’interessi delle rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia.

    2.   Tale dialogo e tale cooperazione hanno i seguenti obiettivi:

    a)

    garantire la partecipazione della società civile nelle relazioni tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia;

    b)

    incrementare la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in particolare instaurando un dialogo aperto, trasparente e regolare tra, da un lato, le istituzioni pubbliche e, dall’altro, le associazioni rappresentative e la società civile;

    c)

    agevolare il processo di costruzione istituzionale e il consolidamento delle organizzazioni della società civile in modi diversi, tra i quali: attività di sensibilizzazione, creazione di reti formali ed informali, scambio di visite e seminari, in particolare allo scopo di migliorare il quadro giuridico per la società civile; e

    d)

    consentire ai rappresentanti della società civile di entrambe le parti di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra le parti civili e sociali dell’altra parte, in particolare allo scopo di integrare ulteriormente la società civile nel processo decisionale pubblico della Repubblica d’Armenia.

    Articolo 104

    Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un regolare dialogo tra le parti.

    CAPO 22

    Sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale

    Articolo 105

    1.   Le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale nel campo della politica di sviluppo regionale, anche relativamente ai metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, del partenariato e della governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali, regionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.

    2.   In particolare, le parti cooperano al fine di allineare le pratiche della Repubblica d’Armenia ai seguenti principi:

    a)

    rafforzamento della governance a più livelli, nella misura in cui incide a livello centrale, regionale e locale, con particolare riguardo alle modalità per aumentare la partecipazione dei portatori d’interessi a livello regionale e locale;

    b)

    consolidamento del partenariato tra tutti i portatori d’interessi coinvolti nello sviluppo regionale; e

    c)

    cofinanziamento mediante contributi finanziari delle parti coinvolte nell’attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale.

    Articolo 106

    1.   Le parti sostengono e rafforzano il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella cooperazione sulla politica regionale, compresa la cooperazione transfrontaliera e nelle relative strutture di gestione, intensificano la cooperazione mediante l’istituzione di un quadro legislativo adeguato, sostengono e sviluppano le misure di rafforzamento delle capacità e promuovono il rafforzamento delle reti economiche e di impresa a livello transfrontaliero e regionale.

    2.   Le parti coopereranno per consolidare le capacità istituzionali e operative delle istituzioni della Repubblica d’Armenia nei settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell’utilizzo del territorio, tra l’altro:

    a)

    migliorando il coordinamento interistituzionale, in particolare il meccanismo di interazione verticale e orizzontale dell’amministrazione pubblica a livello centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche regionali;

    b)

    sviluppando le capacità delle autorità regionali e locali per promuovere la cooperazione transfrontaliera, tenendo conto delle norme e delle prassi dell’Unione europea; e

    c)

    condividendo le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni.

    Articolo 107

    1.   Le parti rafforzano ed incoraggiano lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in altri ambiti disciplinati dal presente accordo quali, tra l’altro, i settori dei trasporti, dell’energia, dell’ambiente, delle reti di comunicazione, della cultura, dell’istruzione, del turismo e della salute.

    2.   Le parti intensificano la cooperazione fra le proprie regioni, mediante programmi transfrontalieri e interregionali, favorendo la partecipazione delle regioni della Repubblica d’Armenia a strutture e organizzazioni regionali europee e promuovendone lo sviluppo economico e istituzionale mediante l’attuazione di progetti di interesse comune.

    3.   Le attività di cui al paragrafo 2 avranno luogo nel contesto:

    a)

    del proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee (anche attraverso programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale);

    b)

    della cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organi dell’Unione europea, tra cui il Comitato europeo delle regioni, e la partecipazione a diversi progetti e iniziative regionali europei; e

    c)

    la cooperazione, tra l’altro, con il Comitato economico e sociale europeo («CESE») e l’Osservatorio in rete dell’assetto del territorio europeo (European Spatial Planning Observation Network — «ESPON»).

    Articolo 108

    Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

    CAPO 23

    Protezione civile

    Articolo 109

    Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall’uomo. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell’interdipendenza esistente tra le parti e delle attività multilaterali in tale settore.

    Articolo 110

    La cooperazione è intesa a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

    Articolo 111

    Le parti provvedono tra l’altro a scambiarsi informazioni e competenze e a realizzare attività congiunte su base bilaterale e/o nel quadro di programmi multilaterali. La cooperazione può avere luogo, tra l’altro, tramite l’attuazione di accordi specifici e/o di convenzioni amministrative conclusi tra le parti nel settore della protezione civile. Le parti possono decidere di concerto su orientamenti specifici e/o piani di lavoro per le attività previste o programmate nell’ambito del presente accordo.

    Articolo 112

    La cooperazione può riguardare i seguenti obiettivi:

    a)

    consentire lo scambio e l’aggiornamento regolari dei dati di contatto al fine di garantire la continuità del dialogo e di essere in grado di contattarsi 24 ore su 24;

    b)

    facilitare l’assistenza reciproca in caso di emergenze gravi, ove necessario e in funzione della disponibilità di risorse sufficienti;

    c)

    consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze su larga scala che interessano l’Unione europea o la Repubblica d’Armenia, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;

    d)

    consentire lo scambio di informazioni sull’assistenza prestata dalle parti a paesi terzi nelle emergenze in cui viene attivato il meccanismo di protezione civile dell’UE;

    e)

    cooperare con riferimento al supporto della nazione ospitante quando viene richiesta o prestata assistenza;

    f)

    scambiarsi le migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse;

    g)

    cooperare alla riduzione dei rischi di catastrofi avvalendosi anche dei legami istituzionali e di attività di sensibilizzazione; informazione, istruzione e comunicazione; migliori pratiche finalizzate a prevenire o a ridurre l’impatto dei rischi naturali;

    h)

    cooperare al miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sulla valutazione dei rischi e dei pericoli ai fini della gestione delle catastrofi;

    i)

    cooperare alla valutazione dell’impatto delle catastrofi sull’ambiente e sulla sanità pubblica;

    j)

    invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;

    k)

    invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall’Unione europea e/o dalla Repubblica d’Armenia; e

    l)

    rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l’uso più efficace possibile delle risorse disponibili di protezione civile.

    TITOLO VI

    SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

    CAPO 1

    Scambi di merci

    Articolo 113

    Trattamento della nazione più favorita

    1.   Ciascuna parte accorda il trattamento della nazione più favorita alle merci dell’altra parte in conformità all’articolo I del GATT 1994, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo di Marrakesh che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994 (in appresso «l’accordo OMC»), comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

    2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in relazione al trattamento preferenziale accordato dalle parti alle merci di un altro paese in conformità al GATT 1994.

    Articolo 114

    Trattamento nazionale

    Ciascuna parte accorda alle merci dell’altra parte il trattamento nazionale in conformità all’articolo III del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

    Articolo 115

    Dazi doganali e oneri all’importazione

    Ciascuna parte applica dazi doganali e oneri all’importazione in conformità degli obblighi stabiliti a norma dell’accordo OMC.

    Articolo 116

    Dazi doganali, tasse o altri oneri all’esportazione

    Nessuna delle due parti adotta o mantiene in vigore dazi, tasse o altri oneri imposti sulle esportazioni o in relazione con l’esportazione di merci destinate al territorio dell’altra parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate al mercato interno.

    Articolo 117

    Restrizioni all’importazione e all’esportazione

    1.   Nessuna delle parti può adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, tasse o altri oneri, siano essi attuati mediante contingenti tariffari, licenze d’importazione o di esportazione o altre misure, sulle importazioni di merci dell’altra parte o sulle vendite all’esportazione delle merci destinate al territorio dell’altra parte, in conformità all’articolo XI del GATT 1994 e alle sue note interpretative. A questo scopo, l’articolo XI del GATT 1994 e le relative note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

    2.   Le parti procedono a uno scambio di informazioni e di buone prassi in materia di controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso al fine di promuovere la convergenza dei controlli sulle esportazioni dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia.

    Articolo 118

    Prodotti rifabbricati

    1.   Le parti riservano ai prodotti rifabbricati lo stesso trattamento di quello previsto per i nuovi prodotti analoghi. Una parte può esigere un’etichettatura specifica dei prodotti rifabbricati al fine di prevenire le frodi ai danni dei consumatori.

    2.   Per maggiore chiarezza, l’articolo 117, paragrafo 1, si applica a divieti e restrizioni di prodotti rifabbricati.

    3.   In conformità con i suoi obblighi a norma del presente accordo e degli accordi dell’OMC, una parte può esigere che i prodotti rifabbricati:

    a)

    siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel suo territorio; e

    b)

    soddisfino tutte le prescrizioni tecniche applicabili che si applicano alle merci equivalenti in condizioni nuove.

    4.   Se adotta o mantiene divieti o restrizioni sui beni usati, una parte non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

    5.   Ai fini del presente articolo, per «prodotto rifabbricato» si intende un prodotto:

    a)

    che è interamente o parzialmente costituito di parti ottenute da merci che sono state utilizzate in precedenza; e,

    b)

    le cui prestazioni e funzionamento sono simili a quelli del prodotto originario nuovo e che è coperto dalla medesima garanzia del prodotto nuovo.

    Articolo 119

    Ammissione temporanea di merci

    Ciascuna parte accorda all’altra parte l’esenzione dagli oneri e dai dazi all’importazione sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previste da accordi internazionali vincolanti per tale parte in materia di ammissione temporanea di merci. Tale esenzione si applica conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti.

    Articolo 120

    Transito

    Le parti convengono che il principio della libertà di transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. In tale contesto, ciascuna parte prevede la libertà di transito attraverso il proprio territorio per le merci provenienti dal territorio doganale dell’altra parte, o ad esso destinate, in conformità all’articolo V del GATT 1994 e le sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

    Articolo 121

    Difesa commerciale

    1.   Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti derivanti:

    a)

    dall’articolo XIX del GATT 1994 e dall’accordo sulle misure di salvaguardia, che figura nell’allegato 1A dell’accordo OMC;

    b)

    dall’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura, che figura nell’allegato 1A dell’accordo OMC, relativo alle disposizioni di salvaguardia speciali; e

    c)

    dall’articolo VI del GATT 1994, dall’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC, e dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC.

    2.   I diritti e gli obblighi esistenti di cui al paragrafo 1, e le misure che ne derivano non sono soggetti alle disposizioni sulla composizione delle controversie contenute nel presente accordo.

    Articolo 122

    Eccezioni

    1.   Le parti dichiarano che i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell’articolo XX del GATT 1994 e delle sue note interpretative si applicano alle merci disciplinate dal presente accordo. A tale scopo, l’articolo XX del GATT 1994 e le sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

    2.   Le parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all’articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte che intende adottare le misure fornisce all’altra parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Se un accordo non è raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la parte può applicare alle merci in questione le misure di cui al presente articolo. Nel caso in cui circostanze eccezionali gravi richiedano un intervento immediato e rendano impossibile informazioni o verifiche preliminari, la parte che intende adottare le misure può attuare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione e ne informa tempestivamente l’altra parte.

    CAPO 2

    Dogane

    Articolo 123

    Cooperazione doganale

    1.   Le parti intensificano la cooperazione nel settore doganale al fine di facilitare gli scambi, garantire un contesto commerciale trasparente, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, prevenire i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi.

    2.   Al fine di attuare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, e nei limiti delle risorse disponibili, le parti cooperano in particolare al fine di:

    a)

    migliorare la legislazione doganale, le norme, le prassi e le decisioni vincolanti e semplificare le procedure doganali, conformemente alle convenzioni e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell’agevolazione degli scambi, comprese quelle sviluppate dall’Organizzazione mondiale del commercio, l’Organizzazione mondiale delle dogane, in particolare la convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, come modificata («convenzione riveduta di Kyoto»), e tenendo conto degli strumenti e delle migliori pratiche sviluppate dall’Unione europea, compresi i custom blueprints;

    b)

    istituire sistemi doganali moderni, con tecnologie di sdoganamento moderne, disposizioni per gli operatori economici autorizzati, analisi e controlli automatizzati e basati sui rischi, procedure semplificate per lo svincolo delle merci, controlli a posteriori, sistemi trasparenti di valutazione in dogana e disposizioni relative ai partenariati tra dogane e imprese;

    c)

    incoraggiare i più elevati standard di integrità nel settore doganale, in particolare alle frontiere, mediante l’applicazione di misure basate sui principi enunciati nella dichiarazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla buona governance e l’integrità delle dogane come modificato da ultimo nel giugno 2003 («dichiarazione riveduta di Arusha dell’Organizzazione mondiale delle dogane»);

    d)

    scambiarsi le migliori pratiche e fornire formazione e sostegno tecnico per la pianificazione e lo sviluppo delle capacità e per garantire i più elevati standard di integrità;

    e)

    scambiare, se del caso, pertinenti informazioni e dati soggetti ad obblighi giuridici di ciascuna delle parti sul rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali;

    f)

    avviare, ove pertinente e opportuno, azioni doganali coordinate tra le autorità doganali delle parti;

    g)

    stabilire, se pertinente ed opportuno, il riconoscimento reciproco dei programmi e dei controlli doganali degli operatori economici autorizzati, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi;

    h)

    adoperarsi, ove pertinente e opportuno, per realizzare l’interconnettività dei rispetti sistemi di transito doganale; e

    i)

    migliorare l’attuazione di obblighi doganali nelle relazioni commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia, compresa la cooperazione sull’origine delle merci.

    Articolo 124

    Assistenza amministrativa reciproca

    Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all’articolo 123 del medesimo, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

    Articolo 125

    Determinazione del valore in dogana

    1.   Le parti applicano le disposizioni dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII del GATT 1994, comprese le successive modifiche, per la determinazione del valore delle merci a fini doganali negli scambi tra le parti. Tali disposizioni sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.

    2.   Le parti cooperano al fine di pervenire a un approccio comune delle questioni riguardanti la determinazione del valore in dogana.

    Articolo 126

    Sottocomitato per le dogane

    1.   È istituito il sottocomitato per le dogane.

    2.   Il sottocomitato per le dogane si riunisce periodicamente e monitora l’attuazione del presente capo, anche per quanto riguarda la cooperazione doganale, la facilitazione degli scambi, la cooperazione e la gestione transfrontaliere delle dogane, l’assistenza tecnica, relativa alle dogane, le regole di origine, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e l’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

    3.   Il sottocomitato per le dogane provvede, tra l’altro:

    a)

    al corretto funzionamento del presente capo e del protocollo II sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale del presente accordo;

    b)

    adotta modalità pratiche e misure per l’attuazione del presente capo e del protocollo II sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati;

    c)

    a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione; e

    d)

    a formulare raccomandazioni al comitato di partenariato, se del caso.

    CAPO 3

    Ostacoli tecnici agli scambi

    Articolo 127

    Obiettivo

    Il presente capo ha l’obiettivo di agevolare gli scambi di merci tra le parti mediante un quadro che permetta di prevenire, individuare ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC («accordo TBT»).

    Articolo 128

    Campo di applicazione e definizioni

    1.   Le disposizioni del presente capo si applicano all’elaborazione, all’adozione e all’applicazione di ciascuna delle parti delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, come definiti nell’accordo TBT, che incidono o possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le parti.

    2.   In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell’allegato A dell’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC («accordo SPS»), né alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione o di consumo.

    3.   Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell’allegato 1 dell’accordo TBT.

    Articolo 129

    Accordo TBT

    Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall’accordo TBT che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte.

    Articolo 130

    Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi

    1.   Le parti rafforzano la loro cooperazione in materia di norme, regolamentazioni tecniche, metrologia, vigilanza del mercato, accreditamento e sistemi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive procedure e di agevolare l’accesso ai rispettivi mercati. A tal fine, le parti si adoperano per identificare e sviluppare meccanismi e iniziative di cooperazione regolamentare adeguati ai vari settori o alle diverse questioni, che possono comprendere, tra l’altro:

    a)

    lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo all’elaborazione e all’applicazione dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive procedure di valutazione della conformità;

    b)

    l’adoperarsi per far convergere o allineare i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità;

    c)

    la promozione della cooperazione tra i rispettivi organismi competenti in materia di metrologia, normazione, valutazione della conformità e accreditamento; e

    d)

    lo scambio di informazioni sugli sviluppi prodottisi nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali per quanto concerne le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità e di accreditamento.

    2.   Al fine di promuovere i reciproci scambi commerciali, le parti:

    a)

    si adoperano per ridurre le differenze esistenti tra loro in materia di regolamentazioni tecniche, metrologia legale, normazione, vigilanza del mercato, accreditamento e valutazione della conformità, anche incoraggiando l’uso di pertinenti strumenti concordati a livello internazionale in tali settori;

    b)

    promuovono, in linea con le norme internazionali, l’uso dell’accreditamento a sostegno della valutazione della competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità e delle loro attività; e

    c)

    promuovono la partecipazione e, ove possibile, l’adesione della Repubblica d’Armenia e dei suoi organismi pertinenti nazionali alle organizzazioni europee e internazionali che si occupano di norme, valutazione della conformità, metrologia, accreditamento e funzioni correlate.

    3.   Le parti si adoperano per istituire e mantenere un processo che permetta di ravvicinare progressivamente le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità della Repubblica d’Armenia a quelle dell’Unione europea.

    4.   Per i settori in cui l’allineamento è stato raggiunto, le parti possono prendere in considerazione di negoziare accordi in materia di procedure di valutazione della conformità e di accettazione di prodotti industriali.

    Articolo 131

    Marcatura e etichettatura

    1.   Fatto salvo l’articolo 129 del presente accordo, le parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, ribadiscono i principi di cui all’articolo 2.2 dell’accordo TBT, secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l’effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, per gli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe tale mancato conseguimento. Le parti promuovono l’applicazione di prescrizioni di marcatura armonizzate a livello internazionale. Ove opportuno, le parti si adoperano per accettare l’etichettatura non permanente o staccabile.

    2.   In particolare, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura obbligatoria, le parti:

    a)

    cercano di ridurre al minimo i rispettivi requisiti per l’etichettatura o la marcatura negli scambi commerciali reciproci, ad eccezione di quanto richiesto per la protezione della salute, della sicurezza o dell’ambiente, o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica; e

    b)

    conservano il diritto di esigere che le informazioni figurino sull’etichettatura o sulla marcatura nella lingua precisata da una parte.

    Articolo 132

    Trasparenza

    1.   Fatte salve le disposizioni del capo 12, ciascuna parte provvede affinché le sue procedure di elaborazione dei regolamenti tecnici e di valutazione della conformità prevedano la pubblica consultazione dei portatori d’interessi in una fase sufficientemente precoce perché le opinioni espresse dai partecipanti alla consultazione pubblica possano ancora essere introdotte e prese in considerazione, tranne qualora ciò non sia possibile a causa di un’emergenza o di una minaccia di emergenza in materia di sicurezza, salute, protezione ambientale o sicurezza nazionale.

    2.   In conformità all’articolo 2.9 dell’accordo TBT, ciascuna parte concede un termine per la presentazione di osservazioni in una fase iniziale adeguata a seguito della notifica delle proposte di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità. Quando è aperto al pubblico un processo di consultazione riguardante l’elaborazione di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità, ciascuna parte consente all’altra parte o a persone fisiche o giuridiche dell’altra parte di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone fisiche o giuridiche.

    3.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure di valutazione della conformità e i regolamenti tecnici da essa adottati siano resi disponibili al pubblico.

    CAPO 4

    Questioni sanitarie e fitosanitarie

    Articolo 133

    Obiettivo

    L’obiettivo del presente capo è definire i principi applicabili alle misure sanitarie e fitosanitarie («SPS») gli scambi tra le parti, nonché la cooperazione in materia di benessere degli animali. Tali principi devono essere applicati dalle parti in modo da agevolare gli scambi, salvaguardando nel contempo il livello di protezione della vita o della salute di uomini, animali e piante di ciascuna parte.

    Articolo 134

    Obblighi multilaterali

    Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’accordo SPS.

    Articolo 135

    Principi

    1.   Le parti provvedono affinché le misure SPS siano elaborate e applicate in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e giustificazione scientifica tenendo conto di norme internazionali quali la Convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1951 («IPPC»), l’Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»), e la commissione del Codex Alimentarius («Codex»).

    2.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure SPS non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra il proprio territorio e quello dell’altra parte, nella misura in cui esistano condizioni identiche o analoghe. Le misure SPS non si applicano in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

    3.   Ciascuna parte provvede affinché siano attuati le misure, le procedure e i controlli SPS.

    4.   Ciascuna parte risponde alla richiesta di informazioni ricevuta da un’autorità competente dell’altra parte entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta e secondo modalità per i prodotti importati non meno favorevoli di quelle applicate per i prodotti interni.

    Articolo 136

    Prescrizioni in materia di importazione

    1.   Le prescrizioni in materia di importazione stabilite dalla parte importatrice sono applicabili in tutto il territorio della parte esportatrice, fatto salvo l’articolo 137.

    2.   Le prescrizioni in materia di importazione stabilite nei certificati si basano sui principi del Codex, dell’OIE e dell’IPPC, a meno che le prescrizioni in materia di importazione vengano sostenute da una valutazione scientifica del rischio effettuata conformemente alle disposizioni dell’accordo SPS.

    3.   Le prescrizioni stabilite nelle licenze di importazione non prevedono condizioni sanitarie e veterinarie più rigorose di quelle stabilite nei certificati di cui al paragrafo 2.

    Articolo 137

    Misure zoosanitarie e fitosanitarie

    1.   Le parti riconoscono il concetto di zona indenne da parassiti o da malattie e di zona a limitata diffusione di parassiti o di malattie, in conformità all’accordo SPS ed alle norme, agli orientamenti e alle raccomandazioni pertinenti del Codex, dell’OIE e dell’IPPC.

    2.   Nel determinare le zone indenni da parassiti o da malattie e le zone a limitata diffusione di parassiti o di malattie le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l’efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.

    Articolo 138

    Ispezioni e audit

    La parte importatrice può procedere a proprie spese a ispezioni e controlli nel territorio della parte esportatrice per valutare i sistemi di ispezione e certificazione di quest’ultima. Tali ispezioni e controlli sono effettuati in conformità con le pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali.

    Articolo 139

    Scambio di informazioni e cooperazione

    1.   Le parti discutono e si scambiano informazioni sulle misure SPS e sui provvedimenti per il benessere degli animali in vigore, sul loro sviluppo e sulla loro attuazione. Tali discussioni e scambi di informazioni tengono conto dell’accordo SPS e delle pertinenti norme del Codex, dell’OIE e dell’IPPC, orientamenti e raccomandazioni, a seconda dei casi.

    2.   Le parti collaborano in materia di salute degli animali, benessere degli animali e questioni fitosanitarie mediante lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze con l’obiettivo di sviluppare le capacità in questo settore.

    3.   Le parti, su richiesta di una di esse, intavolano un dialogo tempestivo sulle questioni relative all’SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti al presente capo. Il comitato di partenariato può adottare regole procedurali per lo svolgimento di tali dialoghi.

    4.   Le parti designano e aggiornano regolarmente i punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente capo.

    Articolo 140

    Trasparenza

    Ciascuna parte:

    a)

    persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio e, in particolare, i requisiti SPS applicati alle importazioni dell’altra parte;

    b)

    comunica, su richiesta dell’altra parte ed entro due mesi dalla data di tale richiesta, i requisiti SPS che si applicano all’importazione di determinati prodotti, indicando l’eventuale necessità di una valutazione dei rischi; e

    c)

    informa l’altra parte in merito a qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari. Tale notifica dovrà avvenire per iscritto, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tale rischio è reso noto.

    CAPO 5

    Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico

    Sezione A

    Disposizioni generali

    Articolo 141

    Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati

    1.   Le parti, nel ribadire i rispettivi impegni derivanti dall’accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.

    2.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di imporre obblighi alle parti in materia di appalti pubblici, che sono disciplinati dal capo 8.

    3.   Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse da una parte, che sono oggetto del capo 10.

    4.   In conformità alle disposizioni del presente capo, ciascuna parte conserva il diritto di adottare e mantenere misure dirette al conseguimento di obiettivi strategici legittimi.

    5.   Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione su base permanente.

    6.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per regolamentare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne l’attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all’altra parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e negli allegati del presente accordo.

    Articolo 142

    Definizioni

    Ai fini del presente capo si intende per:

    a)

    «misura»: qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;

    b)

    «misure adottate o mantenute in vigore da una parte»: le misure prese da:

    i)

    amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali di una parte; e

    ii)

    organismi non governativi di una parte nell’esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali di quella parte;

    c)

    «persona fisica di una parte»: un cittadino di uno Stato membro dell’UE o un cittadino della Repubblica d’Armenia, conformemente alla rispettiva legislazione;

    d)

    «persona giuridica»: qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata conformemente al diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

    e)

    «persona giuridica di una parte»: una persona giuridica costituita rispettivamente secondo il diritto di uno Stato membro e dell’Unione europea o della Repubblica d’Armenia, che abbia la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea o nel territorio della Repubblica d’Armenia;

    una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l’amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea o nel territorio della Repubblica d’Armenia è considerata una persona giuridica dell’Unione o della Repubblica d’Armenia rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo all’economia dell’Unione europea o della Repubblica d’Armenia rispettivamente;

    f)

    fermi restando i paragrafi precedenti, anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell’Unione europea o della Repubblica d’Armenia e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica d’Armenia sono beneficiarie delle disposizioni del presente accordo se le loro navi sono registrate in uno Stato membro o nella Repubblica d’Armenia conformemente alla rispettiva legislazione e battono bandiera di uno Stato membro o della Repubblica d’Armenia;

    g)

    «controllata di una persona giuridica di una parte»: una persona giuridica effettivamente controllata da un’altra persona giuridica di tale parte (1);

    h)

    «succursale» di una persona giuridica: una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all’estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;

    i)

    «stabilimento»:

    i)

    per quanto riguarda le persone giuridiche di una parte, le persone giuridiche che intraprendono e svolgono attività economiche attraverso la costituzione, ivi compresa l’acquisizione, di una persona giuridica o la costituzione di una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente nell’Unione europea o nella Repubblica d’Armenia;

    ii)

    per quanto riguarda le persone fisiche di una parte, le persone fisiche che intraprendono e svolgono attività economiche in qualità di lavoratori autonomi o costituiscono imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo;

    j)

    «attività economiche»: le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri;

    k)

    «attività»: l’’esercizio di attività economiche;

    l)

    «servizio»: qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri;

    m)

    «servizi e altre attività prestati nell’esercizio dei pubblici poteri» servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;

    n)

    «prestazione transfrontaliera di servizi»: la prestazione di servizi:

    i)

    dal territorio di una parte nel territorio dell’altra parte; o

    ii)

    nel territorio di una parte agli utenti dell’altra parte;

    o)

    «prestatore di servizi» di una parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; e

    p)

    «imprenditore»: una persona fisica o giuridica di una parte che eserciti o intenda esercitare un’attività economica per mezzo di uno stabilimento.

    Sezione B

    Stabilimento

    Articolo 143

    Campo di applicazione

    La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:

    a)

    l’estrazione, la fabbricazione e la lavorazione (2) di materiali nucleari;

    b)

    la produzione e il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

    c)

    i servizi audiovisivi;

    d)

    il cabotaggio marittimo nazionale (3); e

    e)

    i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale (4), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all’esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

    i)

    servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

    ii)

    la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

    iii)

    servizi di sistemi telematici di prenotazione (computer reservation system — «CRS»);

    iv)

    servizi di assistenza a terra; e

    v)

    servizi di gestione degli aeroporti.

    Articolo 144

    Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

    1.   Fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-E del presente accordo, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo la Repubblica d’Armenia concede:

    a)

    per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche dell’Unione europea, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; e

    b)

    per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche dell’Unione europea nella Repubblica d’Armenia, una volta stabilite, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi (5).

    2.   Fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-A, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo l’Unione europea concede:

    a)

    per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche della Repubblica d’Armenia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’Unione europea alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; e

    b)

    per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche della Repubblica d’Armenia nell’Unione europea, una volta fissato, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza; o, se migliore, a persone giuridiche, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi (6).

    3.   Fatte salve le riserve elencate negli allegati VIII-A e VIII-E, le parti non adottano nuove misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio di persone giuridiche dell’altra parte o con riferimento alle operazioni di tali persone giuridiche, una volta stabilite.

    Articolo 145

    Riesame

    In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, il comitato di partenariato, quando si riunisce in formazione «Commercio», riesamina periodicamente il quadro giuridico (7) e il contesto per lo stabilimento.

    Articolo 146

    Altri accordi

    Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro e la Repubblica d’Armenia.

    Articolo 147

    Norme che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza

    1.   Le disposizioni dell’articolo 144 non precludono l’applicazione a opera di una parte di misure particolari relative allo stabilimento e all’attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell’altra parte non costituite nel suo territorio, se tali misure sono giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche costituite nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.

    2.   La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

    Sezione C

    Prestazione transfrontaliera di servizi

    Articolo 148

    Campo di applicazione

    La presente sezione si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:

    a)

    i servizi audiovisivi;

    b)

    il cabotaggio marittimo nazionale (8); e

    c)

    i servizi di trasporto aereo interno e internazionale (9), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all’esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

    i)

    i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

    ii)

    la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

    iii)

    servizi di sistemi telematici di prenotazione computer reservation system (computer reservation system -«CRS»);

    iv)

    servizi di assistenza a terra; e

    v)

    i servizi di gestione degli aeroporti.

    Articolo 149

    Accesso al mercato

    1.   Per quanto riguarda l’accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati VIII-B e VIII-F.

    2.   Nei settori oggetto di impegni relativi all’accesso al mercato, le parti si astengono dall’adottare o dal mantenere in vigore — a livello regionale o per l’intero territorio — le seguenti misure, salvo diversa disposizione degli allegati VIII-B e VIII-F:

    a)

    limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica della necessità economica;

    b)

    limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica; o

    c)

    limitazioni del numero complessivo di operazioni di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica.

    Articolo 150

    Trattamento nazionale

    1.   Nei settori per i quali gli allegati VIII-B e VIII-F contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell’altra parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili.

    2.   Una parte può conformarsi all’obbligo di cui al paragrafo 1 riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori di servizi oppure un trattamento formalmente diverso.

    3.   Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori della parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell’altra parte.

    4.   Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l’obbligo per le parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

    Articolo 151

    Elenchi degli impegni

    1.   I settori liberalizzati da ciascuna delle parti a norma del presente capo, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti negli allegati VIII-B e VIII-F.

    2.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti che derivano o potrebbero derivare dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989 e dalla convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 del Consiglio d’Europa, gli elenchi degli impegni che figurano negli allegati VIII-B e VIII-F non comprendono impegni relativi ai servizi audiovisivi.

    Articolo 152

    Riesame

    In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le parti, il comitato di partenariato riunito in formazione «Commercio», riesamina con cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui agli articoli da 149 a 151. Tale riesame tiene conto, tra l’altro, del processo di ravvicinamento progressivo di cui agli articoli 169, 180 e 192, nonché della sua incidenza sull’eliminazione degli ostacoli perduranti alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le parti.

    Sezione D

    Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

    Articolo 153

    Campo di applicazione e definizioni

    1.   La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l’articolo 141, paragrafo 5.

    2.   Ai fini della presente sezione, si intende per:

    a)

    «personale chiave»: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un’organizzazione senza fini di lucro (10), responsabili della creazione o del controllo, dell’amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento e che sono «visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento» o «lavoratori trasferiti all’interno di una società»;

    b)

    «visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento, che non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche non richieste ai fini dello stabilimento e che non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;

    c)

    «personale trasferito all’interno di una società»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società controllata, una succursale o la società madre) della persona giuridica nel territorio dell’altra parte e che sono «dirigenti» o «esperti»;

    d)

    «dirigenti»: persone fisiche dipendenti di una persona giuridica che ricoprono cariche elevate preposti direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili, e il cui ruolo include almeno coloro che:

    i)

    dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;

    ii)

    svolgono compiti di supervisione e controllo dell’attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e

    iii)

    hanno il potere di procedere personalmente all’assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

    e)

    «personale specializzato»: dipendenti di una persona giuridica di una parte in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento.

    Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa l’adeguata esperienza professionale per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza a un albo professionale;

    f)

    «laureati in tirocinio»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell’altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d’impresa (11);

    g)

    «venditori alle imprese (12)»: le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una parte, che chiedono l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell’altra parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi o merci per tale fornitore, che non effettuano vendite dirette al pubblico in generale, che non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante, e che non sono commissionari;

    h)

    «prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non è un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un’agenzia simile, non dispone di uno stabilimento nel territorio dell’altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest’ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi (13);

    i)

    «professionisti indipendenti»: le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell’altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest’ultima un contratto in buona fede (non tramite un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest’ultima parte ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi (14); e

    j)

    «qualifiche» i diplomi, i certificati e altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un’autorità designata a norma delle disposizioni legislative, normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale.

    Articolo 154

    Personale chiave e laureati in tirocinio

    1.   Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma della sezione B e fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-C, ciascuna delle parti consente agli imprenditori dell’altra parte di assumere presso il loro stabilimento persone fisiche dell’altra parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell’articolo 153. L’ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all’interno di una società, novanta giorni nell’arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e un anno per i laureati in tirocinio.

    2.   Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma della sezione B, le misure che una parte si astiene dal mantenere in vigore o dall’adottare, a livello regionale o per l’intero territorio, se non altrimenti specificato nell’allegato VIII-C, sono definite misure che limitano — sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica — il numero totale di persone fisiche che un investitore può assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.

    Articolo 155

    Venditori alle imprese

    Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-C, ciascuna delle parti consente l’ingresso e il soggiorno temporanei di venditori alle imprese per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 12 mesi.

    Articolo 156

    Prestatori di servizi contrattuali

    1.   Le parti dichiarano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma dell’accordo generale sugli scambi di servizi dell’OMC in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali.

    2.   Conformemente agli allegati VIII-D e VIII-G, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell’altra parte, alle condizioni seguenti:

    a)

    le persone fisiche sono incaricate della prestazione di un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;

    b)

    le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra parte offrono tale servizio in qualità di dipendenti della persona giuridica che ha prestato i servizi almeno nel corso dell’anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell’altra parte, e inoltre possiedono, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell’altra parte, un’esperienza professionale (15) almeno triennale nel settore di attività oggetto del contratto;

    c)

    le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra parte possiedono:

    i)

    un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente (16); e

    ii)

    le qualifiche professionali eventualmente richieste per l’esercizio di un’attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o altre prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio;

    d)

    le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell’altra parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;

    e)

    l’ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — 25 settimane nel caso del Lussemburgo — nell’arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;

    f)

    l’accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato; e

    g)

    il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non supera quello necessario all’esecuzione del contratto, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o da altre prescrizioni della parte in cui il servizio viene prestato.

    Articolo 157

    Professionisti indipendenti

    Conformemente agli allegati VIII-D e VIII-G, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di professionisti indipendenti dell’altra parte, alle condizioni seguenti:

    a)

    le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nel territorio dell’altra parte e hanno ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi.

    b)

    le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra parte possiedono, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell’altra parte, un’esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;

    c)

    le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra parte possiedono:

    i)

    un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente (17); e

    ii)

    le qualifiche professionali eventualmente richieste per l’esercizio di un’attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o altre prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio;

    d)

    l’ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — 25 settimane nel caso del Lussemburgo — nell’arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e

    e)

    l’accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

    Sezione E

    Contesto normativo

    Sottosezione I

    Regolamentazione interna

    Articolo 158

    Campo di applicazione e definizioni

    1.   La presente sottosezione si applica alle misure adottate dalle parti aventi ad oggetto requisiti e procedure di rilascio di una licenza e requisiti in materia di qualifiche concernenti:

    a)

    la prestazione transfrontaliera di servizi;

    b)

    l’introduzione nel loro territorio di persone giuridiche e fisiche di una parte; e

    c)

    il soggiorno temporaneo nel loro territorio delle categorie di persone fisiche di cui all’articolo 153.

    2.   Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, la presente sezione si applica solo ai settori per i quali la parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. In caso di stabilimento, la presente sezione non si applica nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati da VIII-A e VIII-E. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, la presente sezione non si applica nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati VIII-C, VIII-D e VIII-G.

    3.   La presente sezione non si applica alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi.

    4.   Ai fini della presente sezione, si intende per:

    a)

    «condizioni per il rilascio di licenze»: le condizioni sostanziali, diverse dai requisiti relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a soddisfare per ottenere, modificare o rinnovare l’autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1;

    b)

    «procedure per il rilascio di licenze»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica o giuridica che intenda ottenere l’autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità alle condizioni per il rilascio di licenze;

    c)

    «condizioni relative alle qualifiche»: le condizioni sostanziali relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, il cui possesso deve essere dimostrato ai fini di ottenere l’autorizzazione a prestare un servizio;

    d)

    «procedure relative alle qualifiche»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità alle condizioni relative alle qualifiche, ai fini di ottenere l’autorizzazione a prestare un servizio; e

    e)

    «autorità competente»: le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell’esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa all’autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante stabilimento, o relativa all’autorizzazione per stabilire un’attività economica diversa dai servizi.

    Articolo 159

    Condizioni relative al rilascio di licenza e alle qualifiche

    1.   Ciascuna parte assicura che le misure relative alle condizioni e alle procedure per il rilascio di licenze e relative alle qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.

    2.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono:

    a)

    commisurati a un obiettivo di politica pubblica;

    b)

    chiari e inequivocabili;

    c)

    oggettivi;

    d)

    prestabiliti;

    e)

    resi pubblici preventivamente; e

    f)

    trasparenti e accessibili.

    3.   L’autorizzazione o la licenza è rilasciata non appena è accertato, alla luce di un esame adeguato, che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenerla.

    4.   Ciascuna parte mantiene o istituisce tribunali o procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell’imprenditore o del prestatore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedimenti non siano indipendenti dall’organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte garantisce che i procedimenti consentano effettivamente un esame obiettivo e imparziale.

    5.   Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.

    6.   Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, ciascuna parte può tener conto di legittimi obiettivi di politica pubblica nello stabilire le norme per una procedura di selezione, comprese considerazioni relative a salute, sicurezza, protezione dell’ambiente e salvaguardia del patrimonio culturale.

    Articolo 160

    Procedure per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche

    1.   Le procedure e le formalità per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche sono chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.

    2.   Le procedure e le formalità per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza (18) a carico dei richiedenti per la presentazione della domanda dovrebbero essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure autorizzative in questione.

    3.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure e le decisioni delle autorità competenti nel corso del processo di rilascio della licenza o dell’autorizzazione siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti. L’autorità competente giunge alla propria decisione in maniera indipendente e non risponde del suo operato al prestatore di servizi che ha richiesto la licenza o l’autorizzazione.

    4.   Qualora esistano termini specifici per presentare le domande, ai richiedenti è accordato un periodo ragionevole per la presentazione di tali domande. L’autorità competente avvia l’espletamento di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, le domande presentate in formato elettronico sono accettate alle stesse condizioni di autenticità di quelle previste per il formato cartaceo.

    5.   Ciascuna parte garantisce che il trattamento di una domanda, compresa l’adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Ciascuna parte si adopera per stabilire termini normali per il trattamento delle domande.

    6.   L’autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, offre la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate e, nella misura del possibile, identifica le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda.

    7.   Ove possibile, sono accettate copie autenticate in luogo dei documenti originali.

    8.   Se una domanda è respinta, l’autorità competente ne informa il richiedente per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è inoltre informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.

    9.   Ciascuna parte assicura che una licenza o autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo conformemente ai termini e alle condizioni in essa indicati.

    Sottosezione II

    Disposizioni di applicazione generale

    Articolo 161

    Riconoscimento reciproco

    1.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l’esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.

    2.   Ciascuna parte invita gli organismi professionali competenti nel suo territorio a presentare al comitato di partenariato riunito in formazione «Commercio» raccomandazioni sul riconoscimento reciproco, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.

    3.   Non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, il comitato di partenariato riunito in formazione «Commercio» la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare:

    a)

    la misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e

    b)

    il potenziale valore economico di un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche e dell’esperienza professionale.

    4.   Se i requisiti di cui al paragrafo 3 sono soddisfatti, il comitato di partenariato, riunito in formazione «Commercio», stabilisce le misure necessarie per negoziare un accordo di riconoscimento reciproco e successivamente raccomanda che le autorità competenti delle parti avviino i negoziati.

    5.   Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC e, in particolare, all’articolo VII dell’Accordo generale sugli scambi di servizi contenuto nell’allegato 1B dell’accordo OMC («GATS»).

    Articolo 162

    Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

    1.   Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell’altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna parte istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell’altra parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte notifica all’altra parte i propri centri di informazione. Detti centri di informazione non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l’applicazione della legge o sarebbe comunque in contrasto con l’interesse pubblico o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

    Sottosezione III

    Servizi informatici

    Articolo 163

    Intesa sui servizi informatici

    1.   Quando liberalizzano gli scambi di servizi informatici a norma delle sezioni B, C e D, le parti si conformano alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4.

    2.   La classificazione centrale dei prodotti («CPC» (19)) 84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l’elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonché i servizi correlati quali i servizi di consulenza e di formazione del personale dei clienti. Grazie all’evoluzione tecnologica è aumentata l’offerta di tali servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.

    3.   I servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio Internet, comprendono ogni servizio in materia di:

    a)

    consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;

    b)

    programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (dentro di loro e tra di loro), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;

    c)

    elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;

    d)

    manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o

    e)

    formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

    4.   I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. In questo caso è importante distinguere tra il servizio abilitante, come ad esempio il web hosting o l’hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti, ad esempio quello bancario, fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.

    Sottosezione IV

    Servizi postali  (20)

    Articolo 164

    Campo di applicazione e definizioni

    1.   La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi postali.

    2.   Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni B, C e D si intende per:

    a)

    «licenza»: l’autorizzazione, accordata da un’autorità di regolamentazione a un singolo prestatore, necessaria per iniziare a prestare un determinato servizio; e

    b)

    «servizio universale»: l’offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte.

    Articolo 165

    Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

    Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi postali soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:

    a)

    utilizzare gli introiti derivanti dalla prestazione di tale servizio per sovvenzionare la prestazione di un servizio di corriere espresso o un servizio di corriere non universale; e

    b)

    operare differenziazioni ingiustificate tra i clienti, ad esempio le imprese, gli spedizionieri all’ingrosso o impresa di groupage, per quanto attiene alle tariffe o ad altri termini e condizioni per la prestazione di un servizio soggetto ad un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale.

    Articolo 166

    Servizio universale

    1.   Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte in questione.

    2.   Le tariffe per il servizio universale sono ragionevoli in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.

    Articolo 167

    Licenze

    1.   Ciascuna parte si adopera per sostituire con una semplice registrazione le eventuali licenze per servizi che non rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.

    2.   Ove sia prescritta una licenza:

    a)

    sono resi pubblici i termini e le condizioni delle licenze, che non devono comportare oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo;

    b)

    i motivi del diniego del rilascio della licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta; e

    c)

    ciascuna parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente; tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

    Articolo 168

    Indipendenza dell’organismo di regolamentazione

    L’organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure dell’organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

    Articolo 169

    Ravvicinamento progressivo

    Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d’Armenia in materia di servizi postali all’acquis dell’Unione europea.

    Sottosezione V

    Reti e servizi di comunicazione elettronica

    Articolo 170

    Campo di applicazione e definizioni

    1.   La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabili alla prestazione di reti e servizi di comunicazione elettronica liberalizzati conformemente alle sezioni B, C e D.

    2.   Ai fini della presente sottosezione si intende per:

    a)

    «rete di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;

    b)

    «servizi di comunicazione elettronica»: qualsiasi servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;

    c)

    «servizio pubblico di comunicazione elettronica»: qualsiasi servizio di comunicazione elettronica che una parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al grande pubblico;

    d)

    «rete pubblica di comunicazione elettronica»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

    e)

    «servizio pubblico di telecomunicazioni»: qualsiasi servizio di trasporto di telecomunicazioni che una parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al grande pubblico; tali servizi possono includere, tra l’altro, telegrafo, telefono, telex e trasmissioni di dati che di norma implicano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell’informazione del cliente;

    f)

    «autorità di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche»: l’organismo o gli organismi investiti da una parte con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui alla presente sottosezione;

    g)

    «strutture essenziali»: le strutture di una rete e di un servizio pubblici di comunicazione elettronica che:

    i)

    sono fornite esclusivamente o predominantemente da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

    ii)

    non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

    h)

    «risorse correlate»: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la prestazione di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l’altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, i cavidotti, le canalizzazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

    i)

    «fornitore principale (21)» nel settore delle comunicazioni elettroniche: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi di comunicazione elettronica interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;

    j)

    «accesso»: il fatto di rendere accessibili infrastrutture o servizi a un altro prestatore di servizi a determinate condizioni, al fine di prestare servizi di comunicazione elettronica e comprende, tra l’altro:

    i)

    l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per prestare servizi tramite la rete locale);

    ii)

    l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, cavidotti e piloni;

    iii)

    l’accesso ai pertinenti sistemi di software, tra cui i sistemi di supporto operativo;

    iv)

    l’accesso ai sistemi informativi o banche dati per la preparazione degli ordinativi, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione;

    v)

    l’accesso ai servizi di conversione del numero o sistemi che svolgono funzioni analoghe;

    vi)

    l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; e

    vii)

    l’accesso ai servizi di rete virtuale;

    k)

    «interconnessione»: il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazioni elettroniche utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro prestatore di servizi; servizi che possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

    l)

    «servizio universale»: l’insieme di servizi di qualità determinata che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile; l’ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna parte; e

    m)

    «portabilità del numero»: la possibilità per tutti gli abbonati a servizi pubblici di comunicazioni elettroniche che ne fanno richiesta di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di comunicazioni elettroniche a un altro della stessa categoria.

    Articolo 171

    Autorità di regolamentazione

    1.   Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni prestatore di reti, servizi o apparecchiature di comunicazioni elettroniche.

    2.   La parte che mantiene la proprietà o il controllo di fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche provvede all’effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. L’autorità di regolamentazione opera in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti affidatile ai sensi del diritto nazionale.

    3.   Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità di regolamentazione dispongano di poteri sufficienti per regolamentare il settore e di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati. Solo gli organismi di ricorso di cui al paragrafo 7 hanno facoltà di sospendere o revocare le decisioni prese dalle autorità di regolamentazione.

    Le funzioni assegnate a un’autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Ciascuna parte assicura che le sue autorità di regolamentazione abbiano bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati.

    4.   Le decisioni e le procedure adottate dalle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

    5.   I poteri delle autorità di regolamentazione sono esercitati in modo trasparente e tempestivo.

    6.   Le autorità di regolamentazione hanno il potere di assicurare che i fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche forniscano loro prontamente, su richiesta, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire alle autorità di regolamentazione di assolvere i propri compiti conformemente alla presente sottosezione. Le informazioni richieste sono proporzionate allo svolgimento dei compiti delle autorità di regolamentazione e vengono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

    7.   Un utente o fornitore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un’autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso, che sia indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, dispone di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Va tenuto in debita considerazione il merito del caso e il meccanismo di ricorso deve essere effettivo. Per quanto riguarda gli organi responsabili delle procedure di ricorso che non sono organi giurisdizionali, ciascuna parte provvede affinché le loro decisioni siano sempre motivate per iscritto e che siano impugnabili dinanzi a un’autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo. Nelle more dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.

    8.   Ciascuna parte provvede affinché il responsabile di un’autorità di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che svolge tale funzione presso un’autorità di regolamentazione o i loro sostituti possano essere destituiti solamente se non soddisfano più le condizioni richieste per l’esercizio delle loro funzioni stabilite in anticipo dal dirittoe nazionale. Siffatta decisione è resa pubblica al momento della destituzione. Il responsabile dell’autorità di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che svolge tale funzione, che sono stati destituiti dall’incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.

    Articolo 172

    Autorizzazione a fornire reti e a prestare servizi di comunicazioni elettroniche

    1.   Ciascuna parte autorizza, per quanto possibile, la fornitura di reti o la prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche previa semplice notifica. In seguito alla notifica, al prestatore di servizi interessato non può essere imposto l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. I diritti e gli obblighi derivanti da tale autorizzazione sono resi pubblici in forma facilmente accessibile. Gli obblighi dovrebbero essere proporzionati al servizio in questione.

    2.   Se necessario, una parte può richiedere una licenza per il diritto d’uso delle frequenze radio e di attribuzione dei numeri al fine di:

    a)

    evitare interferenze dannose;

    b)

    assicurare la qualità tecnica del servizio;

    c)

    assicurare un utilizzo efficiente dello spettro; o

    d)

    adempiere ad altre finalità di interesse generale.

    3.   Ove richieda una licenza, la parte provvede affinché:

    a)

    tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l’adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza siano resi pubblici;

    b)

    su richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati per iscritto al richiedente; e

    c)

    il richiedente cui sia stato negato il rilascio della licenza abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso.

    4.   Eventuali oneri amministrativi sono imposti ai fornitori in modo obiettivo, trasparente, proporzionato e a costi contenuti. Eventuali oneri amministrativi imposti da una parte ai fornitori di reti o prestatori di servizi in virtù di un’autorizzazione di cui al paragrafo 1 o di una licenza ai sensi del paragrafo 2 sono limitati agli effettivi costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l’esecuzione dell’autorizzazione e delle licenze. Tali oneri amministrativi possono comprendere i costi della cooperazione internazionale, di armonizzazione e di normalizzazione, delle analisi di mercato, della sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché dei lavori relativi alla elaborazione e all’applicazione della legislazione e delle decisioni amministrative, ad esempio le decisioni in materia di accesso e di interconnessione.

    Gli oneri amministrativi di cui al primo comma non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

    Articolo 173

    Risorse scarse

    1.   L’attribuzione e la concessione di diritti di utilizzo delle risorse scarse, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, avvengono in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciascuna parte basa le proprie procedure su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

    2.   Le informazioni circa l’attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici.

    3.   Ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire e applicare le misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche, purché lo faccia nel rispetto del presente accordo. Tale diritto include la possibilità di assegnare bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro radio. Le misure adottate da una parte relative all’assegnazione e alla concessione dello spettro radio e alla gestione delle frequenze non sono considerate di per sé misure incompatibili con gli articoli 144, 149 e 150.

    Articolo 174

    Accesso e interconnessione

    1.   In linea di principio, l’accesso e l’interconnessione sono concordati tra i prestatori di servizi interessati sulla base di trattative commerciali.

    2.   Ciascuna parte provvede affinché tutti i prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche abbiano il diritto, e su richiesta di un altro prestatore l’obbligo, di entrare in trattative commerciali con altri prestatori al fine di ottenere l’interconnessione finalizzata a fornire reti e prestare servizi pubblici di comunicazioni elettroniche. Le parti non mantengono provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano i fornitori che garantiscono l’accesso o l’interconnessione a offrire termini e condizioni differenti a diversi fornitori per servizi equivalenti né impongono obblighi che non sono connessi ai servizi prestati.

    3.   Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi che acquisiscono informazioni da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione le possano utilizzare esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.

    4.   Ciascuna parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda l’accesso alle sue infrastrutture essenziali, inclusi, tra l’altro, gli elementi di rete, le risorse correlate e i servizi ausiliari, ai prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche a condizioni ragionevoli e non discriminatorie (22).

    5.   Per i servizi pubblici di telecomunicazioni, l’interconnessione a un fornitore principale è garantita in corrispondenza di qualsiasi punto della rete tecnicamente praticabile. Tale interconnessione è fornita:

    a)

    secondo modalità, condizioni (compreso per quanto riguarda norme e specifiche tecniche, qualità e manutenzione) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che tale fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori ad esso non collegati o per le proprie società controllate o altre società collegate;

    b)

    tempestivamente, secondo modalità, condizioni (compreso per quanto riguarda norme e specifiche tecniche, qualità e manutenzione) e tariffe orientate ai costi, che siano trasparenti, ragionevoli, tengano conto della fattibilità economica e siano sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per i servizi da prestare; e

    c)

    su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

    6.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure applicabili per l’interconnessione a un fornitore principale siano rese pubbliche e i fornitori principali rendano noti al pubblico i propri accordi di interconnessione oppure, se del caso, le loro offerte di interconnessione di riferimento.

    Articolo 175

    Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

    Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:

    a)

    la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;

    b)

    l’impiego con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e

    c)

    non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi.

    Articolo 176

    Servizio universale

    1.   Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.

    2.   Tali obblighi di servizio universale non sono di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.

    3.   Tutti i fornitori di reti o prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbero avere il diritto di prestare il servizio universale. La designazione del servizio universale avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, ciascuna parte valuta se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico di un fornitore o dei fornitori designati per prestare tale servizio. Qualora tale calcolo lo giustifichi, e tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato che un fornitore trae dall’offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del prestatore di servizi interessato o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.

    Articolo 177

    Portabilità del numero

    Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di comunicazione elettronica forniscano la portabilità del numero secondo modalità e condizioni ragionevoli.

    Articolo 178

    Riservatezza delle informazioni

    Ciascuna parte assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazioni elettroniche e i servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

    Articolo 179

    Risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche

    1.   In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione ciascuna parte provvede affinché l’autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti in causa, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia, tranne in circostanze eccezionali.

    2.   Qualora tale controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.

    3.   La decisione dell’autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Alle parti in causa viene fornita una motivazione esauriente della decisione ed hanno il diritto di impugnare la decisione, conformemente all’articolo 171, paragrafo 7.

    4.   La procedura di cui al presente articolo non preclude alle parti in causa la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

    Articolo 180

    Ravvicinamento progressivo

    Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d’Armenia sulle reti di comunicazione elettronica a quella dell’Unione europea.

    Sottosezione VI

    Servizi finanziari

    Articolo 181

    Campo di applicazione e definizioni

    1.   La presente sottosezione si applica alle misure concernenti la fornitura di servizi finanziari, laddove tali servizi finanziari sono liberalizzati a norma delle sezioni B, C e D.

    2.   Ai fini del presente capo, per «servizio finanziario» si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono i servizi assicurativi e connessi così come i servizi bancari e altri servizi finanziari.

    3.   I servizi assicurativi e connessi di cui al paragrafo 2 comprendono:

    a)

    assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

    i)

    ramo vita; e

    ii)

    ramo danni;

    b)

    riassicurazione e retrocessione;

    c)

    intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e

    d)

    servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri.

    4.   I servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi e connessi) di cui al paragrafo 2 comprendono:

    a)

    accettazione di depositi e altri fondi rimborsabili dal pubblico;

    b)

    prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

    c)

    leasing finanziario;

    d)

    tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller’s cheques e bonifici bancari;

    e)

    garanzie e impegni;

    f)

    operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:

    i)

    strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

    ii)

    valuta estera;

    iii)

    prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio;

    iv)

    strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi swaps e contratti su tassi a termine (forward rate agreements);

    v)

    titoli trasferibili; e

    vi)

    altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;

    g)

    partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché prestazione di servizi collegati;

    h)

    servizi di intermediazione nel mercato monetario (money broking);

    i)

    gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

    j)

    servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

    k)

    fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e

    l)

    servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi ausiliari, relativamente a tutte le attività elencate nel presente paragrafo, ivi comprese referenze bancarie e analisi del credito, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali.

    5.   Ai fini della presente sottosezione si intende per:

    a)

    «prestatore di servizi finanziari»: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;

    b)

    «soggetto pubblico»:

    i)

    un governo, una banca centrale o un’autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà di o controllato da una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

    ii)

    un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un’autorità monetaria, nell’esercizio di tali funzioni; e

    c)

    «nuovo servizio finanziario»: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una parte, ma è fornito sul territorio dell’altra parte.

    Articolo 182

    Misure prudenziali

    1.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:

    a)

    la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o

    b)

    la salvaguardia dell’integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.

    2.   Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo.

    3.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive in possesso di soggetti pubblici.

    Articolo 183

    Regolamentazione efficace e trasparente

    1.   Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure proposte è effettuata mediante:

    a)

    pubblicazione ufficiale; o

    b)

    altra forma scritta o elettronica.

    2.   Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

    La parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all’interessato.

    3.   Ciascuna parte fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all’evasione e l’elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono, tra l’altro:

    a)

    i «principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria» del Comitato di Basilea;

    b)

    i «principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo» dell’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo;

    c)

    gli «obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari» dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari;

    d)

    l’«accordo sullo scambio di informazioni fiscali» OCSE;

    e)

    la «dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali» del G20; e

    f)

    le «quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro» e le «nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo» del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

    4.   Le parti prendono atto dei «Dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni» formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e si adoperano per attuare tali principi nei loro contatti bilaterali.

    Articolo 184

    Nuovi servizi finanziari

    Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell’altra parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma del diritto interno. Le parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un’autorizzazione. Ove sia necessaria l’autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l’autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali coerenti con l’articolo 182.

    Articolo 185

    Trattamento dei dati

    1.   Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell’altra parte a trasferire informazioni, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest’ultimo è necessario per il normale esercizio dell’attività di detti prestatori di servizi finanziari.

    2.   Nessuna disposizione del paragrafo 1 limita il diritto di una parte di tutelare i dati personali e la vita privata, sempreché tale diritto non sia utilizzato per eludere il presente accordo.

    3.   Ciascuna delle parti adotta o mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

    Articolo 186

    Eccezioni specifiche

    1.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime legale di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la propria regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un’autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

    3.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire che una parte, compresi i suoi enti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul suo territorio, attività o servizi per conto, con la garanzia o utilizzando risorse finanziarie della parte o dei suoi soggetti pubblici.

    Articolo 187

    Organismi di autoregolamentazione

    Se una parte esige l’appartenenza, la partecipazione o l’accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell’altra parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale parte adempie gli obblighi di cui agli articoli 144 e 150.

    Articolo 188

    Sistemi di pagamento e di compensazione

    Ciascuna parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell’altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni del trattamento nazionale di cui gli articoli 144 e 150, l’accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l’accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una parte.

    Articolo 189

    Stabilità finanziaria e regolamentazione dei servizi finanziari nella Repubblica d’Armenia

    Le parti riconoscono l’importanza di un’adeguata regolamentazione dei servizi finanziari al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e mercati equi ed efficienti e per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari. Per questo tipo di regolamentazione dei servizi finanziari gli standard internazionali in materia di migliori pratiche forniscono il quadro di riferimento generale, in particolare se applicati come avviene nell’Unione europea. In tale contesto la Repubblica d’Armenia ravvicina la propria regolamentazione dei servizi finanziari, come appropriato, alla legislazione dell’Unione europea.

    Sottosezione VII

    Servizi di trasporto

    Articolo 190

    Campo di applicazione e obiettivi

    La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni B, C e D.

    Articolo 191

    Definizioni

    1.   Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni B, C e D si intende per:

    a)

    «trasporto marittimo internazionale»: le operazioni di trasporto che includono i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;

    b)

    «servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l’organizzazione e il controllo delle operazioni di:

    i)

    carico e scarico delle navi;

    ii)

    rizzaggio e derizzaggio del carico;

    iii)

    ricevimento o consegna e custodia del carico prima dell’imbarco o dopo lo scarico;

    c)

    «servizi di sdoganamento» o «servizi di spedizionieri doganali»: l’espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all’importazione, all’esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell’attività principale del prestatore del servizio o di una sua attività complementare, abituale;

    d)

    «servizi di stazionamento e deposito di container»: lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;

    e)

    «servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

    i)

    commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e

    ii)

    rappresentanza delle compagnie nell’organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

    f)

    «servizi di spedizione merci»: l’attività che consiste nell’organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l’acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali; e

    g)

    «servizi di feederaggio»: il pre-trasporto e l’ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli trasportati in container, tra i porti ubicati in una parte.

    2.   Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte si impegna ad applicare efficacemente i principi dell’accesso illimitato ai carichi su base commerciale, della libera prestazione di servizi marittimi internazionali, nonché del trattamento nazionale nell’ambito della prestazione di tali servizi.

    3.   Considerati i livelli di liberalizzazione attualmente esistenti tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte:

    a)

    applica effettivamente il principio dell’accesso illimitato ai mercati e al commercio marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; e

    b)

    accorda alle navi battenti bandiera dell’altra parte o gestite da prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l’altro l’accesso ai porti, l’uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l’uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l’assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

    4.   Nell’applicare i principi di cui al paragrafo 3, le parti:

    a)

    si astengono dall’introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; e

    b)

    dall’entrata in vigore del presente accordo, aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

    5.   Ciascuna parte consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte applicando, per lo stabilimento e l’esercizio dell’attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi.

    6.   Ciascuna parte rende disponibili ai prestatori di servizi di trasporto marittimo dell’altra parte i seguenti servizi in ambito portuale, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio nonché servizi operativi a terra indispensabili per l’esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità.

    7.   Ciascuna parte consente la circolazione di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento, tra i porti della Repubblica d’Armenia o tra i porti di uno Stato membro dell’UE.

    8.   Previa autorizzazione dell’autorità competente, ciascuna parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte di prestare servizi di feederaggio tra i rispettivi porti nazionali.

    Articolo 192

    Ravvicinamento progressivo

    Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d’Armenia sui servizi di trasporto a quella dell’Unione europea in materia.

    Sezione F

    Commercio elettronico

    Sottosezione I

    Disposizioni generali

    Articolo 193

    Obiettivo e principi

    1.   Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto concerne i problemi posti dal commercio elettronico nell’ambito delle disposizioni del presente capo.

    2.   Le parti concordano che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le più rigorose norme internazionali in materia di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti del commercio elettronico.

    3.   Le parti considerano le trasmissioni elettroniche come una prestazione di servizi ai sensi della sezione C, non assoggettabile a dazi doganali.

    Articolo 194

    Profili di regolamentazione del commercio elettronico

    1.   Le parti instaurano un dialogo sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico. Il dialogo verte tra l’altro sui seguenti aspetti:

    a)

    il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l’agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

    b)

    la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione di informazioni;

    i)

    il trattamento delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non sollecitate; e

    ii)

    la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e

    c)

    qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

    2.   Tale dialogo può svolgersi con uno scambio di informazioni sulla legislazione di ciascuna parte in merito alle questioni di cui al paragrafo 1, nonché sull’attuazione di tale legislazione.

    Sottosezione II

    Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi

    Articolo 195

    Ricorso ai servizi di intermediari

    Le parti riconoscono che i servizi prestati da intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività contrarie al loro rispettivo diritto interno. Onde tenere conto di tale possibilità, ciascuna parte adotta o mantiene le misure relative alla responsabilità stabilite nella presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari di servizi.

    Articolo 196

    Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («mere conduit»)

    1.   Nel caso di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso ad una rete di comunicazione, ciascuna parte provvede affinché il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

    a)

    non dia origine alla trasmissione;

    b)

    non selezioni il destinatario della trasmissione; e

    c)

    non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

    2   Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all’esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.

    3   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

    Articolo 197

    Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea («caching»)

    1.   Le parti dispongono che, nel caso di fornitura di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro ad altri destinatari del servizio, a loro richiesta, a condizione che egli:

    a)

    non modifichi le informazioni;

    b)

    si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

    c)

    si conformi alle norme relative all’aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

    d)

    non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; e

    e)

    agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso.

    2.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

    Articolo 198

    Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»

    1.   Le parti dispongono che, nel caso di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

    a)

    non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione; o

    b)

    non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

    3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, conformemente agli ordinamenti giuridici delle parti, di imporre al prestatore del servizio di porre fine a una violazione o di impedirla, nonché la possibilità per le parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime.

    Articolo 199

    Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza

    1.   Nel caso dei servizi di cui agli articoli 196, 197 e 198, le parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

    2.   Le parti possono stabilire l’obbligo per i prestatori di servizi della società dell’informazione di informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività commesse dai destinatari dei loro servizi e informazioni illegali fornite da quest'ultimi, oppure l’obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

    Sezione G

    Eccezioni

    Articolo 200

    Eccezioni generali

    1.   Fatte salve le eccezioni generali previste nel presente accordo, il presente capo è soggetto alle eccezioni previste ai paragrafi 2 e 3.

    2.   Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare provvedimenti:

    a)

    necessari per tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico;

    b)

    necessari per tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali;

    c)

    relativi alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori interni o a restrizioni dell’offerta o del consumo interni di servizi;

    d)

    necessari per tutelare il patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

    e)

    necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con il presente capo, comprese quelle relative:

    i)

    alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

    ii)

    alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o

    iii)

    alla sicurezza; o

    f)

    incompatibili con gli articoli 144 e 150, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell’altra parte (23).

    3.   Il presente capo e l’allegato VIII del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri.

    Articolo 201

    Misure in materia fiscale

    Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso dalle parti o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le parti volti a evitare la doppia imposizione.

    Articolo 202

    Eccezioni relative alla sicurezza

    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

    a)

    imporre alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

    b)

    impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

    i)

    connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

    ii)

    nell’ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un’installazione militare;

    iii)

    in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

    iv)

    adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o

    c)

    impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

    Sezione H

    Investimenti

    Articolo 203

    Riesame

    Al fine di agevolare gli investimenti bilaterali, le parti riesaminano congiuntamente il quadro giuridico e il contesto per gli investimenti, al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari. Sulla base di tale riesame le parti valutano la possibilità di avviare negoziati al fine di integrare il presente accordo con disposizioni in materia di investimenti, compresa la protezione degli investimenti.

    CAPO 6

    Pagamenti correnti e circolazione dei capitali

    Articolo 204

    Pagamenti correnti

    Le parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano, in conformità agli articoli dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia.

    Articolo 205

    Circolazione dei capitali

    1.   Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti (24) effettuati a norma del diritto del paese ospitante e a norma delle disposizioni del capo 5, e alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni profitto che ne derivi.

    2.   Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia di pagamenti non contemplate dal paragrafo 1, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna parte garantisce la libera circolazione dei capitali relativamente a:

    a)

    crediti relativi a operazioni commerciali, compresa la prestazione di servizi, cui partecipa un residente di una parte;

    b)

    prestiti e crediti finanziari da parte di investitori dell’altra parte; e

    c)

    la partecipazione al capitale di una persona giuridica, ai sensi dell’articolo 142, senza l’intenzione di stabilire o mantenere legami economici durevoli.

    3.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti non introducono nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia e si astengono dal rendere più restrittivi i regimi esistenti.

    Articolo 206

    Eccezioni

    Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata della circolazione dei capitali, nessuna disposizione del presente capo va interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure:

    a)

    necessarie per tutelare la sicurezza pubblica, la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico; o

    b)

    necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente titolo, comprese quelle relative:

    i)

    alla prevenzione di illeciti penali e di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte alle conseguenze di un inadempimento contrattuale, quale fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori;

    ii)

    alle misure adottate o mantenute in vigore per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte;

    iii)

    all’emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;

    iv)

    all’informativa finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessarie per contribuire all’applicazione della legge o per assistere le autorità di regolamentazione finanziaria; o

    v)

    all’osservanza di ordinanze o sentenze emanate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.

    Articolo 207

    Misure di salvaguardia

    Quando, in circostanze eccezionali, esistano gravi difficoltà per quanto riguarda, nel caso della Repubblica d’Armenia, il funzionamento della politica monetaria o di cambio, o, nel caso dell’Unione europea, il funzionamento dell’Unione economica e monetaria, o se una parte incontra gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti o al finanziamento esterno, o quando vi è la minaccia di tali difficoltà, la parte interessata può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda la circolazione dei capitali, i pagamenti o i trasferimenti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia, per un periodo non superiore a un anno. La parte che adotta o mantiene le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l’altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

    Articolo 208

    Agevolazione

    Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra loro così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

    CAPO 7

    Proprietà intellettuale

    Sezione A

    Obiettivi e principi

    Articolo 209

    Obiettivi

    Gli obiettivi del presente capo sono:

    a)

    agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti, contribuire a un’economia più sostenibile e inclusiva per ciascuna parte; e

    b)

    conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

    Articolo 210

    Natura e portata degli obblighi

    1.   Le parti attuano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale a cui hanno aderito, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio contenuto nell’allegato 1C dell’accordo OMC («accordo TRIPS»). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall’accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprietà intellettuale.

    2.   Ai fini del presente accordo, l’espressione «proprietà intellettuale» si riferisce almeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla sezione B del presente capo.

    3.   La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 1883, quale rivista e modificata dall’atto di Stoccolma del 1967 («convenzione di Parigi (1967)»).

    Articolo 211

    Esaurimento dei diritti

    Ciascuna parte prevede un regime nazionale o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

    Sezione B

    Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale

    Sottosezione I

    Diritto d’autore e diritti connessi

    Articolo 212

    Protezione accordata

    1.   Le parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti:

    a)

    nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»);

    b)

    nella convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione («convenzione di Roma»);

    c)

    nell’accordo TRIPS;

    d)

    nel trattato dell’OMPI sul diritto d’autore («WCT»); e

    e)

    nel trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi («WPPT»).

    2.   Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive.

    Articolo 213

    Autori

    Ciascuna parte prevede, per gli autori, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

    a)

    la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

    b)

    qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

    c)

    qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta; e

    d)

    il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie delle loro opere.

    Articolo 214

    Artisti interpreti o esecutori

    Ciascuna parte prevede, per gli artisti interpreti o esecutori, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

    a)

    la fissazione (25) delle loro esecuzioni.

    b)

    la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

    c)

    la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

    d)

    la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;

    e)

    la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l’esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione; e

    f)

    il noleggio e il prestito delle fissazioni delle loro esecuzioni.

    Articolo 215

    Produttori di fonogrammi

    Ciascuna parte prevede, per i produttori di fonogrammi, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

    a)

    la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

    b)

    la messa a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro fonogrammi e relative copie;

    c)

    la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a essi dal luogo e nel momento di sua scelta; e

    d)

    il noleggio e il prestito delle fissazioni dei loro fonogrammi.

    Articolo 216

    Organismi di radiodiffusione

    Ciascuna parte prevede, per gli organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

    a)

    la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

    b)

    la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

    c)

    la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro emissioni in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;

    d)

    la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni; e

    e)

    la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest’ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d’ingresso.

    Articolo 217

    Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

    Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente all’artista, interprete o esecutore, e al produttore di fonogrammi allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico. Ciascuna parte dispone che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

    Articolo 218

    Durata della protezione

    1.   I diritti economici di un autore di opere letterarie o artistiche ai sensi dell’articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell’autore e sino al termine almeno del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

    2.   Se il diritto d’autore appartiene congiuntamente ai coautori di un’opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

    3.   Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina non prima di 70 anni dopo che l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall’autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l’autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.

    4.   Qualora una parte preveda diritti particolari per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l’opera siano identificate in quanto tali nelle versioni dell’opera rese accessibili al pubblico. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere; a tali contributi si applicano i paragrafi 1 o 2.

    5.   Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l’opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

    6.   La protezione si estingue nei confronti delle opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell’autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico nei 70 anni successivi alla loro creazione.

    7.   La durata di protezione di un’opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi almeno 70 anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l’autore della sceneggiatura, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o audiovisiva.

    8.   Ciascuna parte provvede affinché chiunque, dopo l’estinzione della protezione del diritto d’autore, pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico per la prima volta un’opera non pubblicata anteriormente goda di una protezione equivalente a quella dei diritti patrimoniali dell’autore. La durata di protezione di tali diritti è di 25 anni a decorrere dal momento in cui l’opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

    9.   I diritti economici degli artisti interpreti o esecutori audiovisivi scadono non prima di 50 anni dopo la data dell’interpretazione o esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell’esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

    10.   I diritti economici degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore. Una parte può adottare provvedimenti efficaci intesi a garantire che i profitti generati nel corso dei 20 anni di protezione oltre i 50 anni sono ripartiti equamente tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori.

    11.   I diritti economici dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

    12.   I diritti economici degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un’emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le trasmissioni via cavo o via satellite.

    13.   I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

    Articolo 219

    Protezione delle misure tecnologiche

    1.   Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

    2.   Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

    a)

    siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace;

    b)

    non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o

    c)

    siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione delle misure tecnologiche efficaci.

    3.   Ai fini del presente capo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione.

    Articolo 220

    Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

    1.   Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti:

    a)

    rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e

    b)

    distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente capo, dai quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,

    ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d’autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione nazionale.

    2.   Ai fini del presente capo, per «informazioni sul regime dei diritti» s’intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l’opera o i materiali protetti di cui al presente capo, l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell’opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

    3.   Il paragrafo 1 si applica quando una di tali informazioni figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un’opera o di uno dei materiali protetti a norma del presente capo.

    Articolo 221

    Eccezioni e limitazioni

    1.   Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui sono firmatarie, ciascuna parte può prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 213 a 218 esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.

    2.   Ciascuna parte dispone che gli atti di riproduzione temporanea di cui agli articoli da 213 a 217, che siano transitori o accessori, che siano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all’unico scopo di consentire: a) una trasmissione in una rete tra terzi con l’intervento di un intermediario; o b) un uso legittimo di un’opera o di altri materiali, e che siano privi di interesse economico proprio, siano esonerati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli da 213 a 217.

    Articolo 222

    Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d’arte

    1.   Ciascuna parte prevede a favore dell’autore di un’opera d’arte originale un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell’opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell’autore.

    2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.

    3.   Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

    4.   La royalty è versata dal venditore. Ciascuna parte può disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata al pagamento della royalty in via esclusiva o solidale con il venditore.

    5.   La procedura di riscossione e gli importi della royalty sono stabiliti dal diritto interno.

    Articolo 223

    Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

    1.   Le parti si adoperano per promuovere la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nel territorio delle parti e il trasferimento delle royalties corrisposte per l’uso di tali opere o altri materiali protetti.

    2.   Le parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle royalties, le detrazioni applicate alle royalties corrisposte, l'utilizzo delle royalties corrisposte, la politica di distribuzione e il loro repertorio.

    3.   Le parti si impegnano a garantire che, nel caso in cui un organismo di gestione collettiva con sede nel territorio di una parte rappresenta un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell’altra parte in forza di un accordo di rappresentanza, l’organismo di gestione collettiva rappresentante non discrimini i titolari di diritti dell’organismo di gestione collettiva rappresentato.

    4.   L’organismo di gestione collettiva rappresentante versa regolarmente, diligentemente e accuratamente gli importi dovuti all’organismo di gestione collettiva rappresentato e fornisce a quest’ultimo le informazioni sull’importo delle royalties riscosse per suo conto e le eventuali detrazioni applicate.

    Sottosezione II

    Marchi commerciali

    Articolo 224

    Accordi internazionali

    Ciascuna parte:

    a)

    aderisce al Protocollo relativo all’intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi;

    b)

    si conforma al trattato sul diritto dei marchi e all’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; e

    c)

    compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.

    Articolo 225

    Diritti conferiti dal marchio

    Il marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio, senza il proprio consenso:

    a)

    un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; e

    b)

    un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio.

    Articolo 226

    Procedura di registrazione

    1.   Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione definitiva negativa dell’amministrazione competente in materia di marchi è comunicata al richiedente per iscritto e debitamente motivata.

    2.   Ciascuna parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi e la possibilità che il richiedente il marchio possa reagire a tale opposizione.

    3.   Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico. La banca dati delle domande di registrazione di marchi deve essere accessibile almeno durante il periodo di opposizione.

    Articolo 227

    Marchi notori

    Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all’articolo 6 bis della convenzione di Parigi (1967) e all’articolo 16, paragrafi 2 e 3 dell’accordo TRIPS, ciascuna parte applica la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall’assemblea dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell’OMPI (20-29 settembre 1999).

    Articolo 228

    Eccezioni ai diritti conferiti dal marchio

    Ciascuna delle parti:

    a)

    dispone che si faccia un uso leale di termini descrittivi, compreso l’uso corretto delle indicazioni geografiche, quale limitata eccezione ai diritti conferiti dal marchio; e

    b)

    può prevedere altre limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio,

    Nel prevedere tali eccezioni, le parti tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

    Articolo 229

    Motivi di decadenza

    1.   Ciascuna parte dispone che il marchio può essere dichiarato decaduto se per un periodo ininterrotto di almeno tre anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

    Nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti sul marchio se, tra la scadenza del periodo minimo di tre anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio.

    L'inizio o la ripresa d'uso nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, periodo che decorre al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di tre anni di mancato uso non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l’inizio o la ripresa avvengono solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza.

    2.   Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:

    a)

    sia divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato; o

    b)

    sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

    Sottosezione III

    Indicazioni geografiche

    Articolo 230

    Campo d’applicazione

    1.   La presente sottosezione si applica alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.

    2.   Le indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall’altra parte sono soggette alla presente sottosezione se rientrano nel campo di applicazione della legislazione richiamata all’articolo 231.

    Articolo 231

    Indicazioni geografiche stabilite

    1.   Dopo aver esaminato la legislazione della Repubblica d’Armenia elencata nell’allegato IX, parte A, l’Unione europea conclude che tale legislazione è conforme agli elementi che figurano nella parte B di tale allegato.

    2.   Dopo aver esaminato la legislazione dell’Unione europea elencata nell’allegato IX, parte A, la Repubblica d’Armenia conclude che tale legislazione è conforme agli elementi che figurano nella parte B di tale allegato.

    3.   La Repubblica d’Armenia, previo espletamento di una procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche dell’Unione europea, elencate nell’allegato X, che sono state registrate dall’Unione europea a norma della legislazione di cui alla parte A dell’allegato IX, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo.

    4.   L’Unione europea, previo espletamento di una procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche della Repubblica d’Armenia, elencate nell’allegato X, che sono state registrate dalla Repubblica d’Armenia a norma della legislazione di cui alla parte A dell’allegato IX, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo.

    Articolo 232

    Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

    1.   Le parti possono, secondo la procedura di cui all’articolo 240, paragrafo 3, aggiungere nuove indicazioni geografiche all’elenco delle indicazioni geografiche protette di cui all’allegato X. Tali nuove indicazioni geografiche possono essere aggiunte all’elenco dopo il completamento della procedura di opposizione e dopo un esame delle nuove indicazioni geografiche che ciascuna parte reputa soddisfacente, conformemente all’articolo 231, paragrafi 3 e 4.

    2.   Le parti non sono tenute ad aggiungere una nuova indicazione geografica all’elenco di cui al paragrafo 1, se:

    a)

    l’indicazione geografica è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto;

    b)

    alla luce della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione di tale indicazione geografica potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto; o

    c)

    la denominazione del termine è generica.

    Articolo 233

    Portata della protezione delle indicazioni geografiche

    1.   Le indicazioni geografiche elencate nell’allegato X sono protette da ciascuna delle parti contro:

    a)

    qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione di una denominazione geografica;

    b)

    qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o altri termini simili;

    c)

    qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto che potrebbe indurre in errore sulla sua origine, usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato, o sul confezionamento del prodotto; e

    d)

    qualsiasi altra pratica che possa trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto.

    2.   Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nel territorio delle parti.

    3.   In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali nonché del rischio effettivo di confusione.

    Fatto salvo l’articolo 23 dell’accordo TRIPS, le parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d’impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori.

    Una denominazione omonima che induca erroneamente i consumatori a credere che un prodotto sia originario di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

    4.   Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un’indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un’indicazione geografica dell’altra parte, protetta a norma della presente sottosezione, quest’ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che l’indicazione geografica del paese terzo diventi protetta.

    5.   Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una parte a proteggere un’indicazione geografica dell’altra parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine.

    Se un’indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica avviene conformemente alle procedure di cui all’articolo 240, paragrafo 3.

    6.   Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.

    Articolo 234

    Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

    1.   Un’indicazione geografica protetta in virtù della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al disciplinare corrispondente.

    2.   Quando un’indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l’uso di tale denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

    Articolo 235

    Relazione con i marchi commerciali

    1.   Le parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all’articolo 233, paragrafo 1, in relazione a un’indicazione geografica protetta di prodotti simili, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell’indicazione geografica nel territorio interessato.

    2.   Per le indicazioni geografiche di cui all’articolo 231, la data della domanda di protezione è la data di entrata in vigore del presente accordo.

    3.   Per le indicazioni geografiche di cui all’articolo 232, la data della domanda di protezione è la data in cui la richiesta di proteggere un’indicazione geografica è stata trasmessa all’altra parte.

    4.   Fatto salvo l’articolo 232, paragrafo 2, lettera b), ciascuna parte protegge le indicazioni geografiche elencate nell’allegato X anche quando esiste un marchio anteriore. Per «marchio anteriore» si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all’articolo 233, paragrafo 1, che è stato depositato, registrato o acquisito con l’uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione di una parte, in buona fede, sul territorio di una parte anteriormente alla data in cui la domanda di protezione dell’indicazione geografica è presentata all’altra parte in virtù del presente accordo. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e può essere rinnovato, nonostante la protezione dell’indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione di una delle parti in materia di marchi.

    5.   In deroga al paragrafo 4, i marchi anteriori della Repubblica d’Armenia che sono composti dall’indicazione geografica dell’Unione europea «Cognac» o «Champagne» o la contengono, anche in traduzione o trascrizione, registrati per prodotti simili e non conformi ai pertinenti disciplinari, sono annullati, revocati o modificati in modo da eliminare detto nome quale elemento del marchio nel suo insieme, al più tardi entro 14 anni per «Cognac» e due anni per «Champagne» dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 236

    Attuazione della protezione

    Le parti attuano la protezione delle indicazioni geografiche, in conformità degli articoli da 233 a 235 mediante idonee misure amministrative adottate dalle loro rispettive pubbliche autorità. Ciascuna parte attua inoltre tale protezione su richiesta di un interessato.

    Articolo 237

    Disposizioni transitorie

    1.   I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente al diritto nazionale prima dell’entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle sue prescrizioni, possono continuare a essere venduti dopo l’entrata in vigore del presente accordo fino all’esaurimento delle scorte.

    2.   Per un periodo transitorio di 24 anni a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Cognac» e per un periodo transitorio di tre anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Champagne», la protezione prevista dal presente accordo per tali indicazioni geografiche dell’Unione europea non osta a che tali denominazioni siano utilizzate per prodotti originari della Repubblica d’Armenia e esportati in paesi terzi, qualora le disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo interessato lo consentano, per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari della Repubblica d’Armenia, a condizione che:

    a)

    la denominazione sia scritta esclusivamente in caratteri non latini;

    b)

    la vera origine del prodotto sia chiaramente indicata nello stesso campo visivo: e

    c)

    nessun altro elemento della presentazione possa trarre in inganno i consumatori sulla vera origine del prodotto.

    3.   Per un periodo transitorio di 13 anni a decorrere da un anno dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Cognac» e per un periodo transitorio di due anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Champagne», la protezione prevista dal presente accordo per tali indicazioni geografiche dell’Unione europea non osta a che tali denominazioni siano utilizzate nella Repubblica d’Armenia, a condizione che:

    a)

    la denominazione sia scritta esclusivamente in caratteri non latini;

    b)

    la vera origine del prodotto sia chiaramente indicata nello stesso campo visivo: e

    c)

    nessun altro elemento della presentazione possa trarre in inganno i consumatori sulla vera origine del prodotto.

    4.   Per porre fine in modo semplice ed efficace all’utilizzo dell’indicazione geografica dell’Unione europea «Cognac» per i prodotti originari della Repubblica d’Armenia, e per aiutare l’industria della Repubblica d’Armenia a mantenere la sua competitività sui mercati d’esportazione, l’Unione europea fornisce alla Repubblica d’Armenia assistenza tecnica e finanziaria. Tale assistenza, fornita in conformità al diritto dell’Unione, comprende segnatamente misure intese a sviluppare una nuova denominazione nonché a promuovere, fare pubblicità e commercializzare la nuova denominazione sul mercato nazionale e sui mercati d’esportazione tradizionali.

    5.   Gli specifici dettagli relativi a importi, tipi, meccanismi e tempistica dell’assistenza dell’UEdi cui al paragrafo 4 saranno definiti nell’ambito di un pacchetto di assistenza finanziaria e tecnica che sarà concordata in via definitiva dalle parti entro un anno dall’entrata in vigore del presente accordo. Le parti elaborano congiuntamente il mandato di tali programmi di assistenza, sulla base di una valutazione approfondita delle necessità che formeranno oggetto di detta assistenza. Tale valutazione è effettuata da una società di consulenza internazionale scelta di comune accordo dalle parti.

    6.   Nel caso in cui l’Unione europea non fornisca l’assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 4, la Repubblica d’Armenia potrà ricorrere al meccanismo di composizione delle controversie previsto nel capo 13 e, in caso di esito positivo, sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    7.   L’assistenza tecnica e finanziaria dell’Unione europea sarà fornita entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 238

    Regole generali

    1.   L’importazione, l’esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui agli articoli 231 e 232 sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sul territorio della parte sul cui mercato sono immessi i prodotti.

    2.   Il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell’articolo 240 esamina qualsiasi questione concernente il disciplinare di produzione di una indicazione geografica registrata approvato dalle autorità della parte in cui ha origine il prodotto, comprese le eventuali modifiche.

    3.   Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla parte di cui è originario il prodotto.

    Articolo 239

    Cooperazione e trasparenza

    1.   Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell’articolo 240, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all’altra parte informazioni concernenti i disciplinari di produzione e le relative modifiche, nonché i punti di contatto delle autorità nazionali di controllo.

    2.   Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari delle indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione, o una sintesi dei medesimi, e le informazioni sui punti di contatto delle autorità nazionali di controllo che corrispondono alle indicazioni geografiche dell’altra parte protette a norma della presente sottosezione.

    Articolo 240

    Sottocomitato per le indicazioni geografiche

    1.   Le parti istituiscono un sottocomitato per le indicazioni geografiche composto da rappresentanti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia con il compito di monitorare l’attuazione della presente sottosezione e di rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

    2.   Il sottocomitato per le indicazioni geografiche delibera all’unanimità. Esso adotta il proprio regolamento interno. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche si riunisce su richiesta di una delle parti, alternativamente nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia, a una data, in un luogo e secondo modalità (che possono comprendere la videoconferenza) concordati dalle parti, ma comunque entro 90 giorni dalla richiesta.

    3.   Il sottocomitato per le indicazioni geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all’attuazione e alla gestione della medesima. Segnatamente, le seguenti attività rientrano nella sua competenza:

    a)

    modificare l’allegato IX, parte A, per quanto riguarda i riferimenti al diritto applicabile sui territori delle parti;

    b)

    modificare l’allegato IX, parte B, per quanto riguarda gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche;

    c)

    modificare l’allegato X per quanto riguarda l’elenco di indicazioni geografiche;

    d)

    scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in questo settore; e

    e)

    scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l’opportunità di una loro protezione in conformità alla presente sottosezione.

    Sottosezione IV

    Disegni e modelli

    Articolo 241

    Accordi internazionali

    Le parti aderiscono all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999.

    Articolo 242

    Protezione dei disegni o dei modelli registrati

    1.   Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo secondo quanto disposto dalla presente sottosezione.

    Ai fini della presente sottosezione, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.

    2.   Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:

    a)

    se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo; e

    b)

    nella misura in cui tali caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

    3.   Per «normale utilizzo» di cui al paragrafo 2, lettera a), si intende l’utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

    4.   Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare, stoccare o utilizzare un prodotto recante o contenente il disegno o il modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o del modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.

    5.   La durata della protezione è accordata è di 25 anni.

    Articolo 243

    Protezione conferita a disegni o modelli non registrati

    1.   L’Unione europea e la Repubblica d’Armenia prevedono i mezzi giuridici per prevenire l’uso dell’apparenza non registrata di un prodotto soltanto se l’utilizzo contestato deriva dalla copia dell’apparenza non registrata del prodotto. Tale utilizzo comprende almeno la messa in vendita, l’immissione sul mercato, l’importazione o l’esportazione del prodotto.

    2.   La durata della protezione accordata all’apparenza non registrata è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle parti.

    Articolo 244

    Eccezioni ed esclusioni

    1.   Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

    2.   La protezione riconosciuta ai disegni o ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, il diritto su un disegno o un modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’apparenza di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente a un altro prodotto, o di essere collocato all’interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascuno dei due prodotti possa svolgere la sua funzione.

    Articolo 245

    Rapporto con il diritto d’autore

    Un disegno o un modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d’autore vigente nel territorio di una parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina, conformemente alla propria legislazione e regolamentazione interna, la portata della medesima e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

    Sottosezione V

    Brevetti

    Articolo 246

    Accordi internazionali

    Le parti aderiscono al trattato sulla cooperazione in materia di brevetti e compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi al trattato sul diritto dei brevetti.

    Articolo 247

    Brevetti e sanità pubblica

    1.   Le parti riconoscono l’importanza della dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell’OMC. Le parti provvedono affinché l’interpretazione e l’attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente sottosezione siano coerenti con la suddetta dichiarazione.

    2.   Le parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell’OMC del 30 agosto 2003 sull’attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull’accordo TRIPS e la sanità pubblica e contribuiscono alla sua attuazione.

    Articolo 248

    Certificato di protezione complementare

    1.   Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Le parti riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto sul loro mercato, secondo la definizione di cui alla loro legislazione in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

    2.   Ciascuna parte prevede un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa; la durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.

    3.   A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell’ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.

    Nell’Unione, un’ulteriore proroga di sei mesi è possibile nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici e i cui risultati sono ripresi nelle informazioni sul prodotto.

    Sottosezione VI

    Informazioni riservate

    Articolo 249

    Campo di applicazione della protezione dei segreti commerciali

    1.   Le parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, dell’accordo TRIPS. Ciascuna parte mette in atto adeguate procedure giudiziarie civili e mezzi di ricorso per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

    2.   Ai fini della presente sottosezione si intende per:

    a)

    «segreto commerciale»: le informazioni che:

    i)

    sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

    ii)

    hanno valore commerciale in quanto segrete; e

    iii)

    sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete; e

    b)

    «detentore del segreto commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale.

    3.   Ai fini della presente sottosezione, almeno le seguenti forme di condotta sono considerate contrarie a leali pratiche commerciali:

    a)

    l’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;

    b)

    l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che:

    i)

    ha acquisito il segreto commerciale in un modo di cui alla lettera a);

    ii)

    viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o

    iii)

    viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all’utilizzo del segreto commerciale; e

    c)

    l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale se poste in essere da una persona che, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi della lettera b), anche nel caso in cui una persona abbia indotto un’altra persona a compiere le azioni di cui alla suddetta lettera.

    4.   Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata come un obbligo per una parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di comportamento contraria alle leali pratiche commerciali:

    a)

    la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona;

    b)

    osservazione, studio, smontaggio o prova (reverse engineering) di un prodotto da parte di una persona che ne è lecitamente in possesso e che è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione delle informazioni pertinenti;

    c)

    l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione delle informazioni richieste o consentite dal diritto nazionale pertinente; e

    d)

    l’applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro.

    5.   Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere intesa nel senso di limitare la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media, come tutelata nella giurisdizione di ciascuna delle parti.

    Articolo 250

    Procedure giudiziarie civili e strumenti di tutela dei segreti commerciali

    1.   Ciascuna parte assicura che le persona che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all’articolo 249, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.

    2.   Nei procedimenti civili di cui all’articolo 249, le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano facoltà almeno di:

    a)

    adottare misure provvisorie al fine di prevenire l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

    b)

    emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

    c)

    ingiungere alla persona che era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza, che stava acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali a risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell’acquisizione, dell’utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;

    d)

    adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali; tali misure specifiche possono includere, in conformità al diritto interno della parte in questione, la possibilità di:

    i)

    limitare l’accesso, totale o parziale, a determinati documenti;

    ii)

    limitare l’accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni; e

    iii)

    rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati; e

    e)

    imporre sanzioni alle parti, o altra persona soggetta alla competenza giurisdizionale del giudice, per la violazione delle misure correttive o delle misure adottate dal giudice in forza del paragrafo 1 o del presente paragrafo, lettera d), relative alla protezione del segreto commerciale o presunto segreto commerciale emesse nell’ambito di tale procedimento.

    3.   Le parti non sono tenute a attuare le procedure giudiziarie e gli strumenti di ricorso di cui all’articolo 249 quando il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere, in conformità con il loro diritto nazionale, per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto.

    Articolo 251

    Protezione dei dati comunicati per ottenere un’autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale

    1.   Ciascuna parte protegge dalla divulgazione a terzi le informazioni commerciali riservate presentate per ottenere un’autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale, a meno che interessi sanitari prevalenti non dispongano diversamente. Anche le informazioni commerciali riservate godono della protezione dalle pratiche commerciali sleali.

    2.   Ciascuna parte provvede affinché, per un periodo di otto anni a decorrere dalla prima autorizzazione all’immissione in commercio nella parte interessata, l’autorità pubblica competente per il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio non tenga conto delle informazioni commerciali riservate o dei risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentate nella prima domanda di autorizzazione di immissione sul mercato e in seguito presentata da una persona o ente, pubblico o privato, a sostegno di una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale, senza il consenso esplicito della persona o dell’ente che ha presentato tali informazioni, a meno che accordi internazionali riconosciuti da entrambe le parti dispongano diversamente.

    3.   Nel corso di un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di concessione della prima autorizzazione all’immissione in commercio nella parte interessata, un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata per eventuali domande successive, sulla base dei risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentate nella prima autorizzazione all’immissione in commercio non consente l’immissione sul mercato di un medicinale, a meno che il richiedente successivo non presenti i propri risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche (o i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche utilizzati con il consenso di colui che ha fornito tali informazioni) atte a soddisfare gli stessi requisiti della prima autorizzazione.

    I prodotti che non sono conformi alle prescrizioni di cui al presente paragrafo non sono immessi sul mercato.

    4.   Inoltre, il periodo di dieci anni di cui al paragrafo 3 è esteso fino a un massimo di 11 anni se, durante i primi otto anni successivi all’ottenimento dell’autorizzazione iniziale, il titolare ottiene un’autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.

    Articolo 252

    Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari

    1.   Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo al proprietario di una relazione di una prova o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario. Durante tale periodo la relazione di una prova o di uno studio non è utilizzata a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell’esplicito consenso del primo proprietario. In questa sottosezione tale diritto temporaneo è in appresso denominato «protezione dei dati».

    2.   Le relazioni di prova o su uno studio di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

    a)

    essere necessarie per l’autorizzazione, o per la modifica di un’autorizzazione intesa a consentire l’uso del prodotto su altre colture; e

    b)

    essere certificate conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

    3.   Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni dalla data della prima autorizzazione concessa dall’autorità competente nel territorio della parte interessata. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo può essere esteso a 13 anni.

    4.   I periodi di cui al paragrafo 3 sono prorogati di tre mesi per ciascuna estensione dell’autorizzazione per usi minori se le domande di tali autorizzazioni vengono presentate dal titolare dell’autorizzazione al più tardi cinque anni dopo la prima autorizzazione concessa dall’autorità competente. Il periodo totale di protezione dei dati non può in nessuna circostanza essere superiore a 13 anni. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo totale di protezione dei dati non può in nessuna circostanza essere superiore a 15 anni.

    Per «uso minore» si intende l’uso di un prodotto fitosanitario nel territorio di una parte su vegetali o prodotti vegetali che non sono ampiamente diffusi nel territorio di tale parte o che sono ampiamente diffusi per far fronte a un’esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.

    5.   La protezione dei dati si applica anche alle relazioni di prova o su uno studio per il rinnovo o il riesame di un’autorizzazione. In tali casi il periodo di protezione dei dati è di 30 mesi.

    6.   Ciascuna delle parti adotta misure intese ad obbligare il richiedente e i titolari di autorizzazioni precedenti, stabiliti nei rispettivi territori delle parti, a condividere informazioni riservate in modo da evitare la duplicazione di sperimentazioni su animali vertebrati.

    Sottosezione VII

    Varietà vegetali

    Articolo 253

    Varietà vegetali

    1.   Ciascuna parte protegge i diritti sulle nuove varietà vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali («UPOV»), compresa l’eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all’articolo 15 di detta convenzione, e cooperano per promuovere e rispettare tali diritti.

    2.   Per la Repubblica d’Armenia, il presente articolo si applica al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

    Sezione C

    Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

    Sottosezione I

    Disposizioni generali

    Articolo 254

    Obblighi generali

    1.   Le parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell’accordo TRIPS, in particolare della sua parte III. Ciascuna parte adotta le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

    2.   Le misure, le procedure e i mezzi ricorso di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

    3.   Ai fini della sottosezione II della presente sezione, per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono almeno i seguenti diritti:

    a)

    il diritto d’autore;

    b)

    i diritti connessi al diritto d’autore;

    c)

    il diritto sui generis del costitutore di una banca dati;

    d)

    i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori;

    e)

    i diritti conferiti dai marchi;

    f)

    i diritti su disegni e modelli;

    g)

    i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati di protezione complementari;

    h)

    le indicazioni geografiche;

    i)

    i diritti sui modelli di utilità;

    j)

    i diritti sulle nuove varietà vegetali; e

    k)

    le denominazioni commerciali, se protette come diritti di proprietà esclusivi dal diritto interno in materia.

    I segreti commerciali sono esclusi dal campo di applicazione della presente sezione. L’applicazione dei segreti commerciali è disciplinata dall’articolo 250.

    Articolo 255

    Soggetti dotati di legittimazione attiva

    Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione alla parte III dell’accordo TRIPS:

    a)

    ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al diritto applicabile;

    b)

    a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo;

    c)

    agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo; e

    d)

    agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo.

    Sottosezione II

    Applicazione in ambito civile

    Articolo 256

    Misure di protezione delle prove

    1.   Ancor prima dell’instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l’asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

    2.   Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all’occorrenza, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario, inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova. L’altra parte ha il diritto di essere sentita, entro un lasso di tempo ragionevole.

    Articolo 257

    Diritto d’informazione

    1.   Le parti dispongono che, nei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che l’autore della violazione o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

    Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «ogni altra persona» designa una persona che:

    a)

    sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;

    b)

    sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;

    c)

    sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o

    d)

    sia stata indicata dalla persona di cui al presente paragrafo come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi.

    Le informazioni di cui al presente paragrafo comprendono, ove opportuno, quanto segue:

    a)

    nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; e

    b)

    informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

    2.   Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che:

    a)

    accordano al titolare diritti d’informazione più ampi;

    b)

    disciplinano l’uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;

    c)

    disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d’informazione;

    d)

    accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o

    e)

    disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

    Articolo 258

    Misure provvisorie e cautelari

    1.   Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta del richiedente, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale. Le autorità giudiziarie possono anche vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria ove ciò sia previsto dal diritto interno, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un’ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

    2.   Un’ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di merci sospettate di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l’ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

    3.   Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale ciascuna parte provvede affinché, qualora l’attore faccia valere l’esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l’appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

    Articolo 259

    Misure correttive

    1.   Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell’attore e senza indennizzo di alcun tipo, come minimo l’esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

    2.   Le autorità giudiziarie delle parti hanno il potere di ordinare che le misure di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell’autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

    Articolo 260

    Ingiunzioni

    Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione, nonché nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

    Articolo 261

    Misure alternative

    Le parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all’articolo 259 o all’articolo 260, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento di un indennizzo pecuniario alla parte lesa in luogo dell’applicazione delle misure previste da tali articoli. Tale indennizzo pecuniario è versato se soggetto cui potrebbero essere applicate tali misure ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza e se l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 259 e 260 gli causerebbe un danno sproporzionato e se l’indennizzo pecuniario della parte lesa risulti ragionevolmente soddisfacente.

    Articolo 262

    Risarcimento dei danni

    1.   Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché fissano l’ammontare dei danni, le autorità giudiziarie:

    a)

    tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o

    b)

    in alternativa alla lettera a), possono fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l’importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione all’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

    2.   Nei casi in cui l’autore della violazione sia stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, una parte può prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati a favore della parte lesa.

    Articolo 263

    Spese legali

    Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

    Articolo 264

    Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

    Ciascuna parte provvede affinché, nell’ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell’attore e a spese dell’autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l’affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

    Articolo 265

    Presunzione del diritto d’autore o di titolarità dei diritti

    Le parti riconoscono che, ai fini dell’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sezione, è sufficiente che il nome dell’autore di un’opera letteraria o artistica sia indicato sull’opera nei modi usuali affinché tale autore sia considerato tale fino a prova contraria e legittimato di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori.

    Sottosezione III

    Controlli alla frontiera

    Articolo 266

    Controlli alla frontiera

    1.   Nell’attuare le misure alla frontiera per l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, ciascuna parte ne garantisce la conformità con gli obblighi che le incombono in forza del GATT 1994 e dell’accordo TRIPS.

    2.   Per garantire l’effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei territori doganali delle parti, le rispettive autorità doganali pertinenti adottano una serie di soluzioni volte a identificare le spedizioni contenenti merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali soluzioni includono tecniche di analisi del rischio basate, tra l’altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi di merci.

    3.   Le autorità doganali di ciascuna parte, su richiesta dei titolari dei diritti, adottano misure per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d’autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati e i diritti sulle nuove varietà vegetali.

    4.   Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le parti intavolano discussioni in merito ai diritti delle rispettive autorità doganali di bloccare o sospendere, di loro iniziativa, lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d’autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati e i diritti sulle nuove varietà vegetali.

    5.   In deroga al paragrafo 3, una parte può decidere, pur non avendone alcun obbligo, di applicare tali misure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese da o con il consenso del titolare del diritto.

    6.   Le parti concordano di cooperare con riferimento agli scambi internazionali di merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, ciascuna parte istituisce un punto di contatto all’interno della propria amministrazione doganale e ne informa l’altra parte. Tale cooperazione comprende scambi di informazioni sui meccanismi per ricevere informazioni dai titolari di diritti, scambi di buone pratiche e di esperienze relative alle strategie di gestione del rischio e scambi di informazioni utili ad individuare le spedizioni sospettate di contenere merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. Tutte le informazioni devono essere fornite in un modo che rispetti pienamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali applicabili nel territorio di ciascuna delle parti.

    7.   Fatte salve le altre forme di cooperazione, il protocollo II sull’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale è applicabile ai fini dell’esecuzione transfrontaliera dei diritti di proprietà intellettuale.

    8.   Fatte salve le competenze generali del comitato di partenariato, il sottocomitato per le dogane di cui all’articolo 126 è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione della presente sezione, definendo le priorità e prevedendo adeguate procedure di cooperazione tra le autorità competenti di entrambe le parti.

    Sottosezione IV

    Altre disposizioni attuative

    Articolo 267

    Codici di condotta

    1.   Le parti incoraggiano:

    a)

    l’elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

    b)

    la presentazione alle autorità competenti di ciascuna parte di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell’applicazione dei medesimi.

    Articolo 268

    Cooperazione

    1.   Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l’adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.

    2.   I settori di cooperazione comprendono, tra l’altro, le seguenti attività:

    a)

    lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione così come lo scambio di esperienze nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia sull’evoluzione normativa in tali settori;

    b)

    lo scambio di esperienze e di informazioni sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

    c)

    lo scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari;

    d)

    il coordinamento delle azioni volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con paesi terzi;

    e)

    il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest’ultimo;

    f)

    la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile, nonché la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui diritti di proprietà intellettuale fra i consumatori e i titolari di diritti;

    g)

    il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale di entrambe le parti; e

    h)

    la promozione attiva della sensibilizzazione e delle iniziative educative rivolte al grande pubblico sulle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, inclusa la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l’elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, quali i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

    3.   Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 e a loro integrazione, le parti intavolano un dialogo efficace, come opportuno, sulle questioni relative alla proprietà intellettuale per affrontare questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.

    CAPO 8

    Appalti pubblici

    Articolo 269

    Relazione con l’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC

    Le parti ribadiscono i rispettivi diritti e obblighi discendenti dall’accordo riveduto sugli appalti pubblici del 2012 (26) («accordo sugli appalti pubblici dell’OMC»). Tali diritti e obblighi stabiliti dall’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC, comprese le modalità specifiche di ciascuna parte stabilite nei rispettivi allegati all’appendice I, formano parte del presente accordo e sono soggetti al meccanismo bilaterale di composizione delle controversie, previsto nel capo 13.

    Articolo 270

    Campo di applicazione aggiuntivo

    1.   Le parti applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli da I a IV, da VI a XV, da XVI.1 a XVI.3, XVII e XVIII dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC agli appalti di cui all’allegato XI del presente accordo.

    2.   Il comitato di partenariato può decidere di modificare l’allegato XI del presente accordo. Per quanto riguarda la procedura di modifica o rettifica di tale allegato da una parte, le parti applicano le disposizioni dell’articolo XIX dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC, mutatis mutandis, a condizione che le notifiche siano effettuate direttamente all’altra parte e che il riferimento alla composizione delle controversie si intenda riferito al capo 13.

    Articolo 271

    Regole supplementari

    Le parti applicano, sia agli appalti contemplati dai rispettivi allegati all’appendice I dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici sia a quelli contemplati dall’allegato XI del presente accordo, le seguenti regole supplementari:

    1.   Ciascuna parte garantisce che tutti i bandi di gara d’appalto siano resi direttamente accessibili gratuitamente con mezzi elettronici, attraverso un unico punto di accesso ad Internet. Inoltre, i bandi di gara possono essere pubblicati anche su adeguato supporto cartaceo. Tali mezzi d’informazione devono avere ampia diffusione e i bandi di gara devono rimanere facilmente accessibili al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato nei bandi stessi.

    2.   Ciascuna parte assicura che le misure adottate in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo XVIII dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici prevedano i poteri di azione necessari a:

    a)

    prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’amministrazione aggiudicatrice;

    b)

    annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nella pubblicazione del previsto o pianificato bando di gara, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione; e

    c)

    accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.

    3.   In caso di riesame di una decisione di aggiudicazione, ciascuna parte garantisce che l’amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sull’applicazione di misure provvisorie o sul ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui al paragrafo 6.

    4.   Ciascuna parte assicura che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

    5.   I membri di organi di ricorso indipendenti non possono essere rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici.

    Per quanto riguarda gli organi responsabili delle procedure di ricorso che non sono organi giudiziari, ciascuna delle parti provvede affinché:

    a)

    le loro decisioni siano sempre motivate per iscritto;

    b)

    qualsiasi presunta misura illegittima presa dall’organo di ricorso indipendente o qualsiasi presunta carenza nell’esercizio dei poteri conferitigli possa essere soggetta a controllo giurisdizionale o di un altro organo indipendente che sia un organo giudiziario indipendente rispetto all’amministrazione aggiudicatrice e all’organo di ricorso;

    c)

    la nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato siano soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l’autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità;

    d)

    per lo meno il presidente di tale organo indipendente abbia le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice; e

    e)

    l’organo indipendente adotti le proprie decisioni previa procedura in contraddittorio e tali decisioni producano, tramite i mezzi determinati da ciascuna parte, effetti giuridici vincolanti.

    6.   L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare un contratto in seguito alla decisione d’aggiudicazione di un appalto rientrante nel campo di applicazione del presente capo prima:

    a)

    della scadenza di un periodo di sospensione di almeno 10 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se trasmessi via fax o mezzi elettronici; o

    b)

    della scadenza di un periodo di sospensione di almeno 15 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno 10 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione d’aggiudicazione dell’appalto, se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione.

    In alternativa, una parte può stabilire che il periodo di sospensione parta dalla pubblicazione della decisione di aggiudicazione in un mezzo di comunicazione elettronico gratuito, a norma dell’articolo XVI.2 dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC.

    Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L’esclusione è considerata definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può più formare oggetto di una procedura di ricorso. I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice non ha reso disponibili le informazioni circa il rigetto della loro domanda agli offerenti interessati prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

    7.   Le parti possono disporre che il termine di sospensione di cui al paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), non si applica nei seguenti casi:

    a)

    se l’unico offerente interessato ai sensi del paragrafo 6, terzo comma, è colui al quale è stato aggiudicato l’appalto e non vi sono altri candidati interessati;

    b)

    nel caso di un appalto basato su un accordo quadro; e

    c)

    nel caso di un contratto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione.

    8.   Qualora, in violazione alle regole, l’amministrazione aggiudicatrice abbia aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando di gara, ciascuna parte provvede affinché l’appalto sia dichiarato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o da un organo giudiziario, o affinché l’assenza di effetti di tale appalto sia conseguenza di una decisione di detto organo.

    Il diritto di ciascuna parte stabilisce le conseguenze di un appalto giudicato privo di effetti prevedendo l’annullamento con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o l’annullamento degli obblighi non ancora adempiuti. In quest’ultimo caso, ciascuna parte dispone l’applicazione di altre sanzioni.

    9.   Una parte può disporre che l’organo responsabile delle procedure di ricorso o un organo giudiziario abbia la facoltà di non considerare privo di effetti un appalto anche quando esso sia stato aggiudicato illegittimamente, se l’organo di ricorso o giudiziario ritiene, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, che esigenze imperative d’interesse generale impongano il mantenimento degli effetti del contratto. In tal caso, ciascuna parte dispone l’applicazione di sanzioni alternative.

    10.   Ciascuna parte assicura che ai fornitori dell’altra parte che hanno stabilito una presenza commerciale sul suo territorio mediante la creazione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica sia concesso il trattamento nazionale relativamente a qualsiasi appalto pubblico della parte nel suo territorio. Tale obbligo si applica a prescindere dal fatto che l’appalto sia disciplinato dagli allegati delle parti all’appendice I dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC o dall’allegato XI del presente accordo.

    Si applicano le eccezioni generali previste all’articolo III dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici.

    CAPO 9

    Commercio e sviluppo sostenibile

    Articolo 272

    Obiettivi e campo di applicazione

    1.   Le parti ricordano l’Agenda 21 della Conferenza dell'ONU sull’ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell’OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell’ONU intitolata «Creare un ambiente a livello nazionale e internazionale che possa generare l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, e il suo impatto sullo sviluppo sostenibile» del 2006, la dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, il documento finale della conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo «Il mondo che vogliamo» e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU dal titolo «Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata nel 2015. Le parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future, e per far sì che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.

    2.   Le parti riaffermano il loro impegno ad adoperarsi per lo sviluppo sostenibile, i cui pilastri — sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell’ambiente — sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici derivanti dall’integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate al commercio in un approccio globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

    3.   Nel presente capo ogni riferimento al «lavoro» comprende anche le questioni pertinenti agli obiettivi strategici dell’OIL, nei quali si articola l’Agenda per il lavoro dignitoso, come concordati nella dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008.

    Articolo 273

    Diritto di legiferare e livelli di protezione

    Riconoscendo il diritto di ciascuna delle parti di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, fissare i propri livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti politiche e leggi, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 274 e 275, ciascuna parte si adopera per garantire che la propria legislazione e le proprie politiche riconoscano e incoraggino elevati livelli di protezione dell’ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tali leggi e tali politiche e i livelli di protezione da esse garantiti.

    Articolo 274

    Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

    1.   Le parti riconoscono l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.

    2.   Conformemente agli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti del 1998, le parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia nelle leggi che nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle convenzioni fondamentali dell’OIL e nei relativi protocolli, e in particolare:

    a)

    la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

    b)

    l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;

    c)

    l’abolizione effettiva del lavoro infantile; e

    d)

    l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

    3.   Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia nelle leggi che nella prassi, alle convenzioni fondamentali, alle convenzioni prioritarie e alle altre convenzioni dell’OIL e ai relativi protocolli, ratificate rispettivamente dagli Stati membri e dalla Repubblica d’Armenia.

    4.   Le parti prendono altresì in considerazione la possibilità di ratificare le restanti convenzioni, prioritarie e non, classificate dall’OIL come convenzioni aggiornate. In tale contesto, le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica.

    5.   Le parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non siano utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

    Articolo 275

    Governance e accordi internazionali in materia di ambiente

    1.   Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. In tale contesto, le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali connesse al commercio e in rapporto ad altre questioni ambientali connesse al commercio che rivestono interesse comune.

    2.   Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia nelle leggi che nella prassi, agli accordi ambientali multilaterali (multilateral environmental agreements«MEA») di cui sono firmatarie.

    3.   Le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica dei MEAo di modifica di tali accordi.

    4.   Le parti riaffermano il loro impegno ad attuare e realizzare gli obiettivi della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici del 1992 («UNFCCC»), il protocollo di Kyoto del 1998 e l’accordo di Parigi del 2015. Esse si impegnano a collaborare per rafforzare il regime multilaterale, basato su regole nell’ambito dell’UNFCCC e a collaborare per l’ulteriore sviluppo e l’attuazione del quadro internazionale sui cambiamenti climatici nell’ambito dell' UNFCCC, dei relativi accordi e delle relative decisioni.

    5.   Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure volte ad attuare i MEA dei quali sono firmatarie, a condizione di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata del commercio.

    Articolo 276

    Commercio e investimenti per favorire lo sviluppo sostenibile

    Le parti confermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all’obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. A tale fine le parti:

    a)

    riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica, innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche commerciali e le politiche in materia di lavoro;

    b)

    si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;

    c)

    si adoperano per eliminare gli ostacoli agli scambi o agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l’energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche mediante

    i)

    l’adozione di quadri programmatici che favoriscano l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

    ii)

    la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche; e

    iii)

    la riduzione al minimo degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali;

    d)

    convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell’ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica; e

    e)

    convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo, le parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, quali le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, l’iniziativa «Global Compact» dell'ONU e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’OIL del 1977.

    Articolo 277

    Biodiversità

    1.   Le parti riconoscono l’importanza di garantire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità quale elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, e riaffermano il loro impegno a conservare e a utilizzare in modo sostenibile la biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica del 1992 e i relativi protocolli ratificati, al Piano strategico per la biodiversità, alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («CITES») del 1973 e ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie.

    2.   A tal fine le parti:

    a)

    promuovono l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e contribuiscono alla conservazione della biodiversità nello svolgimento di attività commerciali;

    b)

    si scambiano informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a ridurre la pressione sulla biodiversità e, all’occorrenza, cooperano per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, nonchè per garantire che queste politiche si rafforzino reciprocamente;

    c)

    promuovono l’inclusione nelle appendici della Convenzione CITES delle specie che soddisfano i requisiti CITES concordati per tale inclusione;

    d)

    adottano e attuano misure efficaci contro il commercio illegale di specie selvatiche, comprese quelle che rientrano tra le specie protette della convenzione CITES, e cooperano nella lotta a detto commercio illegale; e

    e)

    collaborano a livello regionale e mondiale al fine di promuovere:

    i)

    la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica;

    ii)

    il ripristino degli ecosistemi e l’eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall’uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli ecosistemi; e

    iii)

    l’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dal loro utilizzo.

    Articolo 278

    Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali

    1.   Le parti riconoscono l’importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste quali risorse che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.

    2.   A tal fine le parti:

    a)

    promuovono il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione;

    b)

    si scambiano informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, all’occorrenza, a cooperare all’elaborazione di tali misure;

    c)

    adottano misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, all’occorrenza anche in relazione a paesi terzi;

    d)

    si scambiano informazioni sugli interventi per migliorare la governance nel settore forestale e, all’occorrenza, cooperano per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte a escludere dai flussi commerciali il legname e i prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;

    e)

    promuovono l’inclusione nelle appendici della Convenzione CITES delle specie di legname che soddisfano i requisiti CITES concordati per tale inclusione; e

    f)

    cooperano a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste mediante sistemi di certificazione che promuovano una gestione responsabile delle foreste.

    Articolo 279

    Scambi e gestione sostenibile di risorse biologiche marine

    Tenuto conto dell’importanza di garantire la gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le parti:

    a)

    promuovono le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;

    b)

    adottano misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca;

    c)

    promuovono sistemi coordinati di raccolta dati e la cooperazione scientifica bilaterale con l’obiettivo di migliorare l’attuale consulenza scientifica in materia di gestione della pesca;

    d)

    cooperano nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») e contro le attività correlate, mediante l’adozione di misure complete, efficaci e trasparenti; e

    e)

    attuano inoltre politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai rispettivi mercati, in linea con il piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, dell’Organizzazione dell'ONU per l’alimentazione e l’agricoltura («FAO»).

    Articolo 280

    Mantenimento dei livelli di protezione

    1.   Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalle leggi interne in materia di ambiente o di lavoro.

    2.   Una parte non rinuncia né deroga alle proprie leggi in materia di ambiente o di lavoro, né propone di rinunciarvi o derogarvi, al fine di incentivare gli scambi o lo stabilimento, l’acquisizione, l’espansione o il mantenimento di un investimento o di un investitore nel proprio territorio.

    3.   Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incentivare gli scambi o gli investimenti.

    Articolo 281

    Informazioni scientifiche

    Nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure di protezione dell’ambiente o delle condizioni di lavoro che potrebbero incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna parte tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili così come delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, se esistono, compreso il principio di precauzione.

    Articolo 282

    Trasparenza

    Ciascuna parte, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari e del capo 12, provvede affinché qualsiasi misura diretta a proteggere l’ambiente o le condizioni di lavoro che possa incidere sugli scambi o sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni i soggetti non statali.

    Articolo 283

    Valutazione dell’impatto sulla sostenibilità

    Le parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare l’impatto dell’attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell’impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale.

    Articolo 284

    Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

    1.   Le parti riconoscono l’importanza di cooperare sugli aspetti commerciali delle politiche ambientali e del lavoro al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo. La cooperazione può riguardare tra l’altro i seguenti ambiti:

    a)

    gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all’ambiente o al lavoro nel quadro delle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l’OMC, l’OIL, il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e i MEA;

    b)

    le metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell’impatto sulla sostenibilità del commercio;

    c)

    gli effetti delle regolamentazioni, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi, nonché gli effetti delle norme relative al commercio e agli investimenti sul lavoro e sull'ambiente, compresa sull’elaborazione di politiche e regolamentazioni in materia di lavoro e ambiente;

    d)

    gli effetti positivi e negativi del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, tenendo conto anche delle valutazioni d’impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe le parti;

    e)

    la promozione della ratifica e dell’effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell’OIL, compresi i relativi protocolli, e di MEA di rilievo nel contesto degli scambi commerciali;

    f)

    la promozione di sistemi, pubblici e privati, di certificazione, tracciabilità ed etichettatura, compresa l’etichettatura ecologica;

    g)

    la promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, l’adesione ai medesimi, la loro attuazione e il seguito a essi dato;

    h)

    gli aspetti attinenti al commercio dell’agenda per un lavoro dignitoso dell’OIL, compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l’adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, sistemi di ricorso effettivi (compresi gli ispettorati del lavoro) per far valere i diritti del lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l’apprendimento permanente, la protezione e l’inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

    i)

    gli aspetti attinenti al commercio dei MEA, compresa la cooperazione doganale;

    j)

    gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l’efficienza energetica;

    k)

    le misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica, compresa la lotta al commercio illegale di prodotti di specie selvatiche;

    l)

    le misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, riducendo in tal modo la spinta alla deforestazione, anche con riguardo al disboscamento illegale; e

    m)

    le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile.

    2.   Le parti procedono allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle loro iniziative volte a promuovere la coerenza e le sinergie tra il commercio e gli obiettivi sociali e ambientali. Inoltre, le parti rafforzano la cooperazione e il dialogo sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile che possono sorgere nel contesto delle loro relazioni commerciali.

    3.   Tale cooperazione e tale dialogo coinvolgono i pertinenti portatori d’interessi, in particolare le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile, segnatamente attraverso la piattaforma della società civile di cui all’articolo 366.

    4.   Il comitato di partenariato può adottare regole per la cooperazione e il dialogo di cui sopra.

    Articolo 285

    Composizione delle controversie

    Il capo 13, sezione C, sottosezione II, del presente titolo non si applica alle controversie nell’ambito del presente capo. Per eventuali controversie di questo tipo, dopo che il collegio arbitrale ha consegnato la sua relazione finale a norma degli articoli 325 e 326, le parti, tenendo conto della relazione, discutono le misure appropriate da attuare. Il comitato di partenariato sorveglia l’attuazione di tali misure e tiene sotto controllo la questione, anche attraverso il meccanismo di cui all’articolo 284, paragrafo 3.

    CAPO 10

    Concorrenza

    Sezione A

    Articolo 286

    Principi

    Le parti riconoscono l’importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

    Sezione B

    Antitrust e concentrazioni

    Articolo 287

    Quadro legislativo

    1.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore il proprio diritto che si applica a tutti i settori dell’economia (27) e affronta in modo efficace tutte le seguenti pratiche:

    a)

    gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

    b)

    gli abusi di posizione dominante da parte di una o più imprese; e

    c)

    le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

    Ai fini del presente capo, questo diritto è di seguito indicato come «diritto in materia di concorrenza» (28).

    2.   Tutte le imprese, pubbliche o private, sono soggette al diritto in materia di concorrenza di cui al paragrafo 1. L’applicazione del diritto in materia di concorrenza non osta all’adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico eventualmente assegnata a tali imprese. Le deroghe al diritto in materia di concorrenza di una parte sono limitate a missioni di interesse pubblico, proporzionate all’obiettivo di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.

    Articolo 288

    Attuazione

    1.   Ciascuna parte mantiene autorità indipendenti sotto il profilo operativo, responsabili per la piena ed efficace applicazione del diritto in materia di concorrenza di cui all’articolo 287, dotandole dei poteri e delle risorse necessari a tal fine.

    2.   Le parti applicano il rispettivo diritto in materia di concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate, indipendentemente dalla loro cittadinanza o stato della proprietà.

    Articolo 289

    Cooperazione

    1.   Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo e rafforzare un’efficace applicazione della legge in materia di concorrenza, le parti riconoscono che è nel loro interesse comune rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo della politica di concorrenza e le indagini su casi di antitrust e concentrazione.

    2.   A tal fine, le autorità di concorrenza delle parti si adoperano per coordinare, ove possibile e appropriato, le loro attività di applicazione della legge in relazione al medesimo caso o a casi connessi.

    3.   Per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità garanti della concorrenza delle parti possono scambiarsi informazioni.

    Sezione C

    Sovvenzioni

    Articolo 290

    Principi

    Le parti convengono che le sovvenzioni possono essere concesse da una parte qualora siano necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le parti riconoscono, tuttavia, che talune sovvenzioni sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. In linea di principio, una parte non concede sovvenzioni alle imprese che forniscono beni o servizi nei casi in cui tali sovvenzioni incidano — o abbiano il potenziale di incidere — negativamente sulla concorrenza o sugli scambi.

    Articolo 291

    Definizione e campo di attuazione

    1.   Ai fini del presente capo, si intende per «sovvenzione» una misura che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1.1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC («accordo SCM»), a prescindere dal fatto che sia concessa ad un’impresa per la fornitura di beni o servizi.

    Il primo comma non pregiudica l’esito delle future discussioni in seno all’OMC sulla definizione di sovvenzioni per i servizi. In funzione dei progressi di tali discussioni a livello dell’OMC, le parti possono adottare una decisione in seno al comitato di partenariato per aggiornare il presente accordo al riguardo.

    2.   Una sovvenzione è soggetta al presente capo solo se essa è specifica ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo SCM. Ogni sovvenzione ai sensi dell’articolo 295 del presente accordo si intende specifica.

    3.   Le sovvenzioni accordate a tutte le imprese, pubbliche e private, sono soggette al presente capo. L’applicazione delle norme della presente sezione non ostano all’adempimento, de jure o de facto, di specifici servizi di interesse pubblico assegnati a tali imprese. Le deroghe all’applicazione delle norme della presente sezione sono limitate a missioni di interesse pubblico, proporzionate agli obiettivi di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.

    4.   L’articolo 294 del presente accordo non si applica alle sovvenzioni connesse agli scambi di merci contemplati dall’accordo sull’agricoltura, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC («accordo sull’agricoltura»).

    5.   Gli articoli 294 e 295 non si applicano al settore audiovisivo.

    Articolo 292

    Rapporto con l’OMC

    Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall’articolo XV del GATS, dall’articolo XVI del GATT 1994, dall’accordo SCM e dall’accordo sull’agricoltura.

    Articolo 293

    Trasparenza

    1.   Ogni due anni, ciascuna parte comunica all’altra parte la base giuridica, la forma, l’importo o il bilancio e, se possibile, il beneficiario delle sovvenzioni concesse nel periodo di riferimento.

    2.   Tale comunicazione si intende effettuata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, da una parte o per suo conto, su un sito web pubblico, entro il 31 dicembre del successivo anno civile. La prima comunicazione è resa disponibile entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

    3.   Per le sovvenzioni comunicate ai sensi dell’accordo SCM, tale comunicazione si considera effettuata ogniqualvolta una parte adempie i propri obblighi di notifica di cui all’articolo 25 dell’accordo SCM, a condizione che la notifica contenga tutte le informazioni richieste dal paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 294

    Consultazioni

    1.   Se ritiene che una sovvenzione concessa dall’altra parte e non contemplata dall’articolo 295 possa ripercuotersi negativamente sui suoi interessi, una parte può esprimere la propria preoccupazione alla parte che ha concesso la sovvenzione e chiedere una consultazione in merito. La parte cui è rivolta tale richiesta la esamina con la massima attenzione.

    2.   Fatte salve le prescrizioni in materia di trasparenza di cui all’articolo 293 e al fine di risolvere la questione, le consultazioni mirano in particolare a stabilire l’obiettivo o lo scopo per il quale la sovvenzione è stata concessa, l’importo della sovvenzione in questione e a ottenere i dati che consentono una valutazione degli effetti negativi della sovvenzione sul commercio e gli investimenti.

    3.   Per facilitare le consultazioni, la parte cui è rivolta la richiesta fornisce informazioni riguardanti la sovvenzione in questione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

    4.   Se la parte richiedente, dopo aver ricevuto informazioni relative alla sovvenzione in questione, ritiene che essa incida o possa incidere negativamente sui propri interessi commerciali e di investimento in maniera sproporzionata, la parte cui è rivolta la richiesta si adopera per eliminare o minimizzare gli effetti negativi causati dalla sovvenzione in questione sugli interessi commerciali e di investimento della parte richiedente.

    Articolo 295

    Sovvenzioni soggette a condizioni

    Ciascuna parte subordina a condizioni le seguenti sovvenzioni, nella misura in cui esse incidono negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti dell’altra parte, o possono potenzialmente avere tale effetto:

    a)

    un dispositivo giuridico in virtù del quale un governo, direttamente o indirettamente, è tenuto a coprire i debiti o le passività di talune imprese è autorizzato, a condizione che la copertura dei debiti e delle passività sia limitata con riferimento all’importo di tali debiti o alla durata di tale responsabilità; e

    b)

    le sovvenzioni a imprese insolventi o in difficoltà, concesse sotto varie forme (compresi i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in denaro, le iniezioni di capitale, i conferimenti di attivi al di sotto del prezzo di mercato, le esenzioni fiscali) con durata superiore a un anno sono ammesse, a condizione che sia stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine e che l’impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione (29)  (30).

    Articolo 296

    Uso delle sovvenzioni

    Ciascuna parte provvede a che le imprese utilizzino le sovvenzioni concesse da una parte esclusivamente per l’obiettivo di politica pubblica per il quale sono state accordate.

    Sezione D

    Disposizioni generali

    Articolo 297

    Composizione delle controversie

    Nessuna delle parti può avvalersi del meccanismo di composizione delle controversie di cui al capo 13 del presente accordo per le questioni sorte nell’ambito del presente capo, sezione B, o relative all’articolo 294, paragrafo 4.

    Articolo 298

    Riservatezza

    1.   Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto dei limiti imposti dalle rispettive normative in materia di segreto professionale e commerciale e garantiscono la protezione dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.

    2.   Tutte le informazioni comunicate a norma del presente capo sono trattate in modo riservato dalla parte che le riceve, a meno che l’altra parte, in conformità al proprio diritto nazionale, ne abbia autorizzato la divulgazione o le abbia rese disponibili al pubblico.

    Articolo 299

    Clausola di riesame

    Le parti provvedono all’esame costante delle materie cui è fatto riferimento nel presente capo. Ciascuna parte può sottoporre tali questioni al comitato di partenariato. Le parti esaminano i progressi realizzati nell’attuazione del presente capo ogni cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo, salvo se entrambe le parti stabiliscono diversamente.

    CAPO 11

    Imprese di proprietà dello stato

    Articolo 300

    Autorità delegata

    Salvo diversa disposizione, ciascuna parte provvede affinché qualunque impresa, compresi un’impresa di proprietà dello Stato, un’impresa che gode di diritti o privilegi speciali o un monopolio designato che abbia ricevuto, da una parte, la delega all’esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, a qualunque livello della pubblica amministrazione, eserciti tali poteri in conformità degli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

    Articolo 301

    Definizioni

    Ai fini del presente capo si intende per:

    a)

    «impresa di proprietà dello Stato»: qualsiasi impresa, comprese le società controllate, in cui una parte, direttamente o indirettamente:

    i)

    detiene oltre il 50 % del capitale sottoscritto dell’impresa o controlla oltre il 50 % dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall’impresa;

    ii)

    può designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell’impresa o di un organo equivalente; o

    iii)

    può esercitare il controllo sull’impresa;

    b)

    «impresa che gode di diritti o privilegi speciali»: qualsiasi impresa, comprese le società controllate, pubblica o privata, alla quale una parte ha riconosciuto, de jure o de facto, diritti o privilegi speciali. Una parte concede diritti o privilegi speciali quando designa, o ne limita il numero a due o più, le imprese autorizzate a fornire merci o servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

    c)

    «monopolio designato»: qualsiasi entità che svolga un’attività commerciale, compreso un consorzio di imprese o un’agenzia governativa, o una loro controllata, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte è designata unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; la definizione non include un’entità cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale per il solo fatto di tale concessione;

    d)

    «attività commerciali»: le attività il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto nel mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall’impresa e che sono svolte a scopo lucrativo; la definizione non include le attività condotte da un’impresa che:

    i)

    opera senza scopo di lucro;

    ii)

    opera sulla base del principio del recupero dei costi; o

    iii)

    fornisce servizi pubblici;

    e)

    «considerazioni d’ordine commerciale»: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che dovrebbero essere presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un’impresa operante secondo i principi dell’economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale; e

    f)

    «designare»: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi beni o servizi aggiuntivi.

    Articolo 302

    Campo d’applicazione

    1.   Le parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall’intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 1994, nonché dall’articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5 del GATS.

    2.   Il presente capo si applica a qualsiasi impresa definita all’articolo 300 che svolga un’attività commerciale. Se un’impresa associa attività commerciali e non commerciali (31), solo le attività commerciali di tale impresa sono disciplinate dal presente capo.

    3.   Il presente capo si applica a tutte le imprese definite all’articolo 300 a livello di amministrazione pubblica centrale e subcentrale

    4.   Il presente capo non si applica agli appalti aggiudicati da una parte o dalle sue entità appaltanti ai sensi degli appalti contemplati dagli articoli 278 e 279.

    5.   Il presente capo non si applica ai servizi forniti nell’esercizio di poteri pubblici ai sensi del GATS.

    6.   L’articolo 304:

    a)

    non si applica ai settori elencati agli articoli 143 e 148;

    b)

    non si applica a una misura di un’impresa statale, un’impresa che gode di diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato, qualora la riserva di una parte, adottata nei confronti di un obbligo di trattamento nazionale o di trattamento della nazione più favorita di cui all’articolo 144, che figura nella tabella di tale parte di cui all’allegato VIII-A, per l’Unione europea, o all’allegato VIII-E, per la Repubblica d’Armenia, si applicherebbe se la medesima misura fosse stata adottata o mantenuta da tale parte; e

    c)

    si applica alle attività commerciali di un’impresa statale, impresa che gode di diritti o privilegi speciali o monopolio designato, se tale attività incidesse sugli scambi di servizi nei confronti dei quali una parte ha assunto un impegno ai sensi degli articoli 149 e 150, fatte salve le condizioni o le restrizioni della tabella di tale parte, contenuta nell’allegato VIII, per l’Unione europea, e nell’allegato VIII-F, per la Repubblica d’Armenia.

    Articolo 303

    Disposizioni generali

    1.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente capo, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di costituire o mantenere imprese di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato, di designare o mantenere monopoli oppure di concedere diritti o privilegi speciali o esclusivi a talune imprese.

    2.   Le parti non esigono che le imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente capo agiscano in modo incompatibile con il presente accordo, né le incoraggiano in tal senso.

    Articolo 304

    Considerazioni d’ordine commerciale e non discriminazione

    1.   Ciascuna parte garantisce che, quando svolgono attività commerciali, le proprie imprese di proprietà dello Stato, i monopoli designati e le imprese che godono di diritti o privilegi speciali:

    a)

    agiscano sulla base di considerazioni d’ordine commerciale nei propri acquisti o vendite di beni o servizi, tranne quando adempiono ad obblighi relativi al incarico di servizio pubblico che non sono in contrasto con la lettera b);

    b)

    nei loro acquisti di beni o servizi:

    i)

    accordino ai beni o servizi forniti da imprese dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti o servizi forniti da imprese della parte; e

    ii)

    accordino ai beni o servizi forniti da imprese dell’altra parte stabilite nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti o servizi forniti da imprese nel mercato rilevante nel suo territorio che sono imprese stabilite di quella parte; e

    c)

    nelle loro vendite di beni o servizi:

    i)

    accordino alle imprese dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della parte; e

    ii)

    accordino alle imprese dell’altra parte stabilite nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese nel mercato rilevante nel suo territorio che sono imprese stabilite di quella parte.

    2.   Il paragrafo 1 non osta a che le imprese statali, le imprese che godono di diritti o privilegi speciali, o i monopoli designati:

    a)

    acquistino o forniscano beni o servizi a termini o condizioni diversi, ivi compresi quelli relativi al prezzo, sempre che tali termini o condizioni diversi siano conformi a considerazioni d’ordine commerciale; e

    b)

    rifiutino di acquistare o fornire beni o servizi, sempre che tale rifiuto sia effettuato in base a considerazioni d’ordine commerciale.

    Articolo 305

    Principi di regolamentazione

    1.   Ciascuna parte si adopera per garantire che le imprese indicate all’articolo 300 rispettino le norme riconosciute a livello internazionale in materia di governo societario.

    2.   Al fine di svolgere la sua funzione di regolamentazione in modo efficace e imparziale in circostanze simili rispetto a tutte le imprese che regolamenta, ivi comprese le imprese di proprietà statale, le imprese che godono di diritti o privilegi speciali e i monopoli designati, ciascuna parte provvede affinché un organismo di regolamentazione istituito o mantenuto da una parte non debba rendere conto del proprio operato ad alcuna delle imprese che regolamenta.

    L’imparzialità con cui l’organismo di regolamentazione esercita le sue funzioni di regolamentazione va valutata facendo riferimento a un modello generale o alla prassi di detto organismo di regolamentazione.

    Nei settori in cui le parti hanno accettato obblighi specifici relativi all’organismo di regolamentazione in altri capi, prevale la pertinente disposizione negli altri capi del presente accordo.

    3.   Ciascuna parte garantisce un’applicazione coerente e non discriminatoria delle disposizioni legislative e regolamentari, comprese le sue disposizioni legislative e regolamentari relative alle imprese indicate all’articolo 300.

    Articolo 306

    Trasparenza

    1.   Qualora abbia motivo di ritenere che i propri interessi ai sensi del presente capo siano pregiudicati dalle attività commerciali di un’impresa indicata all’articolo 300 dell’altra parte, una parte può, nei limiti del campo di applicazione del presente capo, chiedere per iscritto all’altra parte informazioni circa le attività di detta impresa connesse alle attività contemplate dal presente capo.

    Nel richiedere le suddette informazioni occorre indicare l’impresa, i prodotti o servizi e i mercati interessati, e segnalare che l’impresa è dedita a pratiche che ostacolano gli scambi commerciali o gli investimenti tra le parti.

    2.   Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 comprendono:

    a)

    la proprietà e la struttura di voto dell’impresa, con indicazione della percentuale di quote e la percentuale dei diritti di voto che una parte o un’impresa di cui all’articolo 300 cumulativamente possiede;

    b)

    una descrizione di tutte le quote speciali o i diritti speciali di voto o altri diritti che una parte o un’impresa di cui all’articolo 300 detiene, ove tali diritti siano diversi dai diritti collegati alle quote comuni generali di tale entità;

    c)

    la struttura organizzativa dell’impresa; la composizione del suo consiglio di amministrazione o di un organo equivalente che esercita un controllo diretto o indiretto in tale impresa; e le partecipazioni incrociate e altri collegamenti con imprese o gruppi di imprese diversi, come indicato all’articolo 300;

    d)

    la descrizione dei ministeri o degli organismi pubblici che regolamentano o controllano l’impresa, la descrizione delle linee gerarchiche (32), e dei diritti e delle prassi applicati dal governo o da un organismo pubblico nella nomina, nella revoca o nella remunerazione dei dirigenti;

    e)

    il fatturato annuo o il patrimonio complessivo, o entrambi; e

    f)

    le deroghe, le disposizioni di non conformità, le immunità e altre misure, comprese quelle che accordano un trattamento più favorevole, applicabili nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta a qualsiasi impresa di cui all’articolo 300.

    3.   Il paragrafo 2, lettere da a) a e), non si applica alle PMI, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari della parte.

    4.   Nessuna disposizione dei paragrafi 1 e 2 fa obbligo a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria a proprie disposizioni legislative o regolamentari, possa ostacolare l’applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

    CAPO 12

    Trasparenza

    Articolo 307

    Definizioni

    Ai fini del presente capo si applicano si intende per:

    a)

    «misure di applicazione generale»: le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo; e

    b)

    «persona interessata»: ogni persona fisica o giuridica che possa essere direttamente interessata da una misura di applicazione generale.

    Articolo 308

    Obiettivo e campo di applicazione

    Riconoscendo l’incidenza che il rispettivo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti predispongono un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, in particolare delle PMI.

    Articolo 309

    Pubblicazione

    1.   Ciascuna parte provvede affinché le misure di applicazione generale adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo:

    a)

    siano rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato, anche per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;

    b)

    indichino chiaramente, nella misura del possibile, l’obiettivo e la motivazione di tali misure; e

    c)

    prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e l’entrata in vigore di tali misure, tranne in casi debitamente giustificati.

    2.   Ciascuna parte:

    a)

    si adopera per pubblicare in una fase iniziale appropriata ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o modificare, con una spiegazione dell’obiettivo e della motivazione della proposta;

    b)

    offre alle persone interessate ragionevoli opportunità di presentare osservazioni in merito a proposte volte ad adottare o modificare una misura di applicazione generale, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali opportunità; e

    c)

    si impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito a tali proposte.

    Articolo 310

    Richieste di informazioni e punti di contatto

    1.   Ciascuna parte, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto al fine di garantire l’efficace attuazione del presente accordo e di facilitare la comunicazione tra le parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.

    2.   Su richiesta di una delle parti, il punto di contatto dell’altra parte individua l’organismo o il funzionario competente in materia e fornisce il sostegno eventualmente necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.

    3.   Ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni da chiunque presentate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e all’applicazione di tale misura. Le richieste di informazioni possono essere trasmesse tramite i punti di contatto istituiti a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, come appropriato, tranne qualora il presente accordo istituisca un meccanismo specifico.

    4.   Ciascuna parte predispone procedure a disposizione delle persone che cercano una soluzione a problemi sorti dall’applicazione di misure di applicazione generale a norma del presente accordo. Tali procedure non pregiudicano le procedure di ricorso o di riesame che le parti istituiscono o mantengono a norma del presente accordo. Inoltre, esse non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 13.

    5.   Le parti riconoscono che le risposte fornite a norma del presente articolo possono non essere definitive o giuridicamente vincolanti ma avere solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

    6.   Su richiesta di una parte, l’altra parte comunica senza indebito ritardo le informazioni e risponde alle domande relative a qualsiasi misura di applicazione generale o a qualsiasi proposta di adozione o modifica di misure di applicazione generale che la parte richiedente ritenga possa incidere sul funzionamento del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla parte richiedente.

    Articolo 311

    Gestione delle misure di applicazione generale

    Ciascuna parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo uniforme, obiettivo, imparziale e ragionevole. A tal fine, nell’applicare tali misure in casi specifici a persone, merci, o servizi determinati dell’altra parte, ciascuna parte:

    a)

    si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento, secondo le rispettive procedure interne e con un preavviso ragionevole, l’apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla sua natura, l’indicazione della base giuridica che ne autorizza l’apertura e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;

    b)

    offre a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i termini, la natura del procedimento e l’interesse pubblico lo consentano; e

    c)

    provvede a che le sue procedure siano fondate sul suo diritto interno e siano ad esso conformi.

    Articolo 312

    Riesame e ricorso

    1.   Ciascuna parte istituisce o mantiene, conformemente al proprio diritto interno, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine di riesaminare e, nei casi in cui ciò sia giustificato, correggere sollecitamente le misure amministrative relative alle questioni oggetto del presente accordo. Tali procedure o tribunali sono imparziali e indipendenti dall’ufficio o dall’autorità preposti all’applicazione amministrativa e i loro responsabili non hanno alcun interesse sostanziale nell’esito della questione.

    2.   Ciascuna parte provvede affinché, nel corso di tali procedure dinanzi ai tribunali, le parti del procedimento abbiano diritto a:

    a)

    una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

    b)

    una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentate o, se il suo diritto interno lo prescrive, sugli atti predisposti dall’autorità amministrativa.

    3.   Fatta salva la possibilità di impugnazione o ulteriore riesame nei modi previsti dal proprio diritto interno, ciascuna parte garantisce che tale decisione sia attuata dall’ufficio o dall’autorità competente e ne indirizzi l’azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

    Articolo 313

    Buone pratiche regolamentari e buona condotta amministrativa

    1.   Le parti cooperano nella promozione della qualità e dell’efficacia della regolamentazione, compreso mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni dell’impatto della regolamentazione.

    2.   Le parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

    Articolo 314

    Riservatezza

    Le disposizioni del presente capo non obbligano le parti a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione delle legge, sia contraria all’interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private.

    Articolo 315

    Disposizioni specifiche

    Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le norme specifiche contenute in altri titoli del presente capo.

    CAPO 13

    Composizione delle controversie

    Sezione A

    Oggetto e campo di applicazione

    Articolo 316

    Obiettivo

    L’obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente accordo con l’obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

    Articolo 317

    Campo d’applicazione

    Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del presente titolo.

    Sezione B

    Consultazioni e mediazione

    Articolo 318

    Consultazioni

    1.   Le parti si adoperano per risolvere le controversie avviando consultazioni in buona fede finalizzate a pervenire a una soluzione concordata.

    2.   Ciascuna parte chiede per iscritto all’altra parte, con copia al comitato di partenariato, l’avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni del presente titolo che ritiene applicabili.

    3.   Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

    4.   Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all’energia, si tengono entro 15 giorni dalla data in cui la parte interpellata ha ricevuto la notifica e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 giorni salvo che entrambe le parti decidano di proseguirle.

    5.   La parte che chiede le consultazioni può ricorrere all’arbitrato a norma dell’articolo 319 se:

    a)

    la parte cui è rivolta la richiesta non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa;

    b)

    le consultazioni non sono avviate entro i termini di cui al paragrafo 3 o 4 del presente articolo;

    c)

    le parti decidono di non tenere le consultazioni; o

    d)

    le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata.

    6.   Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un’analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull’applicazione delle disposizioni del presente titolo. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti, che hanno esperienza nella questione oggetto delle consultazioni.

    Articolo 319

    Mediazione

    1.   Ciascuna parte può chiedere all’altra parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

    2.   La procedura di mediazione è avviata, condotta e conclusa in conformità con il meccanismo di mediazione.

    3.   Il comitato di partenariato adotta con decisione il meccanismo di mediazione durante la prima riunione e può decidere le modifiche da apportarvi.

    Sezione C

    Procedure di composizione delle controversie

    Sottosezione I

    Procedura di arbitrato

    Articolo 320

    Avvio della procedura di arbitrato

    1.   Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all’articolo 318, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.

    2.   La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all’altra parte e al comitato di partenariato. La parte attrice indica nella richiesta la misura contestata e spiega, in modo tale da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, perché tale misura costituirebbe una violazione delle disposizioni del presente titolo.

    Articolo 321

    Costituzione del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

    2.   Entro 14 giorni dalla consegna alla parte convenuta della richiesta scritta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio arbitrale.

    3.   Qualora le parti non raggiungano un accordo in merito alla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte designa, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un arbitro dal proprio sottoelenco contenuto nell’elenco istituito a norma dell’articolo 339. Se una delle parti non procede alla designazione dell’arbitro, su richiesta dell’altra parte l’arbitro viene estratto a sorte dal presidente del comitato di partenariato, o da un suo delegato, fra i nominativi del sottoelenco di tale parte contenuto nell’elenco istituito a norma dell’articolo 339.

    4.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sul presidente del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta di una delle parti il presidente del comitato di partenariato o un suo delegato estrae a sorte il nominativo del presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell’elenco istituito a norma dell’articolo 339.

    5.   Il presidente del comitato di partenariato o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti di cui al paragrafo 3 o 4.

    6.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui tutti i tre arbitri sono stati scelti e hanno comunicato di accettare la nomina conformemente al regolamento interno.

    7.   Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all’articolo 339 non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.

    Articolo 322

    Mandato

    1.   Salvo diversamente convenuto dalle parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di:

    «esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del titolo V del presente accordo invocate dalle parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con tali disposizioni pertinenti e fornire una relazione a norma degli articoli 324, 325, 326 e 338 del presente accordo.»

    2.   Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

    Articolo 323

    Pronuncia pregiudiziale sull’urgenza del collegio arbitrale

    Su richiesta di una delle parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia circa l’effettiva urgenza del caso. Tale richiesta al collegio arbitrale è notificata contemporaneamente all’altra parte.

    Articolo 324

    Relazioni del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni in essa contenute.

    2.   Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro 14 giorni dal ricevimento della medesima. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all’altra parte.

    3.   Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione intermedia, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.

    4.   La relazione finale del collegio arbitrale indica le conclusioni fattuali, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente titolo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. La relazione finale comprende una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.

    Articolo 325

    Relazione interinale del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente del collegio arbitrale ne informa per iscritto le parti e il comitato di partenariato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso la relazione interinale è presentata entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

    2.   Nei casi urgenti di cui all’articolo 323, compresi quelli relativi a merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all’energia, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data della sua costituzione.

    3.   Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale a norma dell’articolo 324, paragrafo 2, entro 14 giorni dal ricevimento della medesima. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all’altra parte. Una parte può presentare osservazioni sulla richiesta dell’altra parte entro sette giorni dalla data di presentazione della richiesta scritta al collegio arbitrale.

    Articolo 326

    Relazione finale del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle parti e al comitato di partenariato entro 120 giorni dalla sua costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente del collegio arbitrale ne informa per iscritto le parti e il comitato di partenariato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso, la relazione finale è presentata entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

    2.   Nei casi urgenti di cui all’articolo 323, compresi quelli relativi a merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all’energia, il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la propria relazione finale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso, la relazione finale è presentata entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

    Sottosezione II

    Conformità

    Articolo 327

    Esecuzione della relazione finale del collegio arbitrale

    La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale del collegio arbitrale, al fine di conformarsi alle disposizioni del presente titolo.

    Articolo 328

    Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione

    1.   Qualora non sia possibile ottenere un’esecuzione immediata, le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a conformarsi alla relazione finale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale del collegio arbitrale, notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato il periodo di tempo di cui avrà bisogno per darvi esecuzione («periodo di tempo ragionevole»).

    2.   In caso di disaccordo tra le parti circa la durata del periodo di tempo ragionevole, la parte attrice può, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, chiedere per iscritto che il collegio arbitrale originario stabilisca la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all’altra parte e al comitato di partenariato. Il collegio arbitrale adotta una decisione sulla determinazione di un periodo ragionevole e la comunica alle parti e al comitato di partenariato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

    3.   La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale. Tale comunicazione avviene per iscritto almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

    4.   Il periodo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

    Articolo 329

    Riesame delle misure adottate per conformarsi alla relazione finale del collegio arbitrale

    1.   La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato le misure che ha adottato per conformarsi alla relazione finale. Tale notifica deve essere consegnata prima della fine del periodo di tempo ragionevole.

    2.   In caso di disaccordo tra le parti sull’esistenza di ogni misura notificata a norma del paragrafo 1, o sulla compatibilità di tale misura con le disposizioni del presente titolo, la parte attrice può richiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla parte convenuta. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega i motivi dell’incompatibilità di tale misura con le disposizioni cui si riferisce, fornendo chiaramente la base giuridica della contestazione. Il collegio arbitrale presenta la sua relazione alle parti e al comitato di partenariato entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

    Articolo 330

    Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

    1.   Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per conformarsi alla relazione finale del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non esiste alcuna misura o che la misura notificata a norma dell’articolo 329, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni del presente titolo, la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest’ultima, presenta un’offerta di compensazione temporanea.

    2.   Qualora la parte attrice decida di non richiedere un’offerta di compensazione temporanea a norma del paragrafo 1 o, in caso di richiesta in tal senso, non sia stato raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla presentazione della relazione del collegio arbitrale ai sensi dell’articolo 329, paragrafo 2, la parte attrice ha diritto, previa notifica all’altra parte e al comitato di partenariato, di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi che non deve superare il livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La parte attrice può applicare la sospensione a partire da 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

    3.   Se ritiene che il livello proposto di sospensione degli obblighi sia superiore al livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla violazione, la parte convenuta può trasmettere una richiesta per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato di partenariato prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario presenta la sua relazione sulla sospensione degli obblighi alle parti e al comitato di partenariato entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale originario non ha consegnato la sua relazione. La sospensione deve essere conforme alla relazione del collegio arbitrale sul livello di sospensione.

    4.   La sospensione degli obblighi e la compensazione previste nel presente articolo sono temporanee e non si applicano:

    a)

    dopo che le parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell’articolo 334;

    b)

    dopo che le parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell’articolo 329, paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui al presente titolo; o

    c)

    dopo che le misure di cui il collegio arbitrale, a norma dell’articolo 329, paragrafo 2, abbia rilevato l’incompatibilità con le disposizioni del presente titolo sono state revocate o modificate al fine di renderle conformi a tali disposizioni.

    Articolo 331

    Riesame delle misure prese per conformarsi alla relazione dopo l’adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata conformità

    1.   La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato le misure adottate per conformarsi alla relazione del collegio arbitrale dopo la sospensione delle concessioni o a seguito dell’applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. A eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione delle concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stata applicata la compensazione, a eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all’applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di essersi conformata alla relazione del collegio arbitrale.

    2.   Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle pertinenti disposizioni, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all’altra parte e al comitato di partenariato. La relazione del collegio arbitrale è trasmessa alle parti e al comitato di partenariato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il collegio arbitrale decida che le misure adottate per conformarsi sono conformi alle disposizioni del presente titolo, cessa la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi. Se il collegio arbitrale decide che le misure notificate dalla parte convenuta conformemente al paragrafo 1 non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, il livello di sospensione degli obblighi o della compensazione è, se del caso, adeguato alla luce della relazione del collegio arbitrale.

    Sottosezione III

    Disposizioni comuni

    Articolo 332

    Sostituzione degli arbitri

    Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta, si applica la procedura di cui all’articolo 321. Il termine ultimo per la presentazione della relazione può essere prorogato per il tempo necessario a nominare un nuovo arbitro, ma non oltre 20 giorni.

    Articolo 333

    Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione

    Su richiesta scritta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti e non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riprende i lavori prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta di entrambe le parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente ne informa il presidente del comitato di partenariato e l’altra parte. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, il procedimento è concluso. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini di cui al presente capo sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei lavori del collegio arbitrale.

    Articolo 334

    Soluzione concordata

    1.   Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo.

    2.   Se pervengono a una soluzione concordata durante le procedure di arbitrato o una procedura di mediazione, le parti danno congiuntamente notifica al comitato di partenariato e al presidente del collegio arbitrale o al mediatore, se del caso, della soluzione raggiunta. All’atto di tale notifica le procedure del collegio arbitrale o le procedure di mediazione giungono a termine.

    3.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il periodo di tempo concordato. Entro la scadenza del periodo di tempo concordato, la parte che applica la soluzione informa l’altra parte per iscritto di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

    Articolo 335

    Regolamento interno e codice di condotta

    1.   Le procedure di composizione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dal presente capo, dal regolamento interno e dal codice di condotta.

    2.   Il comitato di partenariato adotta mediante decisione il proprio regolamento interno e il codice di condotta nella sua prima riunione e può decidere le modifiche da apportarvi.

    3.   Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo disposizione contraria nel regolamento interno.

    Articolo 336

    Informazioni e consulenza tecnica

    1.   Su richiesta di una delle parti notificata contemporaneamente al collegio arbitrale e all’altra parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili per l’adempimento delle sue funzioni, anche dalle parti coinvolte nella controversia. Le parti si impegnano a rispondere in modo tempestivo ed esauriente a qualsiasi richiesta di informazioni da parte del collegio arbitrale.

    2.   Su richiesta di una delle parti notificata contemporaneamente al collegio arbitrale e all’altra parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può richiedere le informazioni che giudica utili per l’adempimento delle sue funzioni. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti.

    3.   Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una parte possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento interno.

    4.   Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

    Articolo 337

    Norme di interpretazione

    Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni del presente titolo in conformità delle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei collegi arbitrali dell’OMC e dell’organo d’appello adottate dall’organo di conciliazione dell’OMC. Le relazioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti che derivano dal presente accordo.

    Articolo 338

    Decisioni e relazioni del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale si adopera per adottare tutte le decisioni all’unanimità. Qualora, tuttavia, risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è reso noto in alcun caso.

    2.   La relazione del collegio arbitrale indica le conclusioni fattuali, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute.

    3.   Le decisioni e le relazioni del collegio arbitrale sono accettate senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.

    4.   Il comitato di partenariato mette a disposizione del pubblico la relazione del collegio arbitrale, fatta salva la protezione delle informazioni riservate come previsto dal regolamento interno.

    Sezione D

    Disposizioni generali

    Articolo 339

    Elenchi degli arbitri

    1.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo il comitato di partenariato, in base alle proposte formulate dalle parti, compila un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte e a cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque nominativi. Il comitato di partenariato provvede affinché la composizione dell’elenco sia mantenuta a tale livello.

    2.   Gli arbitri devono possedere un’esperienza dimostrata nei settori del diritto, del commercio internazionale e altre questioni relative alle disposizioni del presente titolo. Essi devono essere indipendenti, esercitare funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti; gli arbitri sono tenuti al rispetto del codice di condotta. Il presidente deve avere altresì esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

    3.   Il comitato di partenariato può compilare elenchi supplementari di 15 persone in possesso di conoscenze e esperienze in settori specifici contemplati dalle disposizioni del presente titolo. Previo accordo delle parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all’articolo 321.

    Articolo 340

    Scelta del foro

    1.   In caso di controversie in merito a una misura specifica e concernente la presunta violazione di obblighi nel quadro del presente accordo e la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma di un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l’accordo dell’OMC, la parte attrice sceglie il foro per la composizione della controversia.

    2.   Una volta che una parte ha scelto il foro e ha avviato procedure di composizione delle controversie a norma del presente capo o di un altro accordo internazionale, la parte non avvia altre procedure di composizione delle controversie nel quadro dell’altro accordo per quanto riguarda la misura specifica di cui al paragrafo 1, a meno che il foro scelto inizialmente non riesca a giungere a una conclusione, per motivi procedurali o giurisdizionali.

    3.   Ai fini del presente articolo:

    a)

    le procedure di composizione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 320;

    b)

    le procedure di composizione delle controversie a norma dell’accordo OMC si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 6 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie dell’OMC; e

    c)

    le procedure di composizione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo si considerano avviate in conformità con le pertinenti disposizioni di tale accordo.

    4.   Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. L’accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte di sospendere gli obblighi a norma del presente capo.

    Articolo 341

    Termini

    1.   Tutti i termini stabiliti nel presente capo, compresi quelli per la presentazione delle relazioni da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.

    2.   I termini citati nel presente capo possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.

    Articolo 342

    Deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea

    1.   La procedura di cui al paragrafo 2 si applica alle controversie che sollevano una questione di interpretazione del ravvicinamento delle disposizioni di cui agli articoli 169, 180, 189 e 192.

    2.   Se una controversia di cui al paragrafo 1 solleva un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione europea, il collegio arbitrale chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulla questione, a condizione che tale questione sia necessaria per la decisione del collegio arbitrale. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell’Unione europea non si sia pronunciata. La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.

    TITOLO VII

    ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

    CAPO 1

    Assistenza finanziaria

    Articolo 343

    La Repubblica d’Armenia usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell’Unione europea. La Repubblica d’Armenia può altresì beneficiare di prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e da altre istituzioni finanziarie internazionali. L’assistenza finanziaria contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e è fornita in conformità del presente capo.

    Articolo 344

    1.   I principi fondamentali dell’assistenza finanziaria sono stabiliti conformemente ai pertinenti regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari dell’Unione europea.

    2.   I settori prioritari dell’assistenza finanziaria dell’Unione europea convenuti tra le parti sono stabiliti nei programmi d’azione annuali basati, ove pertinente, su quadri pluriennali che riflettono le priorità programmatiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi tengono conto delle esigenze della Repubblica d’Armenia, delle capacità del settore e dello stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal presente accordo.

    3.   Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le parti si adoperano affinché l’assistenza dell’Unione europea sia attuata in stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull’efficacia degli aiuti.

    4.   Su richiesta della Repubblica d’Armenia e fatte salve le condizioni applicabili, l’Unione europea può fornire assistenza macrofinanziaria alla Repubblica d’Armenia.

    Articolo 345

    La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell’assistenza è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le parti.

    Articolo 346

    Il Consiglio di partenariato è informato dell’andamento e dell’attuazione dell’assistenza finanziaria e dei suoi effetti sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.

    Articolo 347

    Le parti attuano l’assistenza secondo i principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia conformemente al capo 2 del presente titolo.

    CAPO 2

    Disposizioni antifrode e in materia di controllo

    Articolo 348

    Definizioni

    Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al protocollo I del presente accordo.

    Articolo 349

    Campo di applicazione

    Il presente capo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell’Unione europea cui le autorità della Repubblica d’Armenia o altra entità o persone sotto la giurisdizione della Repubblica d’Armenia possano essere associate, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli audit, le verifiche in loco, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, comprese quelle attuate dalla Corte dei conti europea e dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

    Articolo 350

    Misure per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale

    Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale in relazione all’attuazione dei fondi dell’UE, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e legale nei settori contemplati dal presente accordo.

    Articolo 351

    Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo

    1.   Ai fini della corretta attuazione del presente capo, le autorità competenti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle parti.

    2.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode può convenire con la propria controparte della Repubblica d’Armenia di rafforzare la cooperazione in materia di lotta antifrode, anche tramite accordi operativi con le autorità della Repubblica d’Armenia.

    3.   Per quanto concerne il trasferimento e il trattamento dei dati personali, si applica l’articolo 13.

    Articolo 352

    Cooperazione per la protezione dell’euro e del dram contro la falsificazione

    Le autorità competenti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia cooperano al fine di un’efficace protezione dell’euro e del dram contro la falsificazione. Tale cooperazione comprende l’assistenza necessaria per prevenire e lottare contro la falsificazione dell’euro e del dram, compreso lo scambio di informazioni.

    Articolo 353

    Prevenzione di frodi, corruzione e irregolarità

    1.   Quando sono incaricate di attuare i fondi dell’UE, le autorità della Repubblica d’Armenia controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell’UE. Essi adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.

    2.   Le autorità della Repubblica d’Armenia adottano tutte le misure opportune per prevenire e rettificare le pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere i conflitti di interesse in ogni fase delle procedure relative all’attuazione dei fondi dell’UE.

    3.   Le autorità della Repubblica d’Armenia informano la Commissione europea di qualsiasi misura preventiva adottata in materia.

    4.   A tal fine le autorità competenti della Repubblica d’Armenia forniscono alla Commissione europea le informazioni sull’attuazione dei fondi dell’UE e la informano quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle loro procedure o dei loro sistemi.

    Articolo 354

    Indagini e azione penale

    Le autorità della Repubblica d’Armenia provvedono affinché casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, siano indagati e perseguiti in seguito a controlli nazionali o dell’UE. Se del caso, l’Ufficio europeo antifrode può assistere le competenti autorità della Repubblica d’Armenia in tale compito.

    Articolo 355

    Trasmissione di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità

    1.   Le autorità della Repubblica d’Armenia trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono venute a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in relazione all’attuazione dei fondi dell’UE. In caso di sospetto di frode o di corruzione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode è altresì informato.

    2.   Le autorità della Repubblica d’Armenia informano altresì di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati a norma del presente articolo. Nel caso non vi siano casi presunti o accertati di frode, corruzione o irregolarità da segnalare, le autorità della Repubblica d’Armenia ne informano la Commissione europea in occasione della riunione annuale del rispettivo sottocomitato.

    Articolo 356

    Audit

    1.   La Commissione europea e la Corte dei conti europea hanno facoltà di controllare la legittimità e la regolarità di tutte le spese sostenute in relazione all’attuazione dei fondi dell’UE e di verificare che sia stato rispettato il principio della sana gestione finanziaria.

    2.   Gli audit si effettuano sulla base degli impegni e dei pagamenti. Essi vengono realizzati tanto sui documenti quanto, all’occorrenza, in loco, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell’UE o partecipi alla loro attuazione, compresi tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’UE direttamente o indirettamente. Gli audit possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l’esercizio finanziario in questione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

    3.   Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea possono eseguire controlli documentali o sul posto e audit nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell’UE o che partecipi alla loro attuazione e dei relativi subappaltatori nella Repubblica d’Armenia.

    4.   La Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per condurre tali audit, comprese le informazioni in formato elettronico. Tale diritto di accesso dovrebbe essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche della Repubblica d’Armenia e va esplicitamente sancito nei contratti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.

    5.   Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti europea e gli organismi di audit della Repubblica d’Armenia cooperano in uno spirito di fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

    Articolo 357

    Controlli in loco

    1.   Nell’ambito del presente accordo, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare controlli e verifiche in loco al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea.

    2.   I controlli e le verifiche in loco sono preparati e effettuati dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode in stretta cooperazione con le autorità competenti della Repubblica d’Armenia.

    3.   Le autorità della Repubblica d’Armenia ricevono notifica dell’oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche sul posto in tempo utile per fornire l’aiuto necessario. A tal fine i funzionari delle autorità competenti della Repubblica d’Armenia sono autorizzati a partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

    4.   Se manifestano interesse, le autorità della Repubblica d’Armenia interessate possono condurre i controlli e le verifiche in loco congiuntamente all’Ufficio europeo per la lotta antifrode.

    5.   Qualora un operatore economico si opponga a un controllo o a una verifica in loco, le autorità della Repubblica d’Armenia forniscono all’Ufficio europeo per la lotta antifrode l’assistenza necessaria conformemente al diritto della Repubblica d’Armenia per permettergli di adempiere i propri obblighi nell’esecuzione dei controlli o delle verifiche in loco.

    Articolo 358

    Misure e sanzioni amministrative

    Misure amministrative e sanzioni possono essere imposte agli operatori economici dalla Commissione europea in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. Misure supplementari e sanzioni ad integrazione di quelle anzidette possono essere inflitte dalle autorità della Repubblica d’Armenia in conformità del diritto nazionale applicabile.

    Articolo 359

    Recupero

    1.   Quando l’attuazione dei fondi dell’UE è affidata alle autorità della Repubblica d’Armenia, la Commissione europea ha facoltà di recuperare i fondi dell’UE indebitamente versati, in particolare tramite rettifiche finanziarie. Le autorità della Repubblica d’Armenia adottano tutte le misure opportune per recuperare i fondi dell’UE indebitamente versati. La Commissione europea tiene conto delle misure adottate dalle autorità della Repubblica d’Armenia per evitare che i fondi dell’UE interessati vadano perduti.

    2.   Nelle fattispecie contemplate dal paragrafo 1, la Commissione europea consulta la Repubblica d’Armenia a tale riguardo prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il recupero. Le eventuali controversie sui recuperi sono discusse in seno al Consiglio di partenariato.

    3.   Le disposizioni del presente titolo, che impongono un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, sono eseguibili nella Repubblica d’Armenia nel rispetto dei seguenti principi:

    a)

    l’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nella Repubblica d’Armenia. La formula esecutiva è apposta, senza alcuna formalità che non sia la sola verifica dell’autenticità della decisione, dall’autorità nazionale che il governo della Repubblica d’Armenia designa a tal fine. Il governo della Repubblica d’Armenia informa la Commissione europea e la Corte di giustizia dell’Unione europea dell’identità di tale autorità nazionale;

    b)

    assolte le formalità di cui alla lettera a), su richiesta della Commissione europea, quest’ultima può procedere con l’esecuzione forzata conformemente al diritto della Repubblica d’Armenia, adendo direttamente l’autorità competente;

    c)

    la legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. La Commissione europea informa le autorità della Repubblica d’Armenia di eventuali decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea volte a sospendere l’esecuzione. Gli organi giurisdizionali della Repubblica d’Armenia sono competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.

    4.   Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente capo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

    Articolo 360

    Riservatezza

    Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma ai sensi del presente capo sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe dal diritto della Repubblica d’Armenia e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’Unione europea. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell’Unione europea, negli Stati membri o nella Repubblica d’Armenia, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono essere utilizzate all’unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle parti.

    Articolo 361

    Ravvicinamento della legislazione

    La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato XII, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

    CAPO 1

    Quadro istituzionale

    Articolo 362

    Consiglio di partenariato

    1.   È istituito un Consiglio di partenariato. Esso è incaricato di esercitare la vigilanza e verificare a scadenze regolari l’attuazione del presente accordo.

    2.   Il Consiglio di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e si riunisce periodicamente, almeno una volta l’anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di partenariato si può riunire, di comune accordo, in qualsiasi formazione.

    3.   Il Consiglio di partenariato esamina tutte le questioni di rilievo nel quadro del presente accordo e qualunque altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

    4.   Il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno.

    5.   Il Consiglio di partenariato è presieduto alternativamente da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante della Repubblica d’Armenia.

    6.   Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di partenariato ha il potere di prendere le decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Consiglio di partenariato può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, nel pieno rispetto dell’espletamento delle loro rispettive procedure interne.

    7.   Il Consiglio di partenariato costituisce una sede per lo scambio di informazioni sulla legislazione dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia, sia in fase di elaborazione sia dopo l’entrata in vigore, così come sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità.

    8.   Il Consiglio di partenariato ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche del titolo VI.

    Articolo 363

    Comitato di partenariato

    1.   È istituito un comitato di partenariato. Esso assiste il Consiglio di partenariato nell’adempimento dei suoi obblighi e nell’esercizio delle sue funzioni.

    2.   Il comitato di partenariato è composto da rappresentanti delle parti, generalmente a livello di alti funzionari.

    3.   Il comitato di partenariato è presieduto alternativamente da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante della Repubblica d’Armenia.

    4.   Il Consiglio di partenariato stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato, tra le cui responsabilità è compresa anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di partenariato. Il comitato di partenariato si riunisce almeno una volta l’anno.

    5.   Il Consiglio di partenariato può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di partenariato.

    6.   Il comitato di partenariato ha il potere di adottare decisioni nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di partenariato e nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti le quali adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di partenariato adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti, nel dovuto rispetto dell'espletamento delle loro rispettive procedure interne.

    7.   Il comitato di partenariato si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo VI. Il comitato di partenariato si riunisce in tale formazione almeno una volta l’anno.

    Articolo 364

    Sottocomitati e di altri organi

    1.   Il comitato di partenariato è assistito dai sottocomitati e altri organi istituiti in forza del presente accordo.

    2.   Il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell’attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.

    3.   I sottocomitati riferiscono periodicamente in merito alle proprie attività al comitato di partenariato.

    4.   L’esistenza di sottocomitati non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di partenariato, riunito anche nella formazione «Commercio».

    Articolo 365

    Comitato parlamentare di partenariato

    1.   È istituito un comitato parlamentare di partenariato. Esso è composto da deputati del Parlamento europeo, da un lato, e da deputati del Parlamento nazionale della Repubblica d’Armenia, dall’altro, e costituisce una sede di incontro e di scambio di opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

    2.   Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

    3.   Il comitato parlamentare di partenariato è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Parlamento nazionale della Repubblica d’Armenia, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

    4.   Il comitato parlamentare di partenariato può chiedere ogni informazione utile in relazione all’attuazione del presente accordo al Consiglio di partenariato, che fornisce al comitato parlamentare di partenariato le informazioni richieste.

    5.   Il comitato parlamentare di partenariato è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di partenariato.

    6.   Il comitato parlamentare di partenariato può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di partenariato.

    7.   Il comitato parlamentare di partenariato può istituire sottocomitati parlamentari di partenariato.

    Articolo 366

    Piattaforma della società civile

    1.   Le parti promuovono riunioni periodiche di rappresentanti della società civile, per informarli e raccogliere contributi in merito all’attuazione del presente accordo.

    2.   È istituita una piattaforma della società civile. Essa costituisce una sede di incontro e di scambio di opinioni ed è composta da rappresentanti della società civile dell’Unione europea, compresi i membri del Comitato economico e sociale europeo, e da rappresentanti di organizzazioni della società civile, reti e piattaforme della Repubblica d’Armenia, compresa la piattaforma nazionale del partenariato orientale. Essa stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

    3.   La piattaforma della società civile adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento interno include, tra l’altro, i principi della trasparenza, dell’inclusione e della rotazione.

    4.   La piattaforma della società civile è presieduta a turno da un rappresentante della società civile dell’Unione europea e da un rappresentante della società civile della Repubblica d’Armenia rispettivamente, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

    5.   La piattaforma della società civile è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di partenariato.

    6.   La piattaforma della società civile può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di partenariato, il comitato di partenariato e il comitato del partenariato parlamentare.

    7.   Il comitato di partenariato e il comitato parlamentare di partenariato mantengono contatti regolari con i rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

    CAPO 2

    Disposizioni generali e finali

    Articolo 367

    Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

    Nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprietà.

    Articolo 368

    Eccezioni relative alla sicurezza

    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

    a)

    imporre a una delle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

    b)

    fare divieto a una delle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

    i)

    connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

    ii)

    nell’ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un’installazione militare;

    iii)

    in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

    iv)

    adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali;

    c)

    impedire a una delle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere agli obblighi da essa assunti nell’ambito della Carta dell'ONU ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

    Articolo 369

    Non discriminazione

    1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

    a)

    le misure applicate dalla Repubblica d’Armenia nei confronti dell’Unione europea o dei suoi Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell’Unione europea o le loro persone fisiche o giuridiche; e

    b)

    le misure applicate dall’Unione europea o dai suoi Stati membri nei confronti della Repubblica d’Armenia non danno luogo ad alcuna discriminazione tra persone fisiche o giuridiche della Repubblica d’Armenia.

    2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

    Articolo 370

    Ravvicinamento progressivo

    La Repubblica d’Armenia procede ad un ravvicinamento progressivo della sua legislazione al diritto dell’UE di cui agli allegati, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e conformemente alle disposizioni di tali allegati. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo VI.

    Articolo 371

    Ravvicinamento dinamico

    In linea con l’obiettivo della Repubblica d’Armenia di ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell’UE, il Consiglio di partenariato rivede e aggiorna periodicamente gli allegati del presente accordo, anche per tenere conto dell’evoluzione del diritto dell’UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengano pertinenti, tenendo conto dell’espletamento delle rispettive procedure interne delle parti. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo VI.

    Articolo 372

    Monitoraggio e valutazione del ravvicinamento

    1.   Per monitoraggio si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell’attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. Le parti cooperano per facilitare il processo di monitoraggio nell’ambito degli organi istituzionali istituiti dal presente accordo.

    2.   L’Unione europea valuta il ravvicinamento della legislazione della Repubblica d’Armenia al diritto dell’Unione, come stabilito nel presente accordo. Tali valutazioni includono gli aspetti relativi all’attuazione e all’applicazione delle norme. L’Unione europea può svolgere tali valutazioni individualmente o di concerto con la Repubblica d’Armenia. Per facilitare il processo di valutazione, la Repubblica d’Armenia comunica all’Unione europea i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nel presente accordo. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali stabiliti a norma del medesimo.

    3.   La valutazione del ravvicinamento può comprendere missioni in loco con la partecipazione di istituzioni dell’Unione europea, organi e agenzie, organismi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, secondo necessità.

    Articolo 373

    Risultati del monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento

    1.   I risultati delle attività di monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento di cui all’articolo 372, sono discussi in seno a tutti gli organi pertinenti istituiti in forza del presente accordo. Tali organi possono adottare raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di partenariato.

    2.   Se le parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo VI sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di partenariato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’articolo 319, paragrafo 3, e dall’articolo 335, paragrafo 2, decide un’ulteriore apertura del mercato, secondo quanto previsto al titolo VI.

    3.   Alle raccomandazioni congiunte trasmesse al Consiglio di partenariato conformemente al paragrafo 1, o alla mancata adozione di tali raccomandazioni, non si applica la disciplina in materia di composizione delle controversie di cui al titolo VI. Alle decisioni adottate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche, o alla mancata adozione di tali decisioni, non si applica la disciplina in materia di composizione delle controversie di cui al titolo VI.

    Articolo 374

    Restrizioni in caso di difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di finanze esterne

    1.   La parte che incontri o rischi di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di finanze esterne può adottare o mantenere misure di salvaguardia o restrittive che incidano sulla circolazione dei capitali, sui pagamenti o sui trasferimenti.

    2.   Le misure di cui al paragrafo 1:

    a)

    non riservano ad una parte un trattamento meno favorevole rispetto a un paese terzo in simili situazioni;

    b)

    sono compatibili con gli articoli dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale del 1994, a seconda dei casi;

    c)

    evitano di arrecare inutili pregiudizi agli interessi commerciali, economici e finanziari dell’altra parte;

    d)

    hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1.

    3.   Nel caso degli scambi di merci, una parte può adottare o mantenere misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure devono essere conformi al GATT 1994 e all’intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994.

    4.   Nel caso degli scambi di servizi, una parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi al GATS.

    5.   La parte che mantiene o ha adottato le misure restrittive di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l’altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

    6.   Se le restrizioni sono adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato di partenariato, a meno che tali consultazioni non si svolgano altrimenti al di fuori dell’ambito di applicazione del presente accordo.

    7.   Le consultazioni servono a valutare le difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di finanze esterne che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l’altro, di fattori quali:

    a)

    la natura e la portata delle difficoltà;

    b)

    l’ambiente economico e commerciale esterno; o

    c)

    le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.

    8.   Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2.

    9.   Nel quadro di tali consultazioni vengono accettati dalle parti tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo monetario internazionale riguardante la bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della parte interessata.

    Articolo 375

    Fiscalità

    1.   Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.

    2.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette a impedire l’elusione o l’evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.

    Articolo 376

    Autorità delegata

    Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché qualunque persona, compresi un’impresa statale, un’impresa che gode di diritti o privilegi speciali o un monopolio designato che abbia ricevuto da una parte la delega all’esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, a qualunque livello della pubblica amministrazione, eserciti tali poteri in conformità degli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

    Articolo 377

    Adempimento degli obblighi

    1.   Le parti adottano ogni misura necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

    2.   Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri aspetti rilevanti delle loro relazioni.

    3.   Le parti sottopongono al Consiglio di partenariato qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 378.

    4.   Il Consiglio di partenariato può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante conformemente all’articolo 378.

    Articolo 378

    Composizione delle controversie

    1.   In caso di disaccordo fra le parti in merito all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo, una delle parti presenta all’altra parte e al Consiglio di partenariato una richiesta formale di risoluzione della controversia. A titolo di deroga, le controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del titolo VI sono soggette unicamente alla disciplina del titolo VI, capo 13.

    2.   Le parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede in seno al Consiglio di partenariato al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.

    3.   Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di partenariato o di qualsiasi altro organo competente di cui all’articolo 364, secondo quanto concordato tra le parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

    4.   Le parti forniscono al Consiglio di partenariato, al comitato di partenariato e agli altri organi o sottocomitati pertinenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.

    5.   Una controversia si ritiene risolta quando il Consiglio di partenariato adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell’articolo 377, paragrafo 4, o quando dichiara che la controversia si è conclusa.

    6.   Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

    Articolo 379

    Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi

    1.   Una parte può adottare le misure appropriate se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell’articolo 378 e se la parte attrice continua a ritenere che l’altra parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    2.   Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dalle disposizioni del presente accordo, di cui al titolo VI. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente notificate al Consiglio di partenariato e formano oggetto di consultazioni a norma dell’articolo 377, paragrafo 2, e secondo una procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo 378, paragrafi 2 e 3.

    3.   Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:

    a)

    una denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale, o

    b)

    una violazione, ad opera dell’altra parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo, di cui all' articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1.

    Articolo 380

    Relazione con altri accordi

    1.   Il presente accordo sostituisce l'APC. I riferimenti all’APC in tutti gli altri accordi tra le parti s’intendono fatti al presente accordo.

    2.   Fino a quando le persone fisiche e giuridiche non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, quest’ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra.

    3.   Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e parte del quadro istituzionale comune.

    4.   Le parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e fanno parte di un quadro istituzionale comune.

    5.   Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa nell'ambito dello stesso pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Repubblica d’Armenia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con la Repubblica d’Armenia.

    Articolo 381

    Durata

    1.   Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

    2.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo inviando una notifica scritta consegnata all’altra parte per via diplomatica. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.

    Articolo 382

    Definizione delle parti

    Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l’Unione europea o i suoi Stati membri oppure l’Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze definite nel trattato sull’Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, se del caso, anche l’Euratom, conformemente alle sue competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra.

    Articolo 383

    Applicazione territoriale

    Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano il trattato sull’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della Repubblica d’Armenia.

    Articolo 384

    Depositario dell’accordo

    Il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario del presente accordo.

    Articolo 385

    Entrata in vigore, disposizioni finali ed applicazione provvisoria

    1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il depositario.

    2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

    3.   Il presente accordo può essere modificato per iscritto mediante consenso comune delle parti. Tali modifiche entrano in vigore conformemente alle disposizioni del presente articolo.

    4.   Gli allegati, i protocolli e le dichiarazioni costituiscono parte integrante del presente accordo.

    5.   In deroga al paragrafo 2, l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, in conformità alle rispettive procedure interne, a seconda dei casi.

    6.   L’applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:

    a)

    la notifica dell’Unione europea relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l’indicazione delle parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria; e

    b)

    il deposito dello strumento di ratifica, da parte della Repubblica d’Armenia, conformemente alle sue procedure interne.

    7.   Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti in tali disposizioni alla «data di entrata in vigore del presente accordo» si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 5.

    8.   Nella misura in cui non sono soggette all’applicazione provvisoria del presente accordo, le disposizioni dell’APC continuano ad applicarsi durante il periodo di applicazione provvisoria.

    9.   Ciascuna parte può notificare per iscritto al depositario la volontà di porre fine all’applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell’applicazione provvisoria ha effetto decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica da parte del depositario.

    Articolo 386

    Testi facenti fede

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

    Съставено в Брюксел на двадесет и четвърти ноември през две хиляди и седемнадесета година.

    Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.

    V Bruselu dne dvacátého čtvrtého listopadu dva tisíce sedmnáct.

    Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende november to tusind og sytten.

    Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November zweitausendsiebzehn.

    Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne neljandal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

    Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and seventeen.

    Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept.

    Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset četvrtog studenoga godine dvije tisuće sedamnaeste.

    Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre duemiladiciassette.

    Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit ceturtajā novembrī.

    Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų lapkričio dvidešimt ketvirtą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év november havának huszonnegyedik napján.

    Magħmul fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u sbatax.

    Gedaan te Brussel, vierentwintig november tweeduizend zeventien.

    Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego czwartego listopada roku dwa tysiące siedemnastego.

    Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de novembro de dois mil e dezassete.

    Întocmit la Bruxelles la douăzeci și patru noiembrie două mii șaptesprezece.

    V Bruseli dvadsiateho štvrtého novembra dvetisícsedemnásť.

    V Bruslju, dne štiriindvajsetega novembra leta dva tisoč sedemnajst.

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

    Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november år tjugohundrasjutton.

    Կատարված է Բրյուսել քաղաքում երկու հազար տասնյոթ թվականի նոյեմբերի քսանչորսին.

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    (1)  Una persona giuridica è controllata da un’altra persona giuridica se quest’ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l’operato.

    (2)  Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 330 della classificazione UN ISIC Rev. 3.1.

    (3)  Fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato nella stessa Repubblica d’Armenia o nello stesso Stato membro, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione dell'ONU sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.

    (4)  Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo saranno oggetto di un futuro accordo tra le parti sull’istituzione di uno Spazio aereo comune.

    (5)  Questo obbligo non si estende alle disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non sono contemplate dalla presente sezione, comprese quelle relative alle procedure di composizione delle controversie investitore-Stato, come figurano in altri accordi.

    (6)  Questo obbligo non si estende alle disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non sono contemplate dalla presente sezione, comprese quelle relative alle procedure di composizione delle controversie investitore-Stato, come figurano in altri accordi.

    (7)  Ciò comprende il presente capo e gli allegati VIII-A e VIII-E.

    (8)  Fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato nella stessa Repubblica d’Armenia o nello stesso Stato membro, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione dell' ONU sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.

    (9)  Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo saranno oggetto di un futuro accordo tra le parti sull’istituzione di uno Spazio aereo comune.

    (10)  La dicitura «che non sia un’organizzazione senza fini di lucro» si applica solo a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Regno Unito.

    (11)  Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Per quanto concerne Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Lituania, Ungheria e Austria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l’interessato è titolare.

    (12)  Per il Regno Unito, solo i venditori di servizi rientrano nella categoria dei venditori alle imprese.

    (13)  Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere h) ed i) deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e ad altre condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito.

    (14)  Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere h) ed i) deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e ad altre condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito.

    (15)  Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore età.

    (16)  Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest’ultima ha la facoltà di valutarne l’equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

    (17)  Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest’ultima ha la facoltà di valutarne l’equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

    (18)  I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

    (19)  La classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.

    (20)  La presente sezione si applica alle classificazioni CPC 7511 e CPC 7512.

    (21)  Le parti convengono che un “fornitore principale” equivale a un fornitore con significativo potere di mercato.

    (22)  Ai fini della presente sottosezione, le condizioni «non discriminatorio» si intendono con riferimento al trattamento nazionale, ai sensi dell’articolo 150, nonché con riferimento all’uso specifico settoriale del termine, nel senso di «termini e condizioni che non siano meno favorevoli di quelli accordati a qualsiasi altro utente di analoghe reti o servizi pubblici di comunicazione elettronica in circostanze analoghe».

    (23)  Le misure finalizzate a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

    i)

    si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l’imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;

    ii)

    si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della parte;

    iii)

    si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l’elusione o l’evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l’osservanza degli obblighi;

    iv)

    si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un’altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l’imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;

    v)

    operano una distinzione tra gli imprenditori e i prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e gli altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o

    vi)

    determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

    I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.

    (24)  Compreso l’acquisto di beni immobili connesso a investimenti diretti.

    (25)  Per «fissazione» si intende l’incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

    (26)  Allegato al protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GPA/113).

    (27)  Nell’Unione europea, le regole in materia di concorrenza si applicano al settore agricolo in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e successive modifiche o eventuali sostituzioni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (28)  Ai fini della presente sezione, la Repubblica d’Armenia stabilisce che il riferimento al diritto in materia di concorrenza è fatto al suo intero sistema di norme di concorrenza nei settori dell’antitrust, dei cartelli e delle concentrazioni.

    (29)  Ciò non osta a che una parte fornisca un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all’importo necessario unicamente per mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario ad adottare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

    (30)  Le piccole e medie imprese non sono tenute a contribuire ai costi di ristrutturazione.

    (31)  Per maggiore chiarezza, ai fini del presente capo, la fornitura di servizi pubblici non è considerata un’attività commerciale ai sensi dell’articolo 301, lettera d).

    (32)  Ai fini di maggiore certezza una parte non è tenuta a divulgare le relazioni o il contenuto delle relazioni.


    ALLEGATO I del CAPO 1

    TRASPORTI del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

    La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

    Trasporti su strada

    Condizioni tecniche

    Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/6/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/53/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

    Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/719 si applicano a decorrere dal 7 maggio 2017

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/719 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/47/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modifiche, che si applica fino al 19 maggio 2018

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/40/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/45/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, e successive modifiche, che si applica fino al 19 maggio 2018

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/30/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Condizioni di sicurezza

    Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

    introduzione delle categorie di patente di guida (articolo 4)

    condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 4, 5, 6 e 7 e allegato III)

    requisiti per l'esame di idoneità alla guida (allegato II)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2006/126/CE sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

    Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

    Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE

    Termine di attuazione: le disposizioni delle direttive 2008/68/CE, 95/50/CE e 2010/35/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo (8 anni per le ferrovie).

    Condizioni sociali

    Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato, che si applica fino alla data di applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 si riferiscono solo ai trasporti internazionali e sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che, per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985, si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 165/2014 relative ai trasporti internazionali sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/22/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per quanto concerne i trasporti internazionali.

    Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 — articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), articolo 8 e articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I di tale regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/15/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/59/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Condizioni fiscali

    Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

    Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità

    Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

    Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

    Termine di attuazione: le disposizioni delle direttive 1999/62/CE, 2004/52/CE, 2004/54/CE e 2008/96/UE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Trasporto ferroviario

    Accesso al mercato e alle infrastrutture

    Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

    Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

    Indipendenza gestionale e risanamento finanziario

    Separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto

    Introduzione di patenti di guida

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2012/34/UE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, e successive modifiche

    Termine di attuazione: il Consiglio di partenariato deciderà in merito al calendario per l'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 913/2010 entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Condizioni tecniche e di sicurezza, interoperabilità

    Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2004/49/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2007/59/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/57/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Trasporto combinato

    Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/106/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Trasporto aereo

    Conclusione e attuazione di un accordo globale su uno spazio aereo comune.

    Fatta salva la conclusione dell'accordo globale su uno spazio aereo comune, garantire l'attuazione e lo sviluppo coordinati di accordi bilaterali sui servizi aerei tra la Repubblica d'Armenia e gli Stati membri dell'UE, come modificati dall'«accordo orizzontale».

    Trasporto marittimo

    Sicurezza marittima — Stato di bandiera/società di classificazione

    Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/15/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/54/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 788/2014 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2004 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Stato di bandiera

    Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/21/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Stato di approdo

    Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/16/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 428/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 801/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 802/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 96/40/CE della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/40/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Inchieste sui sinistri marittimi

    Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/18/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2011 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2011 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Responsabilità e assicurazione

    Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 392/2009 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/20/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 336/2006 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Navi passeggeri

    Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/45/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/25/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro/ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 98/41/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Sistema di monitoraggio del traffico navale e formalità di dichiarazione

    Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/59/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/65/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Requisiti tecnici di sicurezza

    Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

    L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL

    Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (alla data del 18 settembre 2016)

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/90/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2001/96/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2978/94 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 97/70/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Equipaggio

    Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/106/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/45/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 79/115/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Ambiente

    Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 782/2003 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 536/2008 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/59/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 911/2014 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/32/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/757 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/2013 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Agenzia europea per la sicurezza marittima e del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

    Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1625 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Condizioni sociali

    Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/29/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) — Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/63/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/95/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.


    ALLEGATO II del CAPO 2

    ENERGIA del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

    La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione europea.

    Energia elettrica

    Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/72/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Tuttavia, per quanto riguarda gli articoli 3, 6, 13, 15, 33 e 38, il Consiglio di partenariato definirà, a tempo debito, un calendario specifico di esecuzione.

    Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

    Il Consiglio di partenariato definirà a tempo debito un calendario specifico per l'attuazione del regolamento (CE) n. 714/2009.

    Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/89/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Petrolio

    Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/119/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Infrastruttura

    Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 256/2014 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento di esecuzione:

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Prospezione e ricerca di idrocarburi

    Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 94/22/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Efficienza energetica

    Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2012/27/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento di esecuzione:

    Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2402 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/31/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento di esecuzione:

    Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

    Orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 del 16 gennaio 2012 della Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (2012/C 115/01)

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 244/2012 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/33/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/125/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttive/regolamenti di esecuzione

    Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

    Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici

    Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico

    Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni

    Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

    Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

    Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW

    Termine di attuazione: le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 244/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009 e (UE) n. 327/2011 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 643/2009 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 642/2009 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1015/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1016/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

    Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico

    Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade

    Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori

    Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

    Regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

    Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico

    Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

    Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici

    Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere

    Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

    Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

    Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda

    Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

    Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico

    Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi

    Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

    Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

    Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

    Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

    Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido

    Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

    Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione di tali regolamenti e della direttiva.

    Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/30/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttive/regolamenti di esecuzione:

    Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/60/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere

    Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

    Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

    Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1 oottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico

    Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet

    Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali

    Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

    Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

    Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

    Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione di tali regolamenti.

    Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma dell'Unione di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

    Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all'allegato C dell'accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell'allegato C dell'accordo

    Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo

    Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione del regolamento (CE) n. 106/2008 e delle decisioni 2014/202/UE e (UE) 2015/1402.

    Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

    Regolamento (UE) n. 228/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al metodo di prova per verificare l'aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1

    Regolamento (UE) n. 1235/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei pneumatici in relazione all'aderenza sul bagnato, la misurazione della resistenza al rotolamento e la procedura di verifica

    Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1222/2009, (UE) n. 228/2011 e (UE) n. 1235/2011.

    Energia rinnovabile

    Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/28/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Energia nucleare

    Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2011/70/Euratom sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/51/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.


    (1)  Gli elementi dell'articolo 4 che sono pertinenti per le proposte relative all'energia nei negoziati sull'accordo di libero scambio verranno discussi nel contesto di tali negoziati. Qualora fossero individuate necessarie riserve, se ne terrebbe conto nel presente allegato.


    ALLEGATO III del CAPO 3:

    AMBIENTE del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

    La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

    Governance ambientale e integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici

    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Introduzione di requisiti secondo cui i progetti elencati nell'allegato I dell'anzidetta direttiva sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e di una procedura per decidere quali progetti dell'allegato II della direttiva richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4)

    Definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5)

    Istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)

    Definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7);

    Istituzione di misure per la notifica al pubblico dell'esito delle decisioni in merito alle domande di autorizzazione (articolo 9)

    Definizione di procedure di ricorso efficaci, tempestive e non eccessivamente onerose a livello amministrativo e giurisdizionale che coinvolgano i cittadini e le ONG (articolo 11)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2011/92/UE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Introduzione di una procedura per decidere quali piani o programmi richiedono una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3)

    Istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)

    Definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7);

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2001/42/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Definizione di modalità pratiche, e delle relative eccezioni, per rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico (articoli 3 e 4)

    Garanzia che le autorità pubbliche rendano disponibile al pubblico l'informazione ambientale (articolo 3, paragrafo 1)

    Istituzione di procedure di riesame delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale all'informazione ambientale (articolo 6)

    Istituzione di un sistema di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale (articolo 7)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2003/4/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Istituzione di un meccanismo per fornire informazioni al pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d)]

    Istituzione di un meccanismo per la consultazione pubblica (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3)

    Istituzione di un meccanismo per tener conto delle osservazioni e dei pareri del pubblico nel processo decisionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)]

    Garanzia di un accesso alla giustizia efficace, tempestivo e non eccessivamente oneroso a livello amministrativo e giurisdizionale in queste procedure per il pubblico (comprese le ONG) (articolo 3, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 4, valutazione dell'impatto ambientale e prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2003/35/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2004/35/CE:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione delle autorità competenti

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Introduzione di norme e procedure volte a prevenire e riparare i danni all'ambiente (acqua, terreno, specie e habitat naturali protetti), basate sul principio «chi inquina paga» (articoli 5, 6 e 7, allegato II)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Istituzione della responsabilità oggettiva per attività professionali pericolose (articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e allegato III).

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Introduzione di obblighi per gli operatori, che sono tenuti ad adottare le necessarie misure di prevenzione e di riparazione, compresa la responsabilità per i costi (articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Istituzione di meccanismi che consentano ai soggetti interessati, comprese le ONG attive nel settore ambientale, di richiedere l'azione delle autorità competenti in caso di danni ambientali, compreso il riesame indipendente (articoli 12 e 13)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Qualità dell'aria

    Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articoli 4 e 5)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Fissazione delle soglie superiore e inferiore di valutazione e dei valori limite (articolo 5 e 13)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Introduzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinanti superano un valore limite/valore-obiettivo (articolo 23)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Introduzione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati in cui sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Introduzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Fissazione delle soglie di valutazione superiori e inferiori (articolo 4, paragrafo 6) e dei valori obiettivo (articolo 3)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articoli 3 e 4, paragrafo 6)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Introduzione di un efficace sistema di campionamento del combustibile e di idonei metodi di analisi per determinare il tenore di zolfo (articolo 6)

    Divieto di utilizzare oli combustibili pesanti e gasolio per applicazioni terrestri il cui tenore di zolfo superi i valori limite stabiliti (articolo 3, paragrafo 1 — fatte salve le deroghe di cui all'articolo 3, paragrafo 2 — e articolo 4, paragrafo 1)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 1999/32/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Individuazione di tutti i terminali di deposito e caricamento di benzina (articolo 2)

    Introduzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di deposito presso i terminali e le stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento di cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III)

    Obbligo di rispetto delle prescrizioni per tutte le torri di caricamento di autocisterne e le cisterne mobili (articoli 4 e 5)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 94/63/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Definizione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II);

    Introduzione di prescrizioni atte a garantire che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato di prodotti conformi ai pertinenti requisiti (articoli 3 e 4)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/42/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Qualità dell'acqua e gestione delle risorse

    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Individuazione dei distretti idrografici e definizione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3, paragrafi da 1 a 7)

    Analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5)

    Istituzione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8)

    Preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione di tali piani (articoli 13 e 14)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2000/60/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Svolgimento di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5)

    Elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (articolo 6)

    Introduzione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2007/60/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane

    Individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5, paragrafo 1, e allegato II)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 91/271/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Elaborazione di un programma tecnico e di investimento per l'applicazione dei requisiti per il trattamento delle acque reflue urbane (articolo 17, paragrafo 1)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 91/271/CEE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Introduzione di norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5)

    Introduzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7)

    Istituzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 98/83/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Istituzione di programmi di controllo (articolo 6)

    Individuazione delle acque inquinate o delle acque a rischio e designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 91/676/CEE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Introduzione di piani di azione e di codici di buone pratiche agricole per le zone vulnerabili ai nitrati (articoli 4 e 5)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 91/676/CEE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Gestione dei rifiuti

    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Preparazione dei piani di gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/98/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Istituzione di un meccanismo di recupero totale dei costi secondo il principio «chi inquina paga» e il principio della responsabilità estesa del produttore (articolo 14)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/98/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Istituzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, con obblighi specifici per la gestione dei rifiuti pericolosi (capo IV)

    Istituzione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/98/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Classificazione delle discariche (articolo 4)

    Elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5)

    Istituzione di un sistema di domande di autorizzazione e di procedure di ammissione dei rifiuti (articoli da 5 a 7, 11, 12 e 14)

    Istituzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13)

    Termine di attuazione: tali disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Istituzione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 1999/31/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Introduzione di un meccanismo di calcolo dei costi (articolo 10)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 1999/31/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Garanzia che i rifiuti siano trattati prima di essere collocati a discarica (articolo 6)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 1999/31/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, e sviluppata dalle decisioni 2009/335/CE, 2009/337/CE, 2009/359/CE e 2009/360/CE

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Istituzione di un sistema atto a garantire che gli operatori elaborino piani di gestione dei rifiuti (identificazione e classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti; caratterizzazione dei rifiuti) (articoli 4 e 9)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2006/21/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Istituzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7, 14 e 17)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2006/21/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Istituzione di procedure per la gestione e il monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10)

    Istituzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12)

    Stesura di un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse (articolo 20)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2006/21/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Protezione della natura

    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Valutazione delle specie di uccelli oggetto di speciali misure di conservazione e delle specie migratrici che ritornano regolarmente

    Individuazione e designazione di zone di protezione speciali per le specie di uccelli (articolo 4, paragrafi 1 e 4)

    Adozione di misure di conservazione speciali per proteggere le specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2009/147/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Instaurazione di un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle oggetto di caccia costituiscono un sottoinsieme particolare, e del divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articolo 5, articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2009/147/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Elaborazione dell'inventario dei siti, designazione di tali siti e individuazione delle priorità per la loro gestione (compresi il completamento dell'inventario dei potenziali siti Emerald e l'istituzione delle misure per la loro tutela e gestione) (articolo 4)

    Introduzione delle misure di conservazione necessarie per tali siti, compreso il cofinanziamento (articoli 6 e 8)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 92/43/CEE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Istituzione di un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie (articolo 11)

    Istituzione di un regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'allegato IV, pertinenti per la Repubblica d'Armenia (articolo 12)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 92/43/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Istituzione di un meccanismo atto a promuovere l'educazione e l'informazione generale del pubblico (articolo 22)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 92/43/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Inquinamento industriale e rischi industriali

    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2010/75/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Individuazione delle installazioni che richiedono un'autorizzazione (allegato I)

    Istituzione di un sistema integrato di autorizzazione (articoli da 4 a 6, 12, 21 e 24 e allegato IV)

    Istituzione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e articolo 23, paragrafo 1)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2010/75/UE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni sulle BAT dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) (articolo 14, paragrafi da 3 a 6, e articolo 15, paragrafi da 2 a 4)

    Definizione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V)

    Elaborazione di programmi mirati a ridurre le emissioni annuali totali negli impianti esistenti (opzionalmente la definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2010/75/UE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le nuove installazioni ed entro 13 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le installazioni esistenti.

    Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Istituzione di meccanismi di coordinamento efficaci tra le autorità pertinenti

    Istituzione di sistemi per la registrazione delle informazioni sugli impianti pertinenti e per la notifica degli incidenti rilevanti (articoli 14 e 16)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2012/18/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Gestione delle sostanze chimiche

    Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

    Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

    Attuazione della procedura di notifica di esportazione (articolo 8)

    Attuazione di procedure per la gestione delle notifiche di esportazione ricevute da altri paesi (articolo 9)

    Definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle notifiche relative all'atto normativo definitivo (articolo 11)

    Definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle decisioni sulle importazioni (articolo 13)

    Attuazione della procedura PIC per l'esportazione di alcune sostanze chimiche, in particolare quelle elencate nell'allegato III della convenzione di Rotterdam (articolo 14)

    Applicazione delle prescrizioni in materia di etichettatura e di imballaggio per le sostanze chimiche esportate (articolo 17)

    Designazione delle autorità nazionali incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche (articolo 18)

    Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (UE) n. 649/2012 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

    Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

    Designazione della o delle autorità competenti

    Attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze

    Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele

    Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.


    ALLEGATO IV del CAPO 4

    INIZIATIVE IN MATERIA DI CLIMA del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

    La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione europea.

    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Istituzione di un sistema per individuare gli impianti pertinenti e i gas a effetto serra (allegati I e II)

    Istituzione di sistemi di monitoraggio, comunicazione, verifica e applicazione e di procedure di consultazione pubblica (articoli 14, 15, 16, paragrafo 1, e 17)

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2003/87/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2012 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Nel caso di attività di trasporto aereo e delle relative emissioni, l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 601/2012 e del regolamento (UE) n. 600/2012, come previsto dal presente accordo, à subordinata al risultato delle deliberazioni dell'ICAO su una misura mondiale basata sul mercato (MBM).

    Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE

    Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

    Istituzione di un sistema nazionale di inventario (articolo 5)

    Istituzione di un sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni (articolo 12)

    Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006

    Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Garantire un sistema di prevenzione delle emissioni (articolo 3), introducendo le norme in materia di rilevamento delle perdite di cui agli articoli 4 e 5 così come la tenuta di registri conformemente all'articolo 6

    Garantire che il recupero sia effettuato conformemente agli articoli 8 e 9

    Istituzione/adeguamento delle condizioni nazionali di formazione e di certificazione per il personale e le società interessati (articolo 10)

    Introduzione di un sistema per l'etichettatura di prodotti e apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra (articolo 12)

    Istituzione di sistemi di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire dati sulle emissioni dai settori pertinenti (articoli 19 e 20)

    Istituzione di un sistema di controllo del rispetto delle disposizioni (articolo 25)

    Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

    Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

    Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

    Introduzione di un divieto di produzione delle sostanze controllate, salvo per usi specifici, e fino al [1o gennaio 2019] per gli idroclorofluorocarburi (HCFC) (articolo 4)

    Definizione delle condizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso in deroga di sostanze controllate (come materie prime, agenti di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici degli halon) e deroghe individuali, compresi gli usi di emergenza del bromuro di metile (capo III)

    Introduzione di un sistema di licenze per l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate per usi in deroga (capo IV) e obblighi di comunicazione dei dati da parte delle imprese (articoli 26 e 27);

    Introduzione degli obblighi di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 22)

    Introduzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 23)

    Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Introduzione di un divieto di immissione sul mercato e di uso di sostanze controllate, tranne che per gli HCFC rigenerati che potrebbero essere utilizzati quali refrigeranti, fino al 1o gennaio 2030 (articoli 5 e 11)

    Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 sono attuate entro il 1o gennaio 2030.


    ALLEGATO V del CAPO 8

    COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE DEL TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

    La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione europea.

    Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche

    Introduzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi

    Istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche

    Definizione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Attuazione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati

    Termine di attuazione: il calendario per l'attuazione del partenariato sarà deciso dal Consiglio di partenariato dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), e successive modifiche

    Sulla base dell'analisi del mercato effettuata in conformità della direttiva 2002/21/CE, l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di:

    Accesso e uso di determinate risorse di rete

    Controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi

    Trasparenza, non discriminazione e separazione contabile

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2002/19/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Regolamentazione degli obblighi di servizio universale, compresa l'instaurazione di meccanismi di contabilità dei costi e di finanziamento

    Rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare introducendo la portabilità del numero e il numero di emergenza unico europeo, il 112

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2002/22/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e successive modifiche

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Attuazione di norme volte a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e a garantire il libero flusso di tali dati e la libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta decisione:

    Adozione di politiche e normative volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio

    Termine di attuazione: le misure adottate in seguito all'applicazione della decisione n. 676/2002/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

    Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

    Potenziamento dello sviluppo del commercio elettronico

    Eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell'informazione

    Garanzia della certezza del diritto per i prestatori di servizi della società dell'informazione

    Armonizzazione delle limitazioni della responsabilità dei prestatori che agiscono in qualità di intermediari allorché prestano servizi di semplice trasporto («mere conduit»), memorizzazione temporanea detta «caching» o di «hosting», senza imporre un obbligo generale di sorveglianza

    Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2000/31/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

    Atti di esecuzione relativi ai servizi fiduciari nel regolamento (UE) n. 910/2014:

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

    Atti di esecuzione relativi al capo sull'identificazione elettronica del regolamento (UE) n. 910/2014:

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

    Termine di attuazione: il calendario per l'attuazione sarà deciso dal Consiglio di partenariato dopo l'entrata in vigore del presente accordo.


    ALLEGATO VI del CAPO 14:

    PROTEZIONE DEI CONSUMATORI del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

    La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione europea.

    Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 87/357/CEE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 93/13/CEE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 98/6/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, e successive modifiche

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/44/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2001/95/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/65/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate, rispettivamente, entro 3 anni nella Repubblica d'Armenia, e entro 8 anni nei rapporti transfrontalieri, dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/114/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2006/2004, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/48/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/122/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/22/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2011/83/UE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 524/2013, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/11/UE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (2013/396/UE)

    Termine di attuazione: la raccomandazione 2013/396/UE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/2302, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.


    ALLEGATO VII del CAPO 15

    OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

    La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

    Diritto del lavoro

    Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 91/533/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/70/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 97/81/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 91/383/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 98/59/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2001/23/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/14/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/88/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Lotta alla discriminazione e parità di genere

    Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/43/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/78/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/54/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2004/113/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/85/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

    Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 79/7/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Salute e sicurezza sul lavoro

    Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

    Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e successive modifiche

    Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

    Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)

    Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

    Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

    Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici sul luogo di lavoro

    Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE

    Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

    Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

    Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE

    Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

    Termine di attuazione: il calendario per l'attuazione di tutte le direttive sopra menzionate nel settore «Salute e sicurezza sul lavoro» sarà deciso dal Consiglio di partenariato dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

    Diritto del lavoro

    Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (periodo di recepimento fino al 10 ottobre 2017)

    Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (periodo di recepimento fino al 31 dicembre 2016)

    Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro; non fa parte del pacchetto iniziale

    Termine di attuazione: le disposizioni delle direttive (UE) 2015/1794 e 2014/112/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.


    ALLEGATO VIII

    SCAMBI DI SERVIZI E STABILIMENTO

    1.

    Il presente allegato si compone di sette allegati che specificano gli impegni e le riserve, da parte dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia, in materia di scambi di servizi e di stabilimento in conformità del titolo VI, capo 5, del presente accordo.

    2.

    Per quanto concerne l’Unione europea

    a)

    l’allegato VIII-A comprende le riserve dell’Unione europea in materia di stabilimento in conformità dell’articolo 144 del presente accordo;

    b)

    l’allegato VIII-B comprende l’elenco di impegni dell’Unione europea relativi ai servizi transfrontalieri in conformità dell’articolo 151 del presente accordo;

    c)

    l’allegato VIII-C comprende le riserve dell’Unione europea relative a personale chiave, laureati in tirocinio e venditori di beni e servizi alle imprese in conformità degli articoli 154 e 155 del presente accordo; e

    d)

    l’allegato VIII-D comprende le riserve dell’Unione europea relative a prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti in conformità degli articoli 156 e 157 del presente accordo.

    3.

    Per quanto concerne la Repubblica d’Armenia

    a)

    l’allegato VIII-E comprende le riserve della Repubblica d’Armenia in materia di stabilimento in conformità dell’articolo 144 del presente accordo;

    b)

    l’allegato VIII-F comprende l’elenco di impegni della Repubblica d’Armenia relativi ai servizi transfrontalieri in conformità dell’articolo 151 del presente accordo; e

    c)

    l’allegato VIII-G comprende le riserve della Repubblica d’Armenia relative a prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti in conformità degli articoli 156 e 157 del presente accordo.

    4.

    Gli allegati indicati ai paragrafi 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente allegato.

    5.

    Le definizioni dei termini che figurano nel titolo VI, capo 5, del presente accordo si applicano anche al presente allegato.

    6.

    Ai fini dell’identificazione dei singoli settori e sottosettori di servizi si intende per:

    a)

    «CPC»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e

    b)

    «CPC ver 1.0»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.

    7.

    Le seguenti abbreviazioni sono utilizzate per l’Unione europea e i suoi Stati membri negli allegati VIII-A, VIII-B, VIII-C e VIII-D:

    UE

    Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri

    AT

    Austria

    BE

    Belgio

    BG

    Bulgaria

    CY

    Cipro

    CZ

    Repubblica ceca

    DE

    Germania

    DK

    Danimarca

    EE

    Estonia

    EL

    Grecia

    ES

    Spagna

    FI

    Finlandia

    FR

    Francia

    HR

    Croazia

    HU

    Ungheria

    IE

    Irlanda

    IT

    Italia

    LT

    Lituania

    LU

    Lussemburgo

    LV

    Lettonia

    MT

    Malta

    NL

    Paesi Bassi

    PL

    Polonia

    PT

    Portogallo

    RO

    Romania

    SE

    Svezia

    SI

    Slovenia

    SK

    Repubblica slovacca

    UK

    Regno Unito

    8.

    La seguente abbreviazione è utilizzata per la Repubblica d’Armenia negli allegati VIII-E, VIII-F e VIII-G:

    AR

    Repubblica d’Armenia


    ALLEGATO VIII-A

    RISERVE DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILIMENTO

    1.

    L’elenco di riserve in appresso indica le attività economiche per le quali l’Unione europea applica, nei confronti degli stabilimenti e degli imprenditori della Repubblica d’Armenia, riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita in base all’articolo 144, paragrafo 2, del presente accordo.

    L’elenco comprende i seguenti elementi:

    a)

    un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori; e

    b)

    un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

    Una riserva corrispondente a un’attività non liberalizzata (unbound) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita».

    Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono, senza alcuna riserva, nel settore interessato gli obblighi di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente accordo. L’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili.

    2.

    Conformemente all’articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo, l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti le sovvenzioni concesse dalle parti.

    3.

    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

    4.

    Conformemente all’articolo 144 del presente accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l’obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di cittadinanza, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.

    5.

    Laddove l’Unione europea mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel suo territorio come condizione per prestarvi un servizio, una riserva che figuri nell’elenco degli impegni riportato nell’allegato VIII-B o le riserve elencate negli allegati VIII-C e VIII-D hanno, nella misura applicabile, lo stesso effetto di una riserva in materia di stabilimento in forza del presente allegato.

    6.

    Per maggiore chiarezza si precisa che l’obbligo per l’Unione europea di concedere il trattamento nazionale non comporta l’obbligo di estendere ai cittadini o alle persone giuridiche dell’altra parte il trattamento concesso in uno Stato membro ai cittadini e alle persone giuridiche di un altro Stato membro in forza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o di qualsiasi misura adottata ai sensi di tale trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Tale trattamento nazionale è concesso solo alle persone giuridiche dell’altra parte stabilite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività in tale Stato membro, comprese le persone giuridiche stabilite all’interno dell’UE che sono di proprietà di cittadini dell’altra parte o sono controllate da questi ultimi.

    Riserve orizzontali

    Servizi pubblici

    UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati (1).

    Tipi di stabilimento

    UE: il trattamento concesso alle controllate (di società armene) costituite in base al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea e che hanno la sede legale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea da una società armena (2). Tuttavia ciò non preclude agli Stati membri di estendere tale trattamento alle succursali o alle agenzie stabilite in un altro Stato membro da una società o da un’impresa di paese terzo, per quanto riguarda la loro attività nel territorio del primo Stato membro, a meno che tale estensione non sia esplicitamente vietata dal diritto dell’UE.

    UE: può essere concesso un trattamento meno favorevole alle controllate (di società di paesi terzi) costituite in base al diritto di uno Stato membro e aventi solo la sede sociale nel territorio dell’Unione europea, a meno che non si possa dimostrare che presentano un collegamento effettivo e permanente con l’economia di uno degli Stati membri.

    AT: gli amministratori delegati delle succursali di persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all’interno di una persona giuridica o di una succursale, di far rispettare il codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.

    BG: lo stabilimento di prestatori stranieri di servizi, comprese le joint venture, può assumere unicamente la forma di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni con almeno due azionisti. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione. Gli uffici di rappresentanza devono essere registrati presso la camera del commercio e dell’industria bulgara e non possono svolgere attività economiche.

    EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere nell’Unione europea. Una società straniera deve nominare uno o più direttori per la succursale che stabilisce. Il direttore di una succursale deve essere una persona fisica con legittimazione attiva. Almeno un direttore di una succursale deve risiedere in Estonia, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera.

    FI: lo straniero che svolge un’attività commerciale come imprenditore privato e almeno la metà dei soci di una società a nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice devono risiedere permanentemente nel SEE. Per tutti i settori, è richiesta la residenza nel SEE per almeno la metà dei membri ordinari e supplenti del consiglio di amministrazione e per l’amministratore delegato; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società. Se intende svolgere attività commerciali o d’affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, un’organizzazione armena deve ottenere una licenza commerciale.

    FR: l’amministratore delegato di una società industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un’autorizzazione specifica.

    HU: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per l’acquisizione di proprietà demaniali.

    IT: l’accesso alle attività industriali, commerciali e artigianali può essere subordinato al possesso di un permesso di soggiorno.

    PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresenta dall’ufficio. Per tutti i settori tranne, i servizi legali e i servizi forniti dalle unità di assistenza sanitaria, gli investitori armeni possono intraprendere e svolgere un’attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone e società in accomandita).

    RO: l’amministratore unico o il presidente del consiglio d’amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell’atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori contabili delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

    SE: una società straniera che non abbia costituito una persona giuridica in Svezia o che eserciti le sue attività per il tramite di un agente commerciale deve svolgere le proprie operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia dotata di gestione indipendente e di contabilità separata. L’amministratore delegato della succursale e il vice amministratore delegato, ove nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolga operazioni commerciali in Svezia deve nominare e far registrare una persona residente come rappresentante responsabile di tali operazioni in Svezia. Va tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in Svezia. In singoli casi l’autorità competente può concedere deroghe agli obblighi in materia di succursali e di residenza. L’obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un’impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i proprietari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un’autorizzazione all’autorità competente. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato, il vice amministratore delegato, i membri supplenti del consiglio di amministrazione e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma della società devono risiedere nel SEE. L’autorità competente può concedere deroghe a tale obbligo. Se nessuno dei rappresentanti della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a far registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere atti ufficiali a nome della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici. Il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, protezione di disegni e modelli, privativa per ritrovati vegetali) che non sia residente in Svezia deve avere un rappresentante residente in Svezia ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc. di atti ufficiali.

    SI: il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, la protezione di disegni e modelli) che non sia residente in Slovenia deve essere rappresentato da un agente in materia di brevetti o di marchi, disegni e modelli registrato in Slovenia, ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc. di atti ufficiali.

    SK: una persona fisica armena il cui nome debba essere iscritto nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve esibire un permesso di residenza valido nella Repubblica slovacca.

    Investimenti

    ES: gli investimenti effettuati in Spagna da amministrazioni e soggetti pubblici stranieri (che tendenzialmente comportano anche interessi non economici) direttamente o tramite società o altri soggetti controllati direttamente o indirettamente da amministrazioni straniere, sono subordinati alla preventiva autorizzazione governativa.

    BG: gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare controllate da partecipazioni armene devono ottenere un’autorizzazione per: a) la prospezione, lo sviluppo o l’estrazione di risorse naturali del mare territoriale, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva; e b) l’acquisizione di una partecipazione di controllo in società impegnate in una qualsiasi delle attività di cui alla lettera a).

    FR: in forza degli articoli L151-1 e R135-1 sec del codice finanziario e monetario, la Francia si riserva il diritto di subordinare a previa approvazione del ministero dell’Economia gli investimenti esteri effettuati sul territorio francese nei settori elencati all’articolo R153-2 del citato codice. La Francia si riserva il diritto di limitare la partecipazione straniera in società di recente privatizzazione a un importo variabile, stabilito caso per caso dal governo francese, del capitale offerto al pubblico. Se l’amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, la Francia si riserva il diritto di esigere un’autorizzazione specifica per l’esercizio di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

    FI: si riserva il diritto di imporre restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland, nonché per tutte le persone giuridiche senza il permesso delle autorità competenti delle Isole Åland.

    HU: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la partecipazione armena in società di recente privatizzazione.

    IT: l’acquisizione di partecipazioni in società che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e l’acquisizione di attività strategiche nei settori dei servizi di trasporto, delle telecomunicazioni e dell’energia possono essere soggette all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    LT: gli investimenti in imprese, settori e strutture di importanza strategica per la sicurezza nazionale possono essere sottoposti a procedure di verifica.

    PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per quanto riguarda l’acquisizione di proprietà demaniali, ossia la normativa che disciplina le privatizzazioni.

    SE: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore requisiti discriminatori per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.

    Settore immobiliare

    L’acquisizione di terreni e di immobili è subordinato alle seguenti limitazioni (3):

    AT: per l’acquisizione, l’acquisto, l’affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l’autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che verificano se vi sono ripercussioni sugli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

    BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di un terreno, nemmeno per il tramite di una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all’estero possono acquisire la proprietà di immobili e diritti di proprietà limitati (diritto d’uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili.

    CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti soltanto da persone fisiche straniere con residenza permanente nella Repubblica ceca e da imprese stabilite come persone giuridiche con sede nella Repubblica ceca. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquisiti solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (ai fini di formazione e ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di stabilimento, possono acquisire dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se un edificio già di loro proprietà vi sia costruito o se tale terreno sia indispensabile per l’utilizzazione dell’edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste demaniali.

    CY: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita.

    DE: subordinatamente a talune condizioni di reciprocità.

    DK: l’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti è, in linea di principio, subordinata all’autorizzazione del ministero della Giustizia. Le condizioni per richiedere un’autorizzazione dipendono dalla destinazione d’uso dell’immobile.

    EE: si riserva il diritto di esigere che solo le persone fisiche di cittadinanza estone o di uno Stato membro del SEE, o le persone giuridiche iscritte nell’apposito registro estone, possono acquistare a fini di lucro, ed esclusivamente previa autorizzazione del governatore della contea, proprietà fondiarie le cui categorie d’uso includano terreni agricoli o forestali. Tale riserva non si applica all’acquisizione di terreni agricoli o forestali destinati alla prestazione di servizi liberalizzati in forza del presente accordo.

    ES: si riserva il diritto di esigere che gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche di Stati non membri dell’UE debbano ottenere un’autorizzazione amministrativa del consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca.

    FI: per quanto riguarda le Isole Åland, la Finlandia si riserva il diritto di esigere un’autorizzazione preliminare.

    HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l’acquisto di tali superfici non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L’acquisto di proprietà immobiliari da parte di stranieri è condizionato all’ottenimento dell’autorizzazione dell’organismo della pubblica amministrazione competente in base all’ubicazione geografica della proprietà. Nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per quanto riguarda l’acquisizione di proprietà demaniali.

    EL: a norma della legge n. 1892/90 l’acquisizione di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinata all’autorizzazione concessa dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l’autorizzazione per gli investimenti diretti.

    HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per quanto riguarda l’acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti né costituiti in società in Croazia. È consentito l’acquisto di beni immobili necessari per la prestazione di servizi da parte di imprese stabilite e registrate in Croazia come persone giuridiche. L’acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali è subordinata all’approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.

    IE: per l’acquisizione di diritti su un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un’autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Tale prescrizione non si applica ai terreni a uso industriale (esclusi quelli destinati all’agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l’occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. La legge non si applica ai terreni che si trovano all’interno del perimetro di città e agglomerati urbani, nel qual caso l’Irlanda si riserva il diritto di esigere una preventiva autorizzazione.

    IT: l’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.

    LT: l’acquisto della proprietà di terreni, acque interne e foreste è permesso agli stranieri che soddisfano i criteri dell’integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all’acquisizione di lotti di terreno sono definiti conformemente al diritto costituzionale.

    LV: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l’acquisizione di terreni rurali da parte di cittadini di un paese terzo, in particolare per quanto riguarda le procedure di autorizzazione per l’acquisizione di tali terreni.

    PL: l’acquisizione sia diretta che indiretta di proprietà immobiliari è subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione. L’autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà immobiliari agricole, anche con il consenso del ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale. Nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per quanto riguarda l’acquisizione di proprietà demaniali, ossia la normativa che disciplina le privatizzazioni (per la modalità 3).

    RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena né la residenza in Romania e le persone giuridiche non rumene che non hanno la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di terreno tramite atti inter vivos.

    SI: si riserva il diritto di autorizzare le persone giuridiche a partecipazione di capitale straniero stabilite in Slovenia ad acquistare beni immobili nel territorio della Slovenia e le succursali stabilite in Slovenia da soggetti stranieri ad acquistare soltanto i beni immobili, a eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali vi si sono stabilite. Secondo la legislazione sulle società commerciali, una succursale stabilita nella Repubblica di Slovenia non è considerata una persona giuridica, ma è equiparata, dal punto di vista della gestione, a una controllata, il che è conforme all’articolo XXVIII, lettera g), del GATS.

    SK: l’acquisizione di terreni non è oggetto di impegni di liberalizzazione (unbound) (per le modalità 3 e 4); le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e silvicoli fuori dai confini dei centri abitati di un Comune né taluni altri tipi di superficie (ad esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche ecc.).

    Riconoscimento

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda le direttive dell’UE sul riconoscimento reciproco dei diplomi. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell’UE non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro (4).

    Con specifico riferimento al trattamento della nazione più favorita

    L’UE si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato in forza di un trattato internazionale in materia di investimenti o altro accordo commerciale in vigore o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

    L’UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento di cittadini nazionali o imprese in forza di accordi bilaterali vigenti o futuri, tra i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna e i seguenti Stati o Principati: San Marino, Monaco, Andorra e Stato della Città del Vaticano.

    L’Unione europea si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti o futuri che:

    a)

    creano un mercato interno dei servizi e degli investimenti;

    b)

    concedono il diritto di stabilimento; o

    c)

    impongono il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

    Ai fini della citata deroga, si intende per:

    a)

    «mercato interno dei servizi e degli investimenti»: una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone;

    b)

    «diritto di stabilimento»: l’obbligo di eliminare, nella sostanza, tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle parti dell’accordo di integrazione economica regionale entro l’entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comporta il diritto dei cittadini nazionali delle parti dell’accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nazionali nel diritto nazionale del paese in cui si attua lo stabilimento;

    c)

    per «ravvicinamento delle legislazioni» si intende:

    i)

    l’allineamento della legislazione di una o più parti dell’accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell’altra parte (o delle altre parti) dell’accordo; o

    ii)

    l’integrazione delle disposizioni comuni nel diritto nazionale delle parti dell’accordo di integrazione economica regionale.

    L’allineamento o l’integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo dal momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell’accordo di integrazione economica regionale.

    Riserve settoriali

    BG: per alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all’uso di proprietà pubbliche o statali occorre ottenere una concessione a norma della legge corrispondente.

    Le società commerciali con partecipazione statale o di un’amministrazione locale superiore al 50 % del capitale non possono alienare attivi immobilizzati della società né concludere contratti d’acquisizione di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, né contrarre obblighi derivanti da lettere di cambio, senza previa autorizzazione o permesso dall’autorità competente, sia essa l’agenzia di privatizzazione o altro organismo statale o regionale.

    DK, FI, SE: adottano misure destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

    a)

    sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S) (Fondo industriale nordico);

    b)

    finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l’esportazione di progetti); e

    c)

    assistenza finanziaria per le società (5) che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale).

    La presente riserva non pregiudica l’esclusione degli appalti di merci e servizi di una parte, delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici in relazione agli scambi di servizi, di cui all’articolo 141 del presente accordo.

    PT: deroga dal requisito della cittadinanza per l’esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico e São Tomé e Principe).

    Trattamento della nazione più favorita nel settore dei trasporti:

    UE: misure che accordano un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi vigenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano diritti di traffico agli operatori con sede nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. Questa parte della riserva si applica soltanto ai seguenti Stati membri dell’UE: BE, FR, DE e NL. Trasporti sulle vie navigabili interne (CPC 722).

    FI: misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali vigenti o futuri per esonerare le navi battenti bandiera di un altro paese specificato o veicoli immatricolati all’estero dal divieto generale di fornire in Finlandia trasporti di cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada — rotaia), in base al principio di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721).

    SE: possono essere adottate misure su base di reciprocità che consentono alle imbarcazioni armene battenti bandiera dell’Armenia di effettuare trasporti di cabotaggio in Svezia, a condizione che l’Armenia consenta alle imbarcazioni battenti bandiera svedese di effettuare trasporti di cabotaggio in Armenia. L’obiettivo specifico di questa riserva dipende dal contenuto di eventuali accordi futuri tra l’Armenia e la Svezia (CPC 7211, 7212).

    BG: nella misura in cui la Repubblica d’Armenia consente ai prestatori di servizi bulgari di prestare servizi di movimentazione merci, di magazzinaggio e deposito nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la Bulgaria permetterà ai prestatori di servizi armeni di prestare servizi di movimentazione merci, di magazzinaggio e di deposito nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, alle stesse condizioni (parte di CPC 741, parte di 742).

    DE: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103).

    UE: si riserva il diritto di accordare un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, vigenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato strada — rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l’UE o gli Stati membri dell’UE e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:

    a)

    riservare o limitare la prestazione di servizi di trasporto tra le parti contraenti o nel loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente (6); o

    b)

    prevedere l’esenzione dalle imposte per tali veicoli.

    BG: misure prese in forza di accordi, vigenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di questi tipi di servizi di trasporto e specificano i termini e le condizioni relativi, compresi permessi di transito o pedaggi stradali preferenziali, nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7111, 7112).

    HR: misure applicate in forza di accordi, vigenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all’interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7111, 7112).

    CZ: misure adottate in forza di accordi, vigenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all’interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica ceca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

    EE: quando accorda un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali, vigenti o futuri, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limita la prestazione di servizi di trasporto in entrata, all’interno, attraverso e in uscita dall’Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente, e prevede l’esenzione dalle imposte per tali veicoli.

    LT: misure prese in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le tasse e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).

    SK: misure adottate in forza di accordi, vigenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all’interno, attraverso e in uscita dalla Slovacchia alle parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

    ES: l’autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d’origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123).

    BG, CZ e SK: misure adottate in forza di accordi, vigenti o futuri, che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi interessati.

    UE: misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali, vigenti o futuri, relativi ai seguenti servizi ausiliari del trasporto aereo:

    a)

    la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

    b)

    i servizi dei sistemi telematici di prenotazione (computer reservation system — CRS); e

    c)

    altri servizi ausiliari di servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti.

    Per quanto riguarda la riparazione e la manutenzione di aeromobili e loro parti, l’UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi commerciali, vigenti o futuri, a norma dell’articolo V del GATS.

    UE: si riserva il diritto di esigere che solo gli organismi riconosciuti autorizzati dall’UE possano svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri. Può esistere l’obbligo di stabilimento.

    PL: nella misura in cui l’Armenia consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio dell’Armenia da parte di prestatori di servizi di trasporto di passeggeri e di merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri e di merci da parte di prestatori di servizi di trasporto armeni in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.

    A.   Agricoltura, caccia, silvicoltura e utilizzo di aree forestali

    FR: lo stabilimento di imprese agricole da parte di società non-UE e l’acquisto di vigneti da parte di investitori non-UE sono subordinati ad autorizzazione.

    AT, HR, HU, MT, RO: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le attività agricole.

    CY: la partecipazione di investitori è autorizzata per una quota massima pari al 49 %.

    FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per l’allevamento di renne.

    IE: lo stabilimento di residenti armeni per l'esercizio di attività molitorie è soggetto ad autorizzazione.

    BG: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le attività di utilizzo di aree forestali.

    SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

    B.   Pesca e acquacoltura

    UE: salvo disposizioni contrarie, l’accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell’UE e il loro utilizzo possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell’UE.

    CY: la percentuale massima di proprietà non-UE di un'imbarcazione/nave peschereccia è del 49 % ed è subordinata ad autorizzazione.

    SE: una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del 50 % del capitale è detenuto da cittadini o persone giuridiche svedesi. Se un’imbarcazione straniera svolge le proprie operazioni sotto il controllo svedese o il proprietario risiede in modo permanente in Svezia, il governo può autorizzare tale imbarcazione a battere bandiera svedese. Anche le imbarcazioni la cui proprietà è detenuta al 50 % o più da cittadini o società del SEE con sede legale, amministrazione centrale o centro di attività principale nel SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia possono essere iscritte nel registro svedese. Una licenza di pesca professionale, necessaria per esercitare la pesca professionale, può essere concessa solo se l’attività di pesca è connessa con l’industria della pesca svedese. Per connessione s’intende, ad esempio, lo sbarco in Svezia di metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore), oppure la partenza da un porto svedese di metà delle bordate di pesca o il domicilio in Svezia di metà dei pescatori della flotta. Nel caso di imbarcazioni la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale è necessaria un’autorizzazione per l’imbarcazione. Questa è concessa se, a titolo d’esempio, l’imbarcazione è iscritta al registro nazionale e ha un autentico collegamento economico con la Svezia. Il comandante di una nave commerciale o di una nave tradizionale deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L’agenzia svedese dei trasporti può concedere deroghe.

    SI: durante il transito nelle acque territoriali della Repubblica di Slovenia da parte di pescherecci stranieri, è vietata qualsiasi attività di pesca o la cattura dei pesci e degli altri organismi marini in mare e fondali marini. Tale divieto si estende anche ai pescherecci stranieri di piccola stazza. Un’imbarcazione è autorizzata a battere bandiera slovena se appartiene per più del 50 % a cittadini dell’Unione europea o a persone giuridiche con sede centrale in uno Stato membro dell’Unione europea. Le aziende di acquacoltura che praticano l’allevamento di organismi destinati al ripopolamento devono essere registrate in Slovenia.

    UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per l’acquisizione di imbarcazioni che battano bandiera britannica, a meno che almeno il 75 % dell’investimento provenga da cittadini britannici e/o da società detenute almeno al 75 % da cittadini britannici i quali, in tutti i casi, devono essere domiciliati e residenti nel Regno Unito. Le imbarcazioni devono essere gestite, dirette e controllate a partire dal Regno Unito.

    C.   Attività estrattiva

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate (7) da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell’Unione europea. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

    D.   Attività manifatturiere

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate (8) da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell’Unione europea. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

    IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell’UE. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro dell’UE.

    HR: è previsto il requisito della cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati.

    SE: le persone fisiche, proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia, devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

    Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda (9) (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari):

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio, la produzione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi.

    Produzione, trasmissione e distribuzione di vapore e di acqua calda:

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate (10) da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5 % delle importazioni di petrolio, energia elettrica o gas naturale dell’Unione europea. Nessun impegno di liberalizzazione per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).

    FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.

    1.   Servizi alle imprese

    Servizi professionali

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali investiti di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels» e per quanto riguarda i servizi forniti da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

    UE: per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell’UE e dello Stato membro), sono richiesti la cittadinanza e/o la residenza.

    AT: per quanto riguarda i servizi legali, è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi giuridici attraverso una presenza commerciale. La partecipazione di capitale degli avvocati stranieri (che nel paese d’origine devono essere pienamente abilitati) al capitale e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un’influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all’esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell’UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione all’avvocatura, per la quale è richiesta la cittadinanza.

    AT: per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all’esercizio della professione in forza di una legislazione straniera non possono eccedere il 25 %.

    AT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi medici (tranne i servizi di psicologi e psicoterapeuti).

    AT, BG, HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell’UE e degli Stati membri).

    AT, CY, EE, MT, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi veterinari.

    BE: per quanto concerne i servizi legali, si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla «Cour de cassation» nelle cause non penali.

    BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d’origine e purché vi sia reciprocità e in cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente.

    BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («advokatsko sadrujue» e «advokatsko drujestvo») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione nella Repubblica di Bulgaria.

    BG: organismi di revisione contabile stranieri (diversi dai paesi UE e SEE) possono svolgere servizi di revisione contabile solo a condizione di reciprocità e nel rispetto dell’obbligo che tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori contabili registrati che svolgono le revisioni per loro conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori bulgari.

    BG: la prestazione di servizi di mediazione è subordinata al requisito della residenza permanente. Per la prestazione di servizi fiscali è necessaria la cittadinanza dell’UE.

    BG: per quanto riguarda i servizi d’architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata, le persone fisiche e giuridiche straniere in possesso della competenza riconosciuta di progettista comprovata da una licenza conformemente alla propria legislazione nazionale possono concepire e supervisionare lavori in forma indipendente in Bulgaria solo dopo essersi aggiudicate una gara d’appalto ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici.

    BG: per quanto riguarda i servizi d’architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata, per i progetti di rilevanza nazionale o regionale, gli investitori armeni devono agire in partenariato con gli investitori locali o come loro subappaltanti. Per quanto riguarda i servizi d’architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, gli specialisti stranieri devono avere un’esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio.

    BG: per quanto riguarda i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio, è previsto il requisito della cittadinanza.

    BG, CY, MT, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico.

    CY: per quanto riguarda i servizi d’architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata, è previsto il requisito della cittadinanza.

    CY: la pratica dei servizi legali, compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata al requisito della cittadinanza di un paese del SEE o della Svizzera abbinato a quello della residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all’ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro. Si applicano i requisiti relativi allo statuto giuridico non discriminatorio. È previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura.

    CZ: la pratica dei servizi legali in materia di diritto interno (dell’UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata al requisito della cittadinanza di un paese del SEE o della Svizzera e della residenza nella Repubblica ceca. Si applicano obblighi non discriminatori relativi alla forma giuridica.

    CZ, HU, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di ostetricia.

    CY: i revisori contabili stranieri devono ottenere un’autorizzazione subordinata a determinate condizioni.

    BG, CY, CZ, EE, MT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi medici (anche psicologici) e dentistici.

    CZ, SK: si riservano il diritto di esigere che almeno il 60 % del capitale o dei diritti di voto sia riservato a cittadini di tali paesi per la prestazione di servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212, esclusi i servizi di contabilità).

    CZ: l’accesso ai servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e a quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico è riservato soltanto alle persone fisiche. Per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti.

    CZ: l’accesso ai servizi veterinari è limitato esclusivamente alle persone fisiche. È richiesta l’autorizzazione dell’amministrazione veterinaria.

    DK: ai sensi della legge danese sull’amministrazione della giustizia, uno studio legale può perseguire come unica finalità l’esercizio della professione forense. Gli avvocati che praticano la professione in uno studio legale o altri dipendenti nella società titolari di quote della stessa sono personalmente responsabili in solido con la società nei confronti di qualsiasi pretesa giuridica sorta a seguito della loro assistenza a un cliente. Inoltre, il 90 % delle quote di uno studio legale danese deve essere di proprietà di avvocati in possesso di un’abilitazione danese all’esercizio della professione, di avvocati dell'UE registrati in Danimarca o di studi legali registrati in Danimarca.

    DK: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l’approvazione in qualità di revisore dei conti danese. Ai fini dell’approvazione è richiesta la residenza in uno Stato membro dell’UE o di uno Stato membro del SEE. I revisori e le imprese di revisione contabile non autorizzate in virtù del regolamento che applica la direttiva sulla revisione legale dei conti non possono detenere più del 10 % dei diritti di voto dell’impresa di revisione autorizzata.

    DK: i contabili stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell’agenzia danese per il commercio.

    DK: l’accesso ai servizi veterinari è limitato esclusivamente alle persone fisiche.

    EL: È richiesta la cittadinanza per ottenere una licenza che consente di divenire revisore legale dei conti.

    EL: è richiesto il requisito della cittadinanza per gli odontotecnici.

    ES: per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell’UE e di diritto di uno Stato membro dell’UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all’avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

    FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la rappresentanza dinanzi ai tribunali, che non sia quella di agenti in materia di brevetti e di «asianajaja».

    FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi sociosanitari finanziati con fondi pubblici o privati (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici, e odontoiatrici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico).

    FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

    FI, HU, NL: requisito della residenza per gli agenti dei brevetti (parte di CPC 861).

    FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («association d’avocats» e «société en participation d’avocat») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all’avvocatura in Francia. In uno studio legale che fornisce servizi in materia di diritto francese o UE almeno il 75 % dei soci in possesso del 75 % delle quote deve essere costituito da avvocati pienamente abilitati all’avvocatura in Francia.

    FR: per quanto riguarda i servizi di architettura, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli investitori stranieri hanno accesso unicamente alle forme giuridiche «société d’exercice liberal» (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitéesociétés en commandite par actions) e «société civile professionnelle».

    FR: l’accesso ai servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici a e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico è subordinato al requisito della cittadinanza. Tuttavia, per i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico l’accesso di prestatori stranieri è possibile mediante contingenti stabiliti su base annua.

    FR: per quanto riguarda i servizi veterinari valgono il requisito della cittadinanza e la reciprocità.

    HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per la consulenza in materia di diritto del paese d’origine, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell’ordine degli avvocati croato (titolo croato «odvjetnici»). È previsto il requisito della cittadinanza per l’appartenenza al consiglio dell’ordine degli avvocati. Nei procedimenti che comportano elementi internazionali, le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.

    HR: è necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti.

    HR: la prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all’approvazione, rispettivamente, dell’ordine croato degli architetti o di quello degli ingegneri.

    HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono essere titolari di una licenza rilasciata da un ordine professionale.

    EL: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici. Per ottenere una licenza per l’esercizio delle professioni di revisore legale e di veterinario è richiesta la cittadinanza dell’UE.

    ES: i revisori legali dei conti e i consulenti in diritto di proprietà industriale sono soggetti al requisito della cittadinanza dell’UE.

    HU: lo stabilimento deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ovvero di un ufficio di rappresentanza.

    HU: la prestazione di servizi veterinari da parte di cittadini di Stati non appartenenti al SEE è subordinata al requisito della residenza.

    LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

    LV: nelle società commerciali di revisori contabili giurati più del 50 % delle azioni con diritto di voto deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell’UE o del SEE. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica.

    LT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati che trattano cause sui brevetti.

    LT: con riferimento ai servizi di revisione contabile, la relazione del revisore deve essere redatta in collaborazione con un revisore abilitato ad esercitare la professione in Lituania. Almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell’UE o del SEE. Lo stabilimento non è consentito nella forma di gruppo societario pubblico per azioni (AB).

    LT: gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la professione nei tribunali solo in forza di accordi bilaterali sulla mutua assistenza giuridica.

    LT: per la prestazione di servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, occorre un’autorizzazione rilasciata in base al piano dei servizi sanitari elaborato in funzione delle necessità, tenendo conto della popolazione e dei servizi medici e dentistici esistenti.

    PL: mentre gli avvocati UE hanno accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri possono accedere unicamente alle seguenti forme giuridiche: società di persone registrata e società in accomandita semplice.

    PL: per la prestazione di servizi veterinari è richiesta la cittadinanza dell’UE. I soggetti stranieri possono chiedere un’autorizzazione all’esercizio della professione.

    PL: per la prestazione di servizi di revisione contabile è richiesta la cittadinanza.

    PT: per quanto riguarda i servizi legali, è previsto il requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di «solicitador» e per gli agenti in materia di proprietà industriale.

    SK: è previsto il requisito della residenza per l’iscrizione all’ordine professionale, e per fornire servizi di architettura, di ingegneria e di servizi veterinari. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

    SK: la pratica dei servizi legale in materia di diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali è subordinata al requisito della cittadinanza di un paese del SEE o della Svizzera e della residenza (presenza commerciale).

    SE: per quanto riguarda i servizi legali, per ottenere l’abilitazione all’avvocatura, condizione per poter utilizzare il titolo svedese «advokat», è richiesta la residenza nell’UE, nel SEE o in Svizzera. Il consiglio dell’ordine svedese degli avvocati può concedere deroghe. Non è necessaria l’abilitazione all’avvocatura per la pratica del diritto nazionale. Un membro dell’ordine svedese degli avvocati può trovare impiego solo presso un membro dell’ordine degli avvocati o presso una società che esercita l’attività di un membro dell’ordine degli avvocati. Un membro dell’ordine degli avvocati può tuttavia essere impiegato da una società straniera. L’autorità competente può concedere una deroga a tale prescrizione. Previsti requisiti di cittadinanza SEE per la nomina di un certificatore di un piano economico.

    SE: solo i revisori dei conti abilitati o autorizzati in Svezia e le società di revisione dei conti registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinate persone giuridiche, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per persone fisiche. Solo i revisori dei conti abilitati in Svezia e le società pubbliche di esperti contabili registrate possono detenere quote o associarsi a società che svolgono attività di revisione dei conti qualificata (a scopi ufficiali). L’abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori dei conti di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono esperti contabili autorizzati o abilitati devono essere residenti nel SEE. L’autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. (CPC 86211 e CPC 86212, esclusi i servizi di contabilità).

    SI: rappresentare clienti dinanzi al giudice dietro compenso è subordinato alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero autorizzato a esercitare la professione di avvocato in un paese straniero può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all’articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall’ordine degli avvocati sloveno è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate alla pratica del diritto. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

    SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di contabilità, tenuta dei registri e revisione contabile. È richiesta la presenza commerciale. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o formare partenariati con una società di revisione contabile slovena a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile. È previsto l’obbligo di residenza permanente in Slovenia per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione di una società di revisione contabile con sede in Slovenia.

    SI: medici, dentisti, ostetriche, infermieri e farmacisti devono essere titolari di una licenza rilasciata da un ordine professionale, altri professionisti del settore sanitario devono essere registrati.

    SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di medicina sociale, sanitari, epidemiologici, medici/ecologici, l’approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.

    Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (11) (CPC 63211).

    AT: solo le farmacie possono vendere al dettaglio prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico. È richiesta la cittadinanza del SEE o svizzera per la conduzione di una farmacia. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza del SEE o svizzera.

    BG: è previsto il requisito di residenza permanente per i farmacisti.

    CY: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e della fornitura di prodotti farmaceutici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211).

    DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un’autorizzazione all’esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. Le persone che non hanno superato in Germania l’esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Questa condizione non si applica ai richiedenti la cui qualificazione è già stata riconosciuta per altri scopi. Inoltre, i richiedenti devono aver esercitato l’attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi in Germania. I cittadini di paesi non SEE non possono ottenere una licenza per aprire una farmacia.

    EE: solo le farmacie possono vendere al dettaglio prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via Internet.

    EL: solo le persone fisiche abilitate all’esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all’esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali specifici al pubblico. È richiesta la cittadinanza dell'UE per la conduzione di una farmacia.

    ES: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali specifici al pubblico. Ciascun farmacista non può ottenere più di una licenza. L’autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: densità nella zona.

    FI, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e della fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico (CPC 63211).

    FR: è richiesta la cittadinanza del SEE o svizzera per la conduzione di una farmacia. Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno.

    HU: è richiesta la cittadinanza del SEE o svizzera per la conduzione di una farmacia.

    IT: per ottenere un’autorizzazione all’esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali al pubblico è previsto il requisito della residenza.

    LT: la vendita al dettaglio di prodotti medicinali al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. È vietata la vendita via internet di prodotti soggetti a prescrizione medica.

    LV: al fine di avviare l’esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato che non sia uno Stato membro dell’UE o uno Stato del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia sotto la supervisione di un farmacista.

    SI: il servizio farmaceutico di primo livello in Slovenia è fornito dai comuni. La rete del servizio farmaceutico consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni, e di farmacisti privati, titolari di una concessione (in cui il socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione). La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata.

    SK: è previsto il requisito della residenza.

    Servizi di ricerca e sviluppo

    UE: si riserva il diritto di mantenere o adottare misure per i servizi di R&S, che sono finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati, per i quali diritti esclusivi e/o autorizzazioni possono essere concessi solo a cittadini degli Stati membri dell’UE o a persone giuridiche dell’UE con sede centrale nell’UE (CPC 851, CPC 852, CPC 853).

    Servizi immobiliari

    CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

    DK: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova nel territorio della Danimarca, solo gli agenti immobiliari che sono persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari possono utilizzare il titolo di «agente immobiliare» a norma della sezione 6(1) della legge sulla vendita di beni immobili, che fissa i requisiti per l’ammissione al registro, compresa la residenza nell’UE, nel SEE o in Svizzera. La legge sulla vendita di beni immobili è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori, e non si applica all’affitto di beni immobili.

    PT: per le persone fisiche è richiesta la residenza in uno Stato membro del SEE. Per le persone giuridiche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro del SEE.

    Noleggio/leasing senza operatori

    A.   Navi

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

    CY: la percentuale massima di proprietà non UE di una nave è del 49 %.

    LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.

    SE: qualora vi sia una partecipazione armena nella proprietà di una nave, affinché essa possa battere bandiera svedese occorre dimostrare una prevalente influenza svedese nella sua gestione.

    B.   Aeromobili

    UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell’UE devono essere immatricolati nello Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza al vettore o, se lo Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza lo consente, altrove nell’UE. Ai fini dell’immatricolazione può essere richiesto che l’aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifici requisiti di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

    C.   Altre attrezzature di trasporto

    SE: requisito della residenza nel SEE (CPC 83101)

    D.   Altro

    BE, FR: si riservano il diritto di adottare o mantenere qualsiasi tipo di misura riguardo alla fornitura di servizi di locazione e leasing concernenti videofilm (CPC 83202).

    Altri servizi alle imprese

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi all’agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881), in materia di pesca (CPC 882) e di industrie manifatturiere (CPC 884 e 885), salvo per i servizi di consulenza.

    BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

    AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SI e SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento (CPC 87202).

    AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento del personale temporaneo d’ufficio (CPC 87203).

    UE, tranne HU e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell’industria, di personale infermieristico e di altro personale. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

    UE tranne BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK: per la prestazione di servizi di fornitura di personale sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.

    UE, tranne AT e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per servizi d’investigazione. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

    AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e di fornitura di personale (CPC 8720), le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti amministratori della società, abilitati a rappresentare la persona giuridica, devono essere cittadini del SEE ed esservi domiciliati.

    BG, CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SL, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309).

    BG, SK, HR, HU: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi ufficiali di traduzione e interpretazione (CPC 87905).

    BE: per quanto riguarda i servizi di sicurezza sono previsti i requisiti di cittadinanza e residenza nell’UE per i dirigenti. Per quanto riguarda i servizi di informazioni creditizie, il Belgio si riserva il diritto di imporre il requisito di cittadinanza per le banche dati sul credito al consumo (parte di CPC 87901). È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi delle agenzie di riscossione.

    BG: sono previsti il requisito dello stabilimento e la condizione della cittadinanza per le attività di fotografia aerea e geodesia, mappatura catastale e cartografia (per quanto riguarda l’analisi dei movimenti della crosta terrestre). Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione, i servizi tecnici di prova e di analisi, i servizi in appalto per la riparazione e lo smantellamento delle attrezzature nei giacimenti di petrolio e di gas. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di traduzione e interpretazione ufficiali.

    CY: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi tecnici di prova e di analisi o i servizi geologici, geofisici, di prospezione e di cartografia.

    CZ: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione.

    DE: per gli interpreti giurati è previsto il requisito della cittadinanza.

    DE: per la prestazione di servizi di collocamento sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.

    DK: è previsto il requisito di residenza per le persone fisiche che chiedono un’autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza e per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un’autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza. Tuttavia, la residenza non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.

    EE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza. Per i traduttori giurati è previsto il requisito di cittadinanza dell’UE.

    ES: per quanto riguarda i servizi di sicurezza: è previsto il requisito della cittadinanza SEE per le persone fisiche e giuridiche nonché per le guardie giurate.

    FI: per i traduttori iscritti all’albo è previsto il requisito della residenza nel SEE.

    FR: gli investitori stranieri devono disporre di un’autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione relativi ai servizi di consulenza scientifica e tecnica.

    HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione e di sicurezza. Per i servizi di editoria e di stampa si applica il requisito della residenza per l’editore e il comitato di redazione.

    HU: la prestazione di servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602) è soggetta ad autorizzazione e al requisito della residenza.

    IT: per ottenere l’autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza occorre la cittadinanza italiana o dell’UE e la residenza. I proprietari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell’UE. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro dell’UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione e i servizi di informazione commerciale.

    LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società il cui titolare e ogni persona che abbia un incarico amministrativo siano cittadini dell’UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche dell’UE o del SEE per il rilascio della licenza. Il diritto di stabilimento nel settore dell’editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche costituite nel paese (non a succursali).

    LT: l’attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO. Il diritto di stabilimento nel settore dell’editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche costituite nel paese (non a succursali).

    LT: si riserva il diritto di limitare la presenza commerciale di persone giuridiche costituite nel paese con finalità di servizi di stampa e pubblicazione (CPC 88442).

    UE, tranne NL: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di punzonatura (parte di CPC 893).

    NL: per prestare servizi di punzonatura è richiesta la presenza commerciale nei Paesi Bassi. La punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi (parte di CPC 893).

    PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, la licenza professionale può essere accordata a cittadini polacchi o a cittadini di un altro Stato membro dell’UE, del SEE o della Svizzera. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, la licenza professionale può essere accordata solo a cittadini polacchi o a cittadini di un altro Stato membro dell’UE, del SEE o della Svizzera. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell’UE. Per prestare servizi di fotografia aerea e per svolgere l’attività di redattore capo di giornali e periodici occorre possedere la cittadinanza polacca.

    PT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione. Per gli investitori che vogliano prestare servizi di agenzia di riscossione e di informazioni creditizie è previsto il requisito della cittadinanza dell’UE. Per il personale specializzato dei servizi di sicurezza è previsto il requisito della cittadinanza.

    RO: per quanto riguarda i servizi di pulizia degli edifici, è previsto il requisito della cittadinanza del personale specializzato.

    SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

    SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi per la sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell’UE, del SEE o della Svizzera.

    2.   Servizi di comunicazione

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasmissione radiotelevisiva, esclusi quelli via satellite. Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

    BE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite.

    3.   Servizi edilizi e servizi d’ingegneria correlati

    CY: si applicano condizioni specifiche ed è necessaria l’autorizzazione per i cittadini di paesi terzi ai fini dello stabilimento.

    4.   Servizi di distribuzione

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi e altro materiale bellico, la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi.

    UE: in alcuni paesi sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per svolgere l’attività di farmacista e tabaccaio.

    HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di tabacco e di prodotti del tabacco.

    FR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.

    FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929) e prodotti farmaceutici (CPC 62251, 62117, 8929).

    AT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di prodotti farmaceutici, tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211). Per quanto riguarda la vendita al dettaglio di tabacco (CPC 63108), solo le persone fisiche possono chiedere l’autorizzazione ad operare in qualità di tabaccaio (la priorità è data ai cittadini del SEE).

    BG: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di bevande alcoliche, prodotti chimici, tabacco e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, armi, munizioni e attrezzature militari, petrolio e prodotti petroliferi, gas, metalli preziosi, pietre preziose.

    DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un’autorizzazione all’esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l’esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Questa condizione non si applica ai richiedenti la cui qualificazione è già stata riconosciuta per altri scopi. Inoltre, i richiedenti devono aver esercitato l’attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi in Germania. I cittadini di paesi non SEE non possono ottenere una licenza per aprire una farmacia.

    ES: lo Stato detiene il monopolio per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato al requisito della cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

    IT: per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti del tabacco (parte di CPC 6222, parte di CPC 6310), è richiesta la cittadinanza dell’UE per gli intermediari tra il commercio all’ingrosso e al dettaglio e i proprietari dei magazzini.

    SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.

    6.   Servizi ambientali

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi relativi alla raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

    SK: per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato membro del SEE (requisito della residenza) (parte di CPC 9402).

    7.   Servizi finanziari (12)

    UE: possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede legale nell’Unione europea. L’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede legale e sede centrale nello stesso Stato membro.

    AT: la licenza per l’apertura di una succursale di un assicuratore straniero viene negata quando quest’ultimo non abbia una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice. La direzione di una succursale deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria.

    BG: l’assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate (non succursali). Per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del comitato di direzione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria. Prima di stabilire una succursale o un’agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine. Agli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali). È previsto il requisito della residenza per i membri dell’organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-)assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l’impresa di (ri-)assicurazione.

    CY: soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l’intermediazione in titoli a Cipro. Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate conformemente al diritto societario di Cipro (non sono ammesse le succursali).

    DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell’UE o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

    DK: per quanto riguarda i servizi assicurativi e connessi, si riserva il diritto di imporre che nessuna persona fisica o giuridica (comprese le compagnie di assicurazione) possa partecipare, per fini commerciali in Danimarca, alla stipula di contratti di assicurazione diretta per persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca che non siano società di assicurazioni autorizzate dalla legislazione danese o dalle autorità danesi. La Danimarca si riserva il diritto di esigere che l’assicurazione obbligatoria per il trasporto aereo possa essere sottoscritta solo da società stabilite nell’UE.

    EE: per quanto riguarda l’assicurazione diretta: l’organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione straniera può comprendere solo un numero di cittadini stranieri proporzionale alla partecipazione straniera, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell’organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia. Per l’accettazione di depositi, l’Estonia si riserva il diritto di imporre l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale.

    EL: per quanto riguarda l’assicurazione e i servizi connessi all’assicurazione, il diritto di stabilimento non comprende l’apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, succursali o sedi centrali.

    ES: Prima di poter aprire una succursale o un’agenzia per la prestazione di alcune classi di assicurazioni, l’assicuratore straniero deve essere già autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine da almeno cinque anni. Sono richiesti il requisito della residenza o tre anni di esperienza nella professione attuariale.

    HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia all’Agenzia centrale di deposito (Central Depositary Agency — CDA); l’accesso ai servizi della CDA sarà concesso ai non residenti su base non discriminatoria.

    HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell’UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria. Per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi), le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi, residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e in possesso della residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

    IE: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro dell’Unione europea (non sono ammesse le succursali). In caso di una «investment limited partnership» (società d’investimento in accomandita), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono i) essere autorizzati in Irlanda, e ciò presuppone la costituzione di una società di capitali o persone con sede centrale/sociale in Irlanda, oppure ii) essere autorizzati in un altro Stato membro dell’Unione europea in conformità della direttiva dell’Unione europea sui servizi d’investimento.

    PT: per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione), i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell’UE. Per quanto riguarda i servizi assicurativi e i servizi connessi alle assicurazioni, per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un’esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate nel settore dell’intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea. I contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell’Unione europea.

    FI: per le imprese di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie: almeno metà dei soci promotori e dei membri del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza deve avere la residenza nell’UE, salvo deroga delle autorità competenti. Per le imprese di assicurazione diverse da quelle che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie: è previsto l’obbligo di residenza per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato. L’agente generale di una compagnia di assicurazione armena deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell’UE. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per aprire una succursale con funzioni inerenti all’assicurazione pensione obbligatoria. Solo gli assicuratori con sede centrale nell’UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all’esistenza di una sede di attività permanente nell’UE. Può applicarsi il requisito della residenza per i membri del consiglio di amministrazione. Per i servizi bancari: il requisito della residenza è previsto per almeno uno dei fondatori, uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza, per l’amministratore delegato e per il legale rappresentante di un istituto di credito.

    IT: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le attività dei consulenti finanziari. Per essere autorizzata a gestire il sistema di regolamento di titoli attraverso lo stabilimento in Italia, una società deve essere costituita in Italia (non sono ammesse succursali). Per essere autorizzate a gestire servizi centralizzati di deposito titoli attraverso lo stabilimento in Italia le società devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione dell’UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell’UE devono essere costituite in Italia (non sono ammesse succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell’UE aventi la sede centrale nell’UE nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l’attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti all’albo. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d’investimento.

    LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione specializzata (non sono ammesse le succursali). Soltanto imprese con la sede legale o una succursale in Lituania possono agire come depositarie di fondi pensione. Soltanto le banche con la sede sociale o una succursale in Lituania e autorizzate a fornire servizi di investimento nell’Unione europea o in un paese del SEE possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione. Almeno un dirigente dell’amministrazione di una banca deve parlare il lituano e risiedere in via permanente in Lituania.

    PL: gli intermediari assicurativi devono essere costituiti in società locali (non sono ammesse le succursali). La Polonia si riserva il diritto di imporre l’obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni o la rete di un altro operatore autorizzato per la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché per l’elaborazione di dati finanziari e la fornitura del relativo software. Le compagnie di assicurazione straniere possono intraprendere e svolgere attività di assicurazione nella Repubblica di Polonia solamente tramite le loro succursali principali.

    RO: per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione); gli operatori di mercato sono persone giuridiche rumene costituite come società per azioni secondo le disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dalla CNVM.

    SK: i cittadini stranieri possono costituire una società di assicurazione con forma legale di società per azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate con sede legale in Slovacchia (non sono ammesse succursali). I servizi di investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non sono ammesse le succursali).

    SE: i servizi di assicurazione diretta possono essere effettuati solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro. Lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nel SEE.

    SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di assicurazione e i servizi di intermediazione connessi, salvo per l’assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all’aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti), quando l’assicurazione copre uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e ii) alle merci in transito internazionale. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi bancari e altri servizi finanziari, tranne per prestiti di tutti i tipi, l’accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e di imprenditori individuali, la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché attività di elaborazione di dati finanziari e la fornitura del relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari, di consulenza e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività sopra menzionate, compresi i servizi di accertamento della solvibilità e di informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali. È richiesta la presenza commerciale. Nessun impegno di liberalizzazione per la partecipazione in banche in corso di privatizzazione e per i fondi pensione privati (fondi pensione non obbligatori).

    8.   Servizi sanitari, sociali e relativi all’istruzione

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari, sociali e di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati.

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri, di ambulanza e servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati e diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192 e 93193).

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o un regime obbligatorio di sicurezza sociale.

    UE: nel caso di servizi di istruzione finanziati con fondi privati, può essere previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati con fondi privati, il che significa servizi diversi da quelli classificati come istruzione primaria, secondaria, terziaria e per adulti.

    BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi d’istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati (CPC 921, 922).

    AT, SI, PL: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).

    BG: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi ospedalieri, i servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

    DE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi nell’ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse persone giuridiche in regime di concorrenza e che pertanto non sono «servizi effettuati esclusivamente nell’esercizio di pubblici poteri».

    DE: si riserva il diritto di riconoscere un trattamento migliore nel quadro di accordi commerciali bilaterali per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93).

    CY, CZ, FI, HR, HU, MT, NL, PL, RO, SE, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per tutti i servizi sociali finanziati con fondi pubblici (CPC 933).

    BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, PT, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

    CY, CZ, MT, SE, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati e diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

    DE: si riserva il diritto di mantenere la proprietà nazionale degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche. La Germania si riserva il diritto di nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati.

    FR: per quanto riguarda i servizi sanitari e sociali, mentre gli investitori UE hanno accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della «société d’exercice liberal» e della «société civile professionnelle». Per esercitare funzioni dirigenziali è necessaria un’autorizzazione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

    FR: per quanto riguarda l’istruzione primaria, secondaria e superiore (CPC 921, 922, 923): è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall’autorità competente pertinente un’autorizzazione all’insegnamento. I cittadini stranieri possono anche ottenere un’autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.

    FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati con fondi privati.

    BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all’interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.

    EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. L’istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell’UE (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione terziaria che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari. Nel caso delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati, per i proprietari, per la maggioranza dei membri del consiglio e per gli insegnanti è previsto il requisito della cittadinanza di un paese dell’UE.

    ES: è richiesta un’autorizzazione per l’apertura di un’università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti; la procedura prevede l’ottenimento del parere del parlamento. È applicata una verifica della necessità economica; i criteri principali sono la popolazione e la densità degli insediamenti esistenti.

    HR, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per servizi di istruzione primaria (CPC 921).

    AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).

    CZ: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

    CY, FI, MT, RO, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924).

    AT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).

    SK: si riserva il diritto di esigere la residenza nel SEE per i prestatori di servizi d’istruzione diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). La Repubblica slovacca si riserva il diritto richiedere che la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione abbiano la cittadinanza slovacca (CPC 921, 922, 923, 924).

    SE: si riserva il diritto di adottare e mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi pubblici e con fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma: per esempio i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o che forniscono istruzione che dà diritto al sostegno allo studio.

    BE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri.

    9.   Servizi connessi al turismo e ai viaggi

    BG, CY, EL, ES, FR: per le guide turistiche è previsto il requisito della cittadinanza.

    BG: per i servizi turistici e relativi ai viaggi, il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.

    BG: nel caso di alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione (escluso il catering nei servizi di trasporto aereo) è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali).

    CY: la licenza per avviare e gestire un’impresa/agenzia turistica e il rinnovo della licenza d’esercizio di un’impresa già esistente sono concessi solo a persone fisiche o giuridiche dell’UE. I prestatori di servizi stranieri devono essere rappresentati da un’agenzia turistica residente.

    IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.

    HR: l’insediamento in zone protette di particolare interesse storico e artistico e all’interno di parchi nazionali o paesaggistici è subordinato all’approvazione del governo della Repubblica di Croazia.

    LT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di guida turistica effettuati da guide turistiche straniere, che possono essere prestati solo in forza di accordi (o contratti) bilaterali su base di reciprocità.

    10.   Servizi ricreativi, culturali e sportivi (esclusi i servizi audiovisivi)

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi ricreativi, culturali e sportivi che non sono oggetto di impegni nell’Allegato VIII-B (elenco di impegni relativi ai servizi transfrontalieri) in materia di prestazione transfrontaliera di servizi.

    Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

    CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche).

    BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita, salvo per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191), per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori ed altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

    EE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) salvo per i servizi di sale cinematografiche.

    LV, LT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita tranne per i servizi di gestione delle sale cinematografiche (parte di CPC 96199).

    Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

    BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962).

    FR: la partecipazione straniera in case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le agenzie di stampa.

    Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi inerenti alle scommesse e ai giochi d’azzardo.

    AT, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna.

    BG, CY, CZ, EE, HR, LV, MT, PL, RO, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi sportivi (CPC 9641).

    Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

    UE (tranne AT): nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali (CPC 963).

    11.   Servizi di trasporto

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di trasporto spaziale, la locazione di veicoli spaziali (CPC 733, parte di CPC 734) e servizi ausiliari di trasporto spaziale.

    UE (tranne FI): per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto combinato, solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro e che possiedono i requisiti per l’accesso alla professione e al mercato dei trasporti di merci fra Stati membri possono, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati membri, effettuare tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno l’attraversamento di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutte le modalità di trasporto. Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate.

    AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di trasporto combinato.

    Servizi ausiliari dei servizi di trasporto

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio (servizi accessori al trasporto marittimo e su vie navigabili interne).

    UE: si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE possano prestare servizi di rimorchio e spinta (servizi accessori del settore marittimo e per vie navigabili interne).

    SI: si riserva il diritto di esigere che solo le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia (non succursali) possano effettuare lo sdoganamento relativo al trasporto marittimo, al trasporto sulle vie navigabili interne, al trasporto ferroviario e al trasporto stradale.

    Servizi di trasporto marittimo e servizi ausiliari

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale o la cittadinanza dell’equipaggio.

    BG: i servizi ausiliari del trasporto marittimo che richiedono l’utilizzo di imbarcazioni possono essere prestati solo da imbarcazioni battenti bandiera bulgara. È richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto marittimo.

    CY: la condizione della cittadinanza si applica ai proprietari di imbarcazioni di Cipro:

    a)

    persone fisiche: oltre il 50 % delle azioni della nave deve essere di proprietà di cittadini UE/SEE.

    b)

    persone giuridiche: il 100 % delle azioni deve essere di proprietà di una società con sede nell’UE/SEE o di società con sede al di fuori dell’UE/SEE, ma controllata da cittadini UE/SEE, laddove per «controllata» si intende che una quota superiore al 50 % delle azioni della società è di proprietà di cittadini dell’UE o del SEE, o che la maggioranza dei direttori delle società sono cittadini dell’UE o del SEE. In entrambi questi casi devono avere nominato un rappresentante autorizzato a Cipro o la gestione della nave deve essere affidata integralmente a una società di gestione navale di Cipro o dell’Unione a Cipro.

    DK: le persone fisiche non residenti dell’UE non possono essere proprietarie di navi battenti bandiera danese. Le imprese non UE/SEE e le società di navigazione di proprietà congiunta (Partrederi) possono possedere navi mercantili battenti bandiera danese solo se: le imbarcazioni sono di fatto gestite, controllate e operate tramite un proprietario stabilito in Danimarca in prima persona o mediante rappresentanti, vale a dire una controllata, una succursale o un’agenzia composta da personale autorizzato ad agire permanentemente a nome del proprietario. Possono svolgere servizi di pilotaggio in Danimarca solo i professionisti che sono domiciliati in un paese UE/SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi ai sensi della legge danese in materia di pilotaggio.

    ES: per immatricolare una nave nel registro speciale la società proprietaria deve essere stabilita nelle isole Canarie.

    HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo, le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia, che deve ottenere una concessione dall’autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

    HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita con riferimento a: c) servizi di sdoganamento, d) servizi di stazionamento e deposito di container, e) servizi di agenzia marittima e f) servizi marittimi di spedizione merci.

    Per a) servizi di movimentazione di carichi marittimi, b) servizi di deposito e magazzinaggio, j) altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering), h) servizi di rimorchio e spinta e i) servizi di supporto al trasporto marittimo: le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia, che deve ottenere una concessione dall’autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

    FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni che battono bandiera finlandese.

    Trasporto sulle vie navigabili interne (13) e servizi ausiliari

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale o la cittadinanza dell’equipaggio. Misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

    HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto sulle vie navigabili interne.

    UE, tranne LV e MT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

    AT: per quanto riguarda i trasporti e i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne (noleggio di imbarcazioni con equipaggio, servizi di rimorchio e spinta, servizi di pilotaggio e di ancoraggio, servizi di assistenza alla navigazione, servizi di gestione di porti e vie navigabili), le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50 % del capitale azionario e del personale capitale, i diritti di voto e la maggioranza negli organi di amministrazione sono riservati ai cittadini del SEE.

    HU: può essere richiesta la partecipazione statale in uno stabilimento.

    Servizi di trasporto aereo e servizi ausiliari

    Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell’accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica d’Armenia sull’istituzione di uno Spazio aereo comune.

    UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell’UE devono essere immatricolati nello Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza al vettore o, se lo Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza lo consente, altrove nell’UE. Ai fini dell’immatricolazione può essere richiesto che l’aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifici requisiti di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato in Armenia può essere noleggiato da un vettore aereo armeno a un vettore aereo dell’UE in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest’ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell’UE, purché lo Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell’UE rilasci un’autorizzazione di durata limitata. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l’aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L’aeromobile deve essere utilizzato da vettori aerei appartenenti a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

    UE: per i servizi di assistenza a terra può essere richiesto lo stabilimento all’interno del territorio dell’UE. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell’aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i «grandi aeroporti» tale limite non può essere inferiore a due prestatori. Per maggiore chiarezza si precisa che questo non incide sui diritti e sugli obblighi dell’UE nell’ambito dell’accordo sui trasporti aerei tra l’Armenia e l’Unione europea e i suoi Stati membri.

    UE: con riferimento ai servizi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei dell’Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente (14) a quello accordato nell’Unione europea da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell’Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell’UE da vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori non-UE da parte dei prestatori di servizi CRS dell’Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte dei vettori aerei dell’Unione europea.

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi di gestione aereoportuale.

    BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto aereo. Per quanto riguarda i servizi resi da agenzie di trasporto di merci, i soggetti stranieri possono fornire servizi solo attraverso una partecipazione azionaria a società bulgare, con un limite massimo del 49 %, e attraverso succursali.

    HR: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi di assistenza a terra (compreso il catering).

    CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: si riservano il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi resi da agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748).

    Servizi di trasporto ferroviario e servizi ausiliari

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto ferroviario passeggeri e merci (CPC 7111 e 7112).

    BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari del trasporto ferroviario. La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49 %.

    CZ: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari del trasporto ferroviario.

    HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci, per i servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748) e per i servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113).

    Servizi di trasporto stradale e servizi ausiliari

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nel settore dei trasporti su strada, compresi i servizi per il trasporto in uno Stato membro ad opera di un vettore stabilito in un altro Stato membro (CPC 7121 e CPC 7122), tranne per i servizi non regolari di noleggio di autobus con operatore e i servizi di trasporto merci su strada (CPC 7123), escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio. Per il gestore del servizio di trasporto è previsto il requisito della residenza.

    AT: per il trasporto di passeggeri e merci e per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore possono essere concessi diritti esclusivi e autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o a persone giuridiche dell’Unione europea con sede centrale nell’Unione europea.

    BG: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e a persone giuridiche dell’Unione europea con sede centrale nell’Unione europea. È richiesta la costituzione di una società. Per le persone fisiche è richiesta la cittadinanza dell’UE. È richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per CPC 7121 e CPC 7122, e CPC 7123 escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio. È richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari del trasporto stradale. La partecipazione nelle società bulgare è limitata al 49 %.

    CZ: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per CPC 7121 e CPC 7122, e per CPC 7123 escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio.

    EL: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie. Gli operatori di trasporto merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia.

    ES: per il trasporto di passeggeri e per i servizi di autobus interurbani si applica la verifica della necessità economica.

    FI: per fornire servizi di trasporto su strada è necessaria un’autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all’estero.

    FR: gli investitori stranieri non sono autorizzati a fornire servizi di autobus interurbani.

    LV: per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci è richiesta un’autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all’estero. Le persone giuridiche stabilite devono utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale.

    RO: è richiesta una licenza per prestare servizi di trasporto di viaggiatori su strada e di trasporto di merci su strada. Gli operatori in possesso di un permesso possono utilizzare solo veicoli immatricolati in Romania, detenuti e utilizzati in conformità delle disposizioni dell’ordinanza governativa.

    SE: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l’altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto del requisito della residenza — cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento). Obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese.

    Per ottenere una licenza per altri tipi di trasporti su strada una società deve essere stabilita nell’UE, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell’UE.

    Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, tranne per il fatto che gli operatori di trasporto di merci e di passeggeri su strada possono di norma utilizzare soltanto veicoli immatricolati nel registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere temporaneamente utilizzato in Svezia. L’Agenzia svedese dei trasporti, per uso temporaneo, intende generalmente non più di un anno.

    Trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile e servizi ausiliari

    AT: per il CPC 7139, si riserva il diritto di concedere diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali degli Stati membri dell’UE e a persone giuridiche dell’UE con sede centrale nell’UE.

    14.   Servizi energetici

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche armene controllate (15) da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni (16) di petrolio o di gas naturale dell’UE, a meno che l’UE accordi alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale e combustibili nucleari e per la generazione o la distribuzione di energia di origine nucleare.

    UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di uno o più paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di uno Stato membro o dell’UE, a norma dell’articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, e dell’articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di carburante per autotrazione, di energia elettrica, gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda.

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

    BE e LV: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi di consulenza.

    SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi connessi alla distribuzione di gas.

    PL: per i servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742), si riserva il diritto di imporre che agli investitori provenienti da paesi fornitori di energia possa essere vietato ottenere il controllo delle attività. Si riserva il diritto di richiedere la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali).

    CY: si riserva il diritto di rifiutare la concessione di licenze a cittadini di paesi terzi o entità controllate da cittadini di paesi terzi, in relazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi. Le entità che sono state autorizzate in relazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi non possono essere assoggettati al controllo diretto o indiretto di un paese terzo o cittadini di paesi terzi senza previa autorizzazione.

    15.   Altri servizi non compresi altrove

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di nuovi servizi diversi da quelli classificati nella classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), 1991.

    UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi delle organizzazioni associative (CPC 95), per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703).

    LT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la concessione di indirizzi internet «gov.lt» e la certificazione dei registratori di cassa elettronici.

    CY: la prestazione di servizi di parrucchiere è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza.

    PT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla vendita di attrezzature o alla cessione di un brevetto.

    SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.


    (1)  Le imprese di servizio pubblico esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa riserva non si applica né ai servizi di telecomunicazione né ai servizi di informatica e affini.

    (2)  A norma dell’articolo 54 TFUE, tali controllate sono considerate persone giuridiche dell’Unione europea. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed effettivo all’economia dell’Unione europea, esse sono beneficiarie del mercato interno, che comporta, tra l’altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

    (3)  Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non si estendono oltre quelle previste dagli impegni vigenti nel quadro del GATS.

    (4)  Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l’Unione europea occorre negoziare un accordo di riconoscimento reciproco nel quadro definito all’articolo 161 del presente accordo.

    (5)  La misura si applica alle imprese dell’Europa orientale che cooperano con una o più imprese nordiche.

    (6)  Per quanto concerne l’Austria, la parte della deroga al trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui l’Austria ha concluso, o potrà concludere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo sul trasporto su strada.

    (7)  Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione di capitale in una persona giuridica.

    (8)  Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione di capitale in una persona giuridica.

    (9)  Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

    (10)  Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l’operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione di capitale in una persona giuridica.

    (11)  La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri dell’Unione europea solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

    (12)  Si applica la limitazione orizzontale relativa alla differenza di trattamento tra le succursali e le controllate. Le succursali straniere possono ricevere un’autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga a esse richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.

    (13)  Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.

    (14)  Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell’Unione europea e dei fornitori di servizi CRS dell’Unione europea.

    (15)  Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l’operato. In particolare va ritenuto «controllo» la proprietà di più del 50 % della partecipazione al capitale di una persona giuridica.

    (16)  Sulla base dei dati pubblicati dalla direzione generale dell’Energia, nel più recente EU energy statistical pocket book: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in potere calorifico.


    ALLEGATO VIII-B

    IMPEGNI DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

    1.

    L’elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dall’Unione europea a norma dell’articolo 151 del presente accordo, nonché le limitazioni, espresse per mezzo di riserve, dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi della Repubblica d’Armenia in tali attività. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

    a)

    una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la parte assume l’impegno e i settori liberalizzati cui si applicano le riserve; e

    b)

    una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

    Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva.

    L’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili.

    Nessun impegno di liberalizzazione è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell’elenco in appresso.

    2.

    Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell’accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 149 e 150 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell’elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell’altra parte.

    3.

    L’elenco in appresso non pregiudica l’applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi né l’esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell’elenco di impegni relativi allo stabilimento.

    4.

    Conformemente all’articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

    5.

    I diritti e gli obblighi derivanti dal presente elenco degli impegni non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

    6.

    Per maggiore chiarezza si precisa che, nel caso dell’Unione europea, l’obbligo di concedere il trattamento nazionale non comporta l’obbligo di estendere ai cittadini o persone giuridiche dell’altra parte il trattamento concesso in uno Stato membro per i cittadini e le persone giuridiche di un altro Stato membro a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o di qualsiasi misura adottata ai sensi di tale trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Tale trattamento nazionale è concesso solo alle persone giuridiche dell’altra parte stabilite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività in tale Stato membro, comprese le persone giuridiche stabilite all’interno dell’Unione europea che sono di proprietà o sono controllate da cittadini dell’altra parte.

    Settore o sottosettore

    Descrizione delle riserve

    1.

    SERVIZI ALLE IMPRESE

    Tutti i settori

     

    A.

    Servizi professionali

     

    a)

    Servizi legali

    (CPC 861) (1)

    (tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri officiers publics et ministériels)

    Per le modalità 1 e 2

    AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PT, PL, SK, UK: la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata al requisito della cittadinanza.

    CY: sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per la prestazione di servizi legali. La piena abilitazione all’avvocatura è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Solo gli avvocati iscritti all’ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.

    CY, HU: per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale.

    FI: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale (compreso l’utilizzo del titolo finlandese «asianajaja»).

    BE: si applicano contingenti numerici per il patrocinio dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali.

    BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d’origine e purché vi sia reciprocità e in cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente.

    ES: gli avvocati specializzati in proprietà industriale sono subordinati alla condizione della cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

    FR: l’accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d’Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

    LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

    DK: è richiesta la piena abilitazione all’avvocatura per praticare la professione legale, incluso per comparire dinanzi ai giudici. Per l'abilitazione all’avvocatura gli interessati devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge danese sull’amministrazione della giustizia. Ai sensi della legge danese sull’amministrazione della giustizia, il titolo di «Advokat» è un titolo protetto. Persone diverse dagli avvocati in possesso di un’abilitazione danese all’esercizio della professione possono prestare servizi giuridici in conformità della legge danese sui servizi giuridici, ma non sono autorizzati a fregiarsi del titolo di «Advokat».

    EE: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di consulente in materia di brevetti e di traduttore giurato (parte di CPC 861).

    NL, FI, HU: è previsto il requisito della residenza per gli agenti in materia di brevetti (parte di CPC 861).

    LT: requisito della cittadinanza per gli avvocati che trattano cause sui brevetti.

    PT: è previsto il requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di «solicitador» e per gli agenti in materia di proprietà industriale.

    b)

    1.

    Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

    (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

    Per la modalità 1

    FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

    CY: l’accesso è subordinato alla verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: situazione occupazionale nel sottosettore.

    Per la modalità 2

    Tutti gli Stati membri: nessuna riserva.

    b)

    2.

    Servizi di revisione dei conti

    (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)

    Per la modalità 1

    BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio legge sulle società per azioni, regolamentazione di borsa, diritto bancario ecc.).

    SE: solo i revisori dei conti abilitati e autorizzati in Svezia e le società di revisione dei conti registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinate persone giuridiche, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per le persone fisiche. Solo i revisori dei conti abilitati in Svezia e le società di revisione pubbliche registrate possono detenere quote o essere socie di società che svolgono attività di revisione contabile qualificata (a scopi ufficiali). L’abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori dei conti di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono esperti contabili autorizzati o abilitati devono essere residenti nel SEE. L’autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione.

    HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società.

    LT: la relazione del revisore contabile deve essere redatta in collaborazione con un revisore abilitato ad esercitare la professione in Lituania.

    DK: è previsto il requisito della residenza.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    c)

    Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (2)

    Per la modalità 1

    AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

    CY: l’accesso è subordinato alla verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: situazione occupazionale nel sottosettore.

    CZ: l’accesso è limitato alle persone fisiche.

    BG, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva

    d)

    Servizi di architettura,

    e

    g)

    Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

    (CPC 8671 e CPC 8674)

    Per la modalità 1

    AT: nessun impegno di liberalizzazione tranne che per i servizi di semplice progettazione.

    BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall’estero.

    FR: prestazione soltanto attraverso SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) o SCP.

    HU, RO: nessun impegno di liberalizzazione per i servizi di architettura del paesaggio.

    HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell’ordine croato degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all’estero deve essere riconosciuto (validato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. Nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la pianificazione urbanistica.

    SK: ai fini della prestazione di servizi di architettura è necessaria l’iscrizione all’albo professionale, che è subordinata al requisito della residenza nel SEE.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    e)

    Servizi di ingegneria; e

    f)

    Servizi integrati di ingegneria

    (CPC 8672 e CPC 8673)

    Per la modalità 1

    AT, SI: nessun impegno di liberalizzazione tranne che per i servizi di semplice progettazione.

    BG, CZ, CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell’ordine croato degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all’estero deve essere riconosciuto (validato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata.

    SK: ai fini della prestazione di servizi di ingegneria è necessaria l’iscrizione all’albo professionale, che è subordinata al requisito della residenza nel SEE.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    h)

    Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici

    (CPC 9312 e parte di CPC 85201)

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    LT: per la prestazione di servizi occorre un’autorizzazione rilasciata in base al piano in materia di servizi sanitari elaborato in funzione delle necessità, tenendo conto della popolazione e dei servizi medici e dentistici già esistenti.

    SI: nessun impegno di liberalizzazione per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l’approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.

    HR: nessun impegno di liberalizzazione, tranne che per la telemedicina.

    CZ: l’accesso è limitato alle persone fisiche. Per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione del ministero della Sanità.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    i)

    Servizi veterinari (CPC 932)

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    UK: nessun impegno di liberalizzazione tranne che per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l’orientamento e l’informazione generale (ad esempio su: alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    j)

    1.

    Servizi ostetrici

    (parte di CPC 93191)

    j)

    2.

    Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

    (parte di CPC 93191)

    FI: solo per servizi finanziati con fondi privati.

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    FI, PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne per gli infermieri.

    HR: nessun impegno di liberalizzazione, tranne che per la telemedicina.

    SE: nessuna riserva.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    k)

    Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

    (CPC 63211)

    e altri servizi forniti da farmacisti (3)

    Per la modalità 1

    LT: la vendita al dettaglio di prodotti medicali al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. È vietata la vendita via internet di prodotti soggetti a prescrizione medica.

    LV: nessun impegno di liberalizzazione, tranne che per le vendite per corrispondenza.

    HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne per CPC 63211.

    Per le modalità 1 e 2

    UE, tranne EE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211).

    CZ, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per altri servizi forniti da farmacisti.

    CY: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi prestati da farmacisti

    AT, ES, IE: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.

    SI: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata.

    IT, SK: vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211): per ottenere un’autorizzazione all’esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza.

    EE: vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211): la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via Internet.

    BG: vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211): è richiesto il requisito di residenza permanente per i farmacisti. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.

    Per la modalità 2

    FI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi professionali sanitari e sociali connessi (compresi i servizi di commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici) che sono finanziati con fondi pubblici.

    B.

    Servizi informatici e servizi connessi

    (CPC 84)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    C.

    Servizi di ricerca e sviluppo (R&S)

     

    a)

    Servizi di R&S relativi alle scienze sociali e umane

    (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (4)

    b)

    Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851) e

    c)

    Servizi interdisciplinari di R&S (CPC 853)

    Per le modalità 1 e 2

    UE: per i servizi di R&S che sono finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati come finanziati con fondi privati, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o a persone giuridiche dell’UE con sede centrale nell’Unione europea.

    D.

    Servizi immobiliari (5)

     

    a)

    Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

    (CPC 821)

    b)

    Per conto terzi

    (CPC 822)

    Per la modalità 1

    BG, CY, CZ, EE, HR, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    PT: per le persone giuridiche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro del SEE.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    E.

    Servizi di noleggio/leasing senza operatore

     

    a)

    Relativi a navi

    (CPC 83103)

    Per la modalità 1

    BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    b)

    Relativi ad aeromobili

    (CPC 83104)

    Per le modalità 1 e 2

    BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell’Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell’Unione europea e devono ottenere la previa approvazione conformemente alla vigente legislazione dell’UE o nazionale in materia di sicurezza aerea. Un contratto di noleggio senza equipaggio («dry lease») sottoscritto da un vettore dell’UE deve ottenere la previa approvazione conformemente alla vigente legislazione dell’UE o nazionale in materia di sicurezza aerea.

    c)

    Relativi ad altre attrezzature di trasporto

    (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

    Per la modalità 1

    BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    SE: per CPC 83101: è previsto il requisito della residenza.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    d)

    Relativi ad altri macchinari e attrezzature

    (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

    Per la modalità 1

    BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    e)

    Relativi a beni personali e per la casa

    (CPC 832)

    Per le modalità 1 e 2

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    EE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) salvo per i servizi di noleggio riguardanti le videocassette preregistrate per apparecchiature d’intrattenimento in ambito domestico.

    f)

    Noleggio di apparecchiature di telecomunicazioni

    (CPC 7541)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    F.

    Altri servizi alle imprese

     

    a)

    Pubblicità

    (CPC 871)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    b)

    Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione

    (CPC 864)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    c)

    Servizi di consulenza gestionale

    (CPC 865)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    d)

    Servizi connessi alla consulenza gestionale

    (CPC 866)

    Per le modalità 1 e 2

    HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602)

    e)

    Servizi tecnici di prova e analisi

    (CPC 8676)

    Per la modalità 1

    IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la professione di biologo e analista chimico.

    BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    f)

    Servizi di consulenza riguardanti l’agricoltura, la caccia e la silvicoltura

    (parte di CPC 881)

    Per la modalità 1

    IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. Per gli agronomi e i periti agrari sono richieste la residenza e l’iscrizione all’albo professionale. I cittadini nazionali di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

    EE, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    g)

    Servizi di consulenza in materia di pesca

    (parte di CPC 882)

    Per la modalità 1

    LV, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    i)

    Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere

    (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    k)

    Servizi di collocamento e di fornitura di personale

     

    k)

    1.

    Servizi di ricerca di dirigenti

    (CPC 87201)

    Per le modalità 1 e 2

    AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    k)

    2.

    Servizi di collocamento

    (CPC 87202)

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    AT, BE, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    k)

    3.

    Servizi di fornitura di altro personale temporaneo d’ufficio

    (CPC 87203)

    Per le modalità 1 e 2

    AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    k)

    4.

    Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell’industria, di personale infermieristico e di altro personale

    (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)

    Per le modalità 1 e 2

    Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    HU: nessuna riserva.

    l)

    1.

    Servizi di investigazione

    (CPC 87301)

    Per le modalità 1 e 2

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    l)

    2.

    Servizi di sicurezza

    (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

    Per la modalità 1

    BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per CPC 87304, CPC 87305.

    IT: per CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305: è richiesta la residenza per ottenere l’autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza e trasporto valori.

    Per la modalità 2

    HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per CPC 87304, CPC 87305.

    BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    m)

    Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

    (CPC 8675)

    Per la modalità 1

    BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di prospezione.

    BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per le attività di fotografia aerea e geodesia, mappatura catastale e cartografia (per quanto riguarda l’analisi dei movimenti della crosta terrestre).

    HR: nessuna, tranne che per quanto riguarda i servizi di ricerca fondamentale nei settori della geologia, geodesia e sfruttamento minerario nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell’ambiente che, sul territorio della Croazia, possono essere effettuati solo congiuntamente a persone giuridiche locali o mediante loro intermediazione.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    n)

    1.

    Manutenzione e riparazione di imbarcazioni

    (parte di CPC 8868)

    Per la modalità 1

    Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, tranne EE, HU, LV: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    Per le modalità 1 e 2

    UE: si riserva il diritto di esigere che solo gli organismi riconosciuti autorizzati dall’UE possano svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri dell’UE. Può esistere l’obbligo di stabilimento.

    n)

    2.

    Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

    (parte di CPC 8868)

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    n)

    3.

    Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale

    (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    n)

    4.

    Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti

    (parte di CPC 8868)

    Per la modalità 1

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    n)

    5.

    Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (6)

    (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    o)

    Servizi di pulizia degli edifici

    (CPC 874)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    p)

    Servizi fotografici

    (CPC 875)

    Per la modalità 1

    BG, EE, MT, PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la fornitura di servizi di fotografia aerea.

    HR, LV: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504)

    BG: sono richiesti la cittadinanza e lo stabilimento per la fotografia aerea.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    q)

    Servizi di imballaggio

    (CPC 876)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    r)

    Stampa ed editoria

    (CPC 88442)

    Per la modalità 1

    SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    s)

    Servizi congressuali

    (parte di CPC 87909)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    t)

    Altro

     

    t)

    1.

    Servizi di traduzione e interpretazione

    (CPC 87905)

    Per la modalità 1

    PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di traduttori e interpreti giurati.

    BG, HR, HU, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per traduzione e interpretazione ufficiali.

    FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all’albo (parte di CPC 87905).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    t)

    2.

    Servizi di arredamento d’interni e altri servizi di design specializzato

    (CPC 87907)

    Per la modalità 1

    DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall’estero.

    HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    t)

    3.

    Servizi delle agenzie di riscossione

    (CPC 87902)

    Per le modalità 1 e 2

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    t)

    4.

    Servizi di informazioni creditizie

    (CPC 87901)

    Per le modalità 1 e 2

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    t)

    5.

    Servizi di duplicazione

    (CPC 87904) (7)

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    t)

    6.

    Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni

    (CPC 7544)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    t)

    7.

    Servizi di segreteria telefonica

    (CPC 87903)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    2.

    SERVIZI DI COMUNICAZIONE

    A.

    Servizi postali e di corriere.

    (Servizi relativi al trattamento (8) degli invii postali (9) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o estere:

    i)

    trattamento di comunicazioni scritte, con indicazione dell’indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico (10), tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza,

    ii)

    trattamento di pacchi con indicazione dell’indirizzo (11),

    iii)

    trattamento di stampe periodiche con indicazione dell’indirizzo (12),

    iv)

    trattamento di articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata;

    v)

    servizi di consegna per espresso (14) per gli articoli di cui ai punti da i) a iii),

    vi)

    trattamento della posta senza indirizzo

    vii)

    scambio di documenti (15)

    (parte di CPC 751, parte di CPC 71235 (16) e parte di CPC 73210 (17))

    L’organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell’emissione di francobolli e della fornitura del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale.

    Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva (13).

    B.

    Servizi di telecomunicazione

    (In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione)

     

    a)

    Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici (18), esclusa la trasmissione radiotelevisiva (19).

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    b)

    Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite (20)

    Per le modalità 1 e 2

    UE: nessuna riserva, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell’UE in materia di comunicazioni elettroniche.

    BE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    3.

    SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D’INGEGNERIA CORRELATI

    Servizi edilizi e servizi d’ingegneria correlati

    (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

    Per la modalità 1

    LT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    4.

    SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

    (tranne la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)

    A.

    Servizi dei commissionari

    a)

    Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori

    (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

    b)

    Altri servizi dei commissionari

    (CPC 621)

    B.

    Servizi di commercio all’ingrosso

    a)

    Servizi di commercio all’ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori

    (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

    Per le modalità 1 e 2

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi.

    AT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.

    AT, BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medico-chirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico.

    BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il tabacco e i prodotti del tabacco e per i servizi prestati da operatori di borsa merci.

    CZ: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi d’asta.

    FI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di bevande alcooliche e di prodotti farmaceutici.

    HU: servizi dei commissionari (CPC 621): le società straniere possono fornire servizi di intermediazione di merci solo tramite una succursale o lo stabilimento in Ungheria. È richiesta la licenza da parte delle autorità di vigilanza finanziaria ungheresi.

    LT: distribuzione di prodotti pirotecnici: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche stabilite nell’UE.

    b)

    Servizi di commercio all’ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione

    (parte di CPC 7542)

    c)

    Altri servizi di commercio all’ingrosso

    (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all’ingrosso di prodotti energetici (21))

    C.

    Servizi di commercio al dettaglio (22)

    a)

    Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori

    (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

    Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione

    (parte di CPC 7542)

    Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari

    (CPC 631)

    Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (23)

    (CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297)

    D.

    Franchising (CPC 8929)

    IT: distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, parte di CPC 6310): per quanto riguarda gli intermediari tra il commercio all’ingrosso e al dettaglio, proprietari di magazzini, è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

    HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione dei prodotti del tabacco.

    Per la modalità 1

    AT, BG, HR, FR, PL, RO: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.

    IT: per i servizi di commercio all’ingrosso, monopolio di Stato per il tabacco.

    BG, PL, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.

    AT, BG, CY, CZ, IE, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di prodotti farmaceutici, tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211).

    ES: è vietata la vendita a distanza, per corrispondenza o procedure analoghe per la vendita al dettaglio o la fornitura di tabacco.

    BG, HU, PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi degli operatori di borsa merci.

    FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno di liberalizzazione per il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici.

    MT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi dei commissionari.

    BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per le vendite per corrispondenza.

    5.

    SERVIZI DI ISTRUZIONE

    (solo servizi finanziati con fondi privati. Per maggiore chiarezza si precisa che i servizi finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma non sono considerati finanziati con fondi privati)

    A.

    Servizi di istruzione primaria

    (CPC 921)

    Per la modalità 1

    BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

    Per la modalità 2

    CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per le modalità 1 e 2

    FR: è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall’autorità competente un’autorizzazione all’insegnamento. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere un’autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. (CPC 921).

    B.

    Servizi di istruzione secondaria

    (CPC 922)

    Per la modalità 1

    BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

    Per la modalità 2

    CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per le modalità 1 e 2

    FR: è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall’autorità competente un’autorizzazione all’insegnamento. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere un’autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. (CPC 922).

    LV: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).

    C.

    Servizi di istruzione superiore

    (CPC 923)

    Per la modalità 1

    AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

    ES, IT: verifica della necessità per l’apertura di università private autorizzate a rilasciare diplomi o titoli riconosciuti. La procedura comporta un parere del Parlamento. Principali criteri seguiti: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.

    Per la modalità 2

    AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per le modalità 1 e 2

    CZ, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

    FR: è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall’autorità competente un’autorizzazione all’insegnamento. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere un’autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. (CPC 923).

    D.

    Servizi di istruzione per gli adulti

    (CPC 924)

    Per le modalità 1 e 2

    CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    AT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.

    E.

    Altri servizi di istruzione

    (CPC 929)

    Per le modalità 1 e 2

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    6.

    SERVIZI AMBIENTALI

    A.

    Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) (24)

    B.

    Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

    a)

    Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)

    b)

    Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403)

    C.

    Protezione dell’aria ambiente e del clima (CPC 9404) (25)

    D.

    Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

    a)

    Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati

    (parte di CPC 94060) (26)

    E.

    Abbattimento del rumore e delle vibrazioni

    (CPC 9405)

    F.

    Protezione della biodiversità e del paesaggio

    a)

    Servizi di tutela della natura e del paesaggio

    (parte di CPC 9406)

    G.

    Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per i servizi di consulenza.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    7.

    SERVIZI FINANZIARI

     

    A.

    Servizi assicurativi e connessi

    Per le modalità 1 e 2

    AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l’assicurazione dei rischi concernenti:

    i)

    la spedizione marittima, l’aviazione commerciale, i lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

    ii)

    le merci in transito internazionale.

    AT: sono vietate l’attività promozionale e l’intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell’Unione o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l’assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell’Unione o da una succursale stabilita in Austria.

    DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da compagnie stabilite nell’Unione. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell’ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.

    DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell’Unione o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

    FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell’Unione.

    IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell’Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l’Italia. PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la riassicurazione e la retrocessione, tranne che per i rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.

    PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell’UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell’UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

    RO: la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di intermediazione nel settore dell’assicurazione diretta tranne che per l’assicurazione dei rischi concernenti:

    i)

    la spedizione marittima, l’aviazione commerciale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

    ii)

    le merci in transito internazionale.

    PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l’assicurazione dei rischi concernenti:

    a)

    la spedizione marittima, l’aviazione commerciale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

    b)

    le merci in transito internazionale.

    BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per l’assicurazione diretta tranne che per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per l’assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Le compagnie di assicurazione straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale.

    CY, LV, MT: nessun impegno di liberalizzazione per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l’assicurazione dei rischi concernenti:

    i)

    la spedizione marittima, l’aviazione commerciale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

    ii)

    le merci in transito internazionale.

    LT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l’assicurazione dei rischi concernenti:

    i)

    la spedizione marittima, l’aviazione commerciale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

    ii)

    le merci in transito internazionale, tranne che nel caso di trasporti terrestri con rischi in territorio lituano.

    BG, LV, LT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per l’intermediazione assicurativa.

    PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per gli intermediari di riassicurazione, retrocessione e assicurazione.

    FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell’UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all’esistenza di una sede di attività permanente nell’UE.

    HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell’UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.

    IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la professione attuariale.

    SE: l’assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

    ES: per i servizi attuariali, requisito della residenza e tre anni di pertinente esperienza professionale.

    Per la modalità 2

    AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per l’intermediazione.

    BG: per quanto riguarda l’assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un’attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un’attività assicurativa in Bulgaria. Gli indennizzi assicurativi derivanti da tali contratti devono essere liquidati in Bulgaria. Nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per l’assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria.

    IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell’Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l’Italia.

    PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di riassicurazione, retrocessione e assicurazione, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l’assicurazione di beni negli scambi internazionali.

    B.

    Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione)

    Per le modalità 1 e 2

    LT: si riserva il diritto di richiedere la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione, e che almeno un dirigente dell’amministrazione di una banca risieda in via permanente in Lituania e si esprima in lingua lituana.

    IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i consulenti finanziari.

    EE: per l’accettazione di depositi è prescritta l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale.

    IE: si riserva il diritto di imporre quanto segue: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro dell'UE (non sono ammesse le succursali). In caso di una «investment limited partnership» (società d’investimento in accomandita), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. Per diventare membro della borsa irlandese, un soggetto deve a) essere autorizzato in Irlanda, e ciò presuppone la costituzione di una società di capitali o persone con sede legale/principale in Irlanda, oppure b) essere autorizzato in un altro Stato membro dell’Unione europea conformemente alla direttiva dell’Unione europea sui servizi di investimento.

    PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l’elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato.

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e l’elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l’intermediazione.

    BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.

    BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all’uso della rete di telecomunicazioni.

    CY: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l’elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l’intermediazione.

    EE: l’esercizio delle attività di gestione di fondi d’investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi di investimento soltanto società aventi sede legale nell’Unione.

    LT: l’esercizio delle attività di gestione di fondi d’investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d’investimento soltanto società aventi sede legale o una succursale in Lituania.

    IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: (I) un’autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l’ente sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, avente comunque la sede centrale/sociale in Irlanda (l’autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un’autorizzazione in un altro Stato membro conformemente alla direttiva UE relativa ai servizi di investimento.

    LV: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l’intermediazione.

    MT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per l’accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l’elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, tranne l’intermediazione.

    PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l’elaborazione di dati finanziari e relativo software: prescrizione dell’impiego della rete pubblica di telecomunicazioni o della rete di un altro operatore autorizzato.

    RO: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, di prodotti derivati, di strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, di valori mobiliari e di altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, per la partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente.

    SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne per prestiti di tutti i tipi, l’accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e di imprenditori individuali, la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari, di consulenza e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività sopra menzionate, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali. È richiesta la presenza commerciale.

    SI: un regime pensionistico può essere fornito da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere fornito anche da organismi previdenziali stabiliti in conformità della regolamentazione applicabile in uno Stato membro dell’UE.

    HU: le società dei paesi non SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso la loro succursale ungherese.

    Per la modalità 2

    BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all’uso della rete di telecomunicazioni.

    8.

    SERVIZI SANITARI E SERVIZI SOCIALI

    (solo servizi finanziati con fondi privati. Per maggiore chiarezza si precisa che i servizi finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma non sono considerati finanziati con fondi privati)

    A.

    Servizi ospedalieri

    (CPC 9311)

    B.

    Servizi delle ambulanze

    (CPC 93192)

    C.

    Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri

    (CPC 93193)

    Per le modalità 1 e 2

    FR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di 9311).

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne che per la telemedicina.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    D.

    Servizi sociali

    Tutti gli Stati membri tranne AT, EE, LT e LV: solo convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

    AT, EE e LV: tutto il CPC 933.

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    CZ, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    9.

    SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

    A.

    Alberghi, ristoranti e catering

    (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo (27)

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    HR: nessun impegno di liberalizzazione ( unbound ).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    B.

    Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

    (compresi gli accompagnatori)

    (CPC 7471)

    Per la modalità 1

    BG, CY, HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    CY: è previsto il requisito della cittadinanza. I prestatori di servizi stranieri devono essere rappresentati da un’agenzia viaggi residente.

    LT: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi è subordinata allo stabilimento in Lituania e al rilascio di una licenza da parte del Dipartimento di Stato del turismo lituano.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    C.

    Servizi di guida turistica

    (CPC 7472)

    Per la modalità 1

    BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    IT: le guide turistiche di paesi non dell’UE devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale.

    BG, CY, EL, ES: è previsto il requisito della cittadinanza per le guide turistiche.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    10.

    SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

    (esclusi i servizi audiovisivi)

    A.

    Servizi d’intrattenimento

    (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, i circhi e le discoteche)

    (CPC 9619)

    Per la modalità 1

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori e altri artisti individuali (CPC 96192); e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

    EE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne che per i servizi delle sale cinematografiche.

    LT, LV: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per i servizi di gestione delle sale cinematografiche (parte di CPC 96199).

    B.

    Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

    (CPC 962)

    Per la modalità 1

    BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    C.

    Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

    (CPC 963)

    Per le modalità 1 e 2

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    D.

    Servizi sportivi

    (CPC 9641)

    Per le modalità 1 e 2

    AT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi delle scuole di sci e delle guide alpine.

    BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 1

    CY, EE, HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    E.

    Servizi ricreativi in parchi e spiagge

    (CPC 96491)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    11.

    SERVIZI DI TRASPORTO

    A.

    Trasporti marittimi

    a)

    Trasporto internazionale di passeggeri

    (CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale (28))

    b)

    Trasporto internazionale di merci

    (CPC 7212 tranne il cabotaggio nazionale (29))

    Per le modalità 1 e 2

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il cabotaggio marittimo nazionale.

    BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI, SE: è necessaria un’autorizzazione per i servizi di distribuzione (feedering).

    B.

    Trasporti nazionali per via navigabile

    a)

    Trasporto di passeggeri

    (CPC 7221 tranne il cabotaggio nazionale (29))

    b)

    Trasporto di merci

    (CPC 7222 tranne il cabotaggio nazionale (29))

    Per le modalità 1 e 2

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il cabotaggio nazionale per vie navigabili interne. Misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

    UE: le operazioni di trasporto di merci o di persone per via navigabile interna possono essere prestate solo da un operatore che soddisfi le seguenti condizioni:

    a)

    sia stabilito in uno Stato membro;

    b)

    vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile interna, e

    c)

    utilizzi navi immatricolate in uno Stato membro o munite di un’attestazione di appartenenza alla flotta di uno Stato membro.

    Inoltre le navi devono essere di proprietà di persone fisiche domiciliate in uno Stato membro e che siano cittadini di uno Stato membro, oppure di proprietà di persone giuridiche registrate in uno Stato membro. Eccezionalmente possono essere previste deroghe all’obbligo della proprietà di maggioranza. In Spagna, Svezia e Finlandia non esiste una distinzione giuridica tra il trasporto marittimo e per vie navigabili interne. La regolamentazione del trasporto marittimo si applica anche alle vie navigabili interne.

    AT: è richiesta una società registrata o una stabile organizzazione in Austria.

    BG, CY, CZ, EE, FI, HU, HR, LT, MT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    C.

    Trasporto ferroviario

    a)

    Trasporto di passeggeri (CPC 7111)

    b)

    Trasporto di merci (CPC 7112)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    D.

    Trasporto su strada

    a)

    Trasporto di passeggeri

    (CPC 7121 e CPC 7122)

    b)

    Trasporto di merci

    (CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio (30)).

    Per la modalità 1

    UE: (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    E.

    Trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile (31)

    (CPC 7139)

    Per la modalità 1:

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2:

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    12.

    SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (32)

    A.

    Servizi ausiliari del trasporto marittimo

    a)

    Servizi di movimentazione di carichi marittimi

    b)

    Servizi di magazzinaggio e deposito merci

    (parte di CPC 742)

    c)

    Servizi di sdoganamento

    d)

    Servizi di stazionamento e deposito di container

    e)

    Servizi di agenzia marittima

    f)

    Servizi marittimi di spedizione merci

    g)

    Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

    (CPC 7213)

    h)

    Servizi di rimorchio e spinta

    (CPC 7214)

    i)

    Servizi di supporto al trasporto marittimo

    (parte di CPC 745)

    j)

    Altri servizi di supporto e ausiliari

    (parte di CPC 749)

    Per le modalità 1 e 2

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per servizi di sdoganamento, servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta.

    Per la modalità 1:

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di movimentazione di carichi marittimi e i servizi di stazionamento e deposito di container.

    AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.

    BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di deposito e magazzinaggio.

    HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

    FI: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le navi che battono bandiera finlandese.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    B.

    Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne

    a)

    Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

    b)

    Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

    c)

    Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)

    d)

    Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223)

    e)

    Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)

    f)

    Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne (parte di CPC 745)

    g)

    Altri servizi di supporto e ausiliari

    (parte di CPC 749)

    Per le modalità 1 e 2

    UE: misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per servizi di sdoganamento, servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta.

    HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

    Per la modalità 1

    AT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio, i servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta e i servizi di supporto per le operazioni portuali e il trasporto sulle vie navigabili.

    BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.

    BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto sulle vie navigabili. La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49 %.

    C.

    Servizi ausiliari del trasporto ferroviario

    a)

    Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

    b)

    Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

    c)

    Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)

    d)

    Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113)

    e)

    Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743)

    f)

    Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)

    Per le modalità 1 e 2

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di sdoganamento e i servizi di rimorchio e spinta.

    HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

    Per la modalità 1

    BG, CZ: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto ferroviario. La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49 %.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    D.

    Servizi ausiliari del trasporto stradale

    a)

    Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

    b)

    Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

    c)

    Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)

    d)

    Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore (CPC 7124)

    e)

    Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744)

    f)

    Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)

    Per la modalità 1

    AT, BG, CY, CZ, DK, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore

    HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto stradale soggetti ad autorizzazione.

    SE: obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    D.

    Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

    a)

    Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto aereo.

    Per la modalità 2

    BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    b)

    Servizi di magazzinaggio e deposito merci

    (parte di CPC 742)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    Per la modalità 1

    BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto aereo.

    c)

    Servizi delle agenzie di trasporto merci

    (parte di CPC 748)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    Per la modalità 1

    BG: i soggetti stranieri possono fornire servizi solo attraverso una partecipazione azionaria a società bulgare, con un limite massimo del 49 %, e attraverso succursali.

    d)

    Noleggio di aeromobili con equipaggio

    (CPC 734)

    Per le modalità 1 e 2

    UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell’Unione europea devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o altrove nell’Unione europea.

    Ai fini dell’immatricolazione può essere prescritto che l’aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

    In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell’UE può essere noleggiato da un vettore aereo straniero a un vettore aereo dell’Unione europea in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest’ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell’Unione europea, purché lo Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell’Unione europea rilasci un’autorizzazione di durata limitata.

    e)

    Vendite e commercializzazione

    f)

    Sistemi telematici di prenotazione

    Per le modalità 1 e 2

    UE: qualora ai vettori aerei dell’Unione europea non venga accordato un trattamento (33) equivalente a quello accordato nell’Unione europea da prestatori di servizi telematici di prenotazione («servizi CRS») di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell’Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell’UE da vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori non-UE da parte dei prestatori di servizi CRS nell’Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte dei vettori aerei nell’Unione europea.

    g)

    i servizi di gestione degli aeroporti.

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    E.

    Servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile (34)

    a)

    Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte

    (parte di CPC 742)

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    13.

    ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO

    Prestazione di servizi di trasporto combinato

    Modalità 1.

    UE, tranne FI: solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro e che possiedono i requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri hanno il diritto di effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati membri, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno l’attraversamento di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutte le modalità di trasporto. Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate.

    Modalità 2.

    BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto.

    AT, BG, CY, CZ, EE, HU, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    14.

    SERVIZI ENERGETICI

    A.

    Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) (35)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.

    B.

    Trasporto di combustibili mediante condotte

    (CPC 7131)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2:

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    C.

    Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte

    (parte di CPC 742)

    Per la modalità 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    D.

    Servizi di commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

    (CPC 62271)

    e servizi di commercio all’ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda

    Per le modalità 1 e 2

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di commercio all’ingrosso di carburante per autotrazione, energia elettrica, vapore e acqua calda.

    E.

    Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

    (CPC 613)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    F.

    Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere

    (CPC 63297)

    e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda

    Per le modalità 1 e 2

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda.

    Per la modalità 1

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne per le vendite per corrispondenza.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    G.

    Servizi connessi alla distribuzione di energia

    (CPC 887)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) salvo per i servizi di consulenza.

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    15.

    ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

    a)

    Servizi di lavaggio, pulitura e tintura

    (CPC 9701)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    b)

    Servizi dei saloni di parrucchiere

    (CPC 97021)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    c)

    Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure

    (CPC 97022)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    d)

    Altri servizi di cure estetiche non classificate altrove (CPC 97029)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    e)

    Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo (36) (CPC ver. 1.0 97230)

    Per la modalità 1

    UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Per la modalità 2

    Nessuna riserva.

    g)

    Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)

    Per le modalità 1 e 2

    Nessuna riserva.


    (1)  Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui l'investitore o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell’UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura nell’UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell’UE sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell’UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’UE, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

    (2)  Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a) Servizi legali.

    (3)  La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell’UE. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

    (4)  Parte di CPC 85201, di cui al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici

    (5)  I servizi in esame riguardano la professione di agente immobiliare e lasciano impregiudicati i diritti e le limitazioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

    (6)  I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.

    (7)  Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).

    (8)  Il termine «trattamento» comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.

    (9)  Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

    (10)  Ad esempio lettere e cartoline.

    (11)  Compresi libri e cataloghi.

    (12)  Giornali e periodici.

    (13)  Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

    (14)  Oltre a essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il rilevamento e localizzazione degli invii, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, la conferma dell’avvenuto recapito.

    (15)  Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

    (16)  Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.

    (17)  Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.

    (18)  Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l’elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici.

    (19)  Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

    (20)  Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi satellitari, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.

    (21)  Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.

    (22)  Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.l).

    (23)  La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).

    (24)  Corrisponde ai servizi fognari.

    (25)  Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

    (26)  Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

    (27)  Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.

    (28)  Fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’UE e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

    (29)  Sono compresi i servizi di distribuzione (feedering) e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un introito.

    (30)  Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.

    (31)  Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.

    (32)  Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 1.F.l) da 1 a 4.

    (33)  Per «trattamento equivalente» si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori UE e dei fornitori di servizi CRS dell’Unione europea.

    (34)  I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.

    (35)  Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

    (36)  I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e Servizi sanitari (8.A e 8.C).


    ALLEGATO VIII-C

    RISERVE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE

    1.

    Le riserve in appresso indicano le attività economiche liberalizzate a norma dell’articolo 151 del presente accordo per le quali si applicano limitazioni relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall’altro, rispettivamente a norma degli articoli 154 e 155 del presente accordo e precisano tali limitazioni. L’elenco in appresso comprende i seguenti elementi:

    a)

    una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

    b)

    una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

    Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l’intera UE eventualmente applicabili).

    L’Unione europea non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese per quanto riguarda le attività economiche non liberalizzate (che rimangono unbound) a norma dell’articolo 144 del presente accordo.

    2.

    Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l’effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

    3.

    Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 154 e 155 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l’attività economica), anche se non comprese nell’elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese della Repubblica d’Armenia.

    4.

    Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni di legge dell’Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

    5.

    Conformemente all’articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo, l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

    6.

    L’elenco in appresso non pregiudica l’esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell’elenco di impegni relativi allo stabilimento.

    7.

    Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell’Unione europea o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell’impatto su di essi.

    8.

    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

    9.

    Per maggiore chiarezza si precisa che, nel caso dell’Unione europea, l’obbligo di concedere il trattamento nazionale non comporta l’obbligo di estendere ai cittadini o persone giuridiche dell’altra parte il trattamento concesso in uno Stato membro per i cittadini e le persone giuridiche di un altro Stato membro a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o di qualsiasi misura adottata ai sensi di tale trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Tale trattamento nazionale è concesso solo alle persone giuridiche dell’altra parte stabilite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività in tale Stato membro, comprese le persone giuridiche stabilite all’interno dell’UE che sono di proprietà o sono controllate da cittadini dell’altra parte.

    Settore o sottosettore

    Descrizione delle riserve

    TUTTI I SETTORI

    Percentuale del personale trasferito all’interno di una società

    BG: il numero di persone trasferite all’interno di una società non deve superare il 10 % del numero medio annuo di cittadini dell’UE alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100, il numero di persone trasferite all’interno di una società può, previa autorizzazione, superare il 10 %.

    HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per le persone fisiche socie di una persona giuridica armena.

    TUTTI I SETTORI

    Laureati in tirocinio

    Per AT, CZ, DE, ES, FR, HU, LT: la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita.

    TUTTI I SETTORI

    Amministratori delegati e revisori

    AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche responsabili, all’interno di una persona giuridica o di una succursale, dell’osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria.

    FI: uno straniero che svolge un’attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nel SEE. Per tutti i settori, per l’amministratore delegato è richiesto il requisito della residenza nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società.

    FR: l’amministratore delegato di un’attività industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un’autorizzazione specifica.

    RO: la maggioranza dei revisori contabili delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

    SE: l’amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.

    SE: Il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, protezione di disegni e modelli, la privativa per ritrovati vegetali) che non sia residente in Svezia deve avere un rappresentante residente in Svezia ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc.

    SI: il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, la protezione di disegni e modelli) che non sia residente in Slovenia deve avere un agente in materia di brevetti o di marchi, disegni e modelli registrato in Slovenia, ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc.

    TUTTI I SETTORI

    Riconoscimento

    UE: le direttive dell’UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell’UE. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell’UE non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro (1).

    4.

    ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (2)

     

    H.

    Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati

    (ISIC rev 3.1: 22), escluse l’editoria e la stampa per conto terzi (3)

    IT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli editori.

    HR: è previsto il requisito della residenza per gli editori.

    PL: è previsto il requisito della cittadinanza per i direttori di quotidiani e periodici.

    SE: è previsto il requisito della residenza per gli editori e i proprietari di case editrici o di tipografie.

    6.

    SERVIZI ALLE IMPRESE

     

    A.

    Servizi professionali

     

    a)

    Servizi legali

    (CPC 861) (4)

    tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels».

    AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PL, PT, RO, SK, UK: la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell’UE e dello Stato membro) e per la rappresentanza nei tribunali è subordinata al requisito della cittadinanza. Per ES, le autorità competenti possono concedere deroghe.

    BE, FI, LU: la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla «Cour de cassation» nelle cause non penali.

    BG: gli avvocati armeni possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino armeno purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente.

    CY: sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per la prestazione di servizi legali. La piena abilitazione all’avvocatura è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Solo gli avvocati iscritti all’ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.

    FR: l’accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d’Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

    HR: la piena abilitazione all’avvocatura è subordinata al requisito della cittadinanza (cittadinanza croata e, all’atto dell’adesione all’UE, di uno Stato membro dell’UE).

    HU: la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, sulla base di un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore o uno studio legale ungherese.

    LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

    DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un’abilitazione danese all’esercizio della professione. Per ottenere l’abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

    LU: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi legali in materia di diritto lussemburghese e UE.

    SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l’abilitazione all’avvocatura, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat».

    ES, PT: è previsto il requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di «solicitador» e per gli agenti in proprietà industriale.

    LT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati che trattano cause sui brevetti.

    SI: rappresentare clienti dinanzi al giudice dietro compenso è subordinato alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la professione di avvocato in un paese straniero può prestare servizi o esercitare la professione legale alle condizioni stabilite all’articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall’ordine degli avvocati sloveno è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate alla pratica del diritto. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

    b)

    1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

    (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

    FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il requisito della residenza non può superare i cinque anni.

    IT: è previsto il requisito della residenza.

    CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

    b)

    2. Servizi di revisione dei conti

    (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)

    BG: i revisori contabili stranieri possono prestare servizi di revisione contabile soltanto a condizione di reciprocità e se soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori bulgari e hanno superato l’esame di ammissione.

    CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

    DK: è previsto il requisito della residenza.

    ES: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall’ottava direttiva CEE sul diritto societario.

    HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall’ordine croato dei revisori.

    FI: è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

    IT: è previsto il requisito della residenza per i revisori individuali.

    SE: solo i revisori dei conti abilitati o autorizzati in Svezia e le società di revisione dei conti registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinate persone giuridiche, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per persone fisiche. Solo i revisori dei conti abilitati in Svezia e le società pubbliche di esperti contabili registrate possono detenere quote o associarsi a società che svolgono attività di revisione dei conti qualificata (a scopi ufficiali). L’abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori dei conti di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono esperti contabili autorizzati o abilitati devono essere residenti nel SEE. L’autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione.

    SI: è previsto l’obbligo di residenza permanente in Slovenia per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione di una società di revisione contabile con sede in Slovenia.

    c)

    Servizi di consulenza fiscale

    (CPC 863) (5)

    CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

    HR, HU, IT: è previsto il requisito della residenza.

    d)

    Servizi di architettura

    e

    e)

    Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

    (CPC 8671 e CPC 8674)

    EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.

    BG: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio.

    CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

    HR, HU, IT: è previsto il requisito della residenza.

    SK: obbligatoria l’appartenenza all’ordine; può essere riconosciuta l’appartenenza a istituzioni straniere pertinenti. È previsto il requisito della residenza, ma possono essere considerate alcune eccezioni.

    f)

    Servizi di ingegneria

    e

    g)

    Servizi integrati di ingegneria

    (CPC 8672 e CPC 8673)

    EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.

    CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

    CZ, HR, IT, SK: è previsto il requisito della residenza.

    HU: è previsto il requisito della residenza (per CPC 8673, il requisito della residenza vale unicamente per i laureati in tirocinio).

    h)

    Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici

    (CPC 9312 e parte di CPC 85201)

    CZ, LT, IT, SK: è previsto il requisito della residenza.

    CZ, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti.

    BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

    BG, CY, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

    DK: può essere concessa un’autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l’adempimento di una funzione specifica.

    FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L’accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.

    HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

    LV: l’esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell’autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali sulla base della necessità economica di medici e dentisti in una determinata regione.

    PL: per l’esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un’autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell’ambito degli organismi professionali.

    PT: è previsto il requisito della residenza per gli psicologi.

    SI: medici, dentisti, ostetriche, infermieri e farmacisti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale, altri professionisti del settore sanitario devono essere registrati.

    i)

    Servizi veterinari

    (CPC 932)

    BG, CY, DE, EL, HR, FR, HU: è previsto il requisito della cittadinanza.

    CZ e SK: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza.

    IT: è previsto il requisito della residenza.

    PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un’autorizzazione all’esercizio della professione.

    j)

    1. Servizi di ostetricia

    (parte di CPC 93191)

    BG: è previsto il requisito della cittadinanza.

    BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

    CZ, CY, LT, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti.

    DK: può essere concessa un’autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l’adempimento di una funzione specifica.

    FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L’accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.

    IT: è previsto il requisito della residenza.

    LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.

    PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un’autorizzazione all’esercizio della professione.

    CY, HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

    SI: le ostetriche devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

    j)

    2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

    (parte di CPC 93191)

    AT: i prestatori stranieri di servizi sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logoterapisti, dietisti e nutrizionisti.

    BE, FR, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

    HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

    CY, CZ, EE, RO, SK, LT: per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti.

    BG, CY, HU: è previsto il requisito della cittadinanza.

    DK: può essere concessa un’autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l’adempimento di una funzione specifica.

    CY, CZ, EL, IT: viene applicata la verifica della necessità economica: la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale.

    LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di infermieri in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.

    SI: gli infermieri devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale, gli assistenti sanitari devono essere iscritti all’albo.

    k)

    Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

    (CPC 63211)

    e altri servizi forniti da farmacisti (6)

    FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L’accesso di cittadini armeni è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia.

    CY, DE, EL, SK: è previsto il requisito della cittadinanza.

    HU: è previsto il requisito della cittadinanza tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211).

    IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

    D.

    Servizi immobiliari (7)

     

    a)

    Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)

    FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

    CY, LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

    b)

    Per conto terzi (CPC 822)

    DK: è previsto il requisito della residenza, salvo deroga concessa dall’Autorità danese per il commercio (Danish Business Authority).

    FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

    CY, LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

    E.

    Servizi di noleggio/leasing senza operatore

     

    c)

    Relativi ad altre attrezzature di trasporto

    (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

    SE: requisito della residenza nel SEE (CPC 83101)

    e)

    Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)

    UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

    f)

    Noleggio di apparecchiature di telecomunicazione (CPC 7541)

    UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

    F.

    Altri servizi alle imprese

     

    e)

    Servizi tecnici di prova e analisi

    (CPC 8676)

    IT, PT: è previsto il requisito della residenza per i biologi e gli analisti chimici.

    CY: requisito della cittadinanza per biologi e analisti chimici.

    f)

    Servizi di consulenza connessi all’agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)

    IT: è previsto il requisito della residenza per gli agronomi e i periti agrari.

    j)

    2. Servizi di sicurezza

    (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

    BE, BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza.

    DK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale.

    ES, PT: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

    FR: è previsto il requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori.

    IT: è previsto il requisito della cittadinanza italiana o dell’UE e della residenza per ottenere l’autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e trasporto valori.

    k)

    Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

    DE: è previsto il requisito della cittadinanza per i geometri pubblici.

    FR: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario.

    CY: è previsto il requisito della cittadinanza per la titolarità dei servizi di geologia, geofisica, di cartografia e di prospezione.

    IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

    l)

    1. Manutenzione e riparazione di imbarcazioni

    (parte di CPC 8868)

    MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

    l)

    2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

    (parte di CPC 8868)

    LV: è previsto il requisito della cittadinanza.

    l)

    3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale

    (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

    UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, è previsto il requisito della cittadinanza.

    l)

    5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (8)

    (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

    UE: è previsto il requisito della cittadinanza, tranne per:

    BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK per CPC 633, 8861, 8866; BG per i servizi di riparazione di beni personali e per la casa (tranne i gioielli): CPC 63301, 63302, parte di 63303, 63304, 63309;

    AT per CPC 633, 8861-8866;

    EE, FI, LV, LT per CPC 633, 8861-8866;

    CZ, SK per CPC 633, 8861-8865; e

    SI per CPC 633, 8861, 8866.

    m)

    Servizi di pulizia degli edifici

    (CPC 874)

    CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

    n)

    Servizi fotografici

    (CPC 875)

    HR, LV: è previsto il requisito della cittadinanza.

    BG, PL: è previsto il requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi di fotografia aerea.

    p)

    Stampa ed editoria

    (CPC 88442)

    HR: requisito della residenza per l’editore e il comitato di redazione.

    SE: è previsto il requisito della residenza per l’editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia.

    IT: i proprietari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell’UE.

    q)

    Servizi congressuali

    (parte di CPC 87909)

    SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

    r)

    1. Servizi di traduzione e interpretazione

    (CPC 87905)

    FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all’albo.

    r)

    3. Servizi delle agenzie di riscossione

    (CPC 87902)

    BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza.

    IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    r)

    4. Servizi delle agenzie di informazione commerciale

    (CPC 87901)

    BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza.

    IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    r)

    5. Servizi di duplicazione

    (CPC 87904) (9)

    UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

    8.

    SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D’INGEGNERIA CORRELATI

    (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

    BG: il personale specializzato straniero deve avere un’esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.

    CY: si applicano condizioni specifiche ed è richiesta un’autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

    9.

    SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

    (esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico)

     

    C.

    Servizi di commercio al dettaglio (10)

     

    c)

    Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari

    (CPC 631)

    FR: è previsto il requisito della cittadinanza per i tabaccai («buraliste»).

    ES: per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato al requisito della cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

    10.

    SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)

     

    A.

    Servizi di istruzione primaria

    (CPC 921)

    FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini armeni possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l’autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

    IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

    EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

    B.

    Servizi di istruzione secondaria

    (CPC 922)

    FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini armeni possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l’autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

    IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

    EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

    LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).

    C.

    Servizi di istruzione superiore

    (CPC 923)

    FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini armeni possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l’autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

    CZ, SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

    IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

    E.

    Altri servizi di istruzione

    (CPC 929)

    CZ, SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio.

    12.

    SERVIZI FINANZIARI

     

    A.

    Servizi assicurativi e connessi

    AT: la direzione delle succursali deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria.

    EE: per quanto riguarda l’assicurazione diretta, l’organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione armena può comprendere un numero di cittadini armeni proporzionale alla partecipazione armena, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell’organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia.

    ES: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza).

    HR: è previsto il requisito della residenza.

    IT: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale.

    PL: è previsto il requisito di residenza per gli intermediari assicurativi.

    FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell’UE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L’agente generale di una compagnia di assicurazione armena deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la sede centrale nell’Unione europea.

    B.

    Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione)

    BG: per gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria.

    FI: nel caso degli istituti di credito per l’amministratore delegato e almeno uno dei revisori è previsto il requisito della residenza nel SEE, salvo deroga concessa dall’Autorità di vigilanza finanziaria. I broker (persone fisiche) della borsa dei derivati devono avere la residenza nell’UE.

    IT: è previsto il requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell’UE per i consulenti finanziari.

    HR: è previsto il requisito della residenza. Nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Repubblica di Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato.

    LT: nel caso delle banche, almeno un dirigente dell’amministrazione deve risiedere in via permanente nella Repubblica di Lituania e parlare lituano.

    PL: nel caso delle banche, è previsto il requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti.

    SE: il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nel SEE.

    13.

    SERVIZI SANITARI E SOCIALI

    (solo servizi finanziati con fondi privati)

     

    A.

    Servizi ospedalieri (CPC 9311)

    B.

    Servizi di ambulanza (CPC 93192)

    C.

    Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)

    E.

    Servizi sociali (CPC 933)

    FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un’autorizzazione. Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

    LV: verifica della necessità economica per medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico.

    PL: per l’esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un’autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell’ambito degli organismi professionali.

    HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

    14.

    SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

     

    A.

    Alberghi, ristoranti e catering

    (CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

    escluso il catering nei servizi di trasporto aereo (11)

    BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.

    HR: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.

    B.

    Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

    (compresi gli accompagnatori)

    (CPC 7471)

    BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.

    CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

    HR: è necessario il nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio.

    C.

    Servizi di guida turistica (CPC 7472)

    BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT, SK: è previsto il requisito della cittadinanza.

    IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.

    15.

    SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

    (esclusi i servizi audiovisivi)

     

    A.

    Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

    (CPC 9619)

    FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un’autorizzazione. L’autorizzazione, se richiesta per un periodo superiore ai due anni, è subordinata al requisito della cittadinanza.

    16.

    SERVIZI DI TRASPORTO

     

    A.

    Trasporti marittimi

    a)

    Trasporto internazionale di passeggeri

    (CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale)

    b)

    Trasporto internazionale di merci

    (CPC 7212 tranne il cabotaggio nazionale)

    UE: è previsto il requisito della cittadinanza per l’equipaggio delle navi.

    AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.

    SE: il comandante di una nave commerciale o di una nave tradizionale deve essere cittadino svedese.

    D.

    Trasporto su strada

     

    a)

    Trasporto di passeggeri

    (CPC 7121 e CPC 7122)

    AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

    DK, HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.

    BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

    b)

    Trasporto di merci

    (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio (12)).

    AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

    BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

    HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.

    E.

    Trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile (13)

    (CPC 7139)

    AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

    17.

    SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (14)

     

    A.

    Servizi ausiliari del trasporto marittimo

    a)

    Servizi di movimentazione di carichi marittimi

    b)

    Servizi di magazzinaggio e deposito merci

    (parte di CPC 742)

    c)

    Servizi di sdoganamento

    d)

    Servizi di stazionamento e deposito di container

    e)

    Servizi di agenzia marittima

    f)

    Servizi marittimi di spedizione merci

    g)

    Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

    (CPC 7213)

    h)

    Servizi di rimorchio e spinta

    (CPC 7214)

    i)

    Servizi di supporto al trasporto marittimo

    (parte di CPC 745)

    j)

    Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering)

    (parte di CPC 749)

    AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.

    BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

    DK, NL: è previsto il requisito della residenza per i servizi di sdoganamento.

    EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento.

    D.

    Servizi ausiliari del trasporto stradale

    d)

    Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori

    (CPC 7124)

    AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

    BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

    F.

    Servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile (15)

    a)

    Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte

    (parte di CPC 742)

    AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

    19.

    SERVIZI ENERGETICI

     

    A.

    Servizi connessi al settore minerario

    (CPC 883) (16)

    CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

    SK: è previsto il requisito della residenza.

    20.

    ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

     

    a)

    Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)

    UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

    b)

    Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)

    UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

    CY: è previsto il requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza.

    c)

    Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure

    (CPC 97022)

    UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

    d)

    Altri servizi di cure estetiche n.c.a.

    (CPC 97029)

    UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

    e)

    Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo (17)

    (per CPC ver. 1.0 97230)

    UE: è previsto il requisito della cittadinanza.


    (1)  Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l’Unione europea occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all’articolo 161 del presente accordo.

    (2)  Questo settore non comprende i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere.

    (3)  L’editoria e la stampa per conto terzi rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE di cui al punto 6.F. p).

    (4)  Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell’UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in uno Stato membro dell’UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell’UE sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell’UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’UE, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

    (5)  Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.

    (6)  La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell’UE. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

    (7)  Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare elascia impregiudicati i diritti e/o le limitazioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

    (8)  I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F.l) da 1 a 4.

    I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici e affini.

    (9)  Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).

    (10)  Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B e 6.F.l).

    Tranne i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI ai punti 19.E e 19.F.

    (11)  Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a terra.

    (12)  Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.

    (13)  Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.

    (14)  Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.l) da 1 a 4.

    (15)  I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C.

    (16)  Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

    Sono esclusi l’accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.

    Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l’estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D’INGEGNERIA CORRELATI

    (17)  I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.


    ALLEGATO VIII-D

    RISERVE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

    1.

    L’Unione europea consente ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell’altra parte di prestare servizi nel suo territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 156 e 157 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

    2.

    L’elenco comprende i seguenti elementi:

    a)

    una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

    b)

    una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

    Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva. L’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili.

    L’Unione europea non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

    3.

    Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l’effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

    4.

    Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 156 e 157 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l’attività economica), anche se non comprese nell’elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Repubblica d’Armenia.

    5.

    Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

    6.

    L’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

    7.

    L’elenco in appresso non pregiudica l’esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dall’Unione europea negli allegati VIII-A e VIII-B.

    8.

    Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell’impatto su di essi.

    9.

    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

    10.

    Le parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali dell’altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all’articolo 156 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:

    a)

    servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell’UE);

    b)

    servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;

    c)

    servizi di consulenza fiscale;

    d)

    servizi d’architettura, urbanistici e di architettura del paesaggio;

    e)

    servizi d’ingegneria e servizi d’ingegneria integrati;

    f)

    servizi informatici e affini;

    g)

    servizi di ricerca e sviluppo;

    h)

    pubblicità;

    i)

    servizi di consulenza gestionale;

    j)

    servizi connessi alla consulenza gestionale;

    k)

    servizi tecnici di prova e analisi;

    l)

    servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;

    m)

    manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione;

    n)

    servizi di traduzione;

    o)

    servizi di ricognizione sul campo;

    p)

    servizi ambientali;

    q)

    servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; e

    r)

    servizi di intrattenimento.

    11.

    Le parti consentono ai professionisti indipendenti dell’altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all’articolo 157 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:

    a)

    servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell’UE);

    b)

    servizi d’architettura, urbanistici e di architettura del paesaggio;

    c)

    servizi d’ingegneria e servizi d’ingegneria integrati;

    d)

    servizi informatici e affini;

    e)

    servizi di consulenza gestionale e servizi connessi; e

    f)

    servizi di traduzione.

    Settore o sottosettore

    Descrizione delle riserve

    TUTTI I SETTORI

    Riconoscimento

    UE: le direttive dell’UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri dell’UE. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro (1).

    Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell’UE)

    (parte di CPC 861) (2)

    AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: nessuna riserva.

    BE, ES, HR, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

    LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

    BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.

    DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un’abilitazione danese all’esercizio della professione. Per ottenere l’abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

    FR: è richiesta la piena abilitazione (semplificata) alla professione di avvocato mediante una prova attitudinale. L’accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d’Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

    HR: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.

    SI: rappresentare clienti dinanzi al giudice dietro compenso è subordinato alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la professione di avvocato in un paese straniero può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all’articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall’ordine degli avvocati sloveno è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate alla pratica del diritto. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

    Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

    (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

    BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    AT: il datore di lavoro deve far parte dell’organismo professionale, ove esistente, del paese d’origine.

    FR: è richiesta un’autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria in accordo con il ministero degli Affari esteri.

    BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    HR: è previsto il requisito della residenza.

    Servizi di consulenza fiscale

    (CPC 863) (3)

    BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    AT: il datore di lavoro deve far parte dell’organismo professionale, ove esistente, del paese d’origine; è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

    BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    CY: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la presentazione delle denunce dei redditi.

    PT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    HR, HU: è previsto il requisito della residenza.

    Servizi di architettura

    e

    Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

    (CPC 8671 e CPC 8674)

    EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

    LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

    FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.

    BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica.

    HR, HU, SK: è previsto il requisito della residenza.

    Servizi di ingegneria

    e

    Servizi integrati di ingegneria

    (CPC 8672 e CPC 8673)

    EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

    LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

    FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.

    BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica.

    HR, HU: è previsto il requisito della residenza.

    Servizi informatici e servizi connessi

    (CPC 84)

    EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.

    ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

    LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

    BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

    AT, DE, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO, SK, UK: verifica della necessità economica.

    HR: è previsto il requisito della residenza per i prestatori di servizi contrattuali. Nessun impegno di liberalizzazione per i professionisti indipendenti.

    Servizi di ricerca e sviluppo

    (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici (4), 853)

    UE, tranne BE: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto (5).

    CZ, DK, SK: verifica della necessità economica.

    BE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    HR: è previsto il requisito della residenza.

    Pubblicità

    (CPC 871)

    BE, CY, DE, EE, ES, FR, IE, HR, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    Servizi di consulenza gestionale

    (CPC 865)

    DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

    BE, HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

    AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    Servizi connessi alla consulenza gestionale

    (CPC 866)

    DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

    AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    HU: verifica della necessità economica tranne che per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Servizi tecnici di prova e analisi

    (CPC 8676)

    BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

    (CPC 8675)

    BE, EE, EL, ES, IE, IT, HR, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    DE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i geometri pubblici.

    FR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario.

    BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Manutenzione e riparazione di imbarcazioni

    (parte di CPC 8868)

    BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.

    AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

    (parte di CPC 8868)

    BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.

    AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale

    (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

    BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.

    AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti

    (parte di CPC 8868)

    BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.

    AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (6)

    (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

    BE, EE, EL, ES, FR, IT, HR, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    Traduzioni

    (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)

    DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    BE, ES, IT e EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

    CY, LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

    AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i professionisti indipendenti.

    Servizi di ricognizione sul campo

    (CPC 5111)

    BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.

    Servizi ambientali

    (CPC 9401 (7), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (8), parte di CPC 94060 (9), CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)

    BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

    AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.

    Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori (10))

    (CPC 7471)

    AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna riserva.

    BG, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

    BE, CY, DK, FI, IE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici).

    HR: è previsto il requisito della residenza.

    UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

    (CPC 9619)

    BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: può essere richiesta una qualifica avanzata (11). Verifica della necessità economica.

    AT: qualifiche avanzate e verifica della necessità economica, tranne che per le persone la cui attività professionale principale è inerente al campo delle belle arti e che traggono il loro reddito prevalentemente da tale attività, e subordinatamente alla condizione che tali persone non esercitino alcuna altra attività in Austria, per cui: nessuna riserva.

    CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e delle discoteche.

    FR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se:

    a)

    il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi;

    b)

    occorre la prova della necessità economica; e

    c)

    la società di intrattenimento deve pagare una tassa all’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.

    Nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i professionisti indipendenti.

    SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno civile.

    BE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).


    (1)  Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l’UE, occorre negoziare un accordo di riconoscimento reciproco nel quadro definito all’articolo 161 del presente accordo.

    (2)  Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell’UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante.

    (3)  Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.

    (4)  Parte di CPC 85201, che figura alla voce Servizi medici e dentistici.

    (5)  Per tutti gli Stati membri, tranne che per DK, l’autorizzazione dell’istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite ai sensi della direttiva 2005/71/CE.

    (6)  I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano nei servizi informatici.

    (7)  Corrisponde ai servizi fognari.

    (8)  Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

    (9)  Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

    (10)  Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.

    (11)  Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell’UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio.


    ALLEGATO VIII-E

    RISERVE DELLA REPUBBLICA D’ARMENIA IN MATERIA DI STABILIMENTO

    1.

    L’elenco di riserve in appresso indica le attività economiche per le quali la Repubblica d’Armenia applica, nei confronti degli stabilimenti e degli imprenditori dell’Unione europea, riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita in base all’articolo 144, paragrafo 2, del presente accordo.

    L’elenco comprende i seguenti elementi:

    a)

    un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori; e

    b)

    un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

    Una riserva corrispondente a un’attività non liberalizzata (unbound) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita».

    2.

    Conformemente all’articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo, l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

    3.

    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

    4.

    Conformemente all’articolo 144 del presente accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l’obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di cittadinanza, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato, poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.

    Riserve orizzontali

    Trattamento della nazione più favorita

    La Repubblica d’Armenia si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato in forza di un trattato internazionale in materia di investimenti o altro accordo commerciale in vigore o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

    La Repubblica d’Armenia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti o futuri che:

    a)

    creano un mercato unico dei servizi e degli investimenti;

    b)

    concedono il diritto di stabilimento; o

    c)

    impongono il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

    Ai fini della citata deroga valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «mercato unico dei servizi e degli investimenti»: una zona in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone;

    b)

    «diritto di stabilimento»: l’obbligo di eliminare, nella sostanza, tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle parti dell’accordo di integrazione economica regionale entro l’entrata in vigore di detto accordo e comporta il diritto dei cittadini delle parti dell’accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nazionali nel diritto nazionale del paese in cui si attua lo stabilimento; e

    c)

    «ravvicinamento delle legislazioni»:

    i)

    l’allineamento della legislazione di una o più parti dell’accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell’altra parte (o delle altre parti) dell’accordo; o

    ii)

    l’integrazione della legislazione comune nel diritto nazionale delle parti dell’accordo di integrazione economica regionale.

    L’allineamento o l’integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo dal momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell’accordo di integrazione economica regionale.

    Servizi pubblici

    Le attività economiche considerate servizi pubblici possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati.

    Settore immobiliare

    Le persone fisiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni nella Repubblica d’Armenia, salvo ove diversamente stabilito per legge.

    Riserve settoriali

    1.   Servizi alle imprese

    Servizi professionali

    Per quanto riguarda i servizi di documentazione e certificazione giuridica, i servizi resi da un notaio sono riservati alla Repubblica d’Armenia.

    Per i servizi di revisione dei conti, un’entità giuridica registrata sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata chiusa, che sia conforme alle prescrizioni di legge dell’attività di revisione contabile della Repubblica d’Armenia può ottenere il rilascio di una licenza per la prestazione di servizi di revisione contabile.

    Altri servizi alle imprese

    I prestatori di servizi tecnici di prova e di analisi devono essere soggetti giuridici costituiti a norma della legislazione armena.

    2.   Servizi di trasporto

    Servizi ausiliari per tutte le modalità di trasporto

    Per quanto riguarda i servizi delle agenzie di trasporto merci e di ispezione delle merci, lo sdoganamento deve essere svolte da un agente doganale autorizzato con sede nella Repubblica d’Armenia.


    ALLEGATO VIII-F

    IMPEGNI DELLA REPUBBLICA D’ARMENIA RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

    1.

    L’elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dalla Repubblica d’Armenia a norma dell’articolo 151 del presente accordo nonché le limitazioni, espresse per mezzo di riserve, dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell’Unione europea in tali attività. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

    a)

    una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la parte assume l’impegno e i settori liberalizzati cui si applicano le riserve; e

    b)

    una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

    Nessun impegno di liberalizzazione è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell’elenco in appresso.

    2.

    Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell’accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 149 e 150 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell’elenco, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi e agli investitori dell’altra parte.

    3.

    L’elenco in appresso non pregiudica l’applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l’esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell’elenco di impegni relativi allo stabilimento.

    4.

    Conformemente all’articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo, l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

    5.

    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco degli impegni non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

    Settore o sottosettore (1)

    Descrizione delle riserve

    Questioni orizzontali

    Nessuna riserva

    1.

    Servizi alle imprese

     

    A.

    Servizi professionali

     

    Servizi legali (CPC 861)

    modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per la stesura dei documenti legislativi.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di contabilità

    Servizi di revisione dei conti (2)

    Servizi di tenuta di libri contabili

    (CPC 862)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di consulenza fiscale (CPC 863)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di architettura

    Servizi di ingegneria

    Servizi integrati di ingegneria

    Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

    (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi medici e dentistici (CPC 9312)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi veterinari (CPC 932)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    B.

    Servizi informatici e servizi connessi

     

    Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware

    Servizi di implementazione di software

    Servizi di elaborazione dati

    Servizi di banche dati

    Servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori

    Altri servizi informatici, compresi i servizi di preparazione dei dati

    (CPC 841, 842, 843, 844, 845, 849)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    C.

    Servizi di ricerca e sviluppo

     

    Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851-853)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    D.

    Servizi immobiliari

     

    Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

    Per conto terzi

    (CPC 821, 822)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    E.

    Servizi di noleggio/leasing senza operatore

     

    Relativi a autoveicoli privati

    Relativi a veicoli per trasporto di merci

    Relativi a navi

    Relativi a aeromobili

    Relativi ad altre attrezzature di trasporto terrestre

    Relativi ad altri macchinari e attrezzature

    (CPC 83101, 83102, 83103, 83104, 83105, 83106 — 83109)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    F.

    Altri servizi alle imprese

     

    Servizi pubblicitari (CPC 871)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Ricerca di mercato e sondaggi di opinione

    Servizi di consulenza gestionale

    Servizi connessi alla consulenza gestionale

    (CPC 864, 865, 866)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676)

    modalità 1: i prestatori di servizi tecnici di prova e di analisi devono essere soggetti giuridici costituiti a norma della legislazione armena.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di consulenza connessi con l’agricoltura, la caccia e la silvicoltura (CPC 881**).

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di consulenza connessi al settore minerario (CPC 883**)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (CPC 884**, 885**)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di consulenza connessi all’erogazione di energia (CPC 887**)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di consulenza connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

    modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    modalità 2: nessuna riserva.

    Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 633+8861-8866)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi fotografici (CPC 875)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di imballaggio (CPC 876)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di stampa, editoria (CPC 88442)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi congressuali

    Servizi di traduzione e interpretazione

    (CPC 87909, 87905)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    2.

    Servizi di comunicazione

     

    A.

    Servizi postali e di corriere

    (CPC 7511+7512)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    B.

    Servizi di telecomunicazione (3)

     

    Servizi di telefonia vocale

    Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, e i servizi di fax forniti tramite infrastrutture proprie

    Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito forniti su base di rivendita; servizi di fax forniti su base di rivendita

    Servizi di telex e i servizi telegrafici, forniti tramite infrastrutture proprie o su base di rivendita

    Servizi relativi ai circuiti privati affittati

    (CPC 7521, 7522, CPC 7523)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi mobili pubblici, compresi servizi cellulari analogici/digitali, servizi di comunicazione personale (PCS), servizi radio mobile (SMR), Sistema mondiale di comunicazioni mobili (GSM), servizi mobili via satellite (MSS)

    Servizi mobili di dati, servizi di paginazione (paging), forniti tramite infrastrutture proprie o su base di rivendita

    (CPC 75213+ CPC 75291)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di telecomunicazione a valore aggiunto, via cavo o via frequenze radio, basati su infrastrutture internazionali, compresi:

    posta elettronica;

    messaggeria vocale;

    informazioni online ed estrazione da banche dati;

    scambi di dati elettronici;

    servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati;

    conversione di codice e di protocollo;

    elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l’elaborazione delle transazioni)

    (CPC 7523 + CPC 843)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi internazionali di telecomunicazione a valore aggiunto forniti su base di rivendita e servizi nazionali di telecomunicazione a valore aggiunto, forniti tramite infrastruttura propria o su base di rivendita, via cavo o via frequenze radio, compresi:

    posta elettronica;

    messaggeria vocale;

    informazioni online ed estrazione da banche dati;

    scambi di dati elettronici;

    servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati;

    conversione di codice e di protocollo;

    elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l’elaborazione delle transazioni)

    (CPC 7523 + CPC 843)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi relativi alle telecomunicazioni (CPC 754)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    C.

    Servizi audiovisivi

     

    Servizi di produzione e di distribuzione di film e videocassette

    Servizi di proiezione cinematografica

    Servizi radiotelevisivi (tranne i servizi di trasmissione)

    Servizi di registrazione sonora

    (CPC 9611, 9612, 9613)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    3.

    Servizi edilizi e servizi d’ingegneria correlati

     

    A.

    Lavori generali di costruzione di edifici

    B.

    Lavori generali di costruzione di ingegneria civile

    C.

    Lavori di installazione e montaggio

    D.

    Lavori di completamento e di finitura di edifici

    (CPC 512, 513, 514+516, 517)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    4.

    Servizi di distribuzione

     

    A.

    Servizi dei commissionari

    B.

    Servizi di commercio all’ingrosso

    (CPC 61111, 6113**, 6121**, 621, 622)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    C.

    Servizi di commercio al dettaglio

    (CPC 61112, 6113**, 6121**, 631, 632)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    D.

    Franchising (CPC 8929)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    5.

    Servizi di istruzione

     

    A.

    Servizi di istruzione superiore (CPC 923)

    B.

    Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    6.

    Servizi ambientali

     

    A.

    Servizi di gestione delle acque reflue

    B.

    Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

    a)

    Servizi di smaltimento dei rifiuti

    b)

    Servizi di disinfestazione e simili

    C.

    Protezione dell’aria ambiente e del clima (servizi di depurazione dei gas di scarico)

    D.

    Abbattimento del rumore e delle vibrazioni

    E.

    Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

    Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (servizi di tutela della natura e del paesaggio)

    F.

    Protezione della biodiversità e del paesaggio

    Servizi di tutela della natura e del paesaggio

    G.

    Altri servizi ambientali e ausiliari

    (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9409)

    modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per i servizi di consulenza.

    modalità 2: nessuna riserva.

    7.

    Servizi finanziari

     

    A.

    Servizi assicurativi e connessi

    modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i seguenti settori:

    a)

    servizi di assicurazione diretta tranne che per l’assicurazione dei rischi connessi a:

    i)

    spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

    ii)

    merci in transito internazionale.

    b)

    servizi di intermediazione assicurativa, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l’assicurazione dei rischi relativi a:

    i)

    spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

    ii)

    merci in transito internazionale.

    modalità 2: nessuna riserva.

    B.

    Servizi bancari e altri servizi finanziari

    modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i seguenti settori:

    a)

    operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:

    i)

    strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

    ii)

    valuta estera;

    iii)

    prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio;

    iv)

    strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi prodotti quali swaps e contratti a termine (forward rate agreements);

    v)

    titoli trasferibili; e

    vi)

    altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i metalli preziosi;

    b)

    partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente, nonché prestazione di servizi collegati;

    c)

    servizi di intermediazione nel mercato monetari;

    d)

    gestione patrimoniale, ad es. gestione di liquidità o portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione dei fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e fiduciari;

    e)

    servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili.

    modalità 2: nessuna riserva.

    8.

    Servizi sanitari e sociali

     

    A.

    Servizi ospedalieri (proprietà diretta e gestione per conto terzi)

    B.

    Altri servizi sanitari (proprietà diretta e gestione per conto terzi)

    (CPC 9311, 9319)

    modalità 1: Tecnicamente non praticabile.

    modalità 2: nessuna riserva.

    9.

    Servizi connessi al turismo

     

    A.

    Alberghi e ristoranti (CPC 641-643)

    modalità 1: Tecnicamente non praticabile.

    modalità 2: nessuna riserva.

    B.

    Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

    C.

    Servizi di guida turistica

    (CPC 7471, 7472)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    10.

    Servizi ricreativi, culturali e sportivi

     

    A.

    Servizi di intrattenimento (diversi dai servizi audiovisivi)

    B.

    Servizi delle agenzie di stampa

    C.

    Servizi sportivi e servizi ricreativi

    (CPC 9619, 962, 964)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    11.

    Servizi di trasporto

     

    A.

    Servizi di trasporto marittimo

     

    Trasporto di passeggeri

    Trasporto di merci

    Servizi di noleggio di imbarcazioni con operatore

    (CPC 7211, 7212, 7213)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di stazionamento e deposito di container

    Servizi di agenzia marittima

    Servizi marittimi di spedizione merci

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di supporto ai trasporti per via d’acqua

    (CPC 745)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    B.

    Servizi di trasporto aereo

     

    Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868**)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo, compresi i sistemi telematici di prenotazione (CPC 748+749)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di assistenza a terra

    modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    modalità 2: nessuna riserva.

    Gestione aeroportuale

    modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    modalità 2: nessuna riserva.

    C.

    Servizi di trasporto ferroviario

     

    Trasporto di passeggeri

    Trasporto di merci

    (CPC 7111, 7112)

    modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

    modalità 2: nessuna riserva.

    Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 8868**)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di supporto per il trasporto ferroviario (CPC 743)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    D.

    Servizi di trasporto stradale

     

    Trasporto di passeggeri

    Trasporto di merci

    Servizi di noleggio di veicoli commerciali adibiti al trasporto merci con operatore

    (CPC 7121, 7122, 7123, 7124)

    modalità 1: Trattamento differenziato sotto il profilo fiscale e tariffario per la gestione e la manutenzione della viabilità pubblica e per il rilascio di permessi d’ingresso.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    12.

    Servizi ausiliari per tutte le modalità di trasporto

     

    Servizi di movimentazione merci (CPC 741)

    Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)

    modalità 1: nessuna riserva.

    modalità 2: nessuna riserva.

    Servizi delle agenzie di trasporto merci

    Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti

    (CPC 748, 749)

    modalità 1: lo sdoganamento deve essere eseguito da un agente doganale abilitato e stabilito nella Repubblica d’Armenia.

    modalità 2: nessuna riserva.

    13.

    Servizi energetici

     

    Trasporto di combustibili mediante condotte (7131)

    modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i seguenti settori:

    a)

    trasporto di gas naturale mediante gasdotti, tranne i servizi di consulenza.

    modalità 2: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i seguenti settori:

    a)

    trasporto di gas naturale mediante gasdotti, tranne i servizi di consulenza.


    (1)  Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell’OMC.

    (2)  Un’entità giuridica registrata sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata chiusa, che sia conforme alle prescrizioni di legge dell’attività di revisione contabile della Repubblica d’Armenia, può ottenere il rilascio di una licenza per la prestazione di servizi di revisione contabile.

    (3)  Gli impegni assunti dall’Armenia si basano sui principi di programmazione stabiliti nei seguenti documenti dell’OMC: Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments (S/GBT/W/2/Rev.1) e Market Access Limitations on Spectrum Availability (S/GBT/W/3). L’Armenia assume anche gli obblighi contenuti nel documento di riferimento sui principi normativi.


    ALLEGATO VIII-G

    RISERVE DELLA REPUBBLICA D’ARMENIA RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

    1.

    La Repubblica d’Armenia consente ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell’Unione europea di prestare servizi nel suo territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 156 e 157 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

    2.

    L’elenco comprende i seguenti elementi:

    a)

    una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

    b)

    una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

    La Repubblica d’Armenia non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

    3.

    Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l’effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

    4.

    Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 156 e 157 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l’attività economica), anche se non comprese nell’elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell’Unione europea.

    5.

    Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica d’Armenia in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

    6.

    L’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

    7.

    L’elenco in appresso non pregiudica l’esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dalla Repubblica d’Armenia negli allegati VIII-E e VIII-F.

    8.

    Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nella Repubblica d’Armenia in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell’impatto su di essi.

    9.

    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

    10.

    La Repubblica d’Armenia consente ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell’Unione europea di prestare servizi nel suo territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 156 e 157 del presente accordo, nei seguenti sottosettori dei servizi alle imprese:

    a)

    servizi legali (CPC 861);

    b)

    servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 862);

    c)

    servizi di consulenza fiscale (CPC 863);

    d)

    servizi di architettura (CPC 8671);

    e)

    servizi di ingegneria (CPC 8672);

    f)

    servizi integrati di ingegneria (CPC 8673);

    g)

    servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674);

    h)

    servizi medici e dentistici (CPC 9312);

    i)

    servizi veterinari (CPC 932);

    j)

    servizi di consulenza per l’installazione di hardware (CPC 841);

    k)

    servizi di implementazione di software (CPC 842);

    l)

    servizi di elaborazione dati (CPC 843);

    m)

    servizi di banche dati (CPC 844);

    n)

    servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845);

    o)

    altri servizi informatici, compresi i servizi di preparazione dei dati (CPC 849);

    p)

    servizi di ricerca e sviluppo (R&S) (CPC 851-853);

    q)

    servizi immobiliari: relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821);

    r)

    servizi immobiliari: per conto terzi (CPC 822);

    s)

    servizi di noleggio/leasing senza operatore: relativi agli aeromobili (CPC 83104);

    t)

    servizi di noleggio/leasing senza operatore: relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, 83102);

    u)

    servizi di noleggio/leasing senza operatore: relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106-83109);

    v)

    servizi pubblicitari (CPC 871);

    w)

    servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864);

    x)

    servizi di consulenza gestionale (CPC 865);

    y)

    servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866);

    z)

    servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676);

    aa)

    servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 884, 885);

    bb)

    manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 633, 8861-8866);

    cc)

    servizi di stampa, editoria (CPC 88442);

    dd)

    servizi congressuali (CPC 87909); e

    ee)

    servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905).

    Settore o sottosettore

    Descrizione delle riserve

    Questioni orizzontali

    Settore immobiliare

    Le persone fisiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni nella Repubblica d’Armenia, salvo ove diversamente stabilito per legge.

    Servizi alle imprese

    Professionisti indipendenti

    Ingresso concesso fino a tre anni.


    ALLEGATO IX

    LEGISLAZIONE DELLE PARTI ED ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

    Parte A

    Legislazione delle parti

    I.   Legislazione dell'Unione europea

    (1)

    Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e relative modalità d'applicazione.

    (2)

    Regolamento (CE) n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, e relative modalità d'applicazione.

    (3)

    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e relative modalità d'applicazione.

    (4)

    Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.

    II.   Legislazione della Repubblica d'Armenia

    (1)

    Legge HO-60-N della Repubblica d'Armenia relativa alle «Indicazioni geografiche», che è stata adottata il 29.4.2010 ed è entrata in vigore l'1.7.2010.

    (2)

    Codice civile della Repubblica d'Armenia, articoli da 1179 a 1183.

    (3)

    Norme relative alle modalità di «Compilazione, presentazione e trattamento di una domanda concernente un'indicazione geografica, una denominazione di origine o una specialità tradizionale garantita», confermate dalla decisione 310–N del governo della Repubblica d'Armenia il 10.3.2011.

    Parte B

    Elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche

    Ciascuna Parte provvede a che il proprio sistema di registrazione, controllo e protezione delle indicazioni geografiche comprenda:

    (1)

    un registro delle indicazioni geografiche protette nel suo territorio;

    (2)

    una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti laddove una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano attribuibili essenzialmente alla sua origine geografica;

    (3)

    l'obbligo che una denominazione registrata corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stato redatto un disciplinare, il quale può essere modificato solo mediante idonea procedura amministrativa;

    (4)

    disposizioni relative al controllo applicabili alla produzione;

    (5)

    l'applicazione effettiva della protezione delle indicazioni geografiche registrate mediante idonee misure amministrative delle pubbliche autorità;

    (6)

    disposizioni giuridiche che dispongano che l'indicazione geografica registrata:

    a)

    può essere utilizzata dagli operatori che commercializzano il prodotto agricolo o alimentare che si conforma al corrispondente disciplinare; e

    b)

    è protetta contro:

    i)

    qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un'indicazione geografica registrata per quanto riguarda prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale indicazione geografica o nella misura in cui l'uso dell'indicazione geografica costituisca uno sfruttamento indebito della notorietà dell'indicazione geografica protetta;

    ii)

    qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine del prodotto o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;

    iii)

    qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto riportata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o nei documenti relativi al prodotto in questione, così come l'utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di un contenitore che possa indurre in errore sull'origine del prodotto; e

    iv)

    qualsiasi altra pratica atta a trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto;

    (7)

    una norma che disponga che le denominazioni protette non possono diventare generiche;

    (8)

    disposizioni in materia di registrazione, che possono includere il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune di prodotti, nonché di termini formati da o che includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le persone interessate;

    (9)

    norme riguardanti il rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi commerciali, che prevedano un'eccezione limitata ai diritti conferiti in forza della legislazione sui marchi commerciali nel senso che l'esistenza di un marchio commerciale anteriore non può essere presa a pretesto per impedire la registrazione e l'uso di un nome come indicazione geografica registrata, salvo nei casi in cui, a motivo della notorietà del marchio commerciale e della durata del suo utilizzo, i consumatori sarebbero indotti in errore dalla registrazione e dall'uso dell'indicazione geografica per prodotti non coperti dal marchio commerciale;

    (10)

    il diritto, per un produttore che è stabilito nella zona geografica e soggetto ai pertinenti controlli, di produrre il prodotto etichettato con la denominazione protetta, a condizione che ne rispetti il disciplinare; e

    (11)

    una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no sotto forma di proprietà intellettuale.


    ALLEGATO X

    ELENCO DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

    Parte A

    Indicazioni geografiche dei prodotti dell'Unione europea di cui all'articolo 231, paragrafo 3

    1.   Elenco dei vini aromatizzati

    Stato membro

    Denominazione di cui è chiesta la protezione

    Traslitterazione in caratteri armeni

    HR

    Samoborski bermet

    Սամոբորսկի բերմետ

    FR

    Vermouth de Chambéry

    Վերմութ դը Շամբերի

    DE

    Nürnberger Glühwein

    Նյուրնբերգեր Գլյուվայն

    DE

    Thüringer Glühwein

    Թյուրինգեր Գլյուվայն

    IT

    Vermut di Torino

    Վերմութ դի Տորինո

    2.   Elenco dei prodotti agricoli e alimentari, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

    Stato membro

    Denominazione di cui è chiesta la protezione

    Tipo (DOP/IGP)

    Tipo di prodotto

    Traslitterazione in caratteri armeni

    AT

    Gailtaler Almkäse

    DOP

    Formaggi

    Գայլթալեր Ալմքէզե

    AT

    Gailtaler Speck

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Գայլթալեր Շպեկ

    AT

    Marchfeldspargel

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մարխֆելդշպարգել

    AT

    Mostviertler Birnmost

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Մոստֆիրթլեր Բիրնմոսթ

    AT

    Pöllauer Hirschbirne

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Փյոլաուեր Հիրշբիրնը

    AT

    Steirischer Kren

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Շտայրըշեր Քըեն

    AT

    Steirisches Kürbiskernöl

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Շտայրըշես Քյուրբըսկերնոլ

    AT

    Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse

    DOP

    Formaggi

    Թիրոլեր Ալմքէզե / Թիրոլեր Ալփքէզե

    AT

    Tiroler Bergkäse

    DOP

    Formaggi

    Թիրոլեր Բերգքէզե

    AT

    Tiroler Graukäse

    DOP

    Formaggi

    Թիրոլեր Գրաուքէզե

    AT

    Tiroler Speck

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Թիրոլեր Շպեկ

    AT

    Vorarlberger Alpkäse

    DOP

    Formaggi

    Ֆորարլբերգեր Ալփքէզե

    AT

    Vorarlberger Bergkäse

    DOP

    Formaggi

    Ֆորարլբերգեր Բերգքէզե

    AT

    Wachauer Marille

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Վախաուեր Մարիլե

    AT

    Waldviertler Graumohn

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Վալդֆիրտլեր Գրաումոն

    BE

    Beurre d'Ardenne

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Բերր դ՛Արդեն

    BE

    Brussels grondwitloof

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բրուսսելս Գրոնդվիթլոֆ

    BE

    Fromage de Herve

    DOP

    Formaggi

    Ֆրոմաժ դը Էրվ

    BE

    Gentse azalea

    IGP

    Fiori e piante ornamentali

    Խենթսե Ազալեա

    BE

    Geraardsbergse mattentaart

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Խերաարդսբերխրե Մատընթաարթ

    BE

    Jambon d'Ardenne

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ժամբոն դ՛Արդեն

    BE

    Liers vlaaike

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Լիրս Ֆլաիկը

    BE

    Pâté gaumais

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Պաթե Գօմե

    BE

    Plate de Florenville

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Փլաթ դը Ֆլորանվիլլ

    BE

    Poperingse Hopscheuten / Poperingse Hoppescheuten

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պոպըրինգսը Հոփսխըլթըն

    BE

    Potjesvlees uit de Westhoek

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պոտյեսվլէս այտ դը Վեստհուք

    BE

    Vlaams-Brabantse tafeldruif

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆլամս-Բրաբանթսե Տաֆըլդրայֆ

    BE

    Vlaamse laurier

    IGP

    Fiori e piante ornamentali

    Ֆլամսե Լաուրիըր

    BG

    Българско розово масло

    IGP

    Oli essenziali

    Բրլգառսկո ռոզովո մասլո

    BG

    Горнооряховски суджук

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Գոռնոոռյախովսկի սուդժուկ

    HR

    Baranjski kulen

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Բարանյսկի կուլեն

    HR

    Dalmatinski pršut

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Դալմատինսկի պռշուտ

    HR

    Drniški pršut

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Դռնիշկի պռշուտ

    HR

    Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Էկստրա դյեվիչանսկո մասլինովո ուլյե Ցրես

    HR

    Istarski pršut / Istrski pršut

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Իստառսկի պռշուտ/Իստռսկի պռշուտ

    HR

    Krčki pršut

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կռչկի պռշուտ

    HR

    Lički krumpir

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լիչկի կռումպիռ

    HR

    Neretvanska mandarina

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Նեռետվանսկա մանդառինա

    HR

    Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Օգուլինսկի կիսելի կուպուս/Օգուլինսկո կիսելո զելյե

    CY

    Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Կուֆետա Ամիրղալու Գերոսկիպու

    CY

    Λουκούμι Γεροσκήπου

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Լուկումի Գերոսկիպու

    CY

    Παφίτικο Λουκάνικο

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պաֆիտիկո Լուկանիկո

    CZ

    Březnický ležák

    IGP

    Birra

    Բրժեզնիցկի լեժակ

    CZ

    Brněnské pivo / Starobrněnské pivo

    IGP

    Birra

    Բռնյենսկե պիվո/ Ստառոբրենյենսկէ պիվո

    CZ

    Budějovické pivo

    IGP

    Birra

    Բուդյեյովիցկէ պիվո

    CZ

    Budějovický měšťanský var

    IGP

    Birra

    Բուդյեյովիցկի մյեշտյանսկի վառ

    CZ

    Černá Hora

    IGP

    Birra

    Չեռնա Հոռա

    CZ

    České pivo

    IGP

    Birra

    Չեսկէ պիվո

    CZ

    Českobudějovické pivo

    IGP

    Birra

    Չեսկոբուդյեյովիցկէպիվո

    CZ

    Český kmín

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Չեսկի կմին

    CZ

    Chamomilla bohemica

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Շամոմիլլա բոհեմիկա

    CZ

    Chelčicko — Lhenické ovoce

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Խելչիցկո-Լհենիցկէ oվոցե

    CZ

    Chodské pivo

    IGP

    Birra

    Խոդսկէ պիվո

    CZ

    Hořické trubičky

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Հորժիցկէ տռուբիչկի

    CZ

    Jihočeská Niva

    IGP

    Formaggi

    Յիհոչեսկա Նիվա

    CZ

    Jihočeská Zlatá Niva

    IGP

    Formaggi

    Յիհոչեսկա Զլատա Նիվա

    CZ

    Karlovarské oplatky

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Կառլովառսկէ օպլատկի

    CZ

    Karlovarské trojhránky

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Կառլովառսկէ տռոյհռանկի

    CZ

    Karlovarský suchar

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Կառլովառսկի սուխառ

    CZ

    Lomnické suchary

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Լոմնիցկէ սուխառի

    CZ

    Mariánskolázeňské oplatky

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Մարիանսկոլազենյսկէ օպլատկի

    CZ

    Nošovické kysané zelí

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Նոշովիցկէ կիսանէ զելի

    CZ

    Olomoucké tvarůžky

    IGP

    Formaggi

    Օլոմoուցկէ տվարուժկի

    CZ

    Pardubický perník

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պառդուբիցկի պեռնիկ

    CZ

    Pohořelický kapr

    DOP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Պոհորժելիցկի կապռ

    CZ

    Štramberské uši

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Շտռամբեռսկէ ուշի

    CZ

    Třeboňský kapr

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Տրժեբոնյսկի կապռ

    CZ

    Valašský frgál

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Վալաշսկի ֆռգալ

    CZ

    Všestarská cibule

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Վշեստառսկա ցիբուլե

    CZ

    Žatecký chmel

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Ժատեցկի խմել

    CZ

    Znojemské pivo

    IGP

    Birra

    Զնոյեմսկէ պիվո

    DK

    Danablu

    IGP

    Formaggi

    Դանաբլու

    DK

    Esrom

    IGP

    Formaggi

    Էսրոմ

    DK

    Lammefjordsgulerod

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լամմեֆյորսգուլըրոդ

    DK

    Lammefjordskartofler

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լամմեֆյորսքաթոֆլեր

    DK

    Vadehavslam

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վեդըհաուսլամ

    DK

    Vadehavsstude

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վեդըհաուստուդը

    FI

    Kainuun rönttönen

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Կայնուն ռյոնտյոնեն

    FI

    Kitkan viisas

    DOP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Կիտկան վիիսաս

    FI

    Lapin Poron kuivaliha

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Լապին Պորոն կուիվալիհա

    FI

    Lapin Poron kylmäsavuliha

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Լապին Պորոն կյուլմասավուլիհա

    FI

    Lapin Poron liha

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Լապին Պորոն լիհա

    FI

    Lapin Puikula

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լապին Պուիկուլա

    FI

    Puruveden muikku

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Պուրուվեդեն մուիկկու

    FR

    Abondance

    DOP

    Formaggi

    Աբոնդանս

    FR

    Abricots rouges du Roussillon

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Աբրիկո րուժ դյու Րուսսիյոն

    FR

    Agneau de lait des Pyrénées

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյո դը լե դէ Փիրենէ

    FR

    Agneau de l'Aveyron

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյո դր լ՛Ավերոն

    FR

    Agneau de Lozère

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյո դր Լոզեր

    FR

    Agneau de Pauillac

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյո դր Պոյակ

    FR

    Agneau de Sisteron

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյո դր Սիստերոն

    FR

    Agneau du Bourbonnais

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյո դյու Բուրբոնե

    FR

    Agneau du Limousin

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյո դյու Լիմուզան

    FR

    Agneau du Périgord

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյո դյու Պերիգոր

    FR

    Agneau du Poitou-Charentes

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյո դյու Փուաթյու-Շարանթ

    FR

    Agneau du Quercy

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյո դյու Քերսի

    FR

    Ail blanc de Lomagne

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Այ բլոն դը Լոմանյ

    FR

    Ail de la Drôme

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Այ դր լա Դրոմ

    FR

    Ail fumé d'Arleux

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Այ ֆյումէ դ՛Արլո

    FR

    Ail rose de Lautrec

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Այ րոզ դր Լոտրեկ

    FR

    Anchois de Collioure

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Անշուա դը Կոլյուր

    FR

    Artichaut du Roussillon

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Արտիշո դր Րուսսիյոն

    FR

    Asperge des sables des Landes

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ասպերժ դե սաբլը դե Լանդ

    FR

    Asperges du Blayais

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ասպերժ դյու Բլայե

    FR

    Banon

    DOP

    Formaggi

    Բանոն

    FR

    Barèges-Gavarnie

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բարեժ-Գավարնի

    FR

    Béa du Roussillon

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բեա դյու Րուսսիյոն

    FR

    Beaufort

    DOP

    Formaggi

    Բուֆոր

    FR

    Bergamote(s) de Nancy

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Բերգամոտ դը Նոնսի

    FR

    Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Բյոր Շարանթ-Պուաթու, Բյոր դե Շարանթ,

    Բյոր դե Դու-Սեվրը

    FR

    Beurre de Bresse

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Բյոր դը Բրես

    FR

    Beurre d'Isigny

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Բյոր դ՛Իզինյի

    FR

    Bleu d'Auvergne

    DOP

    Formaggi

    Բլյո դ՛Օվերն

    FR

    Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel

    DOP

    Formaggi

    Բլյո դր Ժեքս Օ-ժուրա, Բլյո դր Սեմոնսել

    FR

    Bleu des Causses

    DOP

    Formaggi

    Բլյո դե Կոսս

    FR

    Bleu du Vercors-Sassenage

    DOP

    Formaggi

    Բլյո դյու Վերկոր-Սեսսնաժ

    FR

    Bœuf charolais du Bourbonnais

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բյոֆ շարոլե դյու Բուրբոնե

    FR

    Bœuf de Bazas

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բյոֆ դր Բազաս

    FR

    Bœuf de Chalosse

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բյոֆ դը Շալոսս

    FR

    Bœuf de Charolles

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բյոֆ դը Շարոլ

    FR

    Boeuf de Vendée

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բյոֆ դը Վոնդե

    FR

    Bœuf du Maine

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բյոֆ դյու Մեն

    FR

    Boudin blanc de Rethel

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Բուդան բլոն դը Րետել

    FR

    Brie de Meaux

    DOP

    Formaggi

    Բրի դը Մո

    FR

    Brie de Melun

    DOP

    Formaggi

    Բրի դը Մոլան

    FR

    Brioche vendéenne

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Բրիոշ վոնդեեն

    FR

    Brocciu Corse / Brocciu

    DOP

    Formaggi

    Բրոչշու կորս/Բրոչշու

    FR

    Camembert de Normandie

    DOP

    Formaggi

    Կեմոնբեր դը Նորմանդի

    FR

    Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կանար ա ֆուաո գրա դյու Սյուդ-Ուեստ (Շալոսս, Գասկոնյ, Ժերս, Լանդ, Պերիգոր, Կերսի)

    FR

    Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet

    DOP

    Formaggi

    Կանտալ; Ֆուրմը դը Կանտալ; Կանտալե

    FR

    Chabichou du Poitou

    DOP

    Formaggi

    Շաբիշու դյու Փուաթյու

    FR

    Chaource

    DOP

    Formaggi

    Շաուրս

    FR

    Charolais

    DOP

    Formaggi

    Շարոլե

    FR

    Chasselas de Moissac

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Շասլա դը Մուասսակ

    FR

    Châtaigne d'Ardèche

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Շատենյ դ՛Արդեշ

    FR

    Chevrotin

    DOP

    Formaggi

    Շըվրոտան

    FR

    Cidre de Bretagne; Cidre Breton

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Սիդրը դը Բրետանյ, Սիդրը Բրետոն

    FR

    Cidre de Normandie; Cidre Normand

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Սիդրը դը Նորմանդի, Սիդրը Նորման

    FR

    Citron de Menton

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սիտրոն դը Մանտոն

    FR

    Clémentine de Corse

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Քլեմանտին դը Կորս

    FR

    Coco de Paimpol

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կոկո դը Պամպոլ

    FR

    Comté

    DOP

    Formaggi

    Կոմտե

    FR

    Coppa de Corse / Coppa de Corse — Coppa di Corsica

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կոպա դը Կորս/Կոպա դե Կորսե — Կոպա դի Կորսիկա

    FR

    Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

    IGP

    Fresh fish, molluscs, and crustaceans and products derived there from

    Կոկի Սան-Ժակ դե Կոտ դ՛Արմոր

    FR

    Cornouaille

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Կորնուայ

    FR

    Crème de Bresse

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Կրեմ դո Բրես

    FR

    Crème d'Isigny

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Կրեմ դ՛Իզինի

    FR

    Crème fraîche fluide d'Alsace

    IGP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Կրեմ ֆրեշ ֆլուի դ՛Ալզաս

    FR

    Crottin de Chavignol / Chavignol

    DOP

    Formaggi

    Կրոտտոն դը Շավինյոլ/Շավինյոլ

    FR

    Dinde de Bresse

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Դանդ դը Բրես

    FR

    Domfront

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Դոմֆրոն

    FR

    Echalote d'Anjou

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Էշալոտ դ՛Անժու

    FR

    Emmental de Savoie

    IGP

    Formaggi

    Էմոնտալ դը Սավուա

    FR

    Emmental français est-central

    IGP

    Formaggi

    Էմոնտալ ֆրանսե է-սոնթրալ

    FR

    Époisses

    DOP

    Formaggi

    Էփուաս

    FR

    Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆարին դը բլե նուար դը Բրետայն/Ֆարին դը բլե նուար դը Բրետայն — Գուինիզ դյու Բրեիզ

    FR

    Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆարին դյո շատանյ կորս/Ֆարինա կաստանինա կորսա

    FR

    Farine de Petit Epeautre de Haute Provence

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆարին դը Պտիտ Էպոտրը դը Ուտ Փրովոնս

    FR

    Figue de Solliès

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆիգ դը Սոլյես

    FR

    Fin Gras/ Fin Gras du Mézenc

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Ֆան գրա/ֆան գրա դյու Մեզին

    FR

    Foin de Crau

    DOP

    Fieno

    Ֆուան դը Կրո

    FR

    Fourme d'Ambert

    DOP

    Formaggi

    Ֆուրմը դ՛Ոմբեր

    FR

    Fourme de Montbrison

    DOP

    Formaggi

    Ֆուրմը դը Մոնբրիզոն

    FR

    Fraise du Périgord

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆրեզ դյու Պերիգոր

    FR

    Fraises de Nîmes

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆրեզ դը Նիմը

    FR

    Gâche vendéenne

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Գյաշ Վանդեեն

    FR

    Génisse Fleur d'Aubrac

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Ժենիս ֆլյոր դ՛Օբրակ

    FR

    Gruyère

    IGP

    Formaggi

    Գրուիեր

    FR

    Haricot tarbais

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Արիկո տարբե

    FR

    Huile d'olive d'Aix-en-Provence

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ուվիլ դ՛օլիվ դ՛Էքս-ոն-Պրովանս

    FR

    Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ուվիլ դ՛օլիվ դե Կոր, Ուվիլ դ՛օլիվ դե Կոր-Օլիու դի Կորսիկա

    FR

    Huile d'olive de Haute-Provence

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ուվիլ դ՛օլիվ դը Օդը-Պրովանս

    FR

    Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ուվիլ դ՛օլիվ դյո լա Վալե դե Բո-դե-Պրովանս

    FR

    Huile d'olive de Nice

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նիս

    FR

    Huile d'olive de Nîmes

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նիմ

    FR

    Huile d'olive de Nyons

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նյոն

    FR

    Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

    DOP

    Oli essenziali

    Ուվիլ էսանսիել դը լավանդ դ Ո-Փրովանս/ էսոնս դը լավանդ դ Ո-Փրովանս

    FR

    Huîtres Marennes Oléron

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Ուիթրը մարան Օլերոն

    FR

    Jambon d'Auvergne

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ժամբոն դ՛Օվերնյ

    FR

    Jambon de Bayonne

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ժամբոն դը Բայոն

    FR

    Jambon de Lacaune

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ժամբոն դը Լակոն

    FR

    Jambon de l'Ardèche

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ժամբոն դյո լ՛Արդեշ

    FR

    Jambon de Vendée

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ժամբոն դե Վանդե

    FR

    Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse — Prisuttu

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ժամբոն սեկ դը Կորս/ Ժամբոն սեկ դը Կորս — Փրիսութու

    FR

    Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ժամբոն սեկ է նուա դը ժամբոն սեկ դեզ Արդեն

    FR

    Kiwi de l'Adour

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կիուի դյո լ՛Ադյուր

    FR

    Laguiole

    DOP

    Formaggi

    Լագյոլ

    FR

    Langres

    DOP

    Formaggi

    Լանգր

    FR

    Lentille verte du Puy

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լանտի վերտ դյու Փուի

    FR

    Lentilles vertes du Berry

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լանտի վերտ դյու Բերի

    FR

    Lingot du Nord

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լանգո դյու Նոր

    FR

    Livarot

    DOP

    Formaggi

    Լիվարո

    FR

    Lonzo de Corse / Lonzo de Corse — Lonzu

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Լոնզո դը Կորս/Լոնզո դե Կորս-Լոնզու

    FR

    Mâche nantaise

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մաշ նանտեզ

    FR

    Mâconnais

    DOP

    Formaggi

    Մակոնե

    FR

    Maine — Anjou

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Մեն-Անժու

    FR

    Maroilles / Marolles

    DOP

    Formaggi

    Մարուալ/Մարոլ

    FR

    Melon de Guadeloupe

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելոն դը Գուադելուպ

    FR

    Melon du Haut-Poitou

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելոն դյու Օ-Փուաթյու

    FR

    Melon du Quercy

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելոն դյու Կերսի

    FR

    Miel d'Alsace

    IGP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մյել դ՛Ալզաս

    FR

    Miel de Corse; Mele di Corsica

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մյել դը Կորս, Մելե դի Կորսիկա

    FR

    Miel de Provence

    IGP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մյել դը Պրովանս

    FR

    Miel de sapin des Vosges

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մյել դը սապան դը Վոժ

    FR

    Miel des Cévennes

    IGP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մյել դը Սեվեն

    FR

    Mirabelles de Lorraine

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Միրաբել դը Լորեն

    FR

    Mogette de Vendée

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մոժետ դը Վանդե

    FR

    Mont d'Or; Vacherin du Haut-Doubs

    DOP

    Formaggi

    Մոն դ՛Օր, Վաշրոն դյու Օ-Դու

    FR

    Morbier

    DOP

    Formaggi

    Մորբյե

    FR

    Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

    DOP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Մուլ դը Բուշո դո լա Բե դյու Մոն-Սան-Միշել

    FR

    Moutarde de Bourgogne

    IGP

    Pasta di mostarda

    Մուտարդը դը Բուրգոնյ

    FR

    Munster; Munster-Géromé

    DOP

    Formaggi

    Մանստեր, Մանստեր-Ժերոմե

    FR

    Muscat du Ventoux

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մյուսկա դյու Վոնտու

    FR

    Neufchâtel

    DOP

    Formaggi

    Նեշատել

    FR

    Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Նուազետտ դո Սարվիոն-Նուչիոլա դի Չերվիոնի

    FR

    Noix de Grenoble

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Նուա դը Գրենոբլ

    FR

    Noix du Périgord

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Նուա դյու Պերիգոր

    FR

    Œufs de Loué

    IGP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Օ դը Լուե

    FR

    Oie d'Anjou

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Ուա դ՛Անժու

    FR

    Oignon de Roscoff

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Օնիոն դը Րոսքոֆ

    FR

    Oignon doux des Cévennes

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Օնյոն դու դե Սեվեն

    FR

    Olive de Nice

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Օլիվ դը Նիս

    FR

    Olive de Nîmes

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Օլիվ դը Նիմ

    FR

    Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Օլիվ քասե դը լա Վալե դե Բո դը Պրովանս

    FR

    Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Օլիվ նուար դը լա Վալե դը Բո դը Պրովանս

    FR

    Olives noires de Nyons

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Օլիվ նուար դը Նյոնս

    FR

    Ossau-Iraty

    DOP

    Formaggi

    Օսո-Իրատի

    FR

    Pâté de Campagne Breton

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պատե դը Կամպանյ Բրոտուն

    FR

    Pâtes d'Alsace

    IGP

    Pasta

    Պատ դ՛Ալզաս

    FR

    Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Պեյ դ՛Օժ, Պեյ դ՛Օժ-Կոմբրըմեր

    FR

    Pélardon

    DOP

    Formaggi

    Պելարդոն

    FR

    Petit Épeautre de Haute Provence

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պետիտ Էպոտր դը Ուտ Պրովանս

    FR

    Picodon

    DOP

    Formaggi

    Պիկոդոն

    FR

    Piment d'Espelette; Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Պիմոն դ՛Էսպելետ, Պիմոն դ՛Էսպելետ-Էզպելետակո Բիպեռա

    FR

    Pintadeau de la Drôme

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պանտադո դը լա Դրոմ

    FR

    Poireaux de Créances

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Փուարո դը Կրեանս

    FR

    Pomelo de Corse

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պոմելո դը Կորս

    FR

    Pomme de terre de l'Île de Ré

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պոմմ դը տեր դը լ՛Իլ դը Րե

    FR

    Pomme du Limousin

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պոմ դյու Լիմուզան

    FR

    Pommes de terre de Merville

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պոմմ դը տեր դո Մերվիլլ

    FR

    Pommes des Alpes de Haute Durance

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պոմ դեզ Ալպ դը Οտ Դյորանս

    FR

    Pommes et poires de Savoie

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պոմ է փուար դը Սավուա

    FR

    Pont-l'Évêque

    DOP

    Formaggi

    Պոն-լ՛Էվեկ

    FR

    Porc d'Auvergne

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պոր դ՛Օվերնյ

    FR

    Porc de Franche-Comté

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պոր դը Ֆրանշ-Կոնտե

    FR

    Porc de la Sarthe

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պոր դը լա Սարտ

    FR

    Porc de Normandie

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պոր դը Նորմանդի

    FR

    Porc de Vendée

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պոր դը Վանդե

    FR

    Porc du Limousin

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պոր դյու Լիմուզան

    FR

    Porc du Sud-Ouest

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պոր դյու Սյուդ-Ուեստ

    FR

    Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պուլե դե Սեվեն/Շապոն դե Սեվեն

    FR

    Pouligny-Saint-Pierre

    DOP

    Formaggi

    Պուլինյի-Սան-Փիեր

    FR

    Prés-salés de la baie de Somme

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պրե-սալէ դե լա բե դը Սոմ

    FR

    Prés-salés du Mont-Saint-Michel

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պրե-սալէ դյու Մոն-Սան-Միշել

    FR

    Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Փրյունո դ՛Աժան, Փրյունո դ՛Աժան մի-քյուի

    FR

    Raviole du Dauphiné

    IGP

    Pasta

    Րավյոլ դյու Դոֆինի

    FR

    Reblochon; Reblochon de Savoie

    DOP

    Formaggi

    Րեբլոշոն, Րեբլոշոն դը Սավուա

    FR

    Rigotte de Condrieu

    DOP

    Formaggi

    Րիգոտ դը Կոնդրիյո

    FR

    Rillettes de Tours

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Րիյետ դո Թուր

    FR

    Riz de Camargue

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Րի դը Կամարգ

    FR

    Rocamadour

    DOP

    Formaggi

    Ռոկամադուր

    FR

    Roquefort

    DOP

    Formaggi

    Ռոկֆոր

    FR

    Sainte-Maure de Touraine

    DOP

    Formaggi

    Սանտ-Մոր դը Տուրեն

    FR

    Saint-Marcellin

    IGP

    Formaggi

    Սան-Մարսոլան

    FR

    Saint-Nectaire

    DOP

    Formaggi

    Սան-Նեկտեր

    FR

    Salers

    DOP

    Formaggi

    Սալեր

    FR

    Saucisse de Montbéliard

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սոսիս դը Մունբելիար

    FR

    Saucisse de Morteau / Jésus de Morteau

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սոսիս դը Մարթու/Ժեզյու դը Մարթու

    FR

    Saucisson de Lacaune / Saucisse de Lacaune

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սոսիսոն դը Լաքոն/

    Սոսիս դը Լաքոն

    FR

    Saucisson de l'Ardèche

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սոսիսոն դը լ՛Արդեշ

    FR

    Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Սել դո Գերանդ/Ֆլյոր դը սել դը Գերանդ

    FR

    Selles-sur-Cher

    DOP

    Formaggi

    Սել-սյոր-Շեր

    FR

    Taureau de Camargue

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Տուրու դը Կամարգ

    FR

    Tome des Bauges

    DOP

    Formaggi

    Տոմ դե Բուժ

    FR

    Tomme de Savoie

    IGP

    Formaggi

    Տոմ դը Սավուա

    FR

    Tomme des Pyrénées

    IGP

    Formaggi

    Տոմ դը Փիրենէ

    FR

    Valençay

    DOP

    Formaggi

    Վալանսե

    FR

    Veau d'Aveyron et du Ségala

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վո դ՛Ավերոն է դյու Սեգալա

    FR

    Veau du Limousin

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վո դյու Լիմուզան

    FR

    Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը Բրես/Պուլե դը Բրես/Պուլարդը դը Բրես/Շապոն դը Բրես

    FR

    Volailles d'Alsace

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դ՛Ալզաս

    FR

    Volailles d'Ancenis

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դ՛Անսենի

    FR

    Volailles d'Auvergne

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դ՛Օվերնյ

    FR

    Volailles de Bourgogne

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը Բուրգոնյ

    FR

    Volailles de Bretagne

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը Բրետանյ

    FR

    Volailles de Challans

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը Շալոն

    FR

    Volailles de Cholet

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը Շոլե

    FR

    Volailles de Gascogne

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը Գասքոնյ

    FR

    Volailles de Houdan

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը Ուդոն

    FR

    Volailles de Janzé

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը Ժոնզե

    FR

    Volailles de la Champagne

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը լա Շամպանյ

    FR

    Volailles de la Drôme

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը լա Դրոմ

    FR

    Volailles de l'Ain

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը լ՛Ան

    FR

    Volailles de Licques

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դո Լիկ

    FR

    Volailles de l'Orléanais

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը լ'Օրլեանե

    FR

    Volailles de Loué

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը Լուե

    FR

    Volailles de Normandie

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը Նորմանդի

    FR

    Volailles de Vendée

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դը Վանդե

    FR

    Volailles des Landes

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դե Լանդ

    FR

    Volailles du Béarn

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու Բեարն

    FR

    Volailles du Berry

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու Բերի

    FR

    Volailles du Charolais

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու Շարոլե

    FR

    Volailles du Forez

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու Ֆորե

    FR

    Volailles du Gatinais

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու Գաթինե

    FR

    Volailles du Gers

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու Ժերս

    FR

    Volailles du Languedoc

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու Լանդեգոկ

    FR

    Volailles du Lauragais

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու Լուրագե

    FR

    Volailles du Maine

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու Մեն

    FR

    Volailles du plateau de Langres

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու պլատո դը Լանգր

    FR

    Volailles du Val de Sèvres

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու Վալ դե Սեվր

    FR

    Volailles du Velay

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վոլայ դյու Վելե

    DE

    Aachener Printen

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Աախներ Փրինտըն

    DE

    Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher Weihnachtsleberwurst

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    ԱախներՎայնախտս-Լեբերվուրստ/Օեխեր Վայնախտսլեբերվուրսթ

    DE

    Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Աբենսբերգեր Շպարգըլ/ Աբենսբերգեր Քֆալիթետսշպարգըլ

    DE

    Aischgründer Karpfen

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Աիյշգրունդեր Քարպֆըն

    DE

    Allgäuer Bergkäse

    DOP

    Formaggi

    Ալգոյեր Բեագքէզե

    DE

    Allgäuer Emmentaler

    DOP

    Formaggi

    Ալգոյերր Էմընթալեր

    DE

    Altenburger Ziegenkäse

    DOP

    Formaggi

    Ալթենբուրգեր Ցիգենքէզե

    DE

    Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ամալենդը Դիենրաուխշինըն, Ամալենդը Քաթընշինկըն

    DE

    Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ամալենդեր շինըն, Ամալենդեր Քնոխընշինըն

    DE

    Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բամբերգեր Հյորնլա / Բամբերգեր Հյորնլե/ Բամբերգեր Հյորնխըն

    DE

    Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez'n / Bayerische Brezel

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Բայերիշը Բրեցը/ Բայերիշը Բրեցն/ Բայերիշը Բրեցն/

    Բայերիշը Բրեցե

    DE

    Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բայերիշեր Մերեթիխ, Բայերիշեր Քրեն

    DE

    Bayerisches Bier

    IGP

    Birra

    Բայերիշես Բիր

    DE

    Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բայերիշես Րինդֆլայշ/ Րինդֆլայշ աուս Բայերն

    DE

    Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbaugebiet Borneim

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բորնհայմեր Շպարգըլ/ Շպարգըլ աուս դեմ Անբաուգեբիտ Բորնհայմ

    DE

    Bremer Bier

    IGP

    Birra

    Բրեմեր Բիր

    DE

    Bremer Klaben

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Բրեմեր Քլաբըն

    DE

    Diepholzer Moorschnucke

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Դիփհոլյցեր Մոշնոքը

    DE

    Dithmarscher Kohl

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Դիտմարշեր Քոլ

    DE

    Dortmunder Bier

    IGP

    Birra

    Դորտմունդեր Բիր

    DE

    Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Դրեզդներ Քրիստշտոլեն/ Դրեզդներ Շտոլեն/ Դրեզդներ Վայնախտսշտոլեն

    DE

    Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert

    IGP

    Pasta di mostarda

    Դյուսելդորֆեր Մոստաթ/ Դյուսելդորֆեր Զենֆ Մոստաթ/ Դյուսելդորֆեր Ուըթյուփ Մոստաթ/ Էխտեր Դյուսելդորֆեր Մոստերթ

    DE

    Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Այխսֆելդեր Ֆելդգիքեր/ Այխսֆելդեր Ֆելդկիքեր

    DE

    Elbe-Saale Hopfen

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Էլբը-Զալը Հոպֆըն

    DE

    Feldsalat von der Insel Reichenau

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆելդսալատ ֆոն դեր Ինզել Րայխենաու

    DE

    Filderkraut / Filderspitzkraut

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆիլդերքրաութ/ Ֆիլդերշպիցքրաութ

    DE

    Frankfurter Grüne Soße / Frankfurter Grie Soß

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆրանֆուրթեր Գրյունը Զոսը/ ֆրանֆուրթեր Գրի Զոս

    DE

    Fränkischer Grünkern

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆրենկիշեր Գրյունքեն

    DE

    Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Ֆրենկիշեր Քարպֆըն / Ֆրանկընքարպֆըն/ Քարպֆըն աուս Ֆրանկըն

    DE

    Glückstädter Matjes

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Գլյուկշտեդթեր Մատյես

    DE

    Göttinger Feldkieker

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Գյոթինգեր Ֆելդքիքեր

    DE

    Göttinger Stracke

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Գյոթինգեր Շտրաքը

    DE

    Greußener Salami

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Գրոյսեներ Զալամի

    DE

    Gurken von der Insel Reichenau

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Գուրկըն ֆոն դեր Ինզել Րայխենաու

    DE

    Halberstädter Würstchen

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Հալբըրշտեթեր Վյուրստխեն

    DE

    Hessischer Apfelwein

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Հեսիշեր Ապֆելվայն

    DE

    Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs

    IGP

    Formaggi

    Հեսիշեր Հանդքէզե/ Հեսիշեր Հանդքիզ

    DE

    Hofer Bier

    IGP

    Birra

    Հոֆեր Բիր

    DE

    Hofer Rindfleischwurst

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Հոֆեր Րինֆլայշվուրսթ

    DE

    Holsteiner Karpfen

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Հոլյշտեներ Քապֆըն

    DE

    Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauchschinken/ Holsteiner Knochenschinken

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Հոլյշտեներ Քաընշինըն / Հոլշտայներ Շինըն/ Հոլշտեներ Քատենրաուրշինկըն/ Հոլշտենը Քնոխընշինըն

    DE

    Holsteiner Tilsiter

    IGP

    Formaggi

    Հոլշտեներ Թիլզիթը

    DE

    Hopfen aus der Hallertau

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Հոփֆըն աուս դե Հալաթաու

    DE

    Höri Bülle

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Հուորի Բյուլը

    DE

    Kölsch

    IGP

    Birra

    Քոլչ

    DE

    Kulmbacher Bier

    IGP

    Birra

    Քուլմբախեր Բիր

    DE

    Lausitzer Leinöl

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Լաուզիցեր Լայնոիլ

    DE

    Lübecker Marzipan

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Լյուբեքեր Մացիփան

    DE

    Lüneburger Heidekartoffeln

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լյունեբորգեր Հայդեքարթոֆելն

    DE

    Lüneburger Heidschnucke

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Լյունեբորգեր Հայդշնոքը

    DE

    Mainfranken Bier

    IGP

    Birra

    Մայնֆրանկըն Բիր

    DE

    Meißner Fummel

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Մայսներ Ֆումմե

    DE

    Münchener Bier

    IGP

    Birra

    Մյունխներ Բիր

    DE

    Nieheimer Käse

    IGP

    Formaggi

    Նիհեմեր Քիզը

    DE

    Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Նյունբերգեր Բրատվյուրստը, Նյունբերգեր Րոստբրատվյուրստը

    DE

    Nürnberger Lebkuchen

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Նյուրնբերգեր Լեբքուխըն

    DE

    Obazda / Obatzter

    IGP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Օբազդա/Օբացթեր

    DE

    Oberlausitzer Biokarpfen

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Օբերլաուզիցեր Բիոքարպֆըն

    DE

    Oberpfälzer Karpfen

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Օբերպֆելցեր Քարպֆըն

    DE

    Odenwälder Frühstückskäse

    DOP

    Formaggi

    Օդենվելդեր ֆրյուստյուքսքէզե

    DE

    Reuther Bier

    IGP

    Birra

    Րոյթեր Բիր

    DE

    Rheinisches Apfelkraut

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Րայնիշըս Ապֆելքրաութ

    DE

    Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Րայնիշըս Ցուկըուբենքրաութ/ Րայնիշըս Ցուկըուբենզիրոփ/ Րայնիշըս Րուբընքրաութ

    DE

    Salate von der Insel Reichenau

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Զալաթե ֆոն դեր Ինզել Րայխենաու

    DE

    Salzwedeler Baumkuchen

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Զալցվեդեըլեր Բաումքուխըն

    DE

    Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Շրոբընհաուզըներ Շպարգըլ/Շպարգըլ աուս դեմ Շրոբընհաուզըներ Լանթ/Շպարգըլ աուս դեմ Անբաուգըբիթ Շրոբընհաուզըն

    DE

    Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen

    IGP

    Pasta

    Շվիբիշը Մաուլյթաշըն/ Շվիբիշը Զոպընմաուլյթաշըն

    DE

    Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

    IGP

    Pasta

    Շվեբիշը Սպեցլը/ Շվեբիշը Քնոպֆլը

    DE

    Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Շվեբիշ-Հելիշես Քվալիթիթսշվայնըֆլայշ

    DE

    Schwarzwälder Schinken

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շվացվելդեր Շինքըն

    DE

    Schwarzwaldforelle

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Շվարցվալդֆորելը

    DE

    Spalt Spalter

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Շպալթ Շպալթեր

    DE

    Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Շպարգըլ աուս Ֆրանկըն /Ֆրենքիշեր Շպարգըլ/ Ֆրանկըն-Շպարգըլ

    DE

    Spreewälder Gurken

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Շպրեվելդեր Գուրկըն

    DE

    Spreewälder Meerrettich

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Շպրեվելդեր Մերըթիխ

    DE

    Stromberger Pflaume

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Շտրոմբերգեր Փֆլաումը

    DE

    Tettnanger Hopfen

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Թետնանգեր Հոպֆըն

    DE

    Thüringer Leberwurst

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Թյուրիներ Լիբըվոսթ

    DE

    Thüringer Rostbratwurst

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Թյուրիներ Րոստբրատվուրսթ

    DE

    Thüringer Rotwurst

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Թյուրիներ Րուտվուրսթ

    DE

    Tomaten von der Insel Reichenau

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Թոմատըն ֆոն դեր Ինզել Րայխենաու

    DE

    Walbecker Spargel

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Վալբեքեր Շպարգըլ

    DE

    Weideochse vom Limpurger Rind

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վայդըոքսը ֆոմ Լիմփուրգեր Րինդ

    DE

    Weißlacker / Allgäuer Weißlacker

    DOP

    Formaggi

    Վայսլաքեր / Ալգոյեր Վայսլաքեր

    DE

    Westfälischer Knochenschinken

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Վեսթֆելիշեր Քնոխընշինկըն

    DE

    Westfälischer Pumpernickel

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Վեսթֆելիշեր Փումփըրնիքըլ

    GR

    Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Այյոս Մատթեոս Կերկիրաս

    GR

    Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Աղուրելիո Խալկիդիկիս

    GR

    Ακτινίδιο Πιερίας

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ակտինիդիո Պիերիաս

    GR

    Ακτινίδιο Σπερχειού

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ակտինիդիո Սպերխիու

    GR

    Ανεβατό

    DOP

    Formaggi

    Անեվատո

    GR

    Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ապոկորոնաս Խանիոն Կրիտիս

    GR

    Αρνάκι Ελασσόνας

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Առնակի Էլասոնաս

    GR

    Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Արխանես Իրակլիու Կրիտիս

    GR

    Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

    DOP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Ավղոտարախո Մեսոլոնգիու

    GR

    Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Վիանոս Իրակլիու Կրիտիս

    GR

    Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Վորիոս Միլոպոտամոս Րեթիմնիս Կրիտիս

    GR

    Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ղալանո Մետանգիցիու Խալկիդիկիս

    GR

    Γαλοτύρι

    DOP

    Formaggi

    Ղալոտիրի

    GR

    Γραβιέρα Αγράφων

    DOP

    Formaggi

    Ղրավյերա Աղրաֆոն

    GR

    Γραβιέρα Κρήτης

    DOP

    Formaggi

    Ղրավյերա Կրիտիս

    GR

    Γραβιέρα Νάξου

    DOP

    Formaggi

    Ղրավյերա Նաքսու

    GR

    Ελιά Καλαμάτας

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Էլյա Կալամատաս

    GR

    Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Էքսերետիկո պարթենո էլեոլադո «Տրիզինիա»

    GR

    Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Էքսերետիկո պարթենո էլէոլադո Թրափսանո

    GR

    Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Էքսերետիկո Պարթենո Էլէոլադո Սելինո Կրիտիս

    GR

    Ζάκυνθος

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Զակինթոս

    GR

    Θάσος

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Թասոս

    GR

    Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Թրուբա Ամպադյաս Րեթիմնիս Կրիտիս

    GR

    Θρούμπα Θάσου

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Թրուբա Թասու

    GR

    Θρούμπα Χίου

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Թրուբա Խիու

    GR

    Καλαθάκι Λήμνου

    DOP

    Formaggi

    Կալաթակի Լիմնու

    GR

    Καλαμάτα

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կալամատա

    GR

    Κασέρι

    DOP

    Formaggi

    Կասերի

    GR

    Κατίκι Δομοκού

    DOP

    Formaggi

    Կատիկի Դոմոկու

    GR

    Κατσικάκι Ελασσόνας

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կացիկակի Էլասոնաս

    GR

    Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կելիֆոտո Ֆիստիկի Ֆթիոտիդաս

    GR

    Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կերասյա տրաղանա Րոդոխորիու

    GR

    Κεφαλογραβιέρα

    DOP

    Formaggi

    Կեֆալողրավյերա

    GR

    Κεφαλονιά

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կեֆալոնյա

    GR

    Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կոլիմվարի Խանիոն Կրիտիս

    GR

    Κονσερβολιά Αμφίσσης

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կոնսերվոլյա Ամֆիսիս

    GR

    Κονσερβολιά Άρτας

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կոնսերվոլյա Արտաս

    GR

    Κονσερβολιά Αταλάντης

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կոնսերվոլյա Ատալանդիս

    GR

    Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կոնսերվոլյա Պիյու Վոլու

    GR

    Κονσερβολιά Ροβίων

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կոնսերվոլյա Րովիոն

    GR

    Κονσερβολιά Στυλίδας

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կոնսերվոլյա Ստիլիդաս

    GR

    Κοπανιστή

    DOP

    Formaggi

    Կոպանիստի

    GR

    Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կորինթիակի Ստաֆիդա Վոստիցա

    GR

    Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կում Կուատ Կերկիրաս

    GR

    Κρανίδι Αργολίδας

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կրանիդի Արղոլիդաս

    GR

    Κρητικό παξιμάδι

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Կրիտիկո Պաքսիմադի

    GR

    Κροκεές Λακωνίας

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կրոկես Լակոնիաս

    GR

    Κρόκος Κοζάνης

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Կրոկոս Կոզանիս

    GR

    Λαδοτύρι Μυτιλήνης

    DOP

    Formaggi

    Լադոտիրի Միտիլինիս

    GR

    Λακωνία

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Լակոնիա

    GR

    Λέσβος; Mυτιλήνη

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Լեսվոս, Միտիլինի

    GR

    Λυγουριό Ασκληπιείου

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Լիղուրյո Ասկիպիիու

    GR

    Μανούρι

    DOP

    Formaggi

    Մանուրի

    GR

    Μανταρίνι Χίου

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մանդարինի Խիու

    GR

    Μαστίχα Χίου

    DOP

    Gomme e resine naturali

    Մաստիխա Խիու

    GR

    Μαστιχέλαιο Χίου

    DOP

    Oli essenziali

    Մաստիխելեո Խիու

    GR

    Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Մելի Էլատիս Մենալու Վանիլյա

    GR

    Μεσσαρά

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Մեսարա

    GR

    Μετσοβόνε

    DOP

    Formaggi

    Մեցովոնե

    GR

    Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Միլա Զաղորաս Պիլիու

    GR

    Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Միլա Տելիսիուս Պիլաֆա Տրիպոլեոս

    GR

    Μήλο Καστοριάς

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Միլո Կաստորյաս

    GR

    Μπάτζος

    DOP

    Formaggi

    Բաձոս

    GR

    Ξερά σύκα Κύμης

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Քսերա սիկա Կիմիս

    GR

    Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Քսիրա Սիկա Տաքսիարխի

    GR

    Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας

    DOP

    Formaggi

    Քսիղալո Սիտիաս/ Քսիղալո Սիտիաս

    GR

    Ξυνομυζήθρα Κρήτης

    DOP

    Formaggi

    Քսինոմիզիթրա Կրիտիս

    GR

    Ολυμπία

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Օլիմբիա

    GR

    Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պատատա Կատո Նեվրոկոպիու

    GR

    Πατάτα Νάξου

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պատատա Նաքսու

    GR

    Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Պեզա Իրակիլիու Կրիտիս

    GR

    Πέτρινα Λακωνίας

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Պետրինա Լակոնիաս

    GR

    Πηχτόγαλο Χανίων

    DOP

    Formaggi

    Պիխտողալո Խանիոն

    GR

    Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պորտոկալյա Մալեմե Խանիոն Կրիտիս

    GR

    Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պրասինես Էլյես Խալկիդիկիս

    GR

    Πρέβεζα

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Պրեվեզա

    GR

    Ροδάκινα Νάουσας

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ռոդակինա Նաուսաս

    GR

    Ρόδος

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ռոդոս

    GR

    Σάμος

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Սամոս

    GR

    Σαν Μιχάλη

    DOP

    Formaggi

    Սան Միխալի

    GR

    Σητεία Λασιθίου Κρήτης

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Սիտիա Լասիթիու Կրիտիս

    GR

    Σταφίδα Ζακύνθου

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ստաֆիդա Զակինթու

    GR

    Σταφίδα Ηλείας

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ստաֆիդա Իլիաս

    GR

    Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ստաֆիդա Սուլտանինա Կրիտիս

    GR

    Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սիկա Վրավրոնաս Մարկոպուլու Մեսոյիոն

    GR

    Σφέλα

    DOP

    Formaggi

    Սֆելա

    GR

    Τοματάκι Σαντορίνης

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Տոմատակի Sանտորինիս

    GR

    Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ցակոնիկի Մելիձանա Լեոնիդիու

    GR

    Τσίχλα Χίου

    DOP

    Gomme e resine naturali

    Ցիխիա Խիու

    GR

    Φάβα Σαντορίνης

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆավա Սանտորինիս

    GR

    Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆասոլյա (Յիրանդես Էլեֆանդես) Պրեսպոն Ֆլորինաս

    GR

    Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆասոլյա (պլակե մեղալոսպերմա) Պրեսպոն Ֆլորինաս

    GR

    Φασόλια Βανίλιες Φενεού

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆասոլյա Վանիլյես Ֆենեու

    GR

    ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    ՖԱՍՈԼՅԱ ՅԻՂԱՆԴԵՍ — ԷԼԵՖԱՆԴԵՍ ԿԱՍՏՈՐՅԱՍ

    GR

    Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆասոլյա յիղանդես էլեֆանդես Կատո Նեվրոկոպիու

    GR

    Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆասոլյա կինա մեսոսպերմա Կատո Նեվրոկոպիու

    GR

    Φέτα

    DOP

    Formaggi

    Ֆետա

    GR

    Φιρίκι Πηλίου

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆիրիկի Պիլիու

    GR

    Φοινίκι Λακωνίας

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ֆինիկի Լակոնիաս

    GR

    Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

    DOP

    Formaggi

    Ֆորմաելա Արախովաս Պարնասու

    GR

    Φυστίκι Αίγινας

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆիստիկի Էգինաս

    GR

    Φυστίκι Μεγάρων

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆիստիկի Մեղարոն

    GR

    Χανιά Κρήτης

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Խանյա Կրիտիս

    HU

    Alföldi kamillavirágzat

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Ալֆյոլդի կամիլլավիրագզատ

    HU

    Budapesti téliszalámi

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Բուդապեշտի տիլիսալամի

    HU

    Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Չաբաի կոլբաս/ Չաբաի վաստագկոլբաս

    HU

    Gönci kajszibarack

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Գյունցի կայսիբարացկ

    HU

    Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Գյուլաի կոլբաս/ Գյուլաի պարոշկոլբաս

    HU

    Hajdúsági torma

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Հայդուշագի տորմա

    HU

    Kalocsai fűszerpaprika örlemény

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Կալոչաի ֆյուսերպապրիկա օրլեմէնյ

    HU

    Magyar szürkemarha hús

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Մագյար սուրկեմարհա հուշ

    HU

    Makói vöröshagyma; Makói hagyma

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մակոի վորոշհագյմա, Մակոի հագյմա

    HU

    Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Սեգեդի ֆուսերպապրիկա — օրլեմէնյ / Սեգեդի պապրիկա

    HU

    Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սեգեդի սալամի, Սեգեդի տէլիսալամի

    HU

    Szentesi paprika

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սենտեշի պապրիկա

    HU

    Szőregi rózsatő

    IGP

    Fiori e piante ornamentali

    Սյորեգի ռոժատո

    IE

    Clare Island Salmon

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Քլեր Այլնդ Սալմոն

    IE

    Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Քոնեմարա Հիլ լեմ, Ուեն Շլեյվը Խոնըմարա

    IE

    Imokilly Regato

    DOP

    Formaggi

    Այմոկիլի Րեգատո

    IE

    Timoleague Brown Pudding

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Թիմոլիգ Բրաուն Փուդինգ

    IE

    Waterford Blaa / Blaa

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Ուաթերֆորդ Բլաա/ Բլաա

    IT

    Abbacchio Romano

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Աբաքքիո Ռոմանո

    IT

    Acciughe sotto sale del Mar Ligure

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Աչուգե սոտո սալե դել Մառ Լիգուրե

    IT

    Aceto Balsamico di Modena

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Աչետո Բալսամիկո դի Մոդենա

    IT

    Aceto balsamico tradizionale di Modena

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Աչետո բալսամիկո տրադիցիոնալե դի Մոդենա

    IT

    Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Աչետո բալսամիկո տրադիցիոնալե դի Ռեջիո Էմիլիա

    IT

    Aglio Bianco Polesano

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ալյո Բյանկո Պոլեզանո

    IT

    Aglio di Voghiera

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ալյո դի Վոգիերա

    IT

    Agnello del Centro Italia

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյելլո դել Ճենտրո Իտալիա

    IT

    Agnello di Sardegna

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Անյելլո դի Սարդենյա

    IT

    Alto Crotonese

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ալտո Կրոտոնեզե

    IT

    Amarene Brusche di Modena

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ամարենե Բրուսկե դի Մոդենա

    IT

    Aprutino Pescarese

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ապրուտինո Պեսկարեզե

    IT

    Arancia del Gargano

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Արանչիա դել Գարգանո

    IT

    Arancia di Ribera

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Արանչյա դի Ռիբերա

    IT

    Arancia Rossa di Sicilia

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Արանչյա Ռոսսա դի Սիչիլիա

    IT

    Asiago

    DOP

    Formaggi

    Ազիագո

    IT

    Asparago Bianco di Bassano

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ասպառագո Բյանկո դի Բասսանո

    IT

    Asparago bianco di Cimadolmo

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ասպառագո բյանկո դի Չիմադոլոմո

    IT

    Asparago di Badoere

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ասպառագո դի Բադոերե

    IT

    Asparago di Cantello

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ասպառագո դի Կանտելլո

    IT

    Asparago verde di Altedo

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ասպառագո վեռդե դի Ալտեդո

    IT

    Basilico Genovese

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բազիլիկո Ջենովեզե

    IT

    Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale

    DOP

    Oli essenziali

    Բեռգամոտտո դի Ռեջջիո Կալաբռիա — Օլիո էսենցիալե

    IT

    Bitto

    DOP

    Formaggi

    Բիտտո

    IT

    Bra

    DOP

    Formaggi

    Բռա

    IT

    Bresaola della Valtellina

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Բռեզաոլա դելլա Վալտելլինա

    IT

    Brisighella

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Բրիզիգելլա

    IT

    Brovada

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բռովադա

    IT

    Bruzio

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Բռուցիո

    IT

    Caciocavallo Silano

    DOP

    Formaggi

    Կաչիոկավալլո Սիլանո

    IT

    Canestrato di Moliterno

    IGP

    Formaggi

    Կանիստրատո դի Մոլիտեռնո

    IT

    Canestrato Pugliese

    DOP

    Formaggi

    Կանիստրատո Պուլյեզե

    IT

    Canino

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կանինո

    IT

    Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Կանտուչչինի Տոսկանի/ Կանտուչչի Տոսկանի

    IT

    Capocollo di Calabria

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կեպոկոլլո դի Կալաբրիա

    IT

    Cappellacci di zucca ferraresi

    IGP

    Pasta

    Կապպելաչչի դի ցուկկա ֆեռառեզի

    IT

    Cappero di Pantelleria

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կապպեռո դի Պանտելլերիա

    IT

    Carciofo Brindisino

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կառչոֆո Բրինդիզինո

    IT

    Carciofo di Paestum

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կառչոֆո դի Պեստում

    IT

    Carciofo Romanesco del Lazio

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կառչոֆո Ռոմանեսկո դել Լացիո

    IT

    Carciofo Spinoso di Sardegna

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կառչոֆո Սպինոզո դի Սառդենյա

    IT

    Carota dell'Altopiano del Fucino

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կառոտե դելլ՛Ալտոպիանո դել Ֆուչինո

    IT

    Carota Novella di Ispica

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կառոտա Նովելլա դի Իսպիկա

    IT

    Cartoceto

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կառտոչետո

    IT

    Casatella Trevigiana

    DOP

    Formaggi

    Կազատելլա Տռեվիջիանա

    IT

    Casciotta d'Urbino

    DOP

    Formaggi

    Կաշոտտա դ՛Ուրբինո

    IT

    Castagna Cuneo

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կաստանյա Կունեո

    IT

    Castagna del Monte Amiata

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կաստանյա դել Մոնտե Ամիատա

    IT

    Castagna di Montella

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կաստանյա դի Մոնտելլա

    IT

    Castagna di Vallerano

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կաստանյա դի Վալլեռանո

    IT

    Castelmagno

    DOP

    Formaggi

    Կաստելմանյո

    IT

    Chianti Classico

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կիանտի Կլասիկո

    IT

    Ciauscolo

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Չիաուսկոլո

    IT

    Cilento

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Չիլենտո

    IT

    Ciliegia dell'Etna

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Չիլիեջա դել՛Էտնա

    IT

    Ciliegia di Marostica

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Չիլիեջա դի Մառոստիկա

    IT

    Ciliegia di Vignola

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Չիլիեջա դի Վինյոլա

    IT

    Cinta Senese

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Չինտա Սենեզե

    IT

    Cipolla bianca di Margherita

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Չիպոլլա բյանկա դի Մառգերիտա

    IT

    Cipolla Rossa di Tropea — Calabria

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Չիպոլլա Ռոսա դի Տռոպեա Կալաբրիա

    IT

    Cipollotto Nocerino

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Չիպոլլոտտո Նոչերինո

    IT

    Clementine del Golfo di Taranto

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կլեմենտինե դել Գոլֆո դի Տառանտո

    IT

    Clementine di Calabria

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կլեմենտինե դի Կալաբրիա

    IT

    Collina di Brindisi

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կոլլինա դի Բռինդիզի

    IT

    Colline Pontine

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կոլլինե Պոնտինե

    IT

    Colline di Romagna

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կոլլինե դի Ռոմանյա

    IT

    Colline Salernitane

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կոլլինե Սալեռնիտանե

    IT

    Colline Teatine

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Կոլլինե Տեատինե

    IT

    Coppa di Parma

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կոպպա դի Պառմա

    IT

    Coppa Piacentina

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կոպպա Պիասենտինա

    IT

    Coppia ferrarese

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Կոպպիա Ֆեռառեզե

    IT

    Cotechino Modena

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կոտեկինո Մոդենա

    IT

    Cozza di Scardovari

    DOP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Կոցցա դի Սկառդովարի

    IT

    Crudo di Cuneo

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կռուդո դի Կունեո

    IT

    Culatello di Zibello

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կուլատելլո դի Ձիբելլո

    IT

    Dauno

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Դաունո

    IT

    Fagioli Bianchi di Rotonda

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆաջոլի Բիանկի դի Ռոտոնդա

    IT

    Fagiolo Cannellino di Atina

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆաջոլո Կաննելլինո դի Ատինա

    IT

    Fagiolo Cuneo

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆաջոլո Կունեո

    IT

    Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆաջոլո դի Լամոն դելլա Վալլատա Բելլունեզե

    IT

    Fagiolo di Sarconi

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆաջոլո դի Սառկոնի

    IT

    Fagiolo di Sorana

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆաջոլո դի Սորանա

    IT

    Farina di castagne della Lunigiana

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆարինա դի կաստանյե դելլա Լունիջիանա

    IT

    Farina di Neccio della Garfagnana

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆարինա դի Նեչչիո դելլա Գառֆանյանա

    IT

    Farro della Garfagnana

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆառո դելլա Գառֆանյանա

    IT

    Farro di Monteleone di Spoleto

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆառո դի Մոնտելեոնե դի Սպոլետո

    IT

    Fichi di Cosenza

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆիկի դի Կոզենցա

    IT

    Fico Bianco del Cilento

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆիկո Բյանկո դել Չիլենտո

    IT

    Ficodindia dell'Etna

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆիկոդինդիա դել՛Էտնա

    IT

    Ficodindia di San Cono

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆիկոդինդիա դի Սան Կոնո

    IT

    Finocchiona

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ֆինոկկիոնա

    IT

    Fiore Sardo

    DOP

    Formaggi

    Ֆիորե Սարդո

    IT

    Focaccia di Recco col formaggio

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Ֆոկաչչա դի Ռեկո կոլ Ֆոռմաջջո

    IT

    Fontina

    DOP

    Formaggi

    Ֆոնտինա

    IT

    Formaggella del Luinese

    DOP

    Formaggi

    Ֆորմաջջելլա դել Լուինեզե

    IT

    Formaggio di Fossa di Sogliano

    DOP

    Formaggi

    Ֆորմաջջո դի Ֆոսսա դի Սոլյանո

    IT

    Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

    DOP

    Formaggi

    Ֆորմաի դե Մուտ դել՛Ալտա Վալլե Բռեմբանա

    IT

    Fungo di Borgotaro

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆունգո դի Բոռգոտառո

    IT

    Garda

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Գառդա

    IT

    Gorgonzola

    DOP

    Formaggi

    Գոռգոնձոլա

    IT

    Grana Padano

    DOP

    Formaggi

    Գռանա Պադանո

    IT

    Insalata di Lusia

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ինսալատա դի Լուզիա

    IT

    Irpinia — Colline dell'Ufita

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Իռպինիա — Կոլլինե դել՛Ուֆիտա

    IT

    Kiwi Latina

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կիուի Լատինա

    IT

    La Bella della Daunia

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լա Բելլա Դելլա Դաունիա

    IT

    Laghi Lombardi

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Լագի Լոմբառդի

    IT

    Lametia

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Լամեթիա

    IT

    Lardo di Colonnata

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Լառդո դի Կոլոննատա

    IT

    Lenticchia di Castelluccio di Norcia

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լենտիքքիա դի Կաստելլուչչո դի Նորցա

    IT

    Limone Costa d'Amalfi

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լիմոնե Կոստա դ՛Ամալֆի

    IT

    Limone di Rocca Imperiale

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լիմոնե դի Ռոկկա իմպերիալե

    IT

    Limone di Siracusa

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լիմոնե դի Սիրակուզա

    IT

    Limone di Sorrento

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լիմոնե դի Սոռենտո

    IT

    Limone Femminello del Gargano

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լիմոնե Ֆեմմինելլո դել Գարգանո

    IT

    Limone Interdonato Messina

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լիմոնե Ինտեռդոնատո Մեսսինա

    IT

    Liquirizia di Calabria

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Լիկուիրիցիա դի Կալաբրիա

    IT

    Lucca

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Լուկկա

    IT

    Maccheroncini di Campofilone

    IGP

    Pasta

    Մակկերոնչինի դի Կամպոֆիլոնե

    IT

    Marrone del Mugello

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մառռոնե դել Մուջելլո

    IT

    Marrone della Valle di Susa

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մառռոնե դելլա Վալե դի Սուզա

    IT

    Marrone di Caprese Michelangelo

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մառռոնե դի Կապռեզե Միկելանջելո

    IT

    Marrone di Castel del Rio

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մառռոնե դիԿաստել դել Ռիո

    IT

    Marrone di Combai

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մառռոնե դի Քոմբայ

    IT

    Marrone di Roccadaspide

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մառռոնե դի Ռոկկադասպիդե

    IT

    Marrone di San Zeno

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մառռոնե դի Սան Զենո

    IT

    Marroni del Monfenera

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մառռոնի դել Մոնֆենեռա

    IT

    Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելա Ալտո Ադիջե, Սուդտիրոլեռ Աաֆել

    IT

    Mela di Valtellina

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելա դի Վալտելլինա

    IT

    Mela Rossa Cuneo

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելա Ռոսա Կունեո

    IT

    Mela Val di Non

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելա Վալ դի Նոն

    IT

    Melannurca Campana

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելաննուռկա Կամպանա

    IT

    Melanzana Rossa di Rotonda

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելանցանա Ռոսա դի Ռոտոնդա

    IT

    Melone Mantovano

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելոնե Մմանտովանո

    IT

    Miele della Lunigiana

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Միելե դելլա Լունիջանա

    IT

    Miele delle Dolomiti Bellunesi

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Միելե դելլե Դոլոմիտի Բելլունեզի

    IT

    Miele Varesino

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Միելե Վարեզինո

    IT

    Molise

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Մոլիզե

    IT

    Montasio

    DOP

    Formaggi

    Մոնտազիո

    IT

    Monte Etna

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Մոնտե Էտնա

    IT

    Monte Veronese

    DOP

    Formaggi

    Մոնտե Վերոնեզե

    IT

    Monti Iblei

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Մոնտի Իբլեի

    IT

    Mortadella Bologna

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Մոռտադելլա Բոլոնյա

    IT

    Mortadella di Prato

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Մոռտադելլա դի Պռատո

    IT

    Mozzarella di Bufala Campana

    DOP

    Formaggi

    Մոցառելլա դի Բուֆալա Կամպանա

    IT

    Murazzano

    DOP

    Formaggi

    Մուռացանո

    IT

    Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Նոչոլա դել Պիմոնտե, Նոչոլա Պիմոնտե

    IT

    Nocciola di Giffoni

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Նոչոլա դի Ջիֆոնի

    IT

    Nocciola Romana

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Նոչոլա Ռոմանա

    IT

    Nocellara del Belice

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Նոչելլառա դել Բելիչե

    IT

    Nostrano Valtrompia

    DOP

    Formaggi

    Նոստրանո Վալտրոմպիա

    IT

    Oliva Ascolana del Piceno

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Օլիվա Ասկոլանա դել Պիչենո

    IT

    Pagnotta del Dittaino

    DOP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պանյոտա դել Դիտտայնո

    IT

    Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պամպապատո դի Ֆեռռառա/ Պամպիպատո դի ֆեռռառա

    IT

    Pancetta di Calabria

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պանչետտա դի Կալաբրիա

    IT

    Pancetta Piacentina

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պանցետտա Պիաչենտինա

    IT

    Pane casareccio di Genzano

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պանե կազառեչչո դի Ջենցանո

    IT

    Pane di Altamura

    DOP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պանե դի Ալտամուռա

    IT

    Pane di Matera

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պանե դի Մատեռա

    IT

    Pane Toscano

    DOP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պանե Տոսկանո

    IT

    Panforte di Siena

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պանֆոռտե դի Սիենա

    IT

    Parmigiano Reggiano

    DOP

    Formaggi

    Պառմիջանո Ռիջջանո

    IT

    Pasta di Gragnano

    IGP

    Pasta

    Պաստա դի Գռանյանո

    IT

    Patata dell'Alto Viterbese

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պատակա դել՛Ալտո Վիտեռբեզե

    IT

    Patata della Sila

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պատատա դելլա Սիլա

    IT

    Patata di Bologna

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պատատա դի Բոլոնյա

    IT

    Patata novella di Galatina

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պատատա նովելլա դի Գալանտինա

    IT

    Patata Rossa di Colfiorito

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պատատա Ռոսսա դի Կոլֆիորիտո

    IT

    Pecorino Crotonese

    DOP

    Formaggi

    Պեկորինո Կռոտոնեզե

    IT

    Pecorino delle Balze Volterrane

    DOP

    Formaggi

    Պեկորինո դելլե Բալցե Վոլտեռանե

    IT

    Pecorino di Filiano

    DOP

    Formaggi

    Պեկորինո դի Ֆիլիանո

    IT

    Pecorino di Picinisco

    DOP

    Formaggi

    Պեկորինո դի Պիչինիսկո

    IT

    Pecorino Romano

    DOP

    Formaggi

    Պեկորինո Ռոմանո

    IT

    Pecorino Sardo

    DOP

    Formaggi

    Պեկորինո Սարդո

    IT

    Pecorino Siciliano

    DOP

    Formaggi

    Պեկորինո Սիչիլիանո

    IT

    Pecorino Toscano

    DOP

    Formaggi

    Պեկորինո Տոսկանո

    IT

    Penisola Sorrentina

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Պենիզոլա Սոռռենտինա

    IT

    Peperone di Pontecorvo

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեպեռոնե դի Պոնտեկոռվո

    IT

    Peperone di Senise

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեպեռոնե դի Սենիզե

    IT

    Pera dell'Emilia Romagna

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեռա դել՛էմիլիա Ռոմանյա

    IT

    Pera mantovana

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեռա մանտովանա

    IT

    Pesca di Leonforte

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեսկա դի Լեոնֆոռտե

    IT

    Pesca di Verona

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեսկա դի Վեռոնա

    IT

    Pesca e Nettarina di Romagna

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեսկա է Նետտարինա դի Ռոմանյա

    IT

    Pescabivona

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեսկաբիվոնա

    IT

    Piacentinu Ennese

    DOP

    Formaggi

    Պիաչենտինու Էննեզե

    IT

    Piadina Romagnola / Piada Romagnola

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պիադինա Ռոմանյոլա/ Պիադա Ռոմանյոլա

    IT

    Piave

    DOP

    Formaggi

    Պիավե

    IT

    Pistacchio verde di Bronte

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պիստաքքիո վեռդե դի Բռոնտե

    IT

    Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պոմոդորինո դել Պիեննոլո դել Վեզուվիո

    IT

    Pomodoro di Pachino

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պոմոդոռո դի Պակինո

    IT

    Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պոմոդոռո Ս. Մառցանո դելլ՛Ագռո Սառնեզե Նոչերինո

    IT

    Porchetta di Ariccia

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պոռկետտա դի Առիչչա

    IT

    Pretuziano delle Colline Teramane

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Պռետուցիանո դելլե Կոլլինե Տեռամանե

    IT

    Prosciutto Amatriciano

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռոշուտտո Ամատրիչանո

    IT

    Prosciutto di Carpegna

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռոշուտտո դի Կառպենյա

    IT

    Prosciutto di Modena

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռոշուտտո դի Մոդենա

    IT

    Prosciutto di Norcia

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռոշուտտո դի Նոռչա

    IT

    Prosciutto di Parma

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռոշուտտո դի Պառմա

    IT

    Prosciutto di S. Daniele

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռոշուտտո դի Ս. Դանիելե

    IT

    Prosciutto di Sauris

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռոշուտտո դի Սաուրիս

    IT

    Prosciutto Toscano

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռոշուտտո Տոսկանո

    IT

    Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռոշուտտո Վենիտո Բերիկո-Էուգանեո

    IT

    Provolone del Monaco

    DOP

    Formaggi

    Պռովոլոնե դել Մոնակո

    IT

    Provolone Valpadana

    DOP

    Formaggi

    Պռովոլոնե Վալպադանա

    IT

    Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì

    DOP

    Formaggi

    Պուցցոնե դի Մոենա/ Սպռեց Ծաորի

    IT

    Quartirolo Lombardo

    DOP

    Formaggi

    Կուառտիռալո Լոմբառդո

    IT

    Radicchio di Chioggia

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ռադիկկիո դի Կիոջջա

    IT

    Radicchio di Verona

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ռադիկկիո դի Վեռոնա

    IT

    Radicchio Rosso di Treviso

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ռադիկկիո Ռոսո դի Տռեվիզո

    IT

    Radicchio Variegato di Castelfranco

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ռադիկկիո Վարեգատո դի Կաստալֆռանկո

    IT

    Ragusano

    DOP

    Formaggi

    Ռագուզանո

    IT

    Raschera

    DOP

    Formaggi

    Ռասկեռա

    IT

    Ricciarelli di Siena

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Ռիչչառելլի դի Սիենա

    IT

    Ricotta di Bufala Campana

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Ռիկոտտա դի Բուֆալա Կամպանա

    IT

    Ricotta Romana

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Ռիկոտտա Ռոմանա

    IT

    Riso del Delta del Po

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ռիզո դել Դալտա դել Պո

    IT

    Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ռիզո դի Բառաջջա Բիելլեզե է Վեռչելլեզե

    IT

    Riso Nano Vialone Veronese

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ռիզո Նանո Վիալոնե Վեռոնեզե

    IT

    Riviera Ligure

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ռիվիեռա Լիգուռե

    IT

    Robiola di Roccaverano

    DOP

    Formaggi

    Ռոբիոլա դի Ռոկկավեռանո

    IT

    Sabina

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Սաբինա

    IT

    Salama da sugo

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալամա դա սուգո

    IT

    Salame Brianza

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալամե Բրիանցա

    IT

    Salame Cremona

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալամե Կռեմոնա

    IT

    Salame di Varzi

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալամե դի Վառցի

    IT

    Salame d'oca di Mortara

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալամե դ՛օքա դի Մորտառա

    IT

    Salame Felino

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալամե Ֆելինո

    IT

    Salame Piacentino

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալամե Պիաշենտինո

    IT

    Salame Piemonte

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալամե Պիեմոնտե

    IT

    Salame S. Angelo

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալամե Սան Անջելո

    IT

    Salamini italiani alla cacciatora

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալամինի իտալիանի ալլա կաչչատորա

    IT

    Sale Marino di Trapani

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Սալե Մարինո դի Տրապանի

    IT

    Salmerino del Trentino

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Սալմերինո դել Տրենտինո

    IT

    Salsiccia di Calabria

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալսիչչա դի Կալաբրիա

    IT

    Salva Cremasco

    DOP

    Formaggi

    Սալվա Կռեմասկո

    IT

    Sardegna

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Սառդենյա

    IT

    Scalogno di Romagna

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սկալոնյո դի Ռոմանյա

    IT

    Sedano Bianco di Sperlonga

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սեդանո Բիանկո դի Սպեռլոնգա

    IT

    Seggiano

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Սեջջանո

    IT

    Silter

    DOP

    Formaggi

    Սիլտեռ

    IT

    Soppressata di Calabria

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սոպռեսատա դի Կալաբրիա

    IT

    Soprèssa Vicentina

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սոպռեսա Վիչենտինա

    IT

    Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սպեկ Ալտո Ադիջե/ Սուդտիրոլեռ Մառկենսպեկ/ Սուդտիրոլեռ Սպեկ

    IT

    Spressa delle Giudicarie

    DOP

    Formaggi

    Սպռեսա դելլե Ջուդիկարիե

    IT

    Squacquerone di Romagna

    DOP

    Formaggi

    Սքուաքուեռոնե դի Ռոմանյա

    IT

    Stelvio; Stilfser

    DOP

    Formaggi

    Ստելվիո, Ստիլֆսեռ

    IT

    Strachitunt

    DOP

    Formaggi

    Ստռակիտունտ

    IT

    Susina di Dro

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սուզինա դի Դրո

    IT

    Taleggio

    DOP

    Formaggi

    Տալեջջո

    IT

    Tergeste

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Տերջեստե

    IT

    Terra di Bari

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Տեռա դի Բարի

    IT

    Terra d'Otranto

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Տեռա դ՛Օտրանտո

    IT

    Terre Aurunche

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Տեռե Աուռունկե

    IT

    Terre di Siena

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Տեռե դի Սյենա

    IT

    Terre Tarentine

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Տեռե Տառենտինե

    IT

    Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

    DOP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Տինկա Գոբբա Դոռատա դել Պիանալտո դի Պոիրինո

    IT

    Toma Piemontese

    DOP

    Formaggi

    Տոմա Պիեմոնտեզե

    IT

    Torrone di Bagnara

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Տոռոնե դի Բանյառա

    IT

    Toscano

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Տոսկանո

    IT

    Trote del Trentino

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Տռոտե դել Տռենտինո

    IT

    Tuscia

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Տուշշա

    IT

    Umbria

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ումբրիա

    IT

    Uva da tavola di Canicattì

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ուվա դա տավոլա դի Կանիկատտի

    IT

    Uva da tavola di Mazzarrone

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ուվա դա տավոլա դի Մաձձառոնե

    IT

    Uva di Puglia

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ուվա դի Պուլիա

    IT

    Val di Mazara

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Վալ դի Մացառա

    IT

    Valdemone

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Վալդեմոնե

    IT

    Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Վալլե դ՛Աոստա Լառդ դ՛Առնադ/Վալլե դ՛Աոստե Լառդ դ՛Առնադ

    IT

    Valle d'Aosta Fromadzo

    DOP

    Formaggi

    Վալե դ՛Աոստա Ֆռոմաձո

    IT

    Valle d'Aosta Jambon de Bosses

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Վալե դ՛Աոստա Յամբոն դե Բոսսիս

    IT

    Valle del Belice

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    լդել Բելիչե

    IT

    Valli Trapanesi

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Վալլի Տռապանեզի

    IT

    Valtellina Casera

    DOP

    Formaggi

    Վալտելլինա Կազեռա

    IT

    Vastedda della valle del Belìce

    DOP

    Formaggi

    Վաստեդդա դելլա վալլե դել Բելիչե

    IT

    Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Վենետո Վալպոլիչելլա, Վենետո Էուգաենեի է Բերիչի, Վենետո դել Գռապպա

    IT

    Vitellone bianco dell'Appennino centrale

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վիտելլոնլ բյանկո դել՛Ապպեննինո չենտրալե

    IT

    Vulture

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Վուլտուռե

    IT

    Zafferano dell'Aquila

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Ձաֆֆեռանո դելլ՛Աքուիլա

    IT

    Zafferano di San Gimignano

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Ձաֆֆեռանո դի Սան Ջիմինյանո

    IT

    Zafferano di Sardegna

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Ձաֆֆեռանո դի Սառդենյա

    IT

    Zampone Modena

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ձամպոնե Մոդենա

    LV

    Carnikavas nēģi

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Ցառնիկավաս նէգյի

    LV

    Latvijas lielie pelēkie zirņi

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լատվիաս լիելիե պելէկիե զիռնյի

    LT

    Daujėnų naminė duona

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Դաույենի նամինե դուոնա

    LT

    Lietuviškas varškės sūris

    IGP

    Formaggi

    Լիետուվիշկաս վարշկես սուրիս

    LT

    Liliputas

    IGP

    Formaggi

    Լիլիպուտաս

    LT

    Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Սեյնու/Լազդիյու կռաշտո մեդուս/ Միուդ զ սեյնենյսչինի/ Լոզյձիեյշչինի

    LT

    Stakliškės

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Ստակլիշկես

    LU

    Beurre rose — Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Բեր րոզ — Մարք Նասիոնալ դյու Գրոն Դյուշ դը Լյուքսոմբուր

    LU

    Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Միել — Մարքը նասիոնալ դյու Գրոն-Դյուշէ դը Լյուքսոմբուր

    LU

    Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալեզոն ֆյումե, մարքը նասիոնալ գրոն-դյուշ դը Լյուքսեմբուր

    LU

    Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վիյանդ դե պոր, մարք նասիոնալ գրոն-դյուշէ դը Լյուքսեմբուր

    NL

    Boeren-Leidse met sleutels

    DOP

    Formaggi

    Բորեն-Լայդշը մեթ շլեութելս

    NL

    Brabantse Wal asperges

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բռաբանցե Վալ ասպեռժես

    NL

    De Meerlander

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Դե Մեերլանդեր

    NL

    Edam Holland

    IGP

    Formaggi

    Էդամ Հոլանդ

    NL

    Gouda Holland

    IGP

    Formaggi

    Խաուդա Հոլանդ

    NL

    Hollandse geitenkaas

    IGP

    Formaggi

    Հոլանդսը խայտենկաս

    NL

    Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas

    DOP

    Formaggi

    Կանտերկաս, Կանտերնախելկաս, Կանտերկոմայնըկաս

    NL

    Noord-Hollandse Edammer

    DOP

    Formaggi

    Նորդ-Հոլանդսե Էդամեր

    NL

    Noord-Hollandse Gouda

    DOP

    Formaggi

    Նորդ-Հոլանդսե Խաուդա

    NL

    Opperdoezer Ronde

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Օպերդուզեր Րոնդե

    NL

    Westlandse druif

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Վեստլանդսե դրայֆ

    PL

    Andruty kaliskie

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Անդռուտի կալիսկիե

    PL

    Bryndza Podhalańska

    DOP

    Formaggi

    Բռինձա Պոդխալայնյսկա

    PL

    Cebularz lubelski

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Սեբուլաշ լուբելսկի

    PL

    Chleb prądnicki

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Խլեբ պռոդնիցկի

    PL

    Fasola korczyńska

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆասոլա կոռչինյսկա

    PL

    Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆասոլա Փյենկնի Յաշ զ Դոլինի Դունայցա/ Ֆասոլա զ Դոլինի Դունայցա

    PL

    Fasola Wrzawska

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆասոլա Վժավսկա

    PL

    Jabłka grójeckie

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Յաբուկա գռույեցկյե

    PL

    Jabłka łąckie

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Յաբուկա ուոնցկյե

    PL

    Jagnięcina podhalańska

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Յագնյենչինա պոդխալանյսկա

    PL

    Karp zatorski

    DOP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Կառպ զատորսկի

    PL

    Kiełbasa lisiecka

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կիեուբասա լիշյեցկա

    PL

    Kołocz śląski/kołacz śląski

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Կոուոչ շլոնսկի/կոուաչ շլոնսկի

    PL

    Miód drahimski

    IGP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մյուդ դռահիմսկի

    PL

    Miód kurpiowski

    IGP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մյուդ կուռպիովսկի

    PL

    Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

    IGP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մյուդ վժոսովի զ Բոռուվ Դոլնոշլոնսկիխ

    PL

    Obwarzanek krakowski

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Օբվաժանեկ կռակովսկի

    PL

    Oscypek

    DOP

    Formaggi

    Օսցիպեկ

    PL

    Podkarpacki miód spadziowy

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Պոդկառպասկի մյուդ սպաջյովի

    PL

    Redykołka

    DOP

    Formaggi

    Ռեդիկոլկա

    PL

    Rogal świętomarciński

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Ռոգալ շվյեննտոմառչինյսկի

    PL

    Ser koryciński swojski

    IGP

    Formaggi

    Սեռ կորչինյսկի սվոյսկի

    PL

    Śliwka szydłowska

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Շլիվկա շիդուովսկա

    PL

    Suska sechlońska

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սուսկա սեխլոնյսկա

    PL

    Truskawka kaszubska lub Kaszëbskô malëna

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Տռուսկավկա կաշուբսկա լուբ Կաշեբսկո մալենա

    PL

    Wielkopolski ser smażony

    IGP

    Formaggi

    Վյելկոպոլսկի սեռ սմաժոնի

    PL

    Wiśnia nadwiślanka

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Վիշնյա նադվիշլանկա

    PT

    Alheira de Barroso-Montalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ալյեյրա ր Բառոզո Մոնտալեգրե

    PT

    Alheira de Mirandela

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ալյեյրա դե Միրանդելա

    PT

    Alheira de Vinhais

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ալյեիրա դե Վինյաիս

    PT

    Ameixa d'Elvas

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ամեյշա դ՛Էլվաս

    PT

    Amêndoa Douro

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ամենդոա Դոուրո

    PT

    Ananás dos Açores / São Miguel

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Անանաս դոս Ասորես/Սաո միգել

    PT

    Anona da Madeira

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Անոնա դա Մադեյրա

    PT

    Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Առոզ Կարոլինո դազ Լեզիրիաս Ռիբատեժանաս

    PT

    Arroz Carolino do Baixo Mondego

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Առոզ Կառոլինո դո Բայշո Մոնդեգո

    PT

    Azeite de Moura

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ազեյտե դե Մուրա

    PT

    Azeite de Trás-os-Montes

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ազեյտե դե Տռազ-ուս-Մոնտես

    PT

    Azeite do Alentejo Interior

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ազեյտե դո Ալենտեժո Ինտերիոր

    PT

    Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ազեյտե դա Բեյրա Ինտերիոր (Ազեյտե դա Բեյրա Ալտա, Ազեյտե դա Բեյրա Բայշա)

    PT

    Azeites do Norte Alentejano

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ազեյտես դո Նորտե Ալենտեժանո

    PT

    Azeites do Ribatejo

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ազեյտես դո Ռիբատեժո

    PT

    Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ազեյտոնա դե կոնսեռվա Նեգռինյա դե Ֆռեյշո

    PT

    Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ազեյտոնաս դե կոնսեռվա դե Էլվաս ի Կամպո Մայոռ

    PT

    Batata de Trás-os-Montes

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բատատա դե Տռազ-oզ-Մոնտես

    PT

    Batata doce de Aljezur

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բատատա դոսի դե Ալժեզուռ

    PT

    Borrego da Beira

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բոռեգո դա Բեյրա

    PT

    Borrego de Montemor-o-Novo

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բոռեգո դե Մոնտեմոր-օ-Նովո

    PT

    Borrego do Baixo Alentejo

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բոռեգո դո Բայշո Ալենտեժո

    PT

    Borrego do Nordeste Alentejano

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բոռեգո դո Նոռդեստե Ալենտեժանո

    PT

    Borrego Serra da Estrela

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բոռեգո Սեռա դա Էստրելա

    PT

    Borrego Terrincho

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Բոռեգո Տեռինշո

    PT

    Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Բուտելո դե Վինյայս, Բուշո դե Վինյայս, Շոուրիսո դե Օսոս դե Վինյայս

    PT

    Cabrito da Beira

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կաբրիտո դա Բեյրա

    PT

    Cabrito da Gralheira

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կաբրիտո դա Գրալյեյրա

    PT

    Cabrito das Terras Altas do Minho

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կաբրիտո դաս Տեռաս Ալտաս դո Մինյո

    PT

    Cabrito de Barroso

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կաբրիտո դե Բարոզո

    PT

    Cabrito do Alentejo

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կաբրիտո դո Ալենտեժո

    PT

    Cabrito Transmontano

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կաբրիտո Տրասմոնտանո

    PT

    Cacholeira Branca de Portalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կաշոլեյրա Բրանկա դե Պորտալեգրե

    PT

    Capão de Freamunde

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կապաո դե Ֆրեամունդե

    PT

    Carnalentejana

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կառնալենտեժենա

    PT

    Carne Arouquesa

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե Առոուկեզա

    PT

    Carne Barrosã

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնի Բառոզա

    PT

    Carne Cachena da Peneda

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե Կաշենա դա Պենեդա

    PT

    Carne da Charneca

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե դա Շառնեկա

    PT

    Carne de Bísaro Transmontano; Carne de Porco Transmontano

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե դե Բիզարո Տրանսմոնտանո, Կարնե դե Պոռկո Տրանսմոնտանո

    PT

    Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե ջ Բովինո Կրուզադո դոս Լամեյռոս դո Բառոզո

    PT

    Carne de Bravo do Ribatejo

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե դե Բռավո դո Րիբատեժո

    PT

    Carne de Porco Alentejano

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե դե Պոռկո Ալենտեժանո

    PT

    Carne dos Açores

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե դոզ Ասորես

    PT

    Carne Marinhoa

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե Մարինյոա

    PT

    Carne Maronesa

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե Մառոնեզա

    PT

    Carne Mertolenga

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե Մեռտոլենգա

    PT

    Carne Mirandesa

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կարնե Միրանդեզա

    PT

    Castanha da Padrela

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կաստենյա դա Պադրելա

    PT

    Castanha da Terra Fria

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կաստենյա դա Տեռա Ֆրիա

    PT

    Castanha dos Soutos da Lapa

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կաստենյա դոս Սոուտոս դա Լապա

    PT

    Castanha Marvão-Portalegre

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կաստենյո Մառվաո-Պորտալեգրե

    PT

    Cereja da Cova da Beira

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սերեժա դա Կովա դա Բեյրա

    PT

    Cereja de São Julião-Portalegre

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սերեժա դե Սոն Ջուլիաո-Պորտալեգրե

    PT

    Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շոուրիսա դե Կարնի դե Բառոզո-Մունտալեգրի

    PT

    Chouriça de Carne de Melgaço

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շուորիսա դե Կարնի ջե Մելգասո

    PT

    Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շուորիսա դե Կարնի ջե Վինյայս, Լինգուիսը դյո Վինյայս

    PT

    Chouriça de sangue de Melgaço

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շոուրիսա ջե սենգե ջե Մելգասո

    PT

    Chouriça Doce de Vinhais

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շոուրիսա Դոսե դե Վինյայս

    PT

    Chouriço Azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շոուրիսո Ազեդո դե Վինյայս, Ազեդո դե Վինյայս, Շոուրիսո ջե Պաո ջե Վինյայս

    PT

    Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շոուրիսա դե Աբաբորա դե Բարոզու-Մունտալեգրի

    PT

    Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շոուրիսո դե կարնե ջե Էստրեմոզ է Բորբա

    PT

    Chouriço de Portalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շոուրիսո դե Պորտալեգրե

    PT

    Chouriço grosso de Estremoz e Borba

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շոուրիսո գռոսո ջե Էստրեմոզ է Բորբա

    PT

    Chouriço Mouro de Portalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շոուրիսո մոուրո դե Պորտալեգրե

    PT

    Citrinos do Algarve

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սիտրինոս դո Ալգարվե

    PT

    Cordeiro Mirandês / Canhono Mirandês

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կորդեյրո Միրանդես/ Կանյոնո Միրանդես

    PT

    Cordeiro Bragançano

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կորդեյրո Բրագանսանո

    PT

    Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կորդեյրո դե Բառոզո, Անյո դե Բառոզո, Կորդեյրո դե լեյտե դե Բառոզո

    PT

    Farinheira de Estremoz e Borba

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ֆարինեյրա դե Էստրեմոզ է Բորբա

    PT

    Farinheira de Portalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ֆարինեյրա դե Պորտալեգրե

    PT

    Linguiça de Portalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Լինգուիսա դե Պորտալեգրե

    PT

    Linguíça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Լինգուիսա դո Բայշո Ալենտեժո, Շոուրիսո դե կարնե դո Բայշո Ալենտեժո

    PT

    Lombo Branco de Portalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Լոմբո Բրենկո դե Պորտալեգրե

    PT

    Lombo Enguitado de Portalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Լոմբո Էնգիտադո դե Պորտալեգրե

    PT

    Maçã Bravo de Esmolfe

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մասա Բռավո դե Էսմոլֆե

    PT

    Maçã da Beira Alta

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մասա դե Բեյրա Ալտա

    PT

    Maçã da Cova da Beira

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մասա դա Կովա դե Բեյրա

    PT

    Maçã de Alcobaça

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մասա դե Ալկոբասա

    PT

    Maçã de Portalegre

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մասա դե Պորտալեգրե

    PT

    Maçã Riscadinha de Palmela

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մասա Ռիսկադինյա դե Պալմելա

    PT

    Maracujá dos Açores/S. Miguel

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մառակուժա դոզ Ասորիս/Ս. Միգել

    PT

    Mel da Serra da Lousã

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մել դա Սեռա դա Լուզա

    PT

    Mel da Serra de Monchique

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մել դա Տեռա դե Մոնշիկե

    PT

    Mel da Terra Quente

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մել դա Տեռա Կենտե

    PT

    Mel das Terras Altas do Minho

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մել դաս Տեռաս Ալտաս դո Մինյո

    PT

    Mel de Barroso

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մել դե Բառոզո

    PT

    Mel do Alentejo

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մել դո Ալենտեժո

    PT

    Mel do Parque de Montezinho

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մել դո Պառկե դե Մոնտեզինյո

    PT

    Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մել դո Ռիբադեժու Նորչե (Սերա դ՛Ադեր, Աբուֆեյրա դե Կաստելո դե Բոդե, Բայռո, Աուտո Նաբաո)

    PT

    Mel dos Açores

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մել դուզ Ասորես

    PT

    Meloa de Santa Maria — Açores

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելոա դե Սանտա Մարիա — Ասորես

    PT

    Morcela de Assar de Portalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Մորսելա դե Ասար դե Պորտալեգրե

    PT

    Morcela de Cozer de Portalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Մորսելա դե Կոսեռ դե Պորտալեգրե

    PT

    Morcela de Estremoz e Borba

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Մորսելա դե Էստռեմոզ է Բորբա

    PT

    Ovos Moles de Aveiro

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Oվոս Մոլես դե Ավեյրո

    PT

    Paia de Estremoz e Borba

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պայա դե Էստրեմոզ է Բորբա

    PT

    Paia de Lombo de Estremoz e Borba

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պայա դե Լոմբո դե էստրեմոզ է Բորբա

    PT

    Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պայա դե Տոուսիյո դե Էստռեմոզ է Բորբա

    PT

    Painho de Portalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պաինյո դե Պորտալեգրե

    PT

    Paio de Beja

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պայո դե Բեժա

    PT

    Pastel de Chaves

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պաստել դեւ Շավես

    PT

    Pastel deTentúgal

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պաստել դե Տենտուգալ

    PT

    Pêra Rocha do Oeste

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պէռա Ռաշա դո Օեստե

    PT

    Pêssego da Cova da Beira

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեսեգո դա Կովա դա Բեյրա

    PT

    Presunto de Barrancos

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռեզունտո դե Բառանկոս

    PT

    Presunto de Barroso

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռեզունտո դե Բառոզո

    PT

    Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռեզունտո դե Կամպ Մայոռ ի Էլվաս, Պալետա դե Կամպո Մայոռ ի Էլվաս

    PT

    Presunto de Melgaço

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռեզունտտո դե Մելգասո

    PT

    Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռեզունտո դե Սանտանա դա Սեռա, Պալետա դե Սանտանա դա Սեռա,

    PT

    Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռեզունտո դե Վինյայս/ Պռեզունտո Բիզարո դե Վինյայս

    PT

    Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռեզունտո դո Ալենտեժո, Պալետա դո Ալենտեժո

    PT

    Queijo de Azeitão

    DOP

    Formaggi

    Կեյժո դե Ազեյտաու

    PT

    Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho

    DOP

    Formaggi

    Կեյժո դե Կաբռա Տռանսմոնտանո/ Կեյժո դե Կաբռա Տռանսմոնտանո Վելյու

    PT

    Queijo de Évora

    DOP

    Formaggi

    Կեյժո դե Էվորա

    PT

    Queijo de Nisa

    DOP

    Formaggi

    Կեյժո դե Նիզա

    PT

    Queijo do Pico

    DOP

    Formaggi

    Կեյժո դո Պիկո

    PT

    Queijo mestiço de Tolosa

    IGP

    Formaggi

    Կեյժո Մեստիսո դե Տոլոզա

    PT

    Queijo Rabaçal

    DOP

    Formaggi

    Կեյժո Ռաբասալ

    PT

    Queijo S. Jorge

    DOP

    Formaggi

    Կեյժո Ս. Ժորժե

    PT

    Queijo Serpa

    DOP

    Formaggi

    Կեյժո Սերպա

    PT

    Queijo Serra da Estrela

    DOP

    Formaggi

    Կեյժո Սեռա դա Էստրելա

    PT

    Queijo Terrincho

    DOP

    Formaggi

    Կեյժո Տեռինշո

    PT

    Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

    DOP

    Formaggi

    Կեյժոս դա Բեյրա Բայշա (Կեյժո դե Կաստելու Բրանկու, Կեյժո Ամարելու դա Բեյրա Բայշա, Կեյժո Պիկանտե դա Բեյրա Բայշա)

    PT

    Requeijão da Beira Baixa

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Ռեկեյժաո դա Բեյրա Բայշա

    PT

    Requeijão Serra da Estrela

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Ռեկեյժաո Սեռա դա Էստրելա

    PT

    Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Սալ դե Տավիրա/ Ֆլոր դե Սալ դե Տավիրա

    PT

    Salpicão de Barroso-Montalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալպիքաո դե Բառոզո-Մոնտալեգրե

    PT

    Salpicão de Melgaço

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալպիքաո դե Մելգասո

    PT

    Salpicão de Vinhais

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալպիքաո դե Վինյայս

    PT

    Sangueira de Barroso-Montalegre

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սանգեյրա դե Բառոզո-Մոնտալեգրե

    PT

    Travia da Beira Baixa

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Տրավիա դա Բեյրա Բայշա

    PT

    Vitela de Lafões

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Վիտելա դե Լաֆոես

    RO

    Magiun de prune Topoloveni

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մաջուն դե պրունե Տոպոլովենի

    RO

    Salam de Sibiu

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալամ դե Սիբիու

    RO

    Telemea de Ibăneşti

    DOP

    Formaggi

    Տելեմեա դե Իբանեշտի

    SK

    Klenovecký syrec

    IGP

    Formaggi

    Կլենովեցկի Սիռեց

    SK

    Oravský korbáčik

    IGP

    Formaggi

    Օռավսկի կոռբաչիկ

    SK

    Paprika Žitava/Žitavská paprika

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Պապրիկա Ժիտավա/ Ժիտավսկա պապրիկա

    SK

    Skalický trdelník

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Սկալիցկի տռդելնյիկ

    SK

    Slovenská bryndza

    IGP

    Formaggi

    Սլովենսկա բռինձա

    SK

    Slovenská parenica

    IGP

    Formaggi

    Սլովենսկա պառենիցա

    SK

    Slovenský oštiepok

    IGP

    Formaggi

    Սլովենսկի օշտյեպոկ

    SK

    Tekovský salámový syr

    IGP

    Formaggi

    Տյեկովսկի սալամովի սիռ

    SK

    Zázrivské vojky

    IGP

    Formaggi

    Զազռիվսկէ վոյկի

    SK

    Zázrivský korbáčik

    IGP

    Formaggi

    Զազռիվսկի կոռբաչիկ

    SI

    Bovški sir

    DOP

    Formaggi

    Բովշկի սիռ

    SI

    Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Էկստռա դեվիշկո օլյչնո օլյե սլովենսկե իստռե

    SI

    Kočevski gozdni med

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Կոչեվսկի գոզդնի մեդ

    SI

    Kranjska klobasa

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կռանյսկա կլոբասա

    SI

    Kraška panceta

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կռաշկա պանցետա

    SI

    Kraški med

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Կռաշկի մեդ

    SI

    Kraški pršut

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կռաշկի պռշուտ

    SI

    Kraški zašink

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Կռաշկի զաշինկ

    SI

    Mohant

    DOP

    Formaggi

    Մոխանտ

    SI

    Nanoški sir

    DOP

    Formaggi

    Նանոշկի սիռ

    SI

    Piranska sol

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Պիռանսկա սոլ

    SI

    Prekmurska Šunka

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռեկմուռսկա Շունկա

    SI

    Prleška tünka

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Պռլեշկա տյունկա

    SI

    Ptujski lük

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պտույսկի լյուկ

    SI

    Šebreljski želodec

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Շեբռելյսկի ժելոդեց

    SI

    Slovenski med

    IGP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Սլովենսկի մեդ

    SI

    Štajersko prekmursko bučno olje

    IGP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Շտայեռսկո պռեկմուռսկո բուչնո օլյե

    SI

    Tolminc

    DOP

    Formaggi

    Տոլմինց

    SI

    Zgornjesavinjski želodec

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Զգոռնյեսավինյսկի ժելոդեց

    ES

    Aceite Campo de Calatrava

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե Կամպո դե Կալատրավա

    ES

    Aceite Campo de Montiel

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե Կամպո դե Մոնտիել

    ES

    Aceite de La Alcarria

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե դե լա Ալկառիա

    ES

    Aceite de la Comunitat Valenciana

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե դե լա կոմունիտատ Վալենսիանա

    ES

    Aceite de la Rioja

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե դե լա Ռիոխա

    ES

    Aceite de Lucena

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե դե Լուսենա

    ES

    Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե դե Մայորկա, Ասեյտե Մայորկին, Օլի դե Մայորկա, Օլի մայոռկին

    ES

    Aceite de Navarra

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե դե Նավառա

    ES

    Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե դե Տեռա Ալտա, Օլի դե Տեռա Ալտա

    ES

    Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե դե Բայշ Էբռե-Մոնցիա, Օլի դել Բայշ Էբռե-Մոնցիա

    ES

    Aceite del Bajo Aragón

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե դել Վախո Արաղոն

    ES

    Aceite Monterrubio

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե Մոնտեռուբիո

    ES

    Aceite Sierra del Moncayo

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Ասեյտե Սիեռա դել Մոնկայո

    ES

    Aceituna Aloreña de Málaga

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ասեյտունա Ալորենյա դե Մալաղա

    ES

    Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ասեյտունե դե Մայորկա/ Ասեյտունա Մայորկինա/ Օլիվա դե Մայորկա/ Օլիվա Մայորկինա

    ES

    Afuega'l Pitu

    DOP

    Formaggi

    Աֆուեղա՛լ Պիտու

    ES

    Ajo Morado de Las Pedroñeras

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ախո Մորադո դե լաս Պեդրոնյերաս

    ES

    Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ալկաչոֆա դե Բենիկառլո, Կառշոֆա դե Բենիկառլո

    ES

    Alcachofa de Tudela

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ալկաչոֆա դե Տուդելա

    ES

    Alfajor de Medina Sidonia

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Ալֆախոռ դե Մեդինա Սիդոնիա

    ES

    Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ալմենդրա դե Մայորկա/ Ալմենդրա Մայորկինա/ Ամետլյա դե Մայորկա/ Ամետլյա Մայորկինա

    ES

    Alubia de La Bãneza-León

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ալուբիա դե Լա Բանյեսա-Լեոն

    ES

    Antequera

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Անտեկերա

    ES

    Arroz de Valencia; Arròs de València

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Առոզ դե Վալենսիա, Առոս դե Վալենսիա

    ES

    Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l'Ebre

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Առոզ դել Դելտա դել Էբռո/ Առոս դել Դելտա դե լ՛Էբռե

    ES

    Arzùa-Ulloa

    DOP

    Formaggi

    Արսուա-Ույոա

    ES

    Avellana de Reus

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ավեյանա դե Ռեուս

    ES

    Azafrán de la Mancha

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Ասաֆրսան դե լա Մանչա

    ES

    Baena

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Բաենա

    ES

    Berenjena de Almagro

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բերենխենա դե Ալմաղրո

    ES

    Botillo del Bierzo

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Բոտիյո դել Բյերսո

    ES

    Caballa de Andalucia

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Կաբայա դե Անդալուսիա

    ES

    Cabrales

    DOP

    Formaggi

    Կաբրալես

    ES

    Calasparra

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կալասպառա

    ES

    Calçot de Valls

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կալսոտ դե Վալս

    ES

    Carne de Ávila

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կառնե դե Ավիլա

    ES

    Carne de Cantabria

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կառնե դե Կանտաբրիա

    ES

    Carne de la Sierra de Guadarrama

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կառնե դե լա Սիեռա դե Գուադառամա

    ES

    Carne de Morucha de Salamanca

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կառնե դե Մորուչա դե Սալամանկա

    ES

    Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կառնե դե Վակունո դել Պաիս Վասկո/Էուսկալ Օկելա

    ES

    Castaña de Galicia

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կաստանյա դե Գալիսիա

    ES

    Cebolla Fuentes de Ebro

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սեբոյա Ֆուենտես դե Էբրո

    ES

    Cebreiro

    DOP

    Formaggi

    Սեբրեյրո

    ES

    Cecina de León

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սեսինա դե Լեոն

    ES

    Cereza del Jerte

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սերեսա դել Խեռտե

    ES

    Cerezas de la Montaña de Alicante

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սերեսաս դե լա Մոնտանյա դե Ալիկանտե

    ES

    Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Malaga

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Չիրիմոյա դե լա Կոստա Տռոպիկալ դե Գրանադա-Մալագա

    ES

    Chorizo de Cantimpalos

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Չորիսո դե Կանտիմպալոս

    ES

    Chorizo Riojano

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Չորիսո Ռիոխանո

    ES

    Chosco de Tineo

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Չոսկո դե Տինեո

    ES

    Chufa de Valencia

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Չուֆա դե Վալենսիա

    ES

    Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Սիտրիկոս Վալենսիանոս/ Սիտրիկս Վալենսիանս

    ES

    Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կլեմենտինաս դե լաս Տյեռաս դել Էբռո, Կլեմենտինես դե լես Տեռես դե լ՛Էբռե

    ES

    Cochinilla de Canarias

    DOP

    Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)

    Կոչինիյա դե Կանարիաս

    ES

    Coliflor de Calahorra

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կոլիֆլոռ դե Կալաոռա

    ES

    Cordero de Extremadura

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կորդերո դե Էքստրեմադուրա

    ES

    Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կորդերո դե Նավառա, Նաֆառոակո Առկումեա

    ES

    Cordero Manchego

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կորդերո Մանչեգո

    ES

    Cordero Segureño

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Կորդերո Սեղուրենյո

    ES

    Dehesa de Extremadura

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Դեեսա դե Էքստրեմադուրա

    ES

    Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Էնսաիմադա դե Մայորկա, Էնսաիմադա Մայորկինա

    ES

    Espárrago de Huétor-Tájar

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Էսպառաղո դե Ուետոռ-Տախառ

    ES

    Espárrago de Navarra

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Էսպառաղո դե Նավառա

    ES

    Estepa

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Էստեպա

    ES

    Faba Asturiana

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆաբա Աստուրիանա

    ES

    Faba de Lourenzá

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆաբա դե Լոուրենսա

    ES

    Fesols de Santa Pau

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆեսոս դե Սանտա Պաու

    ES

    Gamoneu; Gamonedo

    DOP

    Formaggi

    Գամոնու, Գամոնեդո

    ES

    Garbanzo de Escacena

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Գառբանսո դե Էսկասենա

    ES

    Garbanzo de Fuentesaúco

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Գառբանսո դե Ֆուենտեսաուկո

    ES

    Gata-Hurdes

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Գատա-Ուռդես

    ES

    Gofio Canario

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Գոֆիո Կանարիո

    ES

    Granada Mollar de Elche/Granada de Elche

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Գռանադա Մոյառ դե Էլչե/ Գրանադա դե Էլչե

    ES

    Grelos de Galicia

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Գրելոս դե Գալիսիա

    ES

    Guijuelo

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Գիխուելո

    ES

    Idiazábal

    DOP

    Formaggi

    Իդիասաբալ

    ES

    Jamón de Huelva

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Խամոն դե Ուելվա

    ES

    Jamón de Serón

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Խամոն դե Սերոն

    ES

    Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Խամոն դե Տերուել/ Պալետա դե Տերուել

    ES

    Jamón de Trevélez

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Խամոն դե Տրեվելես

    ES

    Jijona

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Խիխոնա

    ES

    Judías de El Barco de Ávila

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Խուդիաս դ էլ Վառկո դե Ավիլա

    ES

    Kaki Ribera del Xúquer

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Կակի Ռիբեռա դել Շուկեռ

    ES

    Lacón Gallego

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Լակոն Գայեգո

    ES

    Lechazo de Castilla y León

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Լեչասո դե Կաստիյա ի Լեոն

    ES

    Lenteja de La Armuña

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լենտեխա դե լա Առմունյա

    ES

    Lenteja de Tierra de Campos

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Լենտեխա դե Տիեռա դե Կամպոս

    ES

    Les Garrigues

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Լես Գառիգես

    ES

    Los Pedroches

    DOP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Լոս Պեդրոչես

    ES

    Mahón-Menorca

    DOP

    Formaggi

    Մաոն-Մենորկա

    ES

    Mantecadas de Astorga

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Մանտեկադաս դե Աստորգա

    ES

    Mantecados de Estepa

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Մանտեկադոս դե Էստեպա

    ES

    Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Մանտեկիյա դե լ՛Ալտ Ուրժել ի լա Սերդանյա, Մանտեգա դե լ՛Ալտ Ուրժել ի լա Սերդանյա

    ES

    Mantequilla de Soria

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Մանտեկիյա դե Սորիա

    ES

    Manzana de Girona; Poma de Girona

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մանցանա դե Խիրոնա, Պոմա դե Խիրոնա

    ES

    Manzana Reineta del Bierzo

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մանսանա Ռեյնետա դել Բյեռսո

    ES

    Mazapán de Toledo

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Մասապան դե Տոլեդո

    ES

    Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia

    DOP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Մեխիյոն դե Գալիսիա, Մեսիյոն դե Գալիսիա

    ES

    Melocotón de Calanda

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելոկոտոն դե Կալանդա

    ES

    Melón de la Mancha

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելոն դե լա Մանչա

    ES

    Melón de Torre Pacheco-Murcia

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մելոն դե Տոռե Պաչեկո Մուրսիա

    ES

    Melva de Andalucia

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Մելվա դե Անդալուսիա

    ES

    Miel de Galicia; Mel de Galicia

    IGP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Միել դե Գալիսիա, Մել դե Գալիսիա

    ES

    Miel de Granada

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մյել դե Գրանադա

    ES

    Miel de La Alcarria

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մյել դե լա Ալկառիա

    ES

    Miel de Tenerife

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Մյել դե Տեներիֆե

    ES

    Mojama de Barbate

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Մոխամա դե Բարբատե

    ES

    Mojama de Isla Cristina

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Մոխամա դե Իսլա Կրիստինա

    ES

    Mongeta del Ganxet

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Մոնժետա դե Գանշետ

    ES

    Montes de Granada

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Մոնտես դե Գրանադա

    ES

    Montes de Toledo

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Մոնտես դե Տոլեդո

    ES

    Montoro-Adamuz

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Մոնտոռո-Ադամուս

    ES

    Nísperos Callosa d'En Sarriá

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Նիսպերոս կայյոսա դ՛էն Սառիա

    ES

    Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Օլի դե լ՛Էմպոռդա/ Ասեյտե դե լ՛Էմպոռդա

    ES

    Pa de Pagès Català

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պա դե Պաժես Կատալա

    ES

    Pan de Alfacar

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պան դե Ալֆակառ

    ES

    Pan de Cea

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պան դե Սեա

    ES

    Pan de Cruz de Ciudad Real

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պան դե Կրուս դե Սիդադ Ռեալ

    ES

    Papas Antiguas de Canarias

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պապաս Անտիղուաս դե Կանարիաս

    ES

    Pasas de Málaga

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պասաս դե Մալագա

    ES

    Pataca de Galicia / Patata de Galicia

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պատակա դե Գալիսիա/ Պատատա դե Գալիսիա

    ES

    Patatas de Prades; Patates de Prades

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պատատաս դե Պռադես, Պատատես դե Պռադես

    ES

    Pemento da Arnoia

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեմենտո դ Առնոյա

    ES

    Pemento de Herbón

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեմենտո դե Էրբոն

    ES

    Pemento de Mougán

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեմենտո դե Մուգան

    ES

    Pemento de Oímbra

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեմենտո դե Օիմբրա

    ES

    Pemento do Couto

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեմենտո դո Կոուտո

    ES

    Pera de Jumilla

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեռա դե Խումիյա

    ES

    Pera de Lleida

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեռա դե Լեիդա

    ES

    Peras de Rincón de Soto

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պեռաս դե Ռինկոն դե Սոտո

    ES

    Picón Bejes-Tresviso

    DOP

    Formaggi

    Պիկոն Բեխես-Տրեսվիսո

    ES

    Pimentón de la Vera

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Պիմենտոն դե լա Վերա

    ES

    Pimentón de Murcia

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Պիմենտոն դե Մուրսիա

    ES

    Pimiento Asado del Bierzo

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պիմիենտո Ասադո դել Բյերսո

    ES

    Pimiento de Fresno-Benavente

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պիմիենտո դե Ֆրեսնո-Բենավենտե

    ES

    Pimiento de Gernika o Gernikako Piperra

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պիմիենտո դե Գեռնիկա օր Գեռնիկակո Պիպեռա

    ES

    Pimiento Riojano

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պիմիենտո Ռիոխանո

    ES

    Pimientos del Piquillo de Lodosa

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պիմիենտոս դել Պիկիյո դե Լոդոսա

    ES

    Plátano de Canarias

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Պլատանո դե Կանարիաս

    ES

    Pollo y Capón del Prat

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Պոյո ի Կապոն դել Պրատ

    ES

    Polvorones de Estepa

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Պոլվորոնես դե Էստեպա

    ES

    Poniente de Granada

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Պոնիենտե դե Գրանադա

    ES

    Priego de Córdoba

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Պրիեգո դե Կորդոբա

    ES

    Queso Camerano

    DOP

    Formaggi

    Կեսո Կամերանո

    ES

    Queso Casín

    DOP

    Formaggi

    Կեսո Կասին

    ES

    Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía

    DOP

    Formaggi

    Կեսո դե Ֆլոր դե Գիա/ Կեսո դե Մեդիա Ֆլոր դե Գիա/ Կեսո դե Գիա

    ES

    Queso de La Serena

    DOP

    Formaggi

    Կեսո դե լա Սերենա

    ES

    Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

    DOP

    Formaggi

    Կեսո դե լ՛Ալտ Ուրժել ի լա Սերդանյա

    ES

    Queso de Murcia

    DOP

    Formaggi

    Կեսո դե Մուրսիա

    ES

    Queso de Murcia al vino

    DOP

    Formaggi

    Կեսո դե Մուրսիա ալ Վինո

    ES

    Queso de Valdeón

    IGP

    Formaggi

    Կեսո դե Վալդեոն

    ES

    Queso Ibores

    DOP

    Formaggi

    Կեսո Իբորես

    ES

    Queso Los Beyos

    IGP

    Formaggi

    Կեսո Լոս Բեյոս

    ES

    Queso Majorero

    DOP

    Formaggi

    Կեսո Մախորերո

    ES

    Queso Manchego

    DOP

    Formaggi

    Կեսո Մանչեգո

    ES

    Queso Nata de Cantabria

    DOP

    Formaggi

    Կեսո նատա դե Կանտաբրիա

    ES

    Queso Palmero; Queso de la Palma

    DOP

    Formaggi

    Կեսո Պալմերո, Կեսո դե լա Պալմա

    ES

    Queso Tetilla

    DOP

    Formaggi

    Կեսո Տետիյա

    ES

    Queso Zamorano

    DOP

    Formaggi

    Կեսո Սամորանո

    ES

    Quesucos de Liébana

    DOP

    Formaggi

    Կեսուկոս դե Լիեվանա

    ES

    Roncal

    DOP

    Formaggi

    Ռոնկալ

    ES

    Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սալթիթոն դե Վիկ, Լյոնգանիսա դե Վիկ

    ES

    San Simón da Costa

    DOP

    Formaggi

    Սան սիմոն դա Կոստա

    ES

    Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Սիդրա դե Աստուրիաս, Սիդրա դ՛Աստուրիես

    ES

    Sierra de Cádiz

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Սիեռա դե Կադիս

    ES

    Sierra de Cazorla

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Սիեռա դե Կասոռլա

    ES

    Sierra de Segura

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Սիեռա դե Սեգուռա

    ES

    Sierra Mágina

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Սիեռա Մախինա

    ES

    Siurana

    DOP

    Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    Սիուրանա

    ES

    Sobao Pasiego

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Սովաո Պասյեգո

    ES

    Sobrasada de Mallorca

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Սոբրասադա դե Մայորկա

    ES

    Tarta de Santiago

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Տառտա դե Սանտիագո

    ES

    Ternasco de Aragón

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Տեռնասկո դե Արագոն

    ES

    Ternera Asturiana

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Տեռներա Աստուրիանա

    ES

    Ternera de Aliste

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Տեռներա դե Ալիստե

    ES

    Ternera de Extremadura

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Տեռներա դե Էքստրեմադուրա

    ES

    Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Տեռնեռա դե Նավառա, Նաֆառոակո Առաթեա

    ES

    Ternera Gallega

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Տեռներա Գալյեգա

    ES

    Tomate La Cañada

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Տոմատե դե Կանյադա

    ES

    Torta del Casar

    DOP

    Formaggi

    Տոռտա դել Կասար

    ES

    Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Տուռռոն դե Ագռամունտ, Տոռռո դ՛Ագռամունտ

    ES

    Turrón de Alicante

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Տուռռոն դի Ալիկանտե

    ES

    Uva de mesa embolsada «Vinalopó»

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ուվա դե մեսա էմբոլսադա «Վինալոպո»

    ES

    Vinagre de Jerez

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Վինագրե դե Խերես

    ES

    Vinagre de Montilla-Moriles

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Վինագրե դե Մոնտիյա-Մորիլես

    ES

    Vinagre del Condado de Huelva

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Վինագրե դել Կոնդադո դե Ուելվա

    SE

    Bruna bönor från Öland

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Բրունա բոնոր ֆրոն Էլանդ

    SE

    Kalix Löjrom

    DOP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Քոլիքս Լյոյրոմ

    SE

    Skånsk spettkaka

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Սկոնսկ սպետտքաքա

    SE

    Svecia

    IGP

    Formaggi

    Սվեցիա

    SE

    Upplandskubb

    DOP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Ուփփլանդսքուբ

    GB

    Anglesey Sea Salt / Halen Môn

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Էնգըլսի Սի Սոլթ/Հեյլըն Մոն

    GB

    Arbroath Smokies

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Արբրոթ Սմոկիզ

    GB

    Armagh Bramley Apples

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Արմա Բրեմլի Էփլզ

    GB

    Beacon Fell traditional Lancashire cheese

    DOP

    Formaggi

    Բիքոն Ֆել թրադիշնլ Լենքըշը չիիզ

    GB

    Bonchester cheese

    DOP

    Formaggi

    Բոնչեստըր չիիզ

    GB

    Buxton blue

    DOP

    Formaggi

    Բաքստըն բլու

    GB

    Cornish Clotted Cream

    DOP

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

    Քորնիշ Քլոթեդ Քրիմ

    GB

    Cornish Pasty

    IGP

    Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    Քորնիշ Փեյսթի

    GB

    Cornish Sardines

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Քորնիշ Սարդինս

    GB

    Dorset Blue Cheese

    IGP

    Formaggi

    Դորսեթ Բլու Չիիզ

    GB

    Dovedale cheese

    DOP

    Formaggi

    Դավդեյլ չիիզ

    GB

    East Kent Goldings

    DOP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Իսթ Քենթ Գոլդինգզ

    GB

    Exmoor Blue Cheese

    IGP

    Formaggi

    Էքսմուր Բլու Չիիզ

    GB

    Fal Oyster

    DOP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Ֆալ Օյսթեր

    GB

    Fenland Celery

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ֆենլընդ Սելըրի

    GB

    Gloucestershire cider/perry

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Գլաստըըշըր սայդը/փերի

    GB

    Herefordshire cider/perry

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Հերեֆորդշայր սայդեր/փերի

    GB

    Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Այլ օֆ Մեն Մենքս Լոաթան Լեմ

    GB

    Isle of Man Queenies

    DOP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Այլ օֆ Մեն Քուինիզ

    GB

    Jersey Royal potatoes

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Ջըրզի Րոյըլ փըթեյթոզ

    GB

    Kentish ale and Kentish strong ale

    IGP

    Birra

    Քենիշ էյլ ընդ Քենիշ սթրոնգ էյլ

    GB

    Lakeland Herdwick

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Լեյքլենդ Հըրդուիք

    GB

    Lough Neagh Eel

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Լոխ Նեյ Իլ

    GB

    Melton Mowbray Pork Pie

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Մելթոն Մոուբրեյ Փորք Փայ

    GB

    Native Shetland Wool

    DOP

    Lana

    Նեյթիվ Շեթլընդ Վուլ

    GB

    New Season Comber Potatoes / Comber Earlies

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Նյու Սիզն Քոմըր Փթեյթոզ/ Քոմեր Ըրլիզ

    GB

    Newmarket Sausage

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Նյումարքիթ Սոոսիջ

    GB

    Orkney beef

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Օրքնի բիիֆ

    GB

    Orkney lamb

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Օրքնի լեմ

    GB

    Orkney Scottish Island Cheddar

    IGP

    Formaggi

    Օրքնի Սքոթիշ Այլընդ Չեդար

    GB

    Pembrokeshire Earlies / Pembrokeshire Early Potatoes

    IGP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Փեմբրըքշը Ըրլիզ/ Փեմբրըքշը Ըրլի Փթեյթոզ

    GB

    Rutland Bitter

    IGP

    Birra

    Րաթլենդ Բիթեր

    GB

    Scotch Beef

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Սքոթչ Բիիֆ

    GB

    Scotch Lamb

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Սքոթչ Լեմ

    GB

    Scottish Farmed Salmon

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Սքոթիշ Ֆարմդ Սեմըն

    GB

    Scottish Wild Salmon

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Սքոթիշ Ուայլդ Սեմըն

    GB

    Shetland Lamb

    DOP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Շեթլընդ Լեմ

    GB

    Single Gloucester

    DOP

    Formaggi

    Սինգլ Գլոսթեր

    GB

    Staffordshire Cheese

    DOP

    Formaggi

    Ստեֆըրդշը Չիիզ

    GB

    Stornoway Black Pudding

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Ստորնըուեյ Բլեք Փուդինգ

    GB

    Swaledale cheese

    DOP

    Formaggi

    Սուեյլդեյլ չիիզ

    GB

    Swaledale ewes' cheese

    DOP

    Formaggi

    Սուեյլդեյլ իյուզ չիիզ

    GB

    Teviotdale Cheese

    IGP

    Formaggi

    Թեվիոթդեյլ Չիիզ

    GB

    Traditional Ayrshire Dunlop

    IGP

    Formaggi

    Թրըդիշոնըլ Էյրշայր Դանլոփ

    GB

    Traditional Cumberland Sausage

    IGP

    Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

    Թրըդիշընըլ Քամբըրլենդ Սոոսիջ

    GB

    Traditional Grimsby Smoked Fish

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Թրըդիշընըլ Գրիմսբի Սմոուքդ Ֆիշ

    GB

    Welsh Beef

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Ուելշ Բիիֆ

    GB

    Welsh lamb

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Ուելշ լեմ

    GB

    West Country Beef

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Ուեսթ Քանթրի Բիիֆ

    GB

    West Country farmhouse Cheddar cheese

    DOP

    Formaggi

    Ուեսթ Քանթրի ֆարմհաուզ Չեդար չիիզ

    GB

    West Country Lamb

    IGP

    Carni fresche (e frattaglie)

    Ուեսթ Քանթրի Լեմ

    GB

    White Stilton cheese; Blue Stilton cheese

    DOP

    Formaggi

    Ուայթ Ստիլտըն չիզ, Բլու Ստիլտըն չիզ

    GB

    Whitstable oysters

    IGP

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Ուիթստեյբլ օյստըրս

    GB

    Worcestershire cider/perry

    IGP

    Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    Ուստերշիր սայդր/փերի

    GB

    Yorkshire Forced Rhubarb

    DOP

    Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    Յորքշը Ֆորսդ Րուբարբ

    GB

    Yorkshire Wensleydale

    IGP

    Formaggi

    Յորքշը Ուենսլիդեյլ

    3.   Elenco delle bevande spiritose

    Stato membro

    Denominazione di cui è chiesta la protezione

    Traslitterazione in caratteri armeni

    AT

    Inländerrum

    Ինլենդեռում

    AT

    Jägertee / Jagertee / Jagatee

    Յեգեռտտե/Յագեռտե/Յագատե

    AT

    Mariazeller Magenlikör

    Մարիացելեռ Մագենլիկյոռ

    AT

    Steinfelder Magenbitter

    Շտայնֆելդեռ Մագենբիտեռ

    AT

    Wachauer Marillenbrand

    Վախաուեռ Մարիլենբրանդ

    AT

    Wachauer Marillenlikör

    Վախաուեռ Մարիլենլիկյոռ

    AT

    Wachauer Weinbrand

    Վախաուեռ Վայնբռանդ

    BE (Balegem)

    Balegemse jenever

    Բալեգեմսե Յենեվեռ

    BE (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

    Hasseltse jenever/Hasselt

    Հասելտսե Յենեվեռ/Հասելտ

    BE (Oost-Vlaanderen)

    O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

    Օ՛ դե ֆլանդեռ-Օստ-Վլամսեե Գռանյենեվեռ

    BE (Région wallonne)

    Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

    Պեկետ-Պեկէտ/Պէկե-Պեկէ դե Վալոնի

    BG

    Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya di Bourgas

    Բուռգասկա Մուսկատովա ռակիյա/ Մուսկատովա ռակիյա օտ Բուռգաս

    BG

    Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo

    Կառլովսկա գռոզդովա ռակիյա/ Գռոզդովա Ռակիյա օտ Կառլովո

    BG

    Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech

    Լովեշկա սլիվովա ռակիյա/ Սլիվովա ռակիյա օտ Լովեչ

    BG

    Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie

    Պոմոռիյսկա գռոզդովա ռակիյա/ Գռոզդովա ռակիյա օտ Պոմորիյե

    BG

    Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)

    Սլիվենսկա պեռլա (Սլիվենսկա գռոզդովա ռակիյա / Գռոզդովա ռակիք օտ Սլիվեն)

    BG

    Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja

    Ստռալջանսկա Մուսկատովա ռակիյա/ Մուսկատովա ռակիք օտ Ստռալջա

    BG

    Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare

    Սունգուռլասկա գռոզդովա ռակիյա/ Գռոզդովա ռակիյա օտ Սունգուռլառե

    BG

    Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol

    Սուխինդոլսկա գռոզդովա ռակիյա/ Գռոզդովա ռակիյա օտ Սուխինդոլ

    BG

    Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

    Տռոյանսկա սլիվովա ռակիյա/ Սլիվովա ռակիյա օտ Տռոյան

    HR

    Hrvatska loza

    Հրվատսկա լոզա

    HR

    Hrvatska stara šljivovica

    Հրվատսկա ստարա շլյիվովիցա

    HR

    Hrvatska travarica

    Հրվատսկա տրավարիցա

    HR

    Hrvatski pelinkovac

    Հրվատսկի պելինկովաց

    HR

    Slavonska šljivovica

    Սլավոնսկա շլյիվովիցա

    HR

    Zadarski maraschino

    Զադարսկի մարասկինո

    CY

    Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania

    Զիվանյիա / Ձիվանիա / Զիվանա / Զիվանիա

    CZ

    Karlovarská Hořká

    Կառլովառսկա Հորժկա

    EE

    Estonian vodka

    Էստոնիան վոդկա

    FI

    Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

    Սուոմալայնեն Մարյալիկյօրի / Սուոմալայնեն Հեդելմալիկյօրի / Ֆինսկ ԲԷրլիկյոր / Ֆինսկ Ֆրւկտլիկյոր / Ֆինիշ բերի լիկյոր/ Ֆինիսշ ֆրուտ լիկյոր

    FI

    Suomalainen Vodka / Finsk Vodka/ Vodka of Finland

    Սուոմալայնեն Վոդկա / Ֆինսկ Վոդկա / Վոդկա օֆ Ֆինլանդ

    FR

    Armagnac

    Արմանյակ

    FR

    Calvados

    Կալվադոս

    FR

    Calvados Domfrontais

    Կալվադոս Դոմֆրոնտե

    FR

    Calvados Pays d'Auge

    Կալվադոս Պեյ դ՛Oժ

    FR

    Cassis de Bourgogne

    Կասիս դը Բուրգոնյ

    FR

    Cassis de Dijon

    Կասիս դը Դիժոն

    FR

    Cassis de Saintonge

    Կասիս դը Սենտոնժ

    FR

    Cognac

    Կոնյակ

    FR

    Eau-de-vie de cidre de Bretagne

    O-դը-վի դը սիդրը դը Բռետանյ

    FR

    Eau-de-vie de cidre de Normandie

    O-դը-վի դը սիդրը դը Նորմանդի

    FR

    Eau-de-vie de cidre du Maine

    O-դը-վի դը սիդրր դյու Մեն

    FR

    Eau-de-vie de Cognac

    O-դը-վի դը Կոնյակ

    FR

    Eau-de-vie de Faugères/Faugères

    O-դը-վի դը Ֆոժեր/Ֆոժեր

    FR

    Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

    Մար դը Բուրգոնյ/ Ըյո-դը-վի դը մար դը Բուրգոնյ

    FR

    Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

    Մար դը Շամպանյ/ Օ-դը-վի դը մար դը Շամպանյ

    FR

    Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

    Մար դե Կոտ-դյու-Ռոն/ Օ-դը-վի դը մար դե Կոտ դյու Ռոն

    FR

    Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

    Մար դյու Բյուժե/ Օ-դը-վի դը մար օրիժիներ դը Բյուժե

    FR

    Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

    Մար դը Պրովանս/ Օ-դը-վի դը մար օրիժիներ դը Պրովանս

    FR

    Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

    Մար դը Սավուա/ Օ-դը-վի դը մար օրիժիներ դը Սավուա

    FR

    Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

    Մար դյու Լանգուեդոկ/ Օ-դը-վի դը մր օրիժիներ դյու Լանգուեդոկ

    FR

    Eau-de-vie de poiré de Normandie

    Օ-դը-վի դը պուարե դը Նորմանդի

    FR

    Eau-de-vie de vin de la Marne

    Օ-դը-վի դը վեն դը լա Մարն

    FR

    Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

    Օ-դը-վի դը վեն դե Կոտ-դյու-Ռոն

    FR

    Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

    Օ-դը-վի դը վեն օրինիներ դյու Բյուժե

    FR

    Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

    Օ-դը-վի դը վեն օրիժիներ դյու Լանգեդոկ

    FR

    Eau-de-vie des Charentes

    Օ-դը-վի դե Շարանտ

    FR

    Fine Bordeaux

    Ֆին Բորդո

    FR

    Fine de Bourgogne

    Ֆին դը Բուրգոնյ

    FR

    Framboise d'Alsace

    Ֆրամբուազ դ՛Ալզաս

    FR (Départements Nord (59) and Pas-de-Calais (62))

    Genièvre Flandres Artois

    Ժենյեվր Ֆլանդրը Արտուա

    FR

    Kirsch d'Alsace

    Կիրշ դ՛Ալզաս

    FR

    Kirsch de Fougerolles

    Կիրշ դը Ֆուժրոլ

    FR

    Marc d'Alsace Gewürztraminer

    Մարկ դ՛Ալզաս Գևյուրցտռամիներ

    FR

    Marc d'Auvergne

    Մարկ դ՛Օվերնյ

    FR

    Marc du Jura

    Մարկ դյու Յուռա

    FR

    Mirabelle d'Alsace

    Միրաբել դ՛Ալզաս

    FR

    Mirabelle de Lorraine

    Միրաբել դը Լորեն

    FR

    Pommeau de Bretagne

    Պոմո դը Բրետանյ

    FR

    Pommeau de Normandie

    Պոմո դե Նորմանդի

    FR

    Pommeau du Maine

    Մոնո դյու Մեն

    FR

    Quetsch d'Alsace

    Քետցր դ՛Ալզաս

    FR

    Ratafia de Champagne

    Ռատաֆիա դը Շամպանյ

    FR

    Rhum de la Guadeloupe

    Ռյում դը լա Գուադելուպ

    FR

    Rhum de la Guyane

    Ռյում դը լա Գիյան

    FR

    Rhum de la Martinique

    Ռյում դը լա Մարտինիկ

    FR

    Rhum de la Réunion

    Ռյում դը լա Ռեունյոն

    FR

    Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

    Ռյում դը սուկրերի դը լա Բէ դյու Գալիոն

    FR

    Rhum des Antilles françaises

    Ռյում դեզ Անտիյ ֆրանսեզ

    FR

    Rhum des départements français d'outre-mer

    Ռյում դե դեպարտման ֆրանսե դ՛ուտրը մեր

    FR

    Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

    Վիսկի ալզասիան/ Վիսկի դ՛Ալզաս

    FR

    Whisky breton/Whisky de Bretagne

    Վիսկի բրետոն/ Վիսկի դը բրետանյ

    DE

    Bärwurz

    Բերվուրց

    DE

    Bayerischer Gebirgsenzian

    Բայերիշեր Գեբիրգզենցիան

    DE

    Bayerischer Kräuterlikör

    Բայերիշեր Քրաութերլիքյոր

    DE

    Benediktbeurer Klosterlikör

    Բենեդիկտբոյրեր Կլոսթերլիքյոր

    DE

    Berliner Kümmel

    Բերլիներ Քյումմել

    DE

    Blutwurz

    Բլյութվուրց

    DE

    Chiemseer Klosterlikör

    Քիմզեեր Քլոսթերլիկյոր

    DE

    Deutscher Weinbrand

    Դոյչեր Վայնբրանդ

    DE

    Emsländer Korn/Kornbrand

    Էմսլենդեր Քորն/Քորնբրանդ

    DE

    Ettaler Klosterlikör

    Էթալլեր Քլոսթերլիքյոր

    DE

    Fränkischer Obstler

    Ֆրենքիշեր Oբսթլեր

    DE

    Fränkisches Kirschwasser

    Ֆրենքիշես Քիրշվասսեր

    DE

    Fränkisches Zwetschgenwasser

    Ֆրենքիշես Ցվեթշգենվասսեր

    DE

    Hamburger Kümmel

    Համբուրգեր Քյումմել

    DE

    Haselünner Korn/Kornbrand

    Հազելյուններ Քորն/Քորնբրանդ

    DE

    Hasetaler Korn/Kornbrand

    Հազեթալեռ Քորն/Քորնբրանր

    DE

    Hüttentee

    Հյութթենթե

    DE

    Königsberger Bärenfang

    Քյոնիգսբերգեր Բերենֆանգ

    DE

    Münchener Kümmel

    Մյունխեներ Քյումմել

    DE

    Münsterländer Korn/Kornbrand

    Մյունշտերլենդեր Քորն/Քորնբրանդ

    DE

    Ostfriesischer Korngenever

    Օսթֆրիզիշեր Քորնգենեվեր

    DE

    Ostpreußischer Bärenfang

    Օսթփրոյզիշեր Բերենֆանգ

    DE

    Pfälzer Weinbrand

    Փֆելցեր Վայնբրանդ

    DE

    Rheinberger Kräuter

    Րայնբերգեր Քրոյթեր

    DE

    Schwarzwälder Himbeergeist

    Շվարցվալդեր Հիմբերգայսթ

    DE

    Schwarzwälder Kirschwasser

    Շվարցվալդեր Քիրշվասսեր

    DE

    Schwarzwälder Mirabellenwasser

    Շվարցվալդեր Միրաբելլենվասսեր

    DE

    Schwarzwälder Williamsbirne

    Շվարցվալդեր Վիլիամսբիրնե

    DE

    Schwarzwälder Zwetschgenwasser

    Շվարցվելդեր Ցվեթշգենվվասսեր

    DE

    Sendenhorster Korn/Kornbrand

    Զենդենհորսեր Քորն/Քորնբրանդ

    DE

    Steinhäger

    Շթայնհեգեր

    GR

    Κίτρο Νάξου/Kitro di Naxos

    Կիտրո Նաքսոս

    GR

    Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat di Corfu

    Կումկուատ Կերկիրաս / Կում Կուատ օֆ Կորֆու

    GR

    Μαστίχα Χίου/Masticha di Chios

    Մաստիխա Խիու / Մասթիխա օֆ Խիոս

    GR

    Ούζο Θράκης/Ouzo della Tracia

    Ուզո Թրակիս / Ուզո օֆ Թրեյս

    GR

    Ούζο Καλαμάτας/Ouzo di Kalamata

    Ուզո Կալամատաս / Ուզո օֆ Կալամատա

    GR

    Ούζο Μακεδονίας/Ouzo della Macedonia

    Ուզո Մակեդոնիաս / Ուզո օֆ Մասեդոնիա

    GR

    Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo di Mitilene

    Ուզո Միտիլինիս / Ուզո օֆ Միտիլենե

    GR

    Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo di Plomari

    Ուզո Պլոմարիու / Ուզո օֆ Պլոմարի

    GR

    Τεντούρα/Tentoura

    Տենտուրա

    GR

    Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta

    Ցիկուդյա Կրիտիս / Ցիկուդիա օֆ Կրետե

    GR

    Τσικουδιά/Tsikoudia

    Ցիկուդյա / Ցիկուդիա

    GR

    Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro della Tessaglia

    Ցիպուրո Թեսալիաս / Ցիպուռո օֆ Թեսալի

    GR

    Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro della Macedonia

    Ցիպուրո Մակեդոնիաս / Ցիպուռո օֆ Մասեդոնիա

    GR

    Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tyrnavos

    Ցիպուրո Տիրնավու / Ցիպուռո օֆ Տիրնավոս

    GR

    Τσίπουρο / Tsipouro

    Ցիպուրո / Ցիպուռո

    HU

    Békési Szilvapálinka

    Բեկեշի Սիլվապալինկա

    HU

    Gönci Barackpálinka

    Գյոնծի Բառածկպալինկա

    HU

    Kecskeméti Barackpálinka

    Կեչկեմետի Բառածկպալինկա

    HU

    Szabolcsi Almapálinka

    Սաբոլչի Ալմապալինկա

    HU

    Szatmári Szilvapálinka

    Սատմարի Սիլվապալինկա

    HU

    Törkölypálinka

    Տյորկյոյպալինկա

    HU

    Újfehértói meggypálinka

    Ույֆեհերտոի մեձձպալինկա

    IE

    Irish Cream

    Այրիշ Քրիմ

    IE

    Irish Poteen/Irish Poitín

    Այրիշ Պոտին

    IE

    Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

    Այրիշ Վիսկի / Իշկյը Բյահը Էրյընյըխ

    IT

    Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

    Ապրիկոտ տրենտինո/ Ապրիկոտ դել Տրենտինո

    IT

    Brandy italiano

    Բրենդի իտալիանո

    IT

    Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

    Դիստիլատո դի մելե տրենտինո/ Դիստիլատո դի մելե դել Տրենտինո

    IT

    Genepì del Piemonte

    Ջենեպի դել Պիեմոնտե

    IT

    Genepì della Valle d'Aosta

    Գենեպի դելա Վալե դ՛Աոստա

    IT

    Genziana trentina/Genziana del Trentino

    Ջենցիանա տրենտինա/ Ջենցիանա դել Տրենտինո

    IT

    Grappa

    Գռապա

    IT

    Grappa di Barolo

    Գռապա դի Բարոլո

    IT

    Grappa di Marsala

    Գռապա դի Մարսալա

    IT

    Grappa friulana/Grappa del Friuli

    Գռապա ֆրիուլանա/ Գռապա դել Ֆրիուլի

    IT

    Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

    Գռապա լոմբարդա/ Գռապա դի Լոմբարդիա

    IT

    Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

    Գռապա պիեմոնտեզե/ Գռապա դել Պիեմոնտե

    IT

    Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

    Գռապա սիչիլիանա/ Գռապա դի Սիչիլիա

    IT

    Grappa trentina/Grappa del Trentino

    Գռապա տրենտինա/ Գռապա դել Տրենտինո

    IT

    Grappa veneta/Grappa del Veneto

    Գռապա վենետա/ Գռապա դել Վենետո

    IT

    Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

    Կիրշ Ֆրիուլանո/ Կիրշվասեր Ֆրիուլանո

    IT

    Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

    Կիրշ Տրենտինո/ Կիրշվասեր Տրենտինո

    IT

    Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

    Կիրշ Վենետո/ Կիրշվասեր Վենետո

    IT

    Liquore di limone della Costa d'Amalfi

    Լիկուորե դի լիմոնե դելա Կոստա դ՛Ամալֆի

    IT

    Liquore di limone di Sorrento

    Լիկուորե դի լիմոնե դի Սորենտո

    IT

    Mirto di Sardegna

    Միռտո դի Սարդենյա

    IT

    Nocino di Modena

    Նոչինո դի Մոդենա

    IT

    Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

    Սլիվովից դել Ֆրիուլի-Վենեցիա Ջուլիա

    IT

    Sliwovitz del Veneto

    Սլիվովից դել Վենետո

    IT

    Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

    Սլիվովից տրենտինո/ Սլիվովից դել Տրենտինո

    IT

    Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

    Սուդտիրոլեր էնցիան/ Ջենցիանա դել՛Ալտո Ադիջե

    IT

    Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

    Սուդտիրոլեր Գոլդեն Դելիշիուս/ Գոլդեն Դելիշիուս դել՛Ալտո Ադիջե

    IT

    Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

    Սուդտիրոլեր Գռապա/ Գռապա դել՛Ալտո Ադիջե

    IT

    Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

    Սուդտիրոլեր Գռավենշտայներ/ Գռավենշտայներ դել՛Ալտո Ադիջե

    IT

    Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

    Սուդտիրոլեր Կիրշ/ Կիրշ դել՛Ալտո Ադիջե

    IT

    Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

    Սուդտիրոլեր Մարիլլե/ Մարիլլե դել՛ Ալտո Ադիջե

    IT

    Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

    Սուդտիրոլեր Oբստլեռ/ Oբստլեր դել՛ Ալտո Ադիջե

    IT

    Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

    Սուդտիրոլեր Ուիլիամս/ Ուլիամս դել՛Ալտո Ադիջե

    IT

    Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

    Սուդտիրոլեր Զվեցշգելեռ/ Զվեցշլեգեր դել՛ալտո Ադիջե

    IT

    Williams friulano/Williams del Friuli

    Վիլիամս ֆրիուլանո/ Վիլիամս դել Ֆրիուլի

    IT

    Williams trentino/Williams del Trentino

    Վիլիամս տրենտինո/ Վիլիամս դել Տրենտինո

    LT

    Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

    Օրիգինալի լյետւվիշկա դեգտինե / Օրիջինալ Լիթուենյան վոդկա

    LT

    Samanė

    Սամանե

    LT

    Trauktinė

    Տռաուկտինե

    LT

    Trauktinė Dainava

    Տռաուկտինե Դաինավա

    LT

    Trauktinė Palanga

    Տռաուկտինե Պալանգա

    LT

    Trejos devynerios

    Տռեժոս դեվիներյոս

    LT

    Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

    Վիլնյաուս Ջինաս / Վիլնիուս Ջին

    FR, IT

    Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

    Ջենեպի դեզ Ալպ/ Ջենեպի դելի Ալպի

    BE, NL, FR (Départements Nord (59) and Pas-de-Calais (62)), DE (German Bundesländer Nordrhein-Westfalen and Niedersachsen)

    Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

    Ժենիվրը օ ֆրուի/ Վրուխտենժենեվեր/ ժենեվեր մետ ֆռուխտեն/ Ֆրուխտգենեվեռ

    BE, NL, FR (Départements Nord (59) and Pas-de-Calais (62))

    Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

    Ջենիեվրը դը գրեն/ Ջենիեվրը դ գրեն/ Գրանժենեվեր/ Գրանջենեվեր

    BE, NL, FR (Départements Nord (59) and Pas-de-Calais (62)), DE (German Bundesländer Nordrhein-Westfalen and Niedersachsen)

    Genièvre/Jenever/Genever

    Ժենիեվրը/ ժենեվեր/ ժենեվեր

    BE, NL

    Jonge jenever/jonge genever

    Յոնգե յենեվեր/ Յոնգե ժենեվեր

    DE, AT, BE (German-speaking Community)

    Korn / Kornbrand

    Կորն/ Կորնբրանդ

    BE, NL

    Oude jenever/oude genever

    Աուդե յենեվեր/ Աուդե խենեվեր

    CY, GR

    Ouzo/Oύζο

    Ուզո

    HU, AT (for apricot spirits solely produced in the Länder of: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)

    Pálinka

    Պալինկա

    PL

    Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

    Հերբալ վոդկա ֆրոմ դը Նորդ Պոդլասիե լոուլանդ արոմատայզդ ուիթ ըն էքստրակտ օֆ բիզոն գրաս / Վուդկա զյոլովա զ Նիզինի Պուլնոծնոպոդլասկյեյ արոմատիզովանա եկստրակեմ զ տրավի ժուբրովեյ

    PL

    Polish Cherry

    Պոլիշ Չերի

    PL

    Polska Wódka / Polish Vodka

    Պոլսկա Վուդկա / Պոլիշ Վոդկա

    PT

    Aguardente Bagaceira Alentejo

    Ագուարդենտե Բագասեյիա Ալենտեժո

    PT

    Aguardente Bagaceira Bairrada

    Ագուարդենտե Բագասեյիա Բայռադա

    PT

    Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

    Ագուարդենտե Բագասեյիա դա Ռեժաո դոս Վինյոս Վերդես

    PT

    Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

    Ագուարդենտե դե Վինյո դա Ռեժաո դոս Վինոս Վերդես

    PT

    Aguardente de Vinho Alentejo

    Ագուարդենտե դե Վինյո Ալենտեժո

    PT

    Aguardente de Vinho Douro

    Ագուարդենտեդե Վինյո Դoուրո

    PT

    Aguardente de Vinho Lourinhã

    Ագուարդենտե դե Վինյո Լoուրինյա

    PT

    Aguardente de Vinho Ribatejo

    Ագուարդենտե դե Վինյո Ռիբատեժո

    PT

    Medronho do Algarve

    Մեդրոնյո դո Ալգրավե

    PT

    Poncha da Madeira

    Պոնշա դա Մադեյրա

    PT

    Rum da Madeira

    Ռում դա Մադեյրա

    RO

    Horincă de Cămârzana

    Հորինկա դե Կամարզանա

    RO

    Pălincă

    Պալինկա

    RO

    Țuică de Argeș

    Ծուիկա դե Արջեշ

    RO

    Țuică Zetea de Medieșu Aurit

    Ծուիկա Զետեա դե Մեդիեշու Աուրիտ

    RO

    Vinars Murfatlar

    Վինարս Մուրֆատլար

    RO

    Vinars Segarcea

    Վինարս Սեգարչեա

    RO

    Vinars Târnave

    Վինարս Տիրնավե

    RO

    Vinars Vaslui

    Վինարս Վասլուի

    RO

    Vinars Vrancea

    Վինարս Վրանչեա

    SK

    Spišská borovička

    Սպիշսկա բոռովիչկա

    SI

    Brinjevec

    Բռինյեվեց

    SI

    Dolenjski sadjevec

    Դոլենյսկի սադյեվեց

    SI

    Domači rum

    Դոմաչի ռում

    SI

    Janeževec

    Իանեժեվեց

    SI

    Orehovec

    Օրեհովեց

    SI

    Pelinkovec

    Պելինկովեց

    SI

    Slovenska travarica

    Սլովենսկա տռավարիցա

    ES

    Aguardiente de hierbas de Galicia

    Ագուարդիենտե դե իերբաս դե Գալիկա

    ES

    Aguardiente de sidra de Asturias

    Ագուարդիենտե դե սիդրա դե Աստուրիաս

    ES

    Anís Paloma Monforte del Cid

    Անիս Պալոմա Մոնֆորտե դել Սիդ

    ES

    Aperitivo Café de Alcoy

    Ապերիտիվո Կաֆե դե Ալկոյ

    ES

    Brandy de Jerez

    Բրենդի դե Խերես

    ES

    Brandy del Penedés

    Բրենդի դել Բենդես

    ES

    Cantueso Alicantino

    Կանտուեսո Ալիկանտինո

    ES

    Chinchón

    Չինչոն

    ES

    Gin de Mahón

    Ջին դե Մահոն

    ES

    Herbero de la Sierra de Mariola

    Էրբերո դե լա Սիեռա դե Մարիոլա

    ES

    Hierbas de Mallorca

    Իերբաս դե Մայորկա

    ES

    Hierbas Ibicencas

    Իերբաս Իբիսենկաս

    ES

    Licor café de Galicia

    Լիկոր կաֆե դե Գալիսիա

    ES

    Licor de hierbas de Galicia

    Լիկոր դե իերբաս դե Գալիսիա

    ES

    Orujo de Galicia

    Օրուխո դե Գալիսիա

    ES

    Pacharán navarro

    Պաչարան նավառո

    ES

    Palo de Mallorca

    Պալո դե Մայորկա

    ES

    Ratafia catalana

    Ռատիֆիա կատալանյա

    ES

    Ronmiel de Canarias

    Ռոնմյել դե Կանարիաս

    SE

    Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

    Սվենսկ Ակուավիտ/Սվենսկ Ակվավիտ/ Սուիդիշ Ակվավիտ

    SE

    Svensk Punsch/Swedish Punch

    Սվենսկ Պունչ/ Սուիդիշ Փանչ

    SE

    Svensk Vodka / Swedish Vodka

    Սվենսկ Վոդկա/ Սուիդիշ Վոդկա

    GB

    Scotch Whisky

    Սկոչ Վիսկի

    GB

    Somerset Cider Brandy

    Սոմերսեթ Սայդեր Բրենդի

    4.   Elenco dei vini

    Stato membro

    Denominazione di cui è chiesta la protezione

    Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini

    Traslitterazione in caratteri armeni

    Tipo (DOP/IGP)

    AT

    Bergland

     

    Բերգլանդ

    IGP

    AT

    Burgenland

     

    Բուրգենլանդ

    DOP

    AT

    Carnuntum

     

    Կարնուտում

    DOP

    AT

    Eisenberg

     

    Այզենբեռգ

    DOP

    AT

    Kamptal

     

    Կամպթալ

    DOP

    AT

    Kärnten

     

    Կարնտեն

    DOP

    AT

    Kremstal

     

    Կրեմստալ

    DOP

    AT

    Leithaberg

     

    Լայտհաբեռգ

    DOP

    AT

    Mittelburgenland

     

    Միտելբուրգենլանդ

    DOP

    AT

    Neusiedlersee

     

    Նոյսիեդլեռզե

    DOP

    AT

    Neusiedlersee-Hügelland

     

    Նոյսիեդլեռսե-Հյուգելանդ

    DOP

    AT

    Niederösterreich

     

    Նիեդեռօյստեռայխ

    DOP

    AT

    Oberösterreich

     

    Օբեռօյսեռայխ

    DOP

    AT

    Salzburg

     

    Զալցբուրգ

    DOP

    AT

    Steiermark

     

    Ստայեռմառկ

    DOP

    AT

    Steirerland

     

    Շտայեռլանդ

    IGP

    AT

    Südburgenland

     

    Սուդբուռգենլանդ

    DOP

    AT

    Süd-Oststeiermark

     

    Սուդ-Օսթսթայեռմարկ

    DOP

    AT

    Südsteiermark

     

    Սուդսթայեռմարկ

    DOP

    AT

    Thermenregion

     

    Թեռմենրեգիոն

    DOP

    AT

    Tirol

     

    Տիրոլ

    DOP

    AT

    Traisental

     

    Թրայզենթալ

    DOP

    AT

    Vorarlberg

     

    Վորարլբերգ

    DOP

    AT

    Wachau

     

    Վախաու

    DOP

    AT

    Wagram

     

    Վագրամ

    DOP

    AT

    Weinland

     

    Վայնլանդ

    IGP

    AT

    Weinviertel

     

    Վայնֆիռթել

    DOP

    AT

    Weststeiermark

     

    Վեսթսթայեռմարկ

    DOP

    AT

    Wien

     

    Վին

    DOP

    BE

    Côtes de Sambre et Meuse

     

    Կոտ դե Սամբր է Մյոզ

    DOP

    BE

    Crémant de Wallonie

     

    Կրեման դե Վալոնի

    DOP

    BE

    Hagelandse wijn

     

    Հագելանդսե վեյն

    DOP

    BE

    Haspengouwse wijn

     

    Հասպենգաուսե վեյն

    DOP

    BE

    Heuvellandse wijn

     

    Հյովելանդսե վեյն

    DOP

    BE

    Vin de pays des jardins de Wallonie

     

    Վեն դը պեյ դե ժարդեն դը Վալոնի

    IGP

    BE

    Vin mousseux de qualité de Wallonie

     

    Վեն մուսյո դը կալիտե դե Վալոնի

    DOP

    BE

    Vlaamse landwijn

     

    Վլամսե լանդվեյն

    IGP

    BE

    Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

     

    Վլամսե մուսեռենդե կվալիտեյտսվեյն

    DOP

    BG

    Cakap

    Sakar

    Սակար

    DOP

    BG

    Асеновград

    Asenovgrad

    Ասենովգռադ

    DOP

    BG

    Болярово

    Bolyarovo

    Բոլյառովո

    DOP

    BG

    Брестник

    Brestnik

    Բռեստնիկ

    DOP

    BG

    Варна

    Varna

    Վառնա

    DOP

    BG

    Велики Преслав

    Veliki Preslav

    Վելիկի Պռեսլավ

    DOP

    BG

    Видин

    Vidin

    Վիդին

    DOP

    BG

    Враца

    Vratsa

    Վռացա

    DOP

    BG

    Върбица

    Varbitsa

    Վառբիցա

    DOP

    BG

    Долината на Струма

    Struma valley

    Դոլինատա նա Ստռումա

    DOP

    BG

    Драгоево

    Dragoevo

    Դռագոեվո

    DOP

    BG

    Дунавска равнина

    Danube Plain

    Դունավսկա ռավնինա

    IGP

    BG

    Евксиноград

    Evksinograd

    Էվկսինոգռադ

    DOP

    BG

    Ивайловград

    Ivaylovgrad

    Իվայլովգռադ

    DOP

    BG

    Карлово

    Karlovo

    Կառլովո

    DOP

    BG

    Карнобат

    Karnobat

    Կառնոբադ

    DOP

    BG

    Ловеч

    Lovech

    Լովեչ

    DOP

    BG

    Лозица

    Lozitsa

    Լոզիցա

    DOP

    BG

    Лом

    Lom

    Լոմ

    DOP

    BG

    Любимец

    Lyubimets

    Լյուբիմեց

    DOP

    BG

    Лясковец

    Lyaskovets

    Լյասկովեց

    DOP

    BG

    Мелник

    Melnik

    Մելնիկ

    DOP

    BG

    Монтана

    Montana

    Մոնտանա

    DOP

    BG

    Нова Загора

    Nova Zagora

    Նովա Զագոռա

    DOP

    BG

    Нови Пазар

    Novi Pazar

    Նովի Պազառ

    DOP

    BG

    Ново село

    Novo Selo

    Նովո սելո

    DOP

    BG

    Оряховица

    Oryahovitsa

    Օռյախովիցա

    DOP

    BG

    Павликени

    Pavlikeni

    Պավլիկենի

    DOP

    BG

    Пазарджик

    Pazardjik

    Պազառջիկ

    DOP

    BG

    Перущица

    Perushtitsa

    Պեռուշտիցա

    DOP

    BG

    Плевен

    Pleven

    Պլեվեն

    DOP

    BG

    Пловдив

    Plovdiv

    Պլովդիվ

    DOP

    BG

    Поморие

    Pomorie

    Պոմորիե

    DOP

    BG

    Русе

    Ruse

    Ռուսե

    DOP

    BG

    Сандански

    Sandanski

    Սանդանսկի

    DOP

    BG

    Свищов

    Svishtov

    Սվիշտով

    DOP

    BG

    Септември

    Septemvri

    Սեպտեմվրի

    DOP

    BG

    Славянци

    Slavyantsi

    Սլավյանցի

    DOP

    BG

    Сливен

    Sliven

    Սլիվեն

    DOP

    BG

    Стамболово

    Stambolovo

    Ստամբոլովո

    DOP

    BG

    Стара Загора

    Stara Zagora

    Ստառա զագոռա

    DOP

    BG

    Сунгурларе

    Sungurlare

    Սունգուռլառե

    DOP

    BG

    Сухиндол

    Suhindol

    Սուխինդոլ

    DOP

    BG

    Тракийска низина

    Thracian Lowlands

    Տռակիյսկա նիզինա

    IGP

    BG

    Търговище

    Targovishte

    Տըռգովիշե

    DOP

    BG

    Хан Крум

    Khan Krum

    Խան Կռում

    DOP

    BG

    Хасково

    Haskovo

    Խասկովո

    DOP

    BG

    Хисаря

    Hisarya

    Խիսարյա

    DOP

    BG

    Хърсово

    Harsovo

    Խըռսովո

    DOP

    BG

    Черноморски район

    Northen Black Sea

    Չեռնոմոռսկի ռայոն

    DOP

    BG

    Шивачево

    Shivachevo

    Շիվաչեվո

    DOP

    BG

    Шумен

    Shumen

    Շումեն

    DOP

    BG

    Южно Черноморие

    Southern Black Sea Coast

    Յուժնո Չեռնոմորիե

    DOP

    BG

    Ямбол

    Yambol

    Յամբոլ

    DOP

    HR

    Dalmatinska zagora

     

    Դալմատինսկա զագոռա

    DOP

    HR

    Dingač

     

    Դինգաչ

    DOP

    HR

    Hrvatska Istra

     

    Հռվատսկա իստռա

    DOP

    HR

    Hrvatsko Podunavlje

     

    Հռվատսկո Պոդունավլյե

    DOP

    HR

    Hrvatsko primorje

     

    Հռվատսկո պրիմորիյե

    DOP

    HR

    Istočna kontinentalna Hrvatska

     

    Իտոսնա կոնտինենտալնա Հռվատսկա

    DOP

    HR

    Moslavina

     

    Մոսլավինա

    DOP

    HR

    Plešivica

     

    Պլեշիվիցա

    DOP

    HR

    Pokuplje

     

    Պոկուպլյե

    DOP

    HR

    Prigorje-Bilogora

     

    Պռիգորյե- Բիլգոռոա

    DOP

    HR

    Primorska Hrvatska

     

    Պրիմոռսկա Հռվատսկա

    DOP

    HR

    Sjeverna Dalmacija

     

    Սյևեռնա Դալմացիյա

    DOP

    HR

    Slavonija

     

    Սլավոնիյա

    DOP

    HR

    Srednja i Južna Dalmacija

     

    Սռեդնյա ի յուժնա Դալմացիյա

    DOP

    HR

    Zagorje — Međimurje

     

    Զագորյե-Մեդյիմուրյե

    DOP

    HR

    Zapadna kontinentalna Hrvatska

     

    Զաբադնա կոնտինենտալնա Հրվատսկա

    DOP

    CY

    Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτης

    Vouni Panayia — Ambelitis

    Վունի Պանայաս — Ամբելիտիս

    DOP

    CY

    Κουμανδαρία

    Commandaria

    Կումանդարիա

    DOP

    CY

    Κρασοχώρια Λεμεσού

    Krasohoria Lemesou

    Կրասոխորյա Լեմեսու

    DOP

    CY

    Κρασοχώρια Λεμεσού — Αφάμης

    Krasohoria Lemesou — Afames

    Կրասոխորյա Լեմեսու — Աֆամիս

    DOP

    CY

    Κρασοχώρια Λεμεσού — Λαόνα

    Krasohoria Lemesou — Laona

    Կրասոխորյա Լեմեսու — Լաոնա

    DOP

    CY

    Λαόνα Ακάμα

    Laona Akama

    Լաոնա Ակամա

    DOP

    CY

    Λάρνακα

    Larnaka

    Լառնակա

    IGP

    CY

    Λεμεσός

    Lemesos

    Լեմեսոս

    IGP

    CY

    Λευκωσία

    Lefkosia

    Լեֆկոսիա

    IGP

    CY

    Πάφος

    Pafos

    Պաֆոս

    IGP

    CY

    Πιτσιλιά

    Pitsilia

    Պիցիլյա

    DOP

    CZ

    Čechy

     

    Չեխի

    DOP

    CZ

    české

     

    Չեսկէ

    IGP

    CZ

    Litoměřická

     

    Լիտոմյերժիսկա

    DOP

    CZ

    Mělnická

     

    Մյելնիծկա

    DOP

    CZ

    Mikulovská

     

    Միկուլովսկա

    DOP

    CZ

    Morava

     

    Մորավա

    DOP

    CZ

    moravské

     

    Մորավսկե

    IGP

    CZ

    Novosedelské Slámové víno

     

    Նովոսեդելսկէ Սլամովէ վինո

    DOP

    CZ

    Slovácká

     

    Սլովածկա

    DOP

    CZ

    Šobes

     

    Շոբես

    DOP

    CZ

    Šobeské víno

     

    Շոբեսկէ վինո

    DOP

    CZ

    Velkopavlovická

     

    Վելկոպավլովիծկա

    DOP

    CZ

    Znojemská

     

    Զնոյեմսկա

    DOP

    CZ

    Znojmo

     

    Զնոյմո

    DOP

    DK

    Bornholm

     

    Բոռհոլմ

    IGP

    DK

    Fyn

     

    Վին

    IGP

    DK

    Jylland

     

    Ժիլանդ

    IGP

    DK

    Sjælland

     

    Սժաելանդ

    IGP

    FR

    Agenais

     

    Աժենե

    IGP

    FR

    Ain

     

    Էն

    IGP

    FR

    Ajaccio

     

    Այաչո / Այաչչո

    DOP

    FR

    Allobrogie

     

    Ալոբռոժի

    IGP

    FR

    Aloxe-Corton

     

    Ալոքս-կորտոն

    DOP

    FR

    Alpes-de-Haute-Provence

     

    Ալպ-դը-Oտ-Պռովանս

    IGP

    FR

    Alpes-Maritimes

     

    Ալպ-Մարիտիմ

    IGP

    FR

    Alpilles

     

    Ալպիյ

    IGP

    FR

    Alsace

     

    Ալզաս

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten

     

    Ալզաս գռան կրյու Ալտանբեր դը Բերգբիետան

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Altenberg de Bergheim

     

    Ալզաս գռան կրյու Ալտանբեր դը Բերգայմ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim

     

    Ալզաս գռան կրյու Ալտանբեր դը Վոլքսայմ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Brand

     

    Ալզաս գռան կրյու Բրան

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Bruderthal

     

    Ալզաս գռան կրյու Բրուդերթալ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Eichberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Այշբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Engelberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Անժելբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Florimont

     

    Ալզաս գռան կրյու Ֆլորիմոն

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Frankstein

     

    Ալզաս գռան կրյու Ֆրանկշտայն

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Froehn

     

    Ալզաս գռան կրյու Ֆռոն

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Furstentum

     

    Ալզաս գռան կրյու Ֆուրստանտում

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Geisberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Գայսբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Gloeckelberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Գլոկելբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Goldert

     

    Ալզաս գռան կրյու Գոլդեռր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Hatschbourg

     

    Ալզաս գռան կրյու Ատշբուր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Hengst

     

    Ալզաս գռան կրյու Անգստ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Kaefferkopf

     

    Ալզաս գռան կրյու Կաֆերկոպֆ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Kanzlerberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Կանցլերբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Kastelberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Կաստելբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Kessler

     

    Ալզաս գռան կրյու Կեսլեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Kirchberg de Barr

     

    Ալզաս գռան կրյու Կիրշբեր դը Բար

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Birchberg de Ribeauvillé

     

    Ալզաս գռան կրյու Կիրշբեր դը Րիբովիյ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Kitterlé

     

    Ալզաս գռան կրյու Կիթերլե

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Mambourg

     

    Ալզաս գռան կրյու Մամբուր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Mandelberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Մանդելբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Marckrain

     

    Ալզաս գռան կրյու Մարկռեն

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Moenchberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Մոենշբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Muenchberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Մյոանշբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Ollwiller

     

    Ալզաս գռան կրյու Օլվիլեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Osterberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Օստերբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Pfersigberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Պֆերսիգբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Pfingstberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Պֆենգստբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Praelatenberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Պրաելատանբեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Rangen

     

    Ալզաս գռան կրյու Րանժան

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Rosacker

     

    Ալզաս գռան կրյու Րոսակեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Saering

     

    Ալզաս գռան կրյու Սեռենգ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Schlossberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Շլոսբերգ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Schoenenbourg

     

    Ալզաս գռան կրյու Շոենանբուր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Sommerberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Սոմերբերգ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Sonnenglanz

     

    Ալզաս գռան կրյու Սոնենգլանց

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Spiegel

     

    Ալզաս գռան կրյու Սպիգել

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Sporen

     

    Ալզաս գռան կրյու Սպոռեն

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Steinert

     

    Ալզաս գռան կրյու Շտեյներ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Steingrubler

     

    Ալզաս գռան կրյու Ստեյնգրուբլեր

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Steinklotz

     

    Ալզաս գռան կրյու Ստեյնքլոց

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Vorbourg

     

    Ալզաս գռան կրյու Վորբուրգ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Wiebelsberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Վիբելսբերգ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Wineck-Schlossberg

     

    Ալզաս գռան կրյու վինեք-Շլոսբերգ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Winzenberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Վինցենբերգ

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Zinnkoepflé

     

    Ալզաս գռան կրյու Ցինկյոպֆլե

    DOP

    FR

    Alsace grand cru Zotzenberg

     

    Ալզաս գռան կրյու Ցոցենբերգ

    DOP

    FR

    Anjou

     

    Անժու

    DOP

    FR

    Anjou Villages

     

    Անժու Վիլաժ

    DOP

    FR

    Anjou Villages Brissac

     

    Անժու Վիլաժ Բրիսակ

    DOP

    FR

    Anjou-Coteaux de la Loire

     

    Անժու-Կոտո դը լա Լուար

    DOP

    FR

    Arbois

     

    Արբուա

    DOP

    FR

    Ardèche

     

    Արդեշ

    IGP

    FR

    Ariège

     

    Արիեժ

    IGP

    FR

    Atlantique

     

    Ատլանտիկ

    IGP

    FR

    Aude

     

    Օդ

    IGP

    FR

    Auxey-Duresses

     

    Օքսե-Դյուրես

    DOP

    FR

    Aveyron

     

    Ավերոն

    IGP

    FR

    Bandol

     

    Բանդոլ

    DOP

    FR

    Banyuls

     

    Բանիուլս

    DOP

    FR

    Banyuls grand cru

     

    Բանիուլս գրան կրյու

    DOP

    FR

    Barsac

     

    Բարսակ

    DOP

    FR

    Bâtard-Montrachet

     

    Բատար-Մոնտրաշե

    DOP

    FR

    Béarn

     

    Բեարն

    DOP

    FR

    Beaujolais

     

    Բոժոլե

    DOP

    FR

    Beaumes de Venise

     

    Բոմ դե Վենիզ

    DOP

    FR

    Beaune

     

    Բոն

    DOP

    FR

    Bellet

     

    Բելե

    DOP

    FR

    Bergerac

     

    Բերժերակ

    DOP

    FR

    Bienvenues-Bâtard-Montrachet

     

    Բիենվենյու-Բատար-Մոնտրաշե

    DOP

    FR

    Blagny

     

    Բլանյի

    DOP

    FR

    Blanc Fumé de Pouilly

     

    Բլան Ֆյումե դը Պույի

    DOP

    FR

    Blaye

     

    Բլայե

    DOP

    FR

    Bonnes-Mares

     

    Բոն-Մար

    DOP

    FR

    Bonnezeaux

     

    Բոնեզո

    DOP

    FR

    Bordeaux

     

    Բորդո

    DOP

    FR

    Bordeaux supérieur

     

    Բորդո սուպերիյոր

    DOP

    FR

    Bouches-du-Rhône

     

    Բուշ դյու Ռոն

    IGP

    FR

    Bourg

     

    Բուր

    DOP

    FR

    Bourgeais

     

    Բուրժե

    DOP

    FR

    Bourgogne

     

    Բուրգոյն

    DOP

    FR

    Bourgogne aligoté

     

    Բուրգոյն ալիգոտե

    DOP

    FR

    Bourgogne grand ordinaire

     

    Բուրգոյն գրան օրդիներ

    DOP

    FR

    Bourgogne mousseux

     

    Բուրգոյն մուսյո

    DOP

    FR

    Bourgogne ordinaire

     

    Բուրգոյն օրդիներ

    DOP

    FR

    Bourgogne Passe-tout-grains

     

    Բուրգոյն Պաս-տու-գրեն

    DOP

    FR

    Bourgueil

     

    Բուրգեյ

    DOP

    FR

    Bouzeron

     

    Բուզերոն

    DOP

    FR

    Brouilly

     

    Բրույի

    DOP

    FR

    Brulhois

     

    Բրուլուա

    DOP

    FR

    Bugey

     

    Բյուժե

    DOP

    FR

    Buzet

     

    Բյուզե

    DOP

    FR

    Cabardès

     

    Կաբարդես

    DOP

    FR

    Cabernet d'Anjou

     

    Կաբարդե դ՛Անժու

    DOP

    FR

    Cabernet de Saumur

     

    Կաբերնե դը Սոմյուր

    DOP

    FR

    Cadillac

     

    կադիլակ

    DOP

    FR

    Cahors

     

    Կաոր

    DOP

    FR

    Calvados

     

    Կալվադոս

    IGP

    FR

    Canon Fronsac

     

    Կանոն Ֆրոնսակ

    DOP

    FR

    Cassis

     

    Կասի / Կասիս

    DOP

    FR

    Cathare

     

    Կատար

    IGP

    FR

    Cérons

     

    Սերոն

    DOP

    FR

    Cévennes

     

    Սեվան

    IGP

    FR

    Chablis

     

    Շաբլի

    DOP

    FR

    Chablis grand cru

     

    Շաբլի գրան կրյու

    DOP

    FR

    Chambertin

     

    Շամբերտեն

    DOP

    FR

    Chambertin-Clos de Bèze

     

    Շամբերտեն-Կլո դը Բեզ

    DOP

    FR

    Chambolle-Musigny

     

    Շամբոլ-Մյուզինյի

    DOP

    FR

    Champagne

     

    Շամպայն

    DOP

    FR

    Chapelle-Chambertin

     

    Շաբել-Շամբերտեն

    DOP

    FR

    Charentais

     

    Շարանտե

    IGP

    FR

    Charlemagne

     

    Շարլեմայն

    DOP

    FR

    Charmes-Chambertin

     

    Շարմ-Շամբերտեն

    DOP

    FR

    Chassagne-Montrachet

     

    Շասայն-Մոնտրաշե

    DOP

    FR

    Château-Chalon

     

    Շատո-Շալոն

    DOP

    FR

    Château-Grillet

     

    Շատո-Գրիյե

    DOP

    FR

    Châteaumeillant

     

    շատոմեյան

    DOP

    FR

    Châteauneuf-du-Pape

     

    Շատոըյունոֆ-դյու-Պապ

    DOP

    FR

    Châtillon-en-Diois

     

    Շատիյոն-ան-Դիուա

    DOP

    FR

    Chénas

     

    Շենա

    DOP

    FR

    Chevalier-Montrachet

     

    Շեվալյե-Մոնտրաշե

    DOP

    FR

    Cheverny

     

    Շեվերնի

    DOP

    FR

    Chinon

     

    Շինոն

    DOP

    FR

    Chiroubles

     

    Շիրուբլ

    DOP

    FR

    Chorey-lès-Beaune

     

    Շորեյ-լե-Բոն

    DOP

    FR

    Cité de Carcassonne

     

    Սիտե դը Կարկասոն

    IGP

    FR

    Clairette de Bellegarde

     

    Կլերետ դը Բելգարդ

    DOP

    FR

    Clairette de Die

     

    Կլերետ դը Դի

    DOP

    FR

    Clairette du Languedoc

     

    Կլերետ դյու Լանգդոկ

    DOP

    FR

    Clos de la Roche

     

    Կլո դը լա Ռոշ

    DOP

    FR

    Clos de Tart

     

    Կլո դը Տար

    DOP

    FR

    Clos de Vougeot

     

    Կլո դը Վուժեո

    DOP

    FR

    Clos des Lambrays

     

    Կլո դե Լամբրեյ

    DOP

    FR

    Clos Saint-Denis

     

    Կլո Սեն-Դենի

    DOP

    FR

    Clos Vougeot

     

    Կլո Վուժեո

    DOP

    FR

    Collines Rhodaniennes

     

    Կոլին Ռոդանիան

    IGP

    FR

    Collioure

     

    Կոլիուր

    DOP

    FR

    Comté Tolosan

     

    Կոնտե Տոլոզան

    IGP

    FR

    Comtés Rhodaniens

     

    Կոնտե Ռոդենիան

    IGP

    FR

    Condrieu

     

    Կոնդռիյո

    DOP

    FR

    Corbières

     

    Կորբիեր

    DOP

    FR

    Corbières-Boutenac

     

    Կորբիեր-Բուտենա

    DOP

    FR

    Cornas

     

    Կորնա

    DOP

    FR

    Corrèze

     

    Կորեզ

    IGP

    FR

    Corse

     

    Կորզ

    DOP

    FR

    Corton

     

    Կորտոն

    DOP

    FR

    Corton-Charlemagne

     

    Կորտոն-Շարլմայն

    DOP

    FR

    Costières de Nîmes

     

    Կոստիեր դը Նիմ

    DOP

    FR

    Côte de Beaune

     

    Կոտ դը Բոն

    DOP

    FR

    Côte de Beaune-Villages

     

    Կոտ դը Բոն-Վիլաժ

    DOP

    FR

    Côte de Brouilly

     

    Կոտ դը Բրույի

    DOP

    FR

    Côte de Nuits-Villages

     

    Կոտ դը Նյուի-Վիլաժ

    DOP

    FR

    Côte Roannaise

     

    Կոտ Ռոնե

    DOP

    FR

    Côte Rôtie

     

    Կոտ Րոտի

    DOP

    FR

    Côte Vermeille

     

    Կոտ Վերմեյ

    IGP

    FR

    Coteaux Bourguignons

     

    Կոտո Բուրգինյոն

    DOP

    FR

    Coteaux champenois

     

    Կոտո շամպենուա

    DOP

    FR

    Coteaux Charitois

     

    Կոտո Շարիտուա

    IGP

    FR

    Coteaux d'Ensérune

     

    Կոտո դ՛Անսերյուն

    IGP

    FR

    Coteaux d'Aix-en-Provence

     

    Կոտո դ՛էս-ան-Պրովանս

    DOP

    FR

    Coteaux d'Ancenis

     

    Կոտո դ՛Անսենի

    DOP

    FR

    Coteaux de Coiffy

     

    Կոտո դը Կուաֆի

    IGP

    FR

    Coteaux de Die

     

    Կոտո դը Դի

    DOP

    FR

    Coteaux de Glanes

     

    Կոտո դը Գլան

    IGP

    FR

    Coteaux de l'Auxois

     

    Կոտո դը լ՛Օսուա

    IGP

    FR

    Coteaux de l'Aubance

     

    Կոտո դը լ՛Օբանս

    DOP

    FR

    Coteaux de Narbonne

     

    Կոտո դը Նարբոն

    IGP

    FR

    Coteaux de Peyriac

     

    Կոտո դը Պեյրիակ

    IGP

    FR

    Coteaux de Saumur

     

    Կոտո դը Սոմյուր

    DOP

    FR

    Coteaux de Tannay

     

    Կոտո դը Տանե

    IGP

    FR

    Coteaux des Baronnies

     

    Կոտո դը Բարոնի

    IGP

    FR

    Coteaux du Cher et de l'Arnon

     

    Կոտո դը Շեր Է դը լ՛Արնոն

    IGP

    FR

    Coteaux du Giennois

     

    Կոտո դը Ժիանուա

    DOP

    FR

    Coteaux du Languedoc

     

    Կոտո դյու Լանգեդոկ

    DOP

    FR

    Coteaux du Layon

     

    Կոտո դյու Լեյոն

    DOP

    FR

    Coteaux du Libron

     

    Կոտո դյու Լիբրոն

    IGP

    FR

    Coteaux du Loir

     

    Կոտո դյու Լուար

    DOP

    FR

    Coteaux du Lyonnais

     

    Կոտո դյու Լիոնե

    DOP

    FR

    Coteaux du Pont du Gard

     

    Կոտո դյու պոն դյու Գար

    IGP

    FR

    Coteaux du Quercy

     

    Կոտո դյու Կերսի

    DOP

    FR

    Coteaux du Vendômois

     

    Կոտո դյու դյու Վանդոմուա

    DOP

    FR

    Coteaux Varois en Provence

     

    Կոտո վարուա ան պրովանս

    DOP

    FR

    Côtes Catalanes

     

    Կոտ Կատալան

    IGP

    FR

    Côtes d'Auvergne

     

    Կոտ դ՛Օվերյն

    DOP

    FR

    Côtes de Bergerac

     

    Կոտ դը Բերժերակ

    DOP

    FR

    Côtes de Blaye

     

    Կոտ դը Բլայ

    DOP

    FR

    Côtes de Bordeaux

     

    Կոտ դը Բորդո

    DOP

    FR

    Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

     

    Կոտ դը Բորդո-Սեն-Մակեր

    DOP

    FR

    Côtes de Bourg

     

    Կոտ դը Բուր

    DOP

    FR

    Côtes de Duras

     

    Կոտ դը Դյուրաս

    DOP

    FR

    Côtes de Gascogne

     

    Կոտ դը Գասկոյն

    IGP

    FR

    Côtes de Meuse

     

    Կոտ դը Մյոզ

    IGP

    FR

    Côtes de Millau

     

    Կոտ դը Միլո

    DOP

    FR

    Côtes de Montravel

     

    Կոտ դը Մոնտրավել

    DOP

    FR

    Côtes de Provence

     

    Կոտ դը Պրովանս

    DOP

    FR

    Côtes de Thau

     

    Կոտ դը Տո

    IGP

    FR

    Côtes de Thongue

     

    Կոտ դը Տոնգ

    IGP

    FR

    Côtes de Toul

     

    Կոտ դը Տուլ

    DOP

    FR

    Côtes du Forez

     

    Կոտ դյու Ֆորեզ

    DOP

    FR

    Côtes du Jura

     

    Կոտ դյու Ժուրա

    DOP

    FR

    Côtes du Marmandais

     

    Կոտ դյու Մարմանդե

    DOP

    FR

    Côtes du Rhône

     

    Կոտ դյու Ռոն

    DOP

    FR

    Côtes du Rhône Villages

     

    Կոտ դյու Ռոն Վիլաժ

    DOP

    FR

    Côtes du Roussillon

     

    Կոտ դյու Ռուսիյոն

    DOP

    FR

    Côtes du Roussillon Villages

     

    Կոտ դյու Ռուսիյոն Վիլաժ

    DOP

    FR

    Côtes du Tarn

     

    Կոտ դյու Տարն

    IGP

    FR

    Côtes du Vivarais

     

    Կոտ դյու Վիվարե

    DOP

    FR

    Cour-Cheverny

     

    Կուր-Շեվերնի

    DOP

    FR

    Crémant d'Alsace

     

    Կրեման դ՛Ալզաս

    DOP

    FR

    Crémant de Bordeaux

     

    Կրեման դը Բորդո

    DOP

    FR

    Crémant de Bourgogne

     

    Կրեման դը Բուրգոյն

    DOP

    FR

    Crémant de Die

     

    Կրեման դը Դի

    DOP

    FR

    Crémant de Limoux

     

    Կրեման դը Լիմու

    DOP

    FR

    Crémant de Loire

     

    Կրեման դը Լուար

    DOP

    FR

    Crémant du Jura

     

    Կրեման դյու Ժուրա

    DOP

    FR

    Criots-Bâtard-Montrachet

     

    Կրիո-Բատար-Մոնտրաշե

    DOP

    FR

    Crozes-Ermitage

     

    Կրոազ-էրմիտաժ

    DOP

    FR

    Crozes-Hermitage

     

    Կրոազ-Երմիտաժ

    DOP

    FR

    Drôme

     

    Դրոմ

    IGP

    FR

    Duché d'Uzès

     

    Դուշե դ՛Ուզես

    IGP

    FR

    Echezeaux

     

    Էշեզյո

    DOP

    FR

    Entraygues — Le Fel

     

    Անտրայգ — Լյո Ֆել

    DOP

    FR

    Entre-deux-Mers

     

    Անտրը-դյո-Մեր

    DOP

    FR

    Ermitage

     

    Էրմիտաժ

    DOP

    FR

    Estaing

     

    Էստենգ

    DOP

    FR

    Faugères

     

    Ֆոժեր

    DOP

    FR

    Fiefs Vendéens

     

    Ֆյեֆ Վանդեն

    DOP

    FR

    Fitou

     

    Ֆիտու

    DOP

    FR

    Fixin

     

    Ֆիքսին

    DOP

    FR

    Fleurie

     

    Ֆլյորի

    DOP

    FR

    Floc de Gascogne

     

    Ֆլո դե Գասկոյն

    DOP

    FR

    Franche-Comté

     

    Ֆռանշ-Կոնտե

    IGP

    FR

    Fronsac

     

    Ֆրոնզակ

    DOP

    FR

    Frontignan

     

    Ֆրոնտինյան

    DOP

    FR

    Fronton

     

    Ֆրոնտոն

    DOP

    FR

    Gaillac

     

    Գեյակ

    DOP

    FR

    Gaillac premières côtes

     

    Գեյակ պռեմիեր կոտե

    DOP

    FR

    Gard

     

    Գար

    IGP

    FR

    Gers

     

    Ժեր

    IGP

    FR

    Gevrey-Chambertin

     

    Ժեվրեյ-Շամբերտեն

    DOP

    FR

    Gigondas

     

    Ժիգոնդաս

    DOP

    FR

    Givry

     

    Ժիվրի

    DOP

    FR

    Grand Roussillon

     

    Գրան Ռուսիյոն

    DOP

    FR

    Grands-Echezeaux

     

    Գրան-էշեզյո

    DOP

    FR

    Graves

     

    Գրավ

    DOP

    FR

    Graves de Vayres

     

    Գրավ դը Վեր

    DOP

    FR

    Graves supérieures

     

    Գրավ սուպերիյոր

    DOP

    FR

    Grignan-les-Adhémar

     

    Գրինյան-լեզ-Ադեմար

    DOP

    FR

    Griotte-Chambertin

     

    Գրիոտ-Շամբերտեն

    DOP

    FR

    Gros Plant du Pays nantais

     

    Գրո Պլան դյու Պեյ նանտե

    DOP

    FR

    Haute Vallée de l'Aude

     

    Օտ Վալե դը լ՛Ոդ

    IGP

    FR

    Haute Vallée de l'Orb

     

    Օտ Վալե դը լ՛Օրբ

    IGP

    FR

    Haute-Marne

     

    Օտ-Մարն

    IGP

    FR

    Hautes-Alpes

     

    Օտ-Ալպ

    IGP

    FR

    Haute-Vienne

     

    Օտ-Վիեն

    IGP

    FR

    Haut-Médoc

     

    Օտ-Մեդոկ

    DOP

    FR

    Haut-Montravel

     

    Օտ-Մոնտրավել

    DOP

    FR

    Haut-Poitou

     

    Օտ-Պուատու

    DOP

    FR

    Hermitage

     

    Էրմիտաժ

    DOP

    FR

    Île de Beauté

     

    Իյ դե Բոտե

    IGP

    FR

    Irancy

     

    Իրանսի

    DOP

    FR

    Irouléguy

     

    Իրուլժեգի

    DOP

    FR

    Isère

     

    Իսեր

    IGP

    FR

    Jasnières

     

    Ժասնիեր

    DOP

    FR

    Juliénas

     

    ժուլիեան

    DOP

    FR

    Jurançon

     

    Ժուասոն

    DOP

    FR

    La Grande Rue

     

    Լյո Գրան Ռյու

    DOP

    FR

    La Romanée

     

    Լա Ռոմանե

    DOP

    FR

    La Tâche

     

    Լա Տաշ

    DOP

    FR

    Ladoix

     

    Լադուա

    DOP

    FR

    Lalande-de-Pomerol

     

    Լալանդ-դը-Պոմերոլ

    DOP

    FR

    Landes

     

    Լանդ

    IGP

    FR

    Languedoc

     

    Լանգեդոկ

    DOP

    FR

    Latricières-Chambertin

     

    Լատրիսիեր-Շամբերտեն

    DOP

    FR

    Lavilledieu

     

    Լավիյդյո

    IGP

    FR

    L'Ermitage

     

    Լ՛Էրմիտաժ

    DOP

    FR

    Les Baux de Provence

     

    Լե Բո դը Պրովանս

    DOP

    FR

    L'Etoile

     

    լ՛Էտուալ

    DOP

    FR

    L'Hermitage

     

    Լ՛Էրմիտաժ

    DOP

    FR

    Limoux

     

    Լիմու

    DOP

    FR

    Lirac

     

    Լիրակ

    DOP

    FR

    Listrac-Médoc

     

    Լիստրակ-Մեդոկ

    DOP

    FR

    Lot

     

    Լո

    IGP

    FR

    Loupiac

     

    Լուպիակ

    DOP

    FR

    Luberon

     

    Լյուբերոն

    DOP

    FR

    Lussac Saint-Emilion

     

    Լյուսակ Սենտ-Էմիյոն

    DOP

    FR

    Mâcon

     

    Մակոն

    DOP

    FR

    Macvin du Jura

     

    Մակվեն դյու Յուրա

    DOP

    FR

    Madiran

     

    Մադիրան

    DOP

    FR

    Malepère

     

    Մալեպեր

    DOP

    FR

    Maranges

     

    Մարայնժ

    DOP

    FR

    Marcillac

     

    Մարկիյակ

    DOP

    FR

    Margaux

     

    Մարգո

    DOP

    FR

    Marsannay

     

    Մարսանի

    DOP

    FR

    Maures

     

    Մոր

    IGP

    FR

    Maury

     

    Մորի

    DOP

    FR

    Mazis-Chambertin

     

    Մազի-Շամբերտեն

    DOP

    FR

    Mazoyères-Chambertin

     

    Մազոյեր –Շամբերտեն

    DOP

    FR

    Méditerranée

     

    Մեդիտերանե

    IGP

    FR

    Médoc

     

    Մեդոկ

    DOP

    FR

    Menetou-Salon

     

    Մենետու-Սալոն

    DOP

    FR

    Mercurey

     

    Մերկյուրեյ

    DOP

    FR

    Meursault

     

    Մյուրսոլ

    DOP

    FR

    Minervois

     

    Միներվուա

    DOP

    FR

    Minervois-la-Livinière

     

    Միներվուա-լա-Լիվինիեր

    DOP

    FR

    Monbazillac

     

    Մոնբազիյակ

    DOP

    FR

    Mont Caume

     

    Մոն կոմ

    IGP

    FR

    Montagne-Saint-Emilion

     

    Մոնտայն-Սենտ-Էմիյոն

    DOP

    FR

    Montagny

     

    Մոնտայնի

    DOP

    FR

    Monthélie

     

    Մոնտելի

    DOP

    FR

    Montlouis-sur-Loire

     

    Մոնլուի-սյուր-Լուար

    DOP

    FR

    Montrachet

     

    Մոնտրաշե

    DOP

    FR

    Montravel

     

    Մոնտրավել

    DOP

    FR

    Morey-Saint-Denis

     

    Մորեյ-Սեն-Դենի

    DOP

    FR

    Morgon

     

    Մորգոն

    DOP

    FR

    Moselle

     

    Մոսել

    DOP

    FR

    Moulin-à-Vent

     

    Մուլեն-ա-Վան

    DOP

    FR

    Moulis

     

    Մուլի

    DOP

    FR

    Moulis-en-Médoc

     

    Մուլի-ան-Մեդոկ

    DOP

    FR

    Muscadet

     

    Մուսկադե

    DOP

    FR

    Muscadet Coteaux de la Loire

     

    Մուսկադե Կոտո դե լա Լուար

    DOP

    FR

    Muscadet Côtes de Grandlieu

     

    Մուսկադե Կոտե դե Գրանլյո

    DOP

    FR

    Muscadet Sèvre et Maine

     

    Մուսկադե Սեվռե է Մեյն

    DOP

    FR

    Muscat de Beaumes-de-Venise

     

    Մուսակ դը Բոմ-դե Վենիզ

    DOP

    FR

    Muscat de Frontignan

     

    Մուսկա դը Ֆրոնտինյան

    DOP

    FR

    Muscat de Lunel

     

    Մուսկա դը Լունել

    DOP

    FR

    Muscat de Mireval

     

    Մուսկա դը Միրեվալ

    DOP

    FR

    Muscat de Rivesaltes

     

    Մուսակ դը Ռիվսալտ

    DOP

    FR

    Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

     

    Մուսակ դը Սեն-ժան-դը-Միներվուա

    DOP

    FR

    Muscat du Cap Corse

     

    Մուսակ դյու Կապ Կորս

    DOP

    FR

    Musigny

     

    Մուսինյի

    DOP

    FR

    Nuits-Saint-Georges

     

    Նյուի-Սեն-Ժորժ

    DOP

    FR

    Orléans

     

    Օրլեան

    DOP

    FR

    Orléans-Cléry

     

    Օրլեան-Կլերի

    DOP

    FR

    Pacherenc du Vic-Bilh

     

    Պաշերանկ դյու Վիկ-Բիլ

    DOP

    FR

    Palette

     

    Պալետ

    DOP

    FR

    Patrimonio

     

    Պատրիմոնյո

    DOP

    FR

    Pauillac

     

    Պոյիյակ

    DOP

    FR

    Pays d'Hérault

     

    Պեյ դ՛Էրոլ

    IGP

    FR

    Pays d'Oc

     

    Պայ դ՛Օք

    IGP

    FR

    Pécharmant

     

    Պեշարման

    DOP

    FR

    Périgord

     

    Պերիգոր

    IGP

    FR

    Pernand-Vergelesses

     

    Պերնան-Վերժլեսե

    DOP

    FR

    Pessac-Léognan

     

    Պեսակ-Լեոնյան

    DOP

    FR

    Petit Chablis

     

    Պըտի Շաբլի

    DOP

    FR

    Pierrevert

     

    Պիյերվեր

    DOP

    FR

    Pineau des Charentes

     

    Պինո դե Շարան

    DOP

    FR

    Pomerol

     

    Պոմերոլ

    DOP

    FR

    Pommard

     

    Պոմար

    DOP

    FR

    Pouilly-Fuissé

     

    Պույի-Ֆուիս

    DOP

    FR

    Pouilly-Fumé

     

    Պույի-Ֆյումե

    DOP

    FR

    Pouilly-Loché

     

    Պույի-Լոշե

    DOP

    FR

    Pouilly-sur-Loire

     

    Պույի-սյուր-Լուար

    DOP

    FR

    Pouilly-Vinzelles

     

    Պույի-Վենզել

    DOP

    FR

    Premières Côtes de Bordeaux

     

    Պռեմիեր Կոտ դը Բորդո

    DOP

    FR

    Puisseguin Saint-Emilion

     

    Պյուիսգեն Սեն-Էմիյոն

    DOP

    FR

    Puligny-Montrachet

     

    Պյուիլնի-Մոնտրաշե

    DOP

    FR

    Puy-de-Dôme

     

    Պույ-դը-Դոմ

    IGP

    FR

    Quarts de Chaume

     

    Կար դը Շոմ

    DOP

    FR

    Quincy

     

    Քուինսի

    DOP

    FR

    Rasteau

     

    Րաստո

    DOP

    FR

    Régnié

     

    Րեժինիե

    DOP

    FR

    Reuilly

     

    Րեուիյի

    DOP

    FR

    Richebourg

     

    Րիշբուր

    DOP

    FR

    Rivesaltes

     

    Րիվսալտ

    DOP

    FR

    Romanée-Conti

     

    Րոմանե-Կոնտի

    DOP

    FR

    Romanée-Saint-Vivant

     

    Րոմանե-Սեն-Վիվան

    DOP

    FR

    Rosé d'Anjou

     

    Ռոզե դ՛Անժու

    DOP

    FR

    Rosé de Loire

     

    Ռոզե դը Լուար

    DOP

    FR

    Rosé des Riceys

     

    Ռոզե դե Րիսեյ

    DOP

    FR

    Rosette

     

    Ռոզետ

    DOP

    FR

    Roussette de Savoie

     

    Ռուսետ դե Սավուա

    DOP

    FR

    Roussette du Bugey

     

    Ռուսետ դյու Բուժե

    DOP

    FR

    Ruchottes-Chambertin

     

    Ռուշոտ-Շամբերտեն

    DOP

    FR

    Rully

     

    Ռյուլի

    DOP

    FR

    Sables du Golfe du Lion

     

    Սաբլես դյու Գոլֆե դյու Լիոն

    IGP

    FR

    Saint-Amour

     

    Սենտ-Ամուր

    DOP

    FR

    Saint-Aubin

     

    Սենտ-Օբեն

    DOP

    FR

    Saint-Bris

     

    Սեն-Բռի

    DOP

    FR

    Saint-Chinian

     

    Սեն-Շինիան

    DOP

    FR

    Sainte-Croix-du-Mont

     

    Սենտ-Կրուա-դյու-Մոն

    DOP

    FR

    Sainte-Foy-Bordeaux

     

    Սենտ-ֆոյ-Բորդո

    DOP

    FR

    Sainte-Marie-la-Blanche

     

    Սենտ-Մերի-լա-Բլանշ

    IGP

    FR

    Saint-Emilion

     

    Սենտ-էմիյիոն

    DOP

    FR

    Saint-Emilion Grand Cru

     

    Սենտ-էմիյոն Գրան Կրյու

    DOP

    FR

    Saint-Estèphe

     

    Սենտ—Էստեֆ

    DOP

    FR

    Saint-Georges-Saint-Emilion

     

    Սեն-ժորժ-Սենտ-Էմիյիոն

    DOP

    FR

    Saint-Guilhem-le-Désert

     

    Սեն-Գիլամ-լյո-Դեզեր

    IGP

    FR

    Saint-Joseph

     

    Սեն-Ժոզեֆ

    DOP

    FR

    Saint-Julien

     

    Սեն-Ժուլիեն

    DOP

    FR

    Saint-Mont

     

    Սեն-Մոն

    DOP

    FR

    Saint-Nicolas-de-Bourgueil

     

    Սեն-Նիկոլա-դը-Բուրգեյ

    DOP

    FR

    Saint-Péray

     

    Սեն-Պերեյ

    DOP

    FR

    Saint-Pourçain

     

    Սեն-Պուսեյն

    DOP

    FR

    Saint-Romain

     

    Սեն-Ռոմեյն

    DOP

    FR

    Saint-Sardos

     

    Սեն-Սարդոս

    DOP

    FR

    Saint-Véran

     

    Սեն-Վերան

    DOP

    FR

    Sancerre

     

    Սանսեր

    DOP

    FR

    Santenay

     

    Սանտենեյ

    DOP

    FR

    Saône-et-Loire

     

    Սաոն-է-Լուար

    IGP

    FR

    Saumur

     

    Սոմյուր

    DOP

    FR

    Saumur-Champigny

     

    Սոմյուր-Շամպինյի

    DOP

    FR

    Saussignac

     

    Սոսինյակ

    DOP

    FR

    Sauternes

     

    Սոտերն

    DOP

    FR

    Savennières

     

    Սավանիյեր

    DOP

    FR

    Savennières Coulée de Serrant

     

    Սավանիյեր Կուլե դը Սերան

    DOP

    FR

    Savennières Roche aux Moines

     

    Սավանիյեր Ռոշ օ Մուեն

    DOP

    FR

    Savigny-lès-Beaune

     

    Սավինյի-լե-Բոն

    DOP

    FR

    Savoie

     

    Սավուա

    DOP

    FR

    Seyssel

     

    Սեյսել

    DOP

    FR

    Tavel

     

    Տավել

    DOP

    FR

    Thézac-Perricard

     

    Տեզակ-Պերիկար

    IGP

    FR

    Torgan

     

    Տորգան

    IGP

    FR

    Touraine

     

    Տուրեն

    DOP

    FR

    Touraine Noble Joué

     

    Տուրեն Նոբլը Ժուե

    DOP

    FR

    Tursan

     

    Տյուրսան

    DOP

    FR

    Urfé

     

    Ուրֆե

    IGP

    FR

    Vacqueyras

     

    Վակեյրա

    DOP

    FR

    Val de Loire

     

    Վալ դը Լուար

    IGP

    FR

    Valençay

     

    Վալենսեյ

    DOP

    FR

    Vallée du Paradis

     

    Վալե դյու Պարադի

    IGP

    FR

    Var

     

    Վար

    IGP

    FR

    Vaucluse

     

    Վոքլյուզ

    IGP

    FR

    Ventoux

     

    Վանտու

    DOP

    FR

    Vicomté d'Aumelas

     

    Վիկոնտե դ՛Oմելաս

    IGP

    FR

    Vin d'Alsace

     

    Վեն դ՛Ալզաս

    DOP

    FR

    Vin de Bellet

     

    Վեն դը Բելե

    DOP

    FR

    Vin de Corse

     

    Վեն դը Կորս

    DOP

    FR

    Vin de Frontignan

     

    Վեն դը Ֆրոնտինյան

    DOP

    FR

    Vin de Savoie

     

    Վեն դը Սավուա

    DOP

    FR

    Vins fins de la Côte de Nuits

     

    Վեն ֆեն դը լա Կոտ դը Նյուի

    DOP

    FR

    Vinsobres

     

    Վենսբրը

    DOP

    FR

    Viré-Clessé

     

    Վիրե-Կլեսե

    DOP

    FR

    Volnay

     

    Վոլնե

    DOP

    FR

    Vosne-Romanée

     

    Վոսն-Ռոմանե

    DOP

    FR

    Vougeot

     

    Վուժո

    DOP

    FR

    Vouvray

     

    Վուրեյ

    DOP

    FR

    Yonne

     

    Յոն

    IGP

    DE

    Ahr

     

    Ահռ

    DOP

    DE

    Ahrtaler Landwein

     

    Ահռթալեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Baden

     

    Բադեն

    DOP

    DE

    Badischer Landwein

     

    Բադիշեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Bayerischer Bodensee-Landwein

     

    Բայերիշ Բոդանսե-Լանդվայն

    IGP

    DE

    Brandenburger Landwein

     

    Բրանդենբուրգեն Լանդվայն

    IGP

    DE

    Franken

     

    Ֆրանկեն

    DOP

    DE

    Hessische Bergstraße

     

    Հեսիշե Բերգշտասե

    DOP

    DE

    Landwein der Mosel

     

    Լանդվայն դեր Մոսել

    IGP

    DE

    Landwein der Ruwer

     

    Լանդվայն դեր Ռյուվեր

    IGP

    DE

    Landwein der Saar

     

    Լանդվայն դեր Սաար

    IGP

    DE

    Landwein Main

     

    Լանդվայ Մեյն

    IGP

    DE

    Landwein Neckar

     

    Լանդվայն Նեկտար

    IGP

    DE

    Landwein Oberrhein

     

    Լանդվայն Օբեռհայն

    IGP

    DE

    Landwein Rhein

     

    Լանդվայն Ռայն

    IGP

    DE

    Landwein Rhein-Neckar

     

    Լանդվայն Ռայն-Նեկտար

    IGP

    DE

    Mecklenburger Landwein

     

    Մեկլենբուրգեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Mitteldeutscher Landwein

     

    Միտելդյոտշեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Mittelrhein

     

    Միտելրայն

    DOP

    DE

    Mosel

     

    Մոզել

    DOP

    DE

    Nahe

     

    Նահե

    DOP

    DE

    Nahegauer Landwein

     

    Նահեգաուեռ Լանդվայն

    IGP

    DE

    Pfalz

     

    Պֆալց

    DOP

    DE

    Pfälzer Landwein

     

    Պֆալզեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Regensburger Landwein

     

    Ռեգենսբուրգեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Rheinburgen-Landwein

     

    Ռեգենսբուրգեր-Լանդվայն

    IGP

    DE

    Rheingau

     

    Ռայնգաու

    DOP

    DE

    Rheingauer Landwein

     

    Ռայնգաուեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Rheinhessen

     

    Ռայնհեսեն

    DOP

    DE

    Rheinischer Landwein

     

    Ռայնշեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Saale-Unstrut

     

    Սաալե-Ունստռուտ

    DOP

    DE

    Saarländischer Landwein

     

    Սաառլենդիշեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Sachsen

     

    Զաքսեն

    DOP

    DE

    Sächsischer Landwein

     

    Զեքսսիշեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Schleswig-Holsteinischer Landwein

     

    Շլեշվիգ-Հոլշտայնիշեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Schwäbischer Landwein

     

    Շվեբիշեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Starkenburger Landwein

     

    Շտառկենբուրգեր Լանդվայն

    IGP

    DE

    Taubertäler Landwein

     

    Տաուբեռտելեռ Լանդվայն

    IGP

    DE

    Württemberg

     

    Վյուռտեմբեռգ

    DOP

    GR

    Kως

    Kos

    Կոս

    IGP

    GR

    Malvasia Πάρος

    Malvasia Paros

    Մալվասիա Պարոս

    DOP

    GR

    Malvasia Σητείας

    Malvasia Sitia

    Մալվասիա Սիտիա

    DOP

    GR

    Malvasia Χάνδακας-Candia

    Malvasia Χάνδακας-Candia

    Մալվասիա Խանդակաս — կանդիա

    DOP

    GR

    Άβδηρα

    Avdira

    Ավդիռա

    IGP

    GR

    Άγιο Όρος

    Mount Athos/ Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως

    Այիո Օրոս / Մաունթ Աթոս/ Հոլի Մաունթ Աթոս/ Հոլի Մաունթին Աթոս/ Մոնթ Աթոս

    IGP

    GR

    Αγορά

    Agora

    Ագոռա

    IGP

    GR

    Αγχίαλος

    Anchialos

    Անխիալոս

    DOP

    GR

    Αιγαίο Πέλαγος

    Aegean Sea/Aigaio Pelagos

    Էգիան Սի/Էյեո Պելաղոս

    IGP

    GR

    Αμύνταιο

    Amyndeon

    Ամինդեո / Ամինդեոն

    DOP

    GR

    Ανάβυσσος

    Anavyssos

    Անավիսոս

    IGP

    GR

    Αργολίδα

    Argolida

    Արղոլիդա

    IGP

    GR

    Αρκαδία

    Arkadia

    Առկադիա

    IGP

    GR

    Αρχάνες

    Archanes

    Արխանես

    DOP

    GR

    Aττική

    Attiki

    Ատիկի

    IGP

    GR

    Αχαΐα

    Achaia

    Ախաիա

    IGP

    GR

    Βελβεντό

    Velvento

    Վելվենտո

    IGP

    GR

    Βερντέα Ζακύνθου

    Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou/ Verdea Zakynthos/Verntea Zakynthos

    Վեռդեա Oնոմասիա կատա պառադոսի Զակինթու/վեռդեա Զակինթոս/ վեռնետեա Զակինթոս

    IGP

    GR

    Γεράνεια

    Gerania

    Գեռանիա

    IGP

    GR

    Γουμένισσα

    Goumenissa

    Ղումենիսա

    DOP

    GR

    Γρεβενά

    Grevena

    Ղռեվենա

    IGP

    GR

    Δαφνές

    Dafnes

    Դաֆնես

    DOP

    GR

    Δράμα

    Drama

    Դռամա

    IGP

    GR

    Δωδεκάνησος

    Dodekanese

    Դոդեկանիսոս

    IGP

    GR

    Έβρος

    Evros

    Էվռոս

    IGP

    GR

    Ελασσόνα

    Elassona

    Էլասոնա

    IGP

    GR

    Επανομή

    Epanomi

    Էպանոմի

    IGP

    GR

    Εύβοια

    Evia

    Էվիա

    IGP

    GR

    Ζάκυνθος

    Zakynthos

    Զակինթոս

    IGP

    GR

    Ζίτσα

    Zitsa

    Զիտսա

    DOP

    GR

    Ηλεία

    Ilia

    Իլիա

    IGP

    GR

    Ημαθία

    Imathia

    Իմանթիա

    IGP

    GR

    Ήπειρος

    Epirus

    Էպիռուս

    IGP

    GR

    Ηράκλειο

    Iraklio

    Իռակլիո

    IGP

    GR

    Θάσος

    Thasos

    Թասոս

    IGP

    GR

    Θαψανά

    Thapsana

    Թապսանա

    IGP

    GR

    Θεσσαλία

    Thessalia

    Թեսալիա

    IGP

    GR

    Θεσσαλονίκη

    Thessaloniki

    Թեսալոնիկի

    IGP

    GR

    Θήβα

    Thiva

    Թիվա

    IGP

    GR

    Θράκη

    Thrace

    Թրակի

    IGP

    GR

    Ικαρία

    Ikaria

    Իկարիա

    IGP

    GR

    Ίλιον

    Ilion

    Իլիոն

    IGP

    GR

    Ίσμαρος

    Ismaros

    Իսմարոս

    IGP

    GR

    Ιωάννινα

    Ioannina

    Իոանինա

    IGP

    GR

    Καβάλα

    Kavala

    Կավալա

    IGP

    GR

    Καρδίτσα

    Karditsa

    Կարդիցա

    IGP

    GR

    Κάρυστος

    Karystos

    Կարիտոս

    IGP

    GR

    Καστοριά

    Kastoria

    Կաստորյա

    IGP

    GR

    Κέρκυρα

    Corfu

    Կերկիրա / Կոռֆու

    IGP

    GR

    Κίσσαμος

    Kissamos

    Կիսամոս

    IGP

    GR

    Κλημέντι

    Klimenti

    Կլիմենտի

    IGP

    GR

    Κοζάνη

    Kozani

    Կոզանի

    IGP

    GR

    Κοιλάδα Αταλάντης

    Atalanti Valley

    Կիլադա Արալանտիս / Ատալանտի վալեյ

    IGP

    GR

    Κόρινθος

    Κορινθία /Korinthos/Korinthia

    Կորինթոս/Կորինթիա

    IGP

    GR

    Κρανιά

    Krania

    Կրանյա

    IGP

    GR

    Κραννώνα

    Krannona

    Կրանոնա

    IGP

    GR

    Κρήτη

    Creta

    Կրիտի

    IGP

    GR

    Κυκλάδες

    Cyclades

    Կիկլադես

    IGP

    GR

    Λακωνία

    Lakonia

    Լակոնիա

    IGP

    GR

    Λασίθι

    Lasithi

    Լասիթի

    IGP

    GR

    Λέσβος

    Lesvos

    Լեսվոս

    IGP

    GR

    Λετρίνοι

    Letrini

    Լետրինի

    IGP

    GR

    Λευκάδα

    Lefkada

    Լեֆկադա

    IGP

    GR

    Ληλάντιο Πεδίο

    Lilantio Pedio/Lilantio Field

    Լիլանտիո Պեդիո/Լիլանտիո Ֆիլդ

    IGP

    GR

    Λήμνος

    Limnos

    Լիմնոս

    DOP

    GR

    Μαγνησία

    Magnisia

    Մաղնիսիա

    IGP

    GR

    Μακεδονία

    Macedonia

    Մասեդոնիա / Մասեդոնիա

    IGP

    GR

    Μαντζαβινάτα

    Mantzavinata

    Մանցավինատա

    IGP

    GR

    Μαντινεία

    Mantinia

    Մանտինիա

    DOP

    GR

    Μαρκόπουλο

    Markopoulo

    Մարկոպուլո

    IGP

    GR

    Μαρτίνο

    Martino

    Մարտինո

    IGP

    GR

    Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

    Mavrodaphne of Kefalonia/ Mavrodafne of Cephalonia

    Մավրոդաֆնի Կեֆալինիաս / Մավրոդաֆնի օֆ Կեֆալոնիա/ Մավրոդաֆնի օֆ Սեֆալոնիա

    DOP

    GR

    Μαυροδάφνη Πατρών

    Mavrodafni of Patra/Mavrodaphne of Patra

    Մավրոդաֆնի Պատրոն / Մավրոդաֆնի օֆ պատրա

    DOP

    GR

    Μεσενικόλα

    Mesenikola

    Մեսենիկոլա

    DOP

    GR

    Μεσσηνία

    Messinia

    Մեսինիա

    IGP

    GR

    Μεταξάτων

    Metaxata

    Մետաքսատոն / Մետաքսատա

    IGP

    GR

    Μετέωρα

    Meteora

    Մետեորա

    IGP

    GR

    Μέτσοβο

    Metsovo

    Մեցովո

    IGP

    GR

    Μονεμβασία- Malvasia

    Monemvasia-Malvasia

    Մոնեմվասիա-Մալվասիա

    DOP

    GR

    Μοσχάτο Πατρών

    Muscat of Patra

    Մոսխատո Պատրոն / Մուսկատ օֆ պատրա

    DOP

    GR

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας

    Muscat of Kefalonia/Muscat de Cephalonie / Muscat of Cephalonia

    Մոսխատոս Կեֆալինիաս / Մուսկատ օֆ Կեֆալոնիա/ Մուսկատ դը Սեֆալոնի/ Մուսկատ օֆ Սեֆալոնիա

    DOP

    GR

    Μοσχάτος Λήμνου

    Muscat of Limnos

    Մոսխատոս Լիմնու / Մուսկատ օֆ Լիմնոս

    DOP

    GR

    Μοσχάτος Ρίου Πάτρας

    Μοσχάτος Ρίου Πάρτας/ Μuscat of Rio Patra

    Մոսխատոս Ռիու Պատրաս / Մուսկատ օֆ Ռիո Պատրա

    DOP

    GR

    Μοσχάτος Ρόδου

    Muscat of Rodos

    Մոսխատոս Ռոդու / Մուսկատ օֆ Ռոդոս

    DOP

    GR

    Νάουσα

    Naoussa

    Նաուսա

    DOP

    GR

    Νέα Μεσημβρία

    Nea Mesimvria

    Նեա Մեսիմվրիա

    IGP

    GR

    Νεμέα

    Nemea

    Նեմէա

    DOP

    GR

    Οπούντια Λοκρίδας

    Opountia Locris

    Օպունտիա Լոկրիդաս / Օպունտիա Լոկրիս

    IGP

    GR

    Παγγαίο

    Paggeo /Pangeon

    Պագեո/Պանգեոն

    IGP

    GR

    Παλλήνη

    Pallini

    Պալինի

    IGP

    GR

    Παρνασσός

    Parnassos

    Պառնասոս

    IGP

    GR

    Πάρος

    Paros

    Պարոս

    DOP

    GR

    Πάτρα

    Patra

    Պատրա

    DOP

    GR

    Πεζά

    Peza

    Պեզա

    DOP

    GR

    Πέλλα

    Pella

    Պելա

    IGP

    GR

    Πελοπόννησος

    Peloponneso

    Պելոպոնիսոս / Պելեպոնիզ

    IGP

    GR

    Πιερία

    Pieria

    Պիերիա

    IGP

    GR

    Πισάτις

    Pisatis

    Պիսատիս

    IGP

    GR

    Πλαγιές Αιγιαλείας

    Slopes of Aigialia

    Պլայես Էյալիաս / Սլոուպս օֆ Էգիալիա

    IGP

    GR

    Πλαγιές Αίνου

    Slopes of Ainos

    Պլայես Էնու / Սլոուպս օֆ Էնոս

    IGP

    GR

    Πλαγιές Αμπέλου

    Slopes of ampelos

    Պլայես Ամպելու / Սլոուպս օֆ Ամպելոս

    IGP

    GR

    Πλαγιές Βερτίσκου

    Slopes of Vertiskos

    Պլայես Վեռտիսկու / Սլոուպս օֆ Վեռրիսկոս

    IGP

    GR

    Πλαγιές Κιθαιρώνα

    Slopes of Kithaironas

    Պլայես Կիթերոնա / Սլոուպս օֆ Կիթեռոնաս

    IGP

    GR

    Πλαγιές Κνημίδας

    Slopes of Knimida

    Պլայես Կնիմիդաս / Սլոուպս օֆ Կնիմիդա

    IGP

    GR

    Πλαγιές Μελίτωνα

    Slopes of Meliton

    Պլայես Մելիտոնա / Սլոուպս օֆ Մելիտոն

    DOP

    GR

    Πλαγιές Πάικου

    Slopes of Paiko

    Պլայես Պայկու / Սլոուպս օֆ Պաիկո

    IGP

    GR

    Πλαγιές Πάρνηθας

    Slopes of Parnitha

    Պլայես Պարնիթաս / Սլոուպս օֆ Պառնիթա

    IGP

    GR

    Πλαγιές Πεντελικού

    Slopes of Pendeliko/ Πλαγιές Πεντελικού

    Պլայես Պենդելիկու / Սլոուպս օֆ Պենդելիկո

    IGP

    GR

    Πυλία

    Pylia

    Պիլիա

    IGP

    GR

    Ραψάνη

    Rapsani

    Ռապսանի

    DOP

    GR

    Ρέθυμνο

    Rethimno

    Ռեթիմնո

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Αττικής

    Retsina of Attiki

    Ռեցինա Ատիկիս / Ռեցինա օֆ Ատիկի

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Βοιωτίας

    Retsina of Viotia

    Ռեցինա Վիոտիսաս / Ռեցինա օֆ Վիոտիա

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Γιάλτρων

    Retsina of Gialtra

    Ռեցինա Յալտրոն / Ռեցինա օֆ Գիալտռա

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Εύβοιας

    Retsina of Evoia

    Ռեցինա Էվիաս / Ռեցինա օֆ Էվոիա

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας)

    Retsina of Thebes (Voiotias)

    Ռեցինա Թիվոն (Վիոտիաս) / Ռեցինա օֆ Թեբե (Վիոտիաս)

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Καρύστου

    Retsina of Karystos

    Ռեցինա Կարիստու / Ռեցինա օֆ Կարիստոս

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Κορωπίου

    Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

    Ռեցինա Կորոպիու / Ռեցինա օֆ Կորոպի/ ռեցինա օֆ Կորոպի Ատիկի

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Κρωπίας

    Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

    Ռեցինա Կրոպիաս / Ռեցինա օֆ Կորոպի/ ռեցինա օֆ Կորոպի ատիկի

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Λιοπεσίου

    Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki

    Ռեցինա Լյոպեսիու / Ռեցինա Պէանիաս Ատիկիս / Ռեցինա օֆ Պայանիա/ Ռեցինա օֆ Աաիանիա Ատիկի

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)

    Retsina of Markopoulo (Attiki)

    Ռեցինա Մարկոպուլու (Ատիկիս) / Ռեցինա օֆ Մարկոպուլո (Ատիկի)

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Μεγάρων

    Ρετσίνα Μεγάρων Αττικής/Retsina of Megara (Attiki)/ Retsina of Megara Attiki

    Ռեցինա Մեղարոն / Ռեցինա օֆ Մեգառա (Ատիկի)/ Ռեցինա օֆ Մեգառա Ատիկի

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)

    Retsina of Mesogia (Attiki)

    Ռեցինա Մեսոյիոն / Ռեցինա օֆ Մեսօգիա (Ատիկի)

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Παιανίας

    Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki

    Ռեցինա Պէանիաս / Ռեցինա օֆ Պաիանիա/ Ռեցինա օֆ Պաիանիա Ատիկի

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Παλλήνης

    Ρετσίνα Παλλήνης Αττικής/Retsina of Pallini/Retsina of Pallini Attiki

    Ռեցինա Պալինիս / Ռեցինա օֆ Պալինի/ Ռեցինա օֆ Պալինի Ատիկի

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Πικερμίου

    Ρετσίνα Πικερμίου Αττικής/Retsina of Pikermi Attiki/Retsina of Pikermi

    Ռեցինա Պիկերմիու / Ռեցինա օֆ Պիկեռմի Ատիկի/ Ռեցինա օֆ Պիկեռմի

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Σπάτων

    Ρετσίνα Σπάτων Αττικής/Retsina of Spata/Retsina of Spata Attiki

    Ռեցինա Սպատոն / Ռեցինա օֆ Սպատա/ Ռեցինա օֆ Սպատա Ատիկի

    IGP

    GR

    Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)

    Retsina of Halkida (Evoia)

    Սպատոն Խալկիդաս / Ռեցինա օֆ Խալկիդա(էվոյա)

    IGP

    GR

    Ριτσώνα

    Ritsona

    Ռիցոնա

    IGP

    GR

    Ρόδος

    Rodos/Rhodes

    Ռոդոս/Ռոդես / Ռոուդզ

    DOP

    GR

    Ρομπόλα Κεφαλληνίας

    Robola of Kefalonia

    Ռոբոլա Կեֆալինիաս / Ռոբոլա օֆ Կեֆալոնիա

    DOP

    GR

    Σάμος

    Samos

    Սամոս

    DOP

    GR

    Σαντορίνη

    Santorini

    Սանտորինի

    DOP

    GR

    Σέρρες

    Serres

    Սեռես

    IGP

    GR

    Σητεία

    Sitia

    Սիտիա

    DOP

    GR

    Σιάτιστα

    Siatista

    Սյատիստա

    IGP

    GR

    Σιθωνία

    Sithonia

    Սիթոնիա

    IGP

    GR

    Σπάτα

    Spata

    Սպատա

    IGP

    GR

    Στερεά Ελλάδα

    Sterea Ellada

    Ստերեա Էլլադա

    IGP

    GR

    Τεγέα

    Tegea

    Տեգեա

    IGP

    GR

    Τριφυλία

    Trifilia

    Տրիֆիլիա

    IGP

    GR

    Τύρναβος

    Tyrnavos

    Տիրնավոս

    IGP

    GR

    Φθιώτιδα

    Fthiotida/Phthiotis

    Ֆթիոտիդա/Ֆթիոտիս

    IGP

    GR

    Φλώρινα

    Florina

    Ֆլորինա

    IGP

    GR

    Χαλικούνα

    Halikouna

    Խալիկունա

    IGP

    GR

    Χαλκιδική

    Halkidiki

    Խալկիդիկի

    IGP

    GR

    Χάνδακας — Candia

    Candia

    Խանդակաս — Կանդիա

    DOP

    GR

    Χανιά

    Chania

    Խանյա

    IGP

    GR

    Χίος

     

    Խիոս

    IGP

    HU

    Badacsony

     

    Բադաչոնյ

    DOP

    HU

    Badacsonyi

     

    Բադաչոնյի

    DOP

    HU

    Balaton

     

    Բալատոն

    DOP

    HU

    Balatonboglár

     

    Բալատոնբոգլառ

    DOP

    HU

    Balatonboglári

     

    Բալատոնբոգլառի

    DOP

    HU

    Balaton-felvidék

     

    Բալատոն-ֆելվիդէկ

    DOP

    HU

    Balaton-felvidéki

     

    Բալատոն-ֆելվիդէկի

    DOP

    HU

    Balatonfüred-Csopak

     

    Բալատոնֆյուրեդ-Չոպակ

    DOP

    HU

    Balatonfüred-Csopaki

     

    Բալատոնֆյուրեդ-Չոպակի

    DOP

    HU

    Balatoni

     

    Բալատոնի

    DOP

    HU

    Balatonmelléki

     

    Բալատոնմելէկի

    IGP

    HU

    Bükk

     

    Բյուկկ

    DOP

    HU

    Bükki

     

    Բյուկկի

    DOP

    HU

    Csongrád

     

    Չոնգռադ

    DOP

    HU

    Csongrádi

     

    Չոնգռադի

    DOP

    HU

    Debrői Hárslevelű

     

    Դեբռոյ Հառշլեվելու

    DOP

    HU

    Duna

     

    Դունա

    DOP

    HU

    Dunai

     

    Դունաի

    DOP

    HU

    Dunántúl

     

    Դունատուլ

    IGP

    HU

    Dunántúli

     

    Դունատուլի

    IGP

    HU

    Duna-Tisza-közi

     

    Դունա-Տիսա-կյոզի

    IGP

    HU

    Eger

     

    Էգեռ

    DOP

    HU

    Egri

     

    Էգռի

    DOP

    HU

    Etyek-Buda

     

    Էտյեկ-Բուդա

    DOP

    HU

    Etyek-Budai

     

    Էտյեկ-Բուդաի

    DOP

    HU

    Felső-Magyarország

     

    Ֆելշյո-Մաձարոռսագ

    IGP

    HU

    Felső-Magyarországi

     

    Ֆելշյո-Մաձառոռսագի

    IGP

    HU

    Hajós-Baja

     

    Հայոշ-Բայա

    DOP

    HU

    Izsáki Arany Sárfehér

     

    Իժակի Առանյ Շառֆեհէռ

    DOP

    HU

    Káli

     

    Կալի

    DOP

    HU

    Kunság

     

    Կունշագ

    DOP

    HU

    Kunsági

     

    Կունշագի

    DOP

    HU

    Mátra

     

    Մատռա

    DOP

    HU

    Mátrai

     

    Մատռաի

    DOP

    HU

    Mór

     

    Մոռ

    DOP

    HU

    Móri

     

    Մոռի

    DOP

    HU

    Nagy-Somló

     

    Նաձ-Շոմլո

    DOP

    HU

    Nagy-Somlói

     

    Նաձ-Շոմլոի

    DOP

    HU

    Neszmély

     

    Նեսմէյ

    DOP

    HU

    Neszmélyi

     

    Նեսմէյի

    DOP

    HU

    Pannon

     

    Պաննոն

    DOP

    HU

    Pannonhalma

     

    Պաննոնհալմա

    DOP

    HU

    Pannonhalmi

     

    Պաննոնհալմի

    DOP

    HU

    Pécs

     

    Պեչ

    DOP

    HU

    Somló

     

    Շոմլո

    DOP

    HU

    Somlói

     

    Շոմլոի

    DOP

    HU

    Sopron

     

    Շոպռոն

    DOP

    HU

    Soproni

     

    Շոպռոնի

    DOP

    HU

    Szekszárd

     

    Սեկսառդ

    DOP

    HU

    Szekszárdi

     

    Սեկսառդի

    DOP

    HU

    Tihany

     

    Տիհանյ

    DOP

    HU

    Tihanyi

     

    Տիհանյի

    DOP

    HU

    Tokaj

     

    Տոկայ

    DOP

    HU

    Tokaji

     

    Տոկայի

    DOP

    HU

    Tolna

     

    Տոլնա

    DOP

    HU

    Tolnai

     

    Տոլնաի

    DOP

    HU

    Villány

     

    Վիլանյ

    DOP

    HU

    Villányi

     

    Վիլանյի

    DOP

    HU

    Zala

     

    Զալա

    DOP

    HU

    Zalai

     

    Զալաի

    DOP

    HU

    Zemplén

     

    Զեմպլեն

    IGP

    HU

    Zempléni

     

    Զեմպլենի

    IGP

    IT

    Abruzzo

     

    Աբռուզո

    DOP

    IT

    Acqui

     

    Ակուի

    DOP

    IT

    Affile

     

    Ֆիլե

    DOP

    IT

    Aglianico del Taburno

     

    Ալյանիկո դել Տաբուռնո

    DOP

    IT

    Aglianico del Vulture

     

    Ալյանիկո դել Վուլտուրե

    DOP

    IT

    Aglianico del Vulture Superiore

     

    Ալիանիկո դել Վուլտուրե Սուպերիորե

    DOP

    IT

    Alba

     

    Ալբա

    DOP

    IT

    Albugnano

     

    Ալբունյանո

    DOP

    IT

    Alcamo

     

    Ալկամո

    DOP

    IT

    Aleatico di Gradoli

     

    Ալեատիկո դի Գռադոլի

    DOP

    IT

    Aleatico di Puglia

     

    Ալեատիկո դի Պուլիա

    DOP

    IT

    Aleatico Passito dell'Elba

     

    Ալեատիկո Պասիտո դել՛էլբա

    DOP

    IT

    Alezio

     

    Ալեցիո

    DOP

    IT

    Alghero

     

    Ալգերո

    DOP

    IT

    Allerona

     

    Ալերոնա

    IGP

    IT

    Alta Langa

     

    Ալտա լանգա

    DOP

    IT

    Alta Valle della Greve

     

    Ալտա Վալե դելա Գռեվե

    IGP

    IT

    Alto Adige

     

    Ալտո Ադիջե

    DOP

    IT

    Alto Livenza

     

    Ալտո Լիվենցա

    IGP

    IT

    Alto Mincio

     

    Ալտո Մինիչիո

    IGP

    IT

    Amarone della Valpolicella

     

    Ամառոնե դելա Վալպոլիչելա

    DOP

    IT

    Amelia

     

    Ամելիա

    DOP

    IT

    Anagni

     

    Անանյի

    IGP

    IT

    Ansonica Costa dell'Argentario

     

    Անասոնիկա Կոստա դել՛Առջենտարիո

    DOP

    IT

    Aprilia

     

    Ապրիլիա

    DOP

    IT

    Arborea

     

    Առբոռեա

    DOP

    IT

    Arcole

     

    Առկոլե

    DOP

    IT

    Arghillà

     

    Առգիլիա

    IGP

    IT

    Asolo — Prosecco

     

    Ազոլո-Պռոսեկո

    DOP

    IT

    Assisi

     

    Ասիզի

    DOP

    IT

    Asti

     

    Աստի

    DOP

    IT

    Atina

     

    Ատինա

    DOP

    IT

    Aversa

     

    Ավեռսա

    DOP

    IT

    Avola

     

    Ավոլա

    IGP

    IT

    Bagnoli

     

    Բանյոլի

    DOP

    IT

    Bagnoli di Sopra

     

    Բանյոլի դի Սոպռա

    DOP

    IT

    Bagnoli Friularo

     

    Բանյոլի Ֆրիուլարո

    DOP

    IT

    Barbagia

     

    Բառբաջիա

    IGP

    IT

    Barbaresco

     

    Բառբառեսկո

    DOP

    IT

    Barbera d'Alba

     

    Բառբեռա դ՛Ալբա

    DOP

    IT

    Barbera d'Asti

     

    Բառբեռա դ՛Աստի

    DOP

    IT

    Barbera del Monferrato

     

    Բառբեռա դել Մոնֆեռատո

    DOP

    IT

    Barbera del Monferrato Superiore

     

    Բառբեռա դել Մոնֆեռատե Սուպեռիորե

    DOP

    IT

    Barco Reale di Carmignano

     

    Բառկո ռեալե դի Կառմինյանո

    DOP

    IT

    Bardolino

     

    Բառդոլինո

    DOP

    IT

    Bardolino Superiore

     

    Բառդոլինո Սուպեռիորե

    DOP

    IT

    Barletta

     

    Բառլետա

    DOP

    IT

    Barolo

     

    Բառոլո

    DOP

    IT

    Basilicata

     

    Բազիլիկատա

    IGP

    IT

    Benaco Bresciano

     

    Բենակո Բռեշանո

    IGP

    IT

    Beneventano

     

    Բենեվենատանո

    IGP

    IT

    Benevento

     

    Բենեվենտո

    IGP

    IT

    Bergamasca

     

    Բեռգամասկա

    IGP

    IT

    Bettona

     

    Բետոնա

    IGP

    IT

    Bianchello del Metauro

     

    Բիանկելո դել Մետաուռո

    DOP

    IT

    Bianco Capena

     

    Բիանկո Կապենա

    DOP

    IT

    Bianco del Sillaro

     

    Բիանկո դել Սիլառո

    IGP

    IT

    Bianco dell'Empolese

     

    Բիանկո դել՛Էմպոլեզե

    DOP

    IT

    Bianco di Castelfranco Emilia

     

    Բիանկո դի Կաստելֆռանկո Էմիլիա

    IGP

    IT

    Bianco di Custoza

     

    Բիանկո դի Կուստոցա

    DOP

    IT

    Bianco di Pitigliano

     

    Բիանկո դի Պիտիլիանո

    DOP

    IT

    Biferno

     

    Բիֆեռնո

    DOP

    IT

    Bivongi

     

    Բիվոնջի

    DOP

    IT

    Boca

     

    Բոկա

    DOP

    IT

    Bolgheri

     

    Բոլգերի

    DOP

    IT

    Bolgheri Sassicaia

     

    Բոլգերի Սասիկայա

    DOP

    IT

    Bonarda dell'Oltrepò Pavese

     

    Բոնառդա դել՛Օլտռեպո Պավեզե

    DOP

    IT

    Bosco Eliceo

     

    Բոսկո Էլիչեո

    DOP

    IT

    Botticino

     

    Բոտիչինո

    DOP

    IT

    Brachetto d'Acqui

     

    Բռակետո դ՛Ակուի

    DOP

    IT

    Bramaterra

     

    Բռամատեռա

    DOP

    IT

    Breganze

     

    Բռեգանցե

    DOP

    IT

    Brindisi

     

    Բռինդիզի

    DOP

    IT

    Brunello di Montalcino

     

    Բռունելո դի Մոնտալչինո

    DOP

    IT

    Buttafuoco

     

    Բուտաֆուոկո

    DOP

    IT

    Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese

     

    Բուտաֆուկո դել՛Օլտռեպո Պավեզե

    DOP

    IT

    Cacc'e mmitte di Lucera

     

    Կաչ՛ե միտե դի Լուչերա

    DOP

    IT

    Cagliari

     

    Կալիարի

    DOP

    IT

    Calabria

     

    Կալաբրիա

    IGP

    IT

    Caldaro

     

    Կալդարո

    DOP

    IT

    Calosso

     

    Կալոսո

    DOP

    IT

    Caluso

     

    Կալուսո

    DOP

    IT

    Camarro

     

    Կամառո

    IGP

    IT

    Campania

     

    Կամպանիա

    IGP

    IT

    Campi Flegrei

     

    Կամպի Ֆլեգռեի

    DOP

    IT

    Campidano di Terralba

     

    Կամպիդանո դի Տեռալբա

    DOP

    IT

    Canavese

     

    Կանավեզե

    DOP

    IT

    Candia dei Colli Apuani

     

    Կանդիա դեի Կոլի Ապուանի

    DOP

    IT

    Cannara

     

    Կանառա

    IGP

    IT

    Cannellino di Frascati

     

    Կանելինո դի Ֆռասկատի

    DOP

    IT

    Cannonau di Sardegna

     

    Կանոնաու դի Սարդենյա

    DOP

    IT

    Capalbio

     

    Կապալբիո

    DOP

    IT

    Capri

     

    Կապրի

    DOP

    IT

    Capriano del Colle

     

    Կապրիանո դել Կոլե

    DOP

    IT

    Carema

     

    Կառեմա

    DOP

    IT

    Carignano del Sulcis

     

    Կառինյանո դել Սուլչիս

    DOP

    IT

    Carmignano

     

    Կառմինյանո

    DOP

    IT

    Carso

     

    Կառսո

    DOP

    IT

    Carso — Kras

     

    Կառսո — Կռաս

    DOP

    IT

    Casavecchia di Pontelatone

     

    Կազավեկյա դի Պոնտելատոնե

    DOP

    IT

    Casorzo

     

    Կազորցո

    DOP

    IT

    Casteggio

     

    Կաստեջիո

    DOP

    IT

    Castel del Monte

     

    Կաստել դել Մոնտե

    DOP

    IT

    Castel del Monte Bombino Nero

     

    Կաստել դել Մոնտե Բոմբինո Նեռո

    DOP

    IT

    Castel del Monte Nero di Troia Riserva

     

    Կաստել դել Մոնտե Նեռո դի Տրոյա Ռիզերվա

    DOP

    IT

    Castel del Monte Rosso Riserva

     

    Կաստել դել Մոնտե ռոսո Ռիզեռվա

    DOP

    IT

    Castel San Lorenzo

     

    Կաստել Սան Լոռենցո

    DOP

    IT

    Casteller

     

    Կաստելեռ

    DOP

    IT

    Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

     

    Կաստելի դի Յեզի Վեռդիկիո Ռիզեռվա

    DOP

    IT

    Castelli Romani

     

    Կաստելի Ռոմանի

    DOP

    IT

    Catalanesca del Monte Somma

     

    Կատալանեսկա դել Մոնտե Սոմմա

    IGP

    IT

    Cellatica

     

    Չելլատիկա

    DOP

    IT

    Cerasuolo d'Abruzzo

     

    Չեռազուոլո դ՛Աբռուցո

    DOP

    IT

    Cerasuolo di Vittoria

     

    Չեռազուոլո դի Վիտորիա

    DOP

    IT

    Cerveteri

     

    Չեռվետեռի

    DOP

    IT

    Cesanese del Piglio

     

    Չեզանեզե դել Պիլիո

    DOP

    IT

    Cesanese di Affile

     

    Չեզանեզե դի Աֆիլե

    DOP

    IT

    Cesanese di Olevano Romano

     

    Չեզանեզե դի Oլեվանո Ռոմանո

    DOP

    IT

    Chianti

     

    Կյանտի

    DOP

    IT

    Chianti Classico

     

    Կյանտի Կլասիկո

    DOP

    IT

    Cilento

     

    Չիլենտո

    DOP

    IT

    Cinque Terre

     

    Չինկուե Տեռե

    DOP

    IT

    Cinque Terre Sciacchetrà

     

    Չինկուե Տեռե Շակետռա

    DOP

    IT

    Circeo

     

    Չիեռկո

    DOP

    IT

    Cirò

     

    Չիռո

    DOP

    IT

    Cisterna d'Asti

     

    Չիստեռնա դ՛Աստի

    DOP

    IT

    Civitella d'Agliano

     

    Չիվիտելա դ՛Ալիանո

    IGP

    IT

    Colleoni

     

    Կոլեոնի

    DOP

    IT

    Colli Albani

     

    Կոլի Ալբանի

    DOP

    IT

    Colli Altotiberini

     

    Կոլի Ալտոտիբեռինի

    DOP

    IT

    Colli Aprutini

     

    Կոլի Ապռունտինի

    IGP

    IT

    Colli Asolani — Prosecco

     

    Կոլի Ասկոլանի-Պռոսեկո

    DOP

    IT

    Colli Berici

     

    Կոլի Բեռլիչի

    DOP

    IT

    Colli Bolognesi

     

    Կոլի Բոլոնյեզի

    DOP

    IT

    Colli Bolognesi Classico Pignoletto

     

    Կոլի Բոլոնյեզի Կլասիկո Պինյոլետո

    DOP

    IT

    Colli Cimini

     

    Կոլի Չիմինի

    IGP

    IT

    Colli del Limbara

     

    Կոլի դի Լիմբառա

    IGP

    IT

    Colli del Sangro

     

    Կոլի դել Սանգռո

    IGP

    IT

    Colli del Trasimeno

     

    Կոլի դել Տռազիմենո

    DOP

    IT

    Colli della Sabina

     

    Կոլի դելա Սաբինա

    DOP

    IT

    Colli della Toscana centrale

     

    Կոլի դելա Տոսկանա չենտռալե

    IGP

    IT

    Colli dell'Etruria Centrale

     

    Կոլի դել՛Էտռուռիա Չենտռալե

    DOP

    IT

    Colli di Conegliano

     

    Կոլի դի Կոնելիանո

    DOP

    IT

    Colli di Faenza

     

    Կոլի դի Ֆաենզա

    DOP

    IT

    Colli di Luni

     

    Կոլի դի Լունի

    DOP

    IT

    Colli di Parma

     

    Կոլի դի Պառմա

    DOP

    IT

    Colli di Rimini

     

    Կոլի դի Ռիմինի

    DOP

    IT

    Colli di Salerno

     

    Կոլի դի Սալեռնո

    IGP

    IT

    Colli di Scandiano e di Canossa

     

    Կոլի դի Սկանդինանո է դի Կանոսա

    DOP

    IT

    Colli d'Imola

     

    Կոլի դ՛Իմոլա

    DOP

    IT

    Colli Etruschi Viterbesi

     

    Կոլի Էտռուսկի Վիտեռբեզի

    DOP

    IT

    Colli Euganei

     

    Կոլի Էուգանեի

    DOP

    IT

    Colli Euganei Fior d'Arancio

     

    Կոլի Էուգանեի Ֆիոր դ՛Առանչիո

    DOP

    IT

    Colli Lanuvini

     

    Կոլի Լանուվինի

    DOP

    IT

    Colli Maceratesi

     

    Կոլի Մաչեռատեզի

    DOP

    IT

    Colli Martani

     

    Կոլի Մառտանի

    DOP

    IT

    Colli Orientali del Friuli Picolit

     

    Կոլի Օրիենտալի դել Ֆրիուլի Պիկոլիտ

    DOP

    IT

    Colli Perugini

     

    Կոլի Պեռուջինի

    DOP

    IT

    Colli Pesaresi

     

    Կոլի Պեզառեզի

    DOP

    IT

    Colli Piacentini

     

    Կոլի Պյաչենտինի

    DOP

    IT

    Colli Romagna centrale

     

    Կոլի Ռոմանյա չենտռալե

    DOP

    IT

    Colli Tortonesi

     

    Կոլի Տոռտոնեզի

    DOP

    IT

    Colli Trevigiani

     

    Կոլի Տռեվիջիանի

    IGP

    IT

    Collina del Milanese

     

    Կոլինա դել Միլանեզե

    IGP

    IT

    Collina Torinese

     

    Կոլինա Տորինեզե

    DOP

    IT

    Colline del Genovesato

     

    Կոլինե դել Ջենովեզատո

    IGP

    IT

    Colline di Levanto

     

    Կոլինե դի Լեվանտո

    DOP

    IT

    Colline Frentane

     

    Կոլինե Ֆռենտանե

    IGP

    IT

    Colline Joniche Tarantine

     

    Կոլինե Յոնիկե Տառանտինե

    DOP

    IT

    Colline Lucchesi

     

    Կոլինե Լուկեզի

    DOP

    IT

    Colline Novaresi

     

    Կոլինե Նովառեզի

    DOP

    IT

    Colline Pescaresi

     

    Կոլինե Պեսկառեզի

    IGP

    IT

    Colline Saluzzesi

     

    Կոլինե Սալուցեզի

    DOP

    IT

    Colline Savonesi

     

    Կոլինե Սավոնեզի

    IGP

    IT

    Colline Teatine

     

    Կոլինե Տեատինե

    IGP

    IT

    Collio

     

    Կոլիո

    DOP

    IT

    Collio Goriziano

     

    Կոլիո Գորիցիանո

    DOP

    IT

    Colonna

     

    Կոլոնա

    DOP

    IT

    Conegliano — Prosecco

     

    Կոնելյանո — Պռոսեկո

    DOP

    IT

    Conegliano Valdobbiadene — Prosecco

     

    Կոնելյանո Վալդոբիանդենե — Պռոսեկո

    DOP

    IT

    Cònero

     

    Կոնեռո

    DOP

    IT

    Conselvano

     

    Կոնսելվանո

    IGP

    IT

    Contea di Sclafani

     

    Կոնտեա դի Սկլաֆանի

    DOP

    IT

    Contessa Entellina

     

    Կոնտեսա Էնտելինա

    DOP

    IT

    Controguerra

     

    Կոնտրոգուեռա

    DOP

    IT

    Copertino

     

    Կոպեռտինո

    DOP

    IT

    Cori

     

    Կորի

    DOP

    IT

    Cortese dell'Alto Monferrato

     

    Կոռտեզե դել՛Ալտո Մոնֆեռատո

    DOP

    IT

    Cortese di Gavi

     

    Կոռտեզե դի Գավի

    DOP

    IT

    Corti Benedettine del Padovano

     

    Կոռտի Բենեդետինե դել Պադովանո

    DOP

    IT

    Cortona

     

    Կոռտոնա

    DOP

    IT

    Costa d'Amalfi

     

    Կոստա դ՛Ամալֆի

    DOP

    IT

    Costa Etrusco Romana

     

    Կոստա Էտռուսկո Ռոմանա

    IGP

    IT

    Costa Toscana

     

    Կոստա Տոսկանա

    IGP

    IT

    Costa Viola

     

    Կոստա Վիոլա

    IGP

    IT

    Coste della Sesia

     

    Կոստե դելա Սեզիա

    DOP

    IT

    Curtefranca

     

    Կուռտեֆռանկա

    DOP

    IT

    Custoza

     

    Կուստոցա

    DOP

    IT

    Daunia

     

    Դաունիա

    IGP

    IT

    del Frusinate

     

    դել Ֆռուզինատե

    IGP

    IT

    del Molise

     

    դել Մոլիզե

    DOP

    IT

    del Vastese

     

    դել Վաստեզե

    IGP

    IT

    Delia Nivolelli

     

    Դելիա Նիվոլելի

    DOP

    IT

    dell'Alto Adige

     

    դել՛Ալտո Ադիջե

    DOP

    IT

    delle Venezie

     

    դելե Վենեցիե

    IGP

    IT

    dell'Emilia

     

    դել՛Էմիլիա

    IGP

    IT

    di Modena

     

    Դի Մոդենա

    DOP

    IT

    Diano d'Alba

     

    Դիանո դ՛Ալբա

    DOP

    IT

    Dogliani

     

    Դոլիանի

    DOP

    IT

    Dolceacqua

     

    Դոլչեակուա

    DOP

    IT

    Dolcetto d'Acqui

     

    Դոլչետո դ՛Ակի

    DOP

    IT

    Dolcetto d'Alba

     

    Դոլչետո դ՛Ալբա

    DOP

    IT

    Dolcetto d'Asti

     

    Դոլչետո դ՛Աստի

    DOP

    IT

    Dolcetto di Diano d'Alba

     

    Դոլչետո դի Դիանո դ՛Ալբա

    DOP

    IT

    Dolcetto di Ovada

     

    Դոլչետո դի Օվադա

    DOP

    IT

    Dolcetto di Ovada Superiore

     

    Դոլչետո դի Օվադա սուպերիորե

    DOP

    IT

    Dugenta

     

    Դուջենտա

    IGP

    IT

    Durello Lessini

     

    Դուռելո Լեսինի

    DOP

    IT

    Elba

     

    Էլբա

    DOP

    IT

    Elba Aleatico Passito

     

    Էլբա Ալեատիցօ Պասիտօ

    DOP

    IT

    Eloro

     

    Էլորո

    DOP

    IT

    Emilia

     

    Էմիլիա

    IGP

    IT

    Epomeo

     

    Էպոմեո

    IGP

    IT

    Erbaluce di Caluso

     

    Էռբալուչե դի Կալուզո

    DOP

    IT

    Erice

     

    Էռիչե

    DOP

    IT

    Esino

     

    Էզինո

    DOP

    IT

    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

     

    Էստ! Էստ! Էստ! Դի Մոնտեֆիասկոնե

    DOP

    IT

    Etna

     

    Էտնա

    DOP

    IT

    Etschtaler

     

    Էտշատլեռ

    DOP

    IT

    Falanghina del Sannio

     

    Ֆալանգինա դել Սանյո

    DOP

    IT

    Falerio

     

    Ֆալերիո

    DOP

    IT

    Falerno del Massico

     

    Ֆալեռնո դել Մասիկո

    DOP

    IT

    Fara

     

    Ֆառա

    DOP

    IT

    Faro

     

    Ֆառո

    DOP

    IT

    Fiano di Avellino

     

    Ֆիանո դի Ավելինո

    DOP

    IT

    Fior d'Arancio Colli Euganei

     

    Ֆիոր դ՛Առանչի կոլի Էուգանեի

    DOP

    IT

    Fontanarossa di Cerda

     

    Ֆոնտանառոսա դի Չեռդա

    IGP

    IT

    Forlì

     

    Ֆոռլի

    IGP

    IT

    Fortana del Taro

     

    Ֆոնտանա դել Տառո

    IGP

    IT

    Franciacorta

     

    Ֆռանչիակոռտա

    DOP

    IT

    Frascati

     

    Ֆռասկատի

    DOP

    IT

    Frascati Superiore

     

    Ֆռասկատի Սուպեռիորե

    DOP

    IT

    Freisa d'Asti

     

    Ֆռեիզա դ՛Աստի

    DOP

    IT

    Freisa di Chieri

     

    Ֆռեիզա դի Կիերի

    DOP

    IT

    Friularo di Bagnoli

     

    Ֆրիուլառո դի Բանյոլի

    DOP

    IT

    Friuli Annia

     

    Ֆրիուլի Անիա

    DOP

    IT

    Friuli Aquileia

     

    Ֆրիուլի Ակուիլեյա

    DOP

    IT

    Friuli Colli Orientali

     

    Ֆրիուլի Կոլի Օրիենտալի

    DOP

    IT

    Friuli Grave

     

    Ֆրիուլի Գրավե

    DOP

    IT

    Friuli Isonzo

     

    Ֆրիուլի Իզոնցո

    DOP

    IT

    Friuli Latisana

     

    Ֆրիուլի Լատիզանա

    DOP

    IT

    Frusinate

     

    Ֆրուզիանտե

    IGP

    IT

    Gabiano

     

    Գաբիանո

    DOP

    IT

    Galatina

     

    Գալատինա

    DOP

    IT

    Galluccio

     

    Գալուչիո

    DOP

    IT

    Gambellara

     

    Գամելառա

    DOP

    IT

    Garda

     

    Գառդա

    DOP

    IT

    Garda Bresciano

     

    Գառդա Բռեշիանո

    DOP

    IT

    Garda Colli Mantovani

     

    Գառդա Կոլի Մանտովանի

    DOP

    IT

    Gattinara

     

    Գատինառա

    DOP

    IT

    Gavi

     

    Գավի

    DOP

    IT

    Genazzano

     

    Ջենացանո

    DOP

    IT

    Ghemme

     

    Գեմե

    DOP

    IT

    Gioia del Colle

     

    Ջիոյա դել Կոլե

    DOP

    IT

    Girò di Cagliari

     

    Ջիռո դի Կալիարի

    DOP

    IT

    Golfo del Tigullio — Portofino

     

    Գոլֆո դել Տիգուլինո Պոռտոֆինո

    DOP

    IT

    Grance Senesi

     

    Գռանչե Սենեզի

    DOP

    IT

    Gravina

     

    Գռավինա

    DOP

    IT

    Greco di Bianco

     

    Գռեկո դի Բիանկո

    DOP

    IT

    Greco di Tufo

     

    Գռեկո դի Տուֆո

    DOP

    IT

    Grignolino d'Asti

     

    Գռինյոլինո դ՛Աստի

    DOP

    IT

    Grignolino del Monferrato Casalese

     

    Գռինյոլինո դել Մոնֆեռատո Կազալեզե

    DOP

    IT

    Grottino di Roccanova

     

    Գռոտինո դի Ռոկանովա

    DOP

    IT

    Gutturnio

     

    Գուտուրինո

    DOP

    IT

    Histonium

     

    Իստոնիում

    IGP

    IT

    I Terreni di Sanseverino

     

    Ի տեռենի դի Սանսեվերինո

    DOP

    IT

    Irpinia

     

    Իպինիա

    DOP

    IT

    Ischia

     

    Իշիյա

    DOP

    IT

    Isola dei Nuraghi

     

    Իզոլա դեյ Նուռագի

    IGP

    IT

    Isonzo del Friuli

     

    Իզոնցո դել Ֆրիուլի

    DOP

    IT

    Kalterer

     

    Կալտեռեռ

    DOP

    IT

    Kalterersee

     

    Կալտեռեռսե

    DOP

    IT

    Lacrima di Morro

     

    Լակռիմա դի Մոռո

    DOP

    IT

    Lacrima di Morro d'Alba

     

    Լակռիմա դի Մոռո դ՛Ալբա

    DOP

    IT

    Lago di Caldaro

     

    Լագո դի Կալդառո

    DOP

    IT

    Lago di Corbara

     

    Լագո դի Կորբառա

    DOP

    IT

    Lambrusco di Sorbara

     

    Լամբռուսկո դի Սեռբառա

    DOP

    IT

    Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

     

    Լամբռուսկո Գռասպառոսա դի Կաստելվեռտո

    DOP

    IT

    Lambrusco Mantovano

     

    Լամբռուսկո Մանտովանո

    DOP

    IT

    Lambrusco Salamino di Santa Croce

     

    Լամբռուսկո Սալամանիո դի Սանտա Կռոչե

    DOP

    IT

    Lamezia

     

    Լամեցիա

    DOP

    IT

    Langhe

     

    Լանգե

    DOP

    IT

    Lazio

     

    Լացիո

    IGP

    IT

    Lessini Durello

     

    Լեսինի Դուրելո

    DOP

    IT

    Lessona

     

    Լեսոնա

    DOP

    IT

    Leverano

     

    Լեվեռանո

    DOP

    IT

    Liguria di Levante

     

    Լիգուրիա դի Լեվանտե

    IGP

    IT

    Lipuda

     

    Լիպուդա

    IGP

    IT

    Lison

     

    Լիզոն

    DOP

    IT

    Lison-Pramaggiore

     

    Լիզոն-Պռամաջիորե

    DOP

    IT

    Lizzano

     

    Լիցիանո

    DOP

    IT

    Loazzolo

     

    Լոացոլո

    DOP

    IT

    Locorotondo

     

    Լոկոռոտոնդո

    DOP

    IT

    Locride

     

    Լոկռիդե

    IGP

    IT

    Lugana

     

    Լուգանա

    DOP

    IT

    Malanotte del Piave

     

    Մալանտոտե դել Պիավե

    DOP

    IT

    Malvasia delle Lipari

     

    Մալվազիա դել Լիպարի

    DOP

    IT

    Malvasia di Bosa

     

    Մալվազիա դի Բոզա

    DOP

    IT

    Malvasia di Casorzo

     

    Մալվազիա դի Կազորցո

    DOP

    IT

    Malvasia di Casorzo d'Asti

     

    Մալվազիա դի Կազորցո դ՛Աստի

    DOP

    IT

    Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

     

    Մալվազիա դի Կաստելնուովո Դոն Բոսկո

    DOP

    IT

    Mamertino

     

    Մամեռտինո

    DOP

    IT

    Mamertino di Milazzo

     

    Մամեռտինո դի Միլացո

    DOP

    IT

    Mandrolisai

     

    Մանդռոլիզայ

    DOP

    IT

    Marca Trevigiana

     

    Մառկա Տռեվիջինա

    IGP

    IT

    Marche

     

    Մարկե

    IGP

    IT

    Maremma toscana

     

    Մարեմա տոսկանա

    DOP

    IT

    Marino

     

    Մարինո

    DOP

    IT

    Marmilla

     

    Մարմիլա

    IGP

    IT

    Marsala

     

    Մարսալա

    DOP

    IT

    Martina

     

    Մարտինա

    DOP

    IT

    Martina Franca

     

    Մարտինա Ֆրանկա

    DOP

    IT

    Matera

     

    Մատերա

    DOP

    IT

    Matino

     

    Մատինո

    DOP

    IT

    Melissa

     

    Մելիսա

    DOP

    IT

    Menfi

     

    Մենֆի

    DOP

    IT

    Merlara

     

    Մերլարա

    DOP

    IT

    Mitterberg

     

    Միտերբեռգ

    IGP

    IT

    Modena

     

    Մոդենա

    DOP

    IT

    Molise

     

    Մոլիզե

    DOP

    IT

    Monferrato

     

    Մոնֆեռատո

    DOP

    IT

    Monica di Sardegna

     

    Մոնիկա դի Սառդենյա

    DOP

    IT

    Monreale

     

    Մոնռեալե

    DOP

    IT

    Montecarlo

     

    Մոնտեկառլո

    DOP

    IT

    Montecastelli

     

    Մոնտեկաստելի

    IGP

    IT

    Montecompatri

     

    Մոնտեկոմպատրի

    DOP

    IT

    Montecompatri Colonna

     

    Մենտեկոմպատրի Կոլոնա

    DOP

    IT

    Montecucco

     

    Մոնտեկուոկո

    DOP

    IT

    Montecucco Sangiovese

     

    Մոնտեկուոկո Սանջիովեզե

    DOP

    IT

    Montefalco

     

    Մոնտեֆալկո

    DOP

    IT

    Montefalco Sagrantino

     

    Մոնտեֆալկո Սագրանտինո

    DOP

    IT

    Montello

     

    Մոնտելլո

    DOP

    IT

    Montello — Colli Asolani

     

    Մոնտելլո — Կոլի Ազոլանի

    DOP

    IT

    Montello Rosso

     

    Մոնտելո Ռոսո

    DOP

    IT

    Montenetto di Brescia

     

    Մոնտենետո դի Բրեշիա

    IGP

    IT

    Montepulciano d'Abruzzo

     

    Մոնտեպուլչիանո դ՛Աբռուցո

    DOP

    IT

    Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

     

    Մոնտեպուլչիանո դ՛Աբռուցո Կոլինե Տեռամանե

    DOP

    IT

    Monteregio di Massa Marittima

     

    Մոնտեռեջիո դի Մասա Մարիտիմա

    DOP

    IT

    Montescudaio

     

    Մոնտեսկուդայո

    DOP

    IT

    Monti Lessini

     

    Մոնտի Լեսինի

    DOP

    IT

    Morellino di Scansano

     

    Մորելինո դի Սկանսանո

    DOP

    IT

    Moscadello di Montalcino

     

    Մոսկադելո դի Մոնտալչինո

    DOP

    IT

    Moscato di Pantelleria

     

    Մոսկատո դի Պանտելերիա

    DOP

    IT

    Moscato di Sardegna

     

    Մոսկատո դի Սարդենյա

    DOP

    IT

    Moscato di Scanzo

     

    Մոսկատո դի Սկանցո

    DOP

    IT

    Moscato di Sennori

     

    Մոսկատո դի Սենորի

    DOP

    IT

    Moscato di Sorso

     

    Մոսկատո դի Սորսո

    DOP

    IT

    Moscato di Sorso — Sennori

     

    Մոսկատո դի Սորսո-սենորի

    DOP

    IT

    Moscato di Terracina

     

    Մոսկատո դի Տեռաչինա

    DOP

    IT

    Moscato di Trani

     

    Մոսկատո դի Տրանի

    DOP

    IT

    Murgia

     

    Մուռջիա

    IGP

    IT

    Nardò

     

    Նառդո

    DOP

    IT

    Narni

     

    Նառնի

    IGP

    IT

    Nasco di Cagliari

     

    Նասկո դի Կալիարի

    DOP

    IT

    Nebbiolo d'Alba

     

    Մեբիոլո դ՛Ալբա

    DOP

    IT

    Negroamaro di Terra d'Otranto

     

    Նեգռոմառո դի Տեռա դ՛Օտռանո

    DOP

    IT

    Nettuno

     

    Նետունո

    DOP

    IT

    Noto

     

    Նոտո

    DOP

    IT

    Nuragus di Cagliari

     

    Նուռգաուս դի Կալիարի

    DOP

    IT

    Nurra

     

    Նուռա

    IGP

    IT

    Offida

     

    Օֆիդա

    DOP

    IT

    Ogliastra

     

    Օլյաստռա

    IGP

    IT

    Olevano Romano

     

    Օլեվանո Ռոմանո

    DOP

    IT

    Oltrepò Pavese

     

    Օլտռեպո Պավեզե

    DOP

    IT

    Oltrepò Pavese metodo classico

     

    Օլտռեպո Պավեզե մետոդո կլասիկո

    DOP

    IT

    Oltrepò Pavese Pinot grigio

     

    Օլտռեպո Պավեզե Պինո գրիջո

    DOP

    IT

    Orcia

     

    Օրչա

    DOP

    IT

    Ormeasco di Pornassio

     

    Օրմանեսկո դի Պոռնասիո

    DOP

    IT

    Orta Nova

     

    Օրտա Նովա

    DOP

    IT

    Ortona

     

    Օրտոնա

    DOP

    IT

    Ortrugo

     

    Օրտրուգո

    DOP

    IT

    Orvietano Rosso

     

    Օրվիետանո Ռոսո

    DOP

    IT

    Orvieto

     

    Օրվիետո

    DOP

    IT

    Osco

     

    Օսկո

    IGP

    IT

    Ostuni

     

    Օստունի

    DOP

    IT

    Ovada

     

    Օվադա

    DOP

    IT

    Paestum

     

    Պաեստում

    IGP

    IT

    Palizzi

     

    Պալիցի

    IGP

    IT

    Pantelleria

     

    Պանտելերիա

    DOP

    IT

    Parrina

     

    Պառինա

    DOP

    IT

    Parteolla

     

    Պարտեոլա

    IGP

    IT

    Passito di Pantelleria

     

    Պասիտո դի Պանտելերիա

    DOP

    IT

    Pellaro

     

    Պելարո

    IGP

    IT

    Penisola Sorrentina

     

    Պենիզոլա Սոռենտինա

    DOP

    IT

    Pentro

     

    Պենտռո

    DOP

    IT

    Pentro di Isernia

     

    Պենտռո դի Իզերնիա

    DOP

    IT

    Pergola

     

    Պեռգոլա

    DOP

    IT

    Piave

     

    Պիավե

    DOP

    IT

    Piave Malanotte

     

    Պիավե Մալանոտե

    DOP

    IT

    Piceno

     

    Պիչենո

    DOP

    IT

    Piemonte

     

    Պիեմոնտե

    DOP

    IT

    Piglio

     

    Պիլիո

    DOP

    IT

    Pinerolese

     

    Պինեռոլեզե

    DOP

    IT

    Pinot nero dell'Oltrepò Pavese

     

    Պինո նեռո դել՛Օլտռեպո Պավեզե

    DOP

    IT

    Planargia

     

    Պլանառջիա

    IGP

    IT

    Pomino

     

    Պոմինո

    DOP

    IT

    Pompeiano

     

    Պոմպեյանո

    IGP

    IT

    Pornassio

     

    Պոռնասիո

    DOP

    IT

    Portofino

     

    Պոռտոֆինո

    DOP

    IT

    Primitivo di Manduria

     

    Պրիմիտիվո դի Մանդուրիա

    DOP

    IT

    Primitivo di Manduria Dolce Naturale

     

    Պրիմիտիվո դի Մանդուրիա Դոլչե Նատուռալե

    DOP

    IT

    Prosecco

     

    Պռոսեկկո

    DOP

    IT

    Provincia di Mantova

     

    Պռովինչա դի Մանտովա

    IGP

    IT

    Provincia di Nuoro

     

    Պռովինչա դի Նուոռո

    IGP

    IT

    Provincia di Pavia

     

    Պռովինչա դի Պավիա

    IGP

    IT

    Provincia di Verona

     

    Պռովինչա դի Վեռոնա

    IGP

    IT

    Puglia

     

    Պուլիա

    IGP

    IT

    Quistello

     

    Կուիստելլո

    IGP

    IT

    Ramandolo

     

    Ռամանդոլո

    DOP

    IT

    Ravenna

     

    Ռավեննա

    IGP

    IT

    Recioto della Valpolicella

     

    Ռեչոտո դելա Վալպոլիչելա

    DOP

    IT

    Recioto di Gambellara

     

    Ռեչոտո դի Գամբելառա

    DOP

    IT

    Recioto di Soave

     

    Ռեչոտո դի Սոավե

    DOP

    IT

    Reggiano

     

    Ռեջջանո

    DOP

    IT

    Reno

     

    Ռենո

    DOP

    IT

    Riesi

     

    Ռիեզի

    DOP

    IT

    Riviera del Brenta

     

    Ռիվիեռա դել Բռենտա

    DOP

    IT

    Riviera del Garda Bresciano

     

    Ռիվիեռա դել Գառդա Բռեշիանո

    DOP

    IT

    Riviera ligure di Ponente

     

    Ռիվիեռա լիգւռե դի Պոնետե

    DOP

    IT

    Roccamonfina

     

    Ռոկամոնֆինա

    IGP

    IT

    Roero

     

    Ռոեռո

    DOP

    IT

    Roma

     

    Ռոմա

    DOP

    IT

    Romagna

     

    Ռոմանյա

    DOP

    IT

    Romagna Albana

     

    Ռոմանյա Ալբանա

    DOP

    IT

    Romangia

     

    Ռոմանիյա

    IGP

    IT

    Ronchi di Brescia

     

    Ռոնկի դի Բռշիա

    IGP

    IT

    Ronchi Varesini

     

    Ռոնկի Վառեզինի

    IGP

    IT

    Rosazzo

     

    Ռոզացո

    DOP

    IT

    Rossese di Dolceacqua

     

    Ռոսեզե դի Դոլչեակուա

    DOP

    IT

    Rosso Cònero

     

    Ռոսո Կոնեռո

    DOP

    IT

    Rosso della Val di Cornia

     

    Ռոսո դելլա Վալ դի Կորնիա

    DOP

    IT

    Rosso di Cerignola

     

    Ռոսո դի Չեռինյոլա

    DOP

    IT

    Rosso di Montalcino

     

    Ռոսո դի Մոնտալչինո

    DOP

    IT

    Rosso di Montepulciano

     

    Ռոսո դի Մոնտեպուչանո

    DOP

    IT

    Rosso di Valtellina

     

    Ռոսո դի Վալտելլինա

    DOP

    IT

    Rosso Orvietano

     

    Ռոսո Օրվիետանո

    DOP

    IT

    Rosso Piceno

     

    Ռոսո Պիչենո

    DOP

    IT

    Rotae

     

    Ռոտաե

    IGP

    IT

    Rubicone

     

    Ռուբիկոնե

    IGP

    IT

    Rubino di Cantavenna

     

    Ռուբինո դի Կանտավեննա

    DOP

    IT

    Ruchè di Castagnole Monferrato

     

    Ռուկե դի Կաստանյոլե Մոնֆեռատո

    DOP

    IT

    S. Anna di Isola Capo Rizzuto

     

    Ս.Աննա դի Իզոլա Կապո Ռիցուտո

    DOP

    IT

    Sabbioneta

     

    Սաբիոնետա

    IGP

    IT

    Salaparuta

     

    Սալապարուտա

    DOP

    IT

    Salemi

     

    Սալեմի

    IGP

    IT

    Salento

     

    Սալենտո

    IGP

    IT

    Salice Salentino

     

    Սալիչե Սալենտինո

    DOP

    IT

    Salina

     

    Սալինա

    IGP

    IT

    Sambuca di Sicilia

     

    Սամբուկա դի Սիչիլիա

    DOP

    IT

    San Colombano

     

    Սան Կոլոմբանո

    DOP

    IT

    San Colombano al Lambro

     

    Սան Կոլոմբանո ալ Լամբռո

    DOP

    IT

    San Gimignano

     

    Սան Ջիմինյանո

    DOP

    IT

    San Ginesio

     

    Սան Ջինեզիո

    DOP

    IT

    San Martino della Battaglia

     

    Սան Մարտինո դելլա Բատալյա

    DOP

    IT

    San Severo

     

    Սան Սեվեռո

    DOP

    IT

    San Torpè

     

    Սան Տրոպե

    DOP

    IT

    Sangue di Giuda

     

    Սանգուե դի Ջիուդա

    DOP

    IT

    Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese

     

    Սանգուե դի Ջիուդա դել Օլտռեպո Պավեզե

    DOP

    IT

    Sannio

     

    Սաննիո

    DOP

    IT

    Santa Margherita di Belice

     

    Սանտա Մառգերիտա դի Բելիչե

    DOP

    IT

    Sant'Antimo

     

    Սանտ՛Անտիմո

    DOP

    IT

    Sardegna Semidano

     

    Սառդենյա Սեմիդանո

    DOP

    IT

    Savuto

     

    Սավուտո

    DOP

    IT

    Scanzo

     

    Սկանցո

    DOP

    IT

    Scavigna

     

    Սկավինյա

    DOP

    IT

    Sciacca

     

    Շիակկա

    DOP

    IT

    Scilla

     

    Շիլլա

    IGP

    IT

    Sebino

     

    Սեբինո

    IGP

    IT

    Serenissima

     

    Սեռենիսիմա

    DOP

    IT

    Serrapetrona

     

    Սեռապետրոնա

    DOP

    IT

    Sforzato di Valtellina

     

    Սֆորցատո դի Վալտելլինա

    DOP

    IT

    Sfursat di Valtellina

     

    Սֆուրսատ դի Վալտելլինա

    DOP

    IT

    Sibiola

     

    Սիբիոլա

    IGP

    IT

    Sicilia

     

    Սիչիլիա

    DOP

    IT

    Sillaro

     

    Սիլլառո

    IGP

    IT

    Siracusa

     

    Սիռակուզա

    DOP

    IT

    Sizzano

     

    Սիցիանո

    DOP

    IT

    Soave

     

    Սոավե

    DOP

    IT

    Soave Superiore

     

    Սոավե Սուպերիորե

    DOP

    IT

    Sovana

     

    Սովանա

    DOP

    IT

    Spello

     

    Սպելլո

    IGP

    IT

    Spoleto

     

    Սպոլետո

    DOP

    IT

    Squinzano

     

    Սկուինցանո

    DOP

    IT

    Strevi

     

    Ստռեվի

    DOP

    IT

    Südtirol

     

    Սուդտիռոլ

    DOP

    IT

    Südtiroler

     

    Սուդտիռոլեռ

    DOP

    IT

    Suvereto

     

    Սուվեռտո

    DOP

    IT

    Tarantino

     

    Տարանտինո

    IGP

    IT

    Tarquinia

     

    Տարկինիա

    DOP

    IT

    Taurasi

     

    Տաուռասի

    DOP

    IT

    Tavoliere

     

    Տավոլիերե

    DOP

    IT

    Tavoliere delle Puglie

     

    Տավոլիերե դելե Պուլիե

    DOP

    IT

    Teroldego Rotaliano

     

    Տոռելդեգո Ռոտալիանո

    DOP

    IT

    Terra d'Otranto

     

    Տեռա դ՛Օտռանտո

    DOP

    IT

    Terracina

     

    Տեռաչինա

    DOP

    IT

    Terradeiforti

     

    Տեռռադեիֆորտի

    DOP

    IT

    Terralba

     

    Տեռալբա

    DOP

    IT

    Terratico di Bibbona

     

    Տեռատիկո դի Բիբոնա

    DOP

    IT

    Terrazze dell'Imperiese

     

    Տեռացե դել՛Իմպերիեզե

    IGP

    IT

    Terrazze Retiche di Sondrio

     

    Տեռաեց Ռետիկե դի Սոնդրիո

    IGP

    IT

    Terre Alfieri

     

    Տեռե Ալֆիերի

    DOP

    IT

    Terre Aquilane

     

    Տեռե Ակուիլանե

    IGP

    IT

    Terre de L'Aquila

     

    Տեռե դե լ՛Ակուիլա

    IGP

    IT

    Terre degli Osci

     

    Տեռե դելի Օշի

    IGP

    IT

    Terre del Colleoni

     

    Տեռե դել Կոլեոնի

    DOP

    IT

    Terre del Volturno

     

    Տեռե դել Վոլտուռնո

    IGP

    IT

    Terre dell'Alta Val d'Agri

     

    Տեռե դել՛Ալտա Վալ դ՛Ագրի

    DOP

    IT

    Terre di Casole

     

    Տեռե դի Կազոլե

    DOP

    IT

    Terre di Chieti

     

    Տեռե դի Կիետի

    IGP

    IT

    Terre di Cosenza

     

    Տեռե դի Կոզենցա

    DOP

    IT

    Terre di Offida

     

    Տեռե դի Օֆիդա

    DOP

    IT

    Terre di Pisa

     

    Տեռե դի Պիզա

    DOP

    IT

    Terre di Veleja

     

    Տեռե դի Վելեխա

    IGP

    IT

    Terre Lariane

     

    Տեռե Լարիանե

    IGP

    IT

    Terre Siciliane

     

    Տեռե Սիչիլիանե

    IGP

    IT

    Terre Tollesi

     

    Տեռե Տոլլեզի

    DOP

    IT

    Tharros

     

    Տառոս

    IGP

    IT

    Tintilia del Molise

     

    Տինտիլա դել Մոլիզե

    DOP

    IT

    Todi

     

    Տոսի

    DOP

    IT

    Torgiano

     

    Տոռջիանո

    DOP

    IT

    Torgiano Rosso Riserva

     

    Տոռջիանո Ռոսո Դիզեռվա

    DOP

    IT

    Toscana

     

    Տոսկանա

    IGP

    IT

    Toscano

     

    Տոսկանո

    IGP

    IT

    Trasimeno

     

    Տռազիմենո

    DOP

    IT

    Trebbiano d'Abruzzo

     

    Տռեբյանո դ՛Աբռուցո

    DOP

    IT

    Trentino

     

    Տռենտինո

    DOP

    IT

    Trento

     

    Տռենտո

    DOP

    IT

    Trexenta

     

    Տռեքսենտա

    IGP

    IT

    Tullum

     

    Տուլում

    DOP

    IT

    Tuscia

     

    Տուշիա

    DOP

    IT

    Umbria

     

    Ումբրիա

    IGP

    IT

    Val d'Arbia

     

    Վալ դ՛Առբիա

    DOP

    IT

    Val d'Arno di Sopra

     

    Վալ դ՛Առնո դի Սոպռա

    DOP

    IT

    Val di Cornia

     

    Վալ դի Կոռնիա

    DOP

    IT

    Val di Cornia Rosso

     

    Վալ դի Կոռնիա Ռոսո

    DOP

    IT

    Val di Magra

     

    Վալ դի Մագռա

    IGP

    IT

    Val di Neto

     

    Վալ դի Նետո

    IGP

    IT

    Val Polcèvera

     

    Վալ Պոլչեվռա

    DOP

    IT

    Val Tidone

     

    Վալ Տիդոնե

    IGP

    IT

    Valcalepio

     

    Վալկալեպիո

    DOP

    IT

    Valcamonica

     

    Վալկամոնիկա

    IGP

    IT

    Valdadige

     

    Վալդադիջե

    DOP

    IT

    Valdadige Terradeiforti

     

    Վալդադիջե Տեռաֆեիֆորտի

    DOP

    IT

    Valdamato

     

    Վալդամատո

    IGP

    IT

    Valdarno di Sopra

     

    Վալդառնո դի Սոպռա

    DOP

    IT

    Valdichiana toscana

     

    Վալդիկիանա տոսկանա

    DOP

    IT

    Valdinievole

     

    Վալդինիեվոլե

    DOP

    IT

    Valdobbiadene — Prosecco

     

    Վալդոբիադենե — Պռոսեկո

    DOP

    IT

    Vallagarina

     

    Վալագարինա

    IGP

    IT

    Valle Belice

     

    Վալե Բելիչե

    IGP

    IT

    Valle d'Aosta

     

    Վալե դ՛Աոստա

    DOP

    IT

    Valle del Tirso

     

    Վալե դել Տիրսո

    IGP

    IT

    Valle d'Itria

     

    Վալե դ՛Իտիռա

    IGP

    IT

    Vallée d'Aoste

     

    Վալե դ՛Աոստե

    DOP

    IT

    Valli di Porto Pino

     

    Վալի դի Պոռտո Պինո

    IGP

    IT

    Valli Ossolane

     

    Վալի Օսոլանե

    DOP

    IT

    Valpolicella

     

    Վալպոլիչելա

    DOP

    IT

    Valpolicella Ripasso

     

    Վալպոլիչելա Ռիպասո

    DOP

    IT

    Valsusa

     

    Վալսուզա

    DOP

    IT

    Valtellina rosso

     

    Վալտելինա ռոսո

    DOP

    IT

    Valtellina Superiore

     

    Վալտելինա Սուպերիորե

    DOP

    IT

    Valtènesi

     

    Վալտենեզի

    DOP

    IT

    Velletri

     

    Վելետրի

    DOP

    IT

    Veneto

     

    Վենետո

    IGP

    IT

    Veneto Orientale

     

    Վենետո Օրիենտալե

    IGP

    IT

    Venezia

     

    Վենեցիա

    DOP

    IT

    Venezia Giulia

     

    Վենեցիա Ջիուլիա

    IGP

    IT

    Verdicchio dei Castelli di Jesi

     

    Վեռդիկիո դեի Կաստելի դի Ջեզի

    DOP

    IT

    Verdicchio di Matelica

     

    Վեռդիկիո դի Մատելիկա

    DOP

    IT

    Verdicchio di Matelica Riserva

     

    Վեռդիկիո դի Մատելիկա Ռիզեռվա

    DOP

    IT

    Verduno

     

    Վեռդունո

    DOP

    IT

    Verduno Pelaverga

     

    Վեռդունո Պելավեռգա

    DOP

    IT

    Vermentino di Gallura

     

    Վեռմենտինո դի Գալուռա

    DOP

    IT

    Vermentino di Sardegna

     

    Վեռմենտինո դի Սարդենյա

    DOP

    IT

    Vernaccia di Oristano

     

    Վեռնաչչա դի Օրիստանո

    DOP

    IT

    Vernaccia di San Gimignano

     

    Վեռնաչչա դի Սան Ջիմինյանո

    DOP

    IT

    Vernaccia di Serrapetrona

     

    Վեռնաչչա դի Սեռապետռոնա

    DOP

    IT

    Verona

     

    Վերոնա

    IGP

    IT

    Veronese

     

    Վերոնեզե

    IGP

    IT

    Vesuvio

     

    Վեզուվիո

    DOP

    IT

    Vicenza

     

    Վիչենցա

    DOP

    IT

    Vignanello

     

    Վինյանելո

    DOP

    IT

    Vigneti della Serenissima

     

    Վինյետի դելա Սերենիսիմա

    DOP

    IT

    Vigneti delle Dolomiti

     

    Վինյետի դելե Դոլոմիտի

    IGP

    IT

    Villamagna

     

    Վիլամանյա

    DOP

    IT

    Vin Santo del Chianti

     

    Վին սանտո դել Կիանտի

    DOP

    IT

    Vin Santo del Chianti Classico

     

    Վին սանտո դել Կիանտի Կլասիկո

    DOP

    IT

    Vin Santo di Carmignano

     

    Վին Սանտո դի Կարմինյանո

    DOP

    IT

    Vin Santo di Montepulciano

     

    Վին սանտո դի Մոնտեպուլիչանո

    DOP

    IT

    Vino Nobile di Montepulciano

     

    Վինո Նոբիլե դի Մոնտեպուլիչիանո

    DOP

    IT

    Vittoria

     

    Վիտորիա

    DOP

    IT

    Weinberg Dolomiten

     

    Բանբեռգ Դոլոմիտեն

    IGP

    IT

    Zagarolo

     

    Զագառոլո

    DOP

    LU

    Moselle Luxembourgeoise

     

    Մոզել Լյուքսեմբուրգուազ

    DOP

    MT

    Għawdex

     

    Գնավդեքս

    DOP

    MT

    Gozo

     

    Գոցո

    DOP

    MT

    Malta

     

    Մալտա

    DOP

    MT

    Maltese Islands

     

    Մալտեզ Այլանդզ

    IGP

    NL

    Drenthe

     

    Դռենտե

    IGP

    NL

    Flevoland

     

    Ֆլեվոլանդ

    IGP

    NL

    Friesland

     

    Ֆրիսլանդ

    IGP

    NL

    Gelderland

     

    Գելդերլանդ

    IGP

    NL

    Groningen

     

    Գռոնինգեն

    IGP

    NL

    Limburg

     

    Լիմբուռգ

    IGP

    NL

    Noord-Brabant

     

    Նորդ-Բռաբանտ

    IGP

    NL

    Noord-Holland

     

    Նորդ-Հոլանդ

    IGP

    NL

    Overijssel

     

    Օվեռիյսել

    IGP

    NL

    Utrecht

     

    Ուտռեխտ

    IGP

    NL

    Zeeland

     

    Զեելանդ

    IGP

    NL

    Zuid-Holland

     

    Զուիդ-Հոլանդ

    IGP

    PT

    Açores

     

    Ասորես

    IGP

    PT

    Alenquer

     

    Ալենկեր

    DOP

    PT

    Alentejano

     

    Ալենտեժանո

    IGP

    PT

    Alentejo

     

    Ալենտեժո

    DOP

    PT

    Algarve

     

    Ալգառվե

    IGP

    PT

    Arruda

     

    Առուդա

    DOP

    PT

    Bairrada

     

    Բայռադա

    DOP

    PT

    Beira Interior

     

    Բեյռա ինտերիոր

    DOP

    PT

    Biscoitos

     

    Բիսկոիտոս

    DOP

    PT

    Bucelas

     

    Բուսելաս

    DOP

    PT

    Carcavelos

     

    Կառակավելոս

    DOP

    PT

    Colares

     

    Կոլարես

    DOP

    PT

    Dão

     

    Դաո

    DOP

    PT

    DoTejo

     

    Դո Տեժո

    DOP

    PT

    Douro

     

    Դոուռո

    DOP

    PT

    Duriense

     

    Դուրիենզե

    IGP

    PT

    Encostas d'Aire

     

    Էնկոստաս դ՛Աիրե

    DOP

    PT

    Graciosa

     

    Գրասիոզա

    DOP

    PT

    Lafões

     

    Լաֆոես

    DOP

    PT

    Lagoa

     

    Լագոա

    DOP

    PT

    Lagos

     

    Լագոս

    DOP

    PT

    Lisboa

     

    Լիսբոա

    IGP

    PT

    Madeira

     

    Մադեյրա

    DOP

    PT

    Madeira Wein

     

    Մադեյրա Վեյն

    DOP

    PT

    Madeira Wijn

     

    Մադեյրա Վիյն

    DOP

    PT

    Madeira Wine

     

    Մադեյրա Վայն

    DOP

    PT

    Madeirense

     

    Մադեյրենսե

    DOP

    PT

    Madera

     

    Մադերա

    DOP

    PT

    Madère

     

    Մադեռ

    DOP

    PT

    Minho

     

    Մինհո

    IGP

    PT

    Óbidos

     

    Օբիդոս

    DOP

    PT

    Oporto

     

    Օպորտո

    DOP

    PT

    Palmela

     

    Պալմելա

    DOP

    PT

    Península de Setúbal

     

    Պոնինսուլա դե Սետուբալ

    IGP

    PT

    Pico

     

    Պիկո

    DOP

    PT

    Port

     

    Պոռտ

    DOP

    PT

    Port Wine

     

    Պոռտ Վայն

    DOP

    PT

    Portimão

     

    Պոռտիմաո

    DOP

    PT

    Porto

     

    Պոռտո

    DOP

    PT

    Portvin

     

    Պոռտվեն

    DOP

    PT

    Portwein

     

    Պոռտվայն

    DOP

    PT

    Portwijn

     

    Պոռտվիյն

    DOP

    PT

    Setúbal

     

    Սետուբալ

    DOP

    PT

    Tavira

     

    Տավիրա

    DOP

    PT

    Távora-Varosa

     

    Տավորա-Վարոսա

    DOP

    PT

    Tejo

     

    Տեխո

    IGP

    PT

    Terras Madeirenses

     

    Տեռաս Մադեյռենսես

    IGP

    PT

    Torres Vedras

     

    Տոռես Վեդռաս

    DOP

    PT

    Transmontano

     

    Տռանսմոնտանո

    IGP

    PT

    Trás-os-Montes

     

    Տռաս-օս-Մոնտես

    DOP

    PT

    Vin de Madère

     

    Վեն դե Մադեռե

    DOP

    PT

    vin de Porto

     

    Վեն դե Պոռտո

    DOP

    PT

    Vinho da Madeira

     

    Վինհո դա Մադեյրա

    DOP

    PT

    vinho do Porto

     

    Վինհո դո Պոռտո

    DOP

    PT

    Vinho Verde

     

    Վինհո Վեռդե

    DOP

    PT

    Vino di Madera

     

    Վինո դի Մադեռա

    DOP

    RO

    Aiud

     

    Աիուդ

    DOP

    RO

    Alba Iulia

     

    Ալբա Յուլիա

    DOP

    RO

    Babadag

     

    Բաբադագ

    DOP

    RO

    Banat

     

    Բանատ

    DOP

    RO

    Banu Mărăcine

     

    Բանու Մառաչինե

    DOP

    RO

    Bohotin

     

    Բոհոտին

    DOP

    RO

    Colinele Dobrogei

     

    Կոլինե Դոբռոջեյ

    IGP

    RO

    Coteşti

     

    Կոտեսի

    DOP

    RO

    Cotnari

     

    Կոնարի

    DOP

    RO

    Crişana

     

    Կրիշանա

    DOP

    RO

    Dealu Bujorului

     

    Դեալու Բուժորուլույ

    DOP

    RO

    Dealu Mare

     

    Դեալու մարե

    DOP

    RO

    Dealurile Crişanei

     

    Դեալուրիլե Կրիշանեյ

    IGP

    RO

    Dealurile Moldovei

     

    Դեալուրիլե Մոլդովեյ

    IGP

    RO

    Dealurile Munteniei

     

    Դեալուրիլե Մունտենիեյ

    IGP

    RO

    Dealurile Olteniei

     

    Դեալուրիլե Օլտենիեյ

    IGP

    RO

    Dealurile Sătmarului

     

    Դեալուրիլե Սատմարուլույ

    IGP

    RO

    Dealurile Transilvaniei

     

    Դեալուրիլե Տրանսիլվանիեյ

    IGP

    RO

    Dealurile Vrancei

     

    Դեալուրիլե Վռանսեյ

    IGP

    RO

    Dealurile Zarandului

     

    Դեալուրիլե Զարանդուլույ

    IGP

    RO

    Drăgăşani

     

    Դռագաշանի

    DOP

    RO

    Huşi

     

    Հուշի

    DOP

    RO

    Iana

     

    Իանա

    DOP

    RO

    Iaşi

     

    Իաշի

    DOP

    RO

    Lechinţa

     

    Լեկինծա

    DOP

    RO

    Mehedinţi

     

    Մեհեդինծի

    DOP

    RO

    Miniş

     

    Մինիշ

    DOP

    RO

    Murfatlar

     

    Մուրֆատլար

    DOP

    RO

    Nicoreşti

     

    Նիկորեշտի

    DOP

    RO

    Odobeşti

     

    Օդոբեշտի

    DOP

    RO

    Oltina

     

    Օլտինա

    DOP

    RO

    Panciu

     

    Պանչու

    DOP

    RO

    Panciu

     

    Պանչու

    DOP

    RO

    Pietroasa

     

    Պյետրոասա

    DOP

    RO

    Recaş

     

    Ռեչաշ

    DOP

    RO

    Sâmbureşti

     

    Սամբուրետի

    DOP

    RO

    Sarica Niculiţel

     

    Սարիկա Նիկուլիծել

    DOP

    RO

    Sebeş-Apold

     

    Սեբեշ-Ապոլդ

    DOP

    RO

    Segarcea

     

    Սեգարչեա

    DOP

    RO

    Ştefăneşti

     

    Շտեֆանեշտի

    DOP

    RO

    Târnave

     

    Տիռնավե

    DOP

    RO

    Terasele Dunării

     

    Տեռասելե Դունարիի

    IGP

    RO

    Viile Caraşului

     

    Վիիլե Կառաշուլույ

    IGP

    RO

    Viile Timişului

     

    Վիիլե Տիմիշուլույ

    IGP

    SK

    Južnoslovenská

     

    Յուզնոսլովենսկա

    DOP

    SK

    Južnoslovenské

     

    Յուզնոսլովենսկէ

    DOP

    SK

    Južnoslovenský

     

    Յուզնոսլովենսկի

    DOP

    SK

    Karpatská perla

     

    Կառպատսկա պեռլա

    DOP

    SK

    Malokarpatská

     

    Մալոկառպատսկա

    DOP

    SK

    Malokarpatské

     

    Մալոկառպատսկէ

    DOP

    SK

    Malokarpatský

     

    Մալոկառպատսկի

    DOP

    SK

    Nitrianska

     

    Նիտրինասկա

    DOP

    SK

    Nitrianske

     

    Նիտրինասկե

    DOP

    SK

    Nitriansky

     

    Նիտրինասկի

    DOP

    SK

    Slovenská

     

    Սլովենսկա

    IGP

    SK

    Slovenské

     

    Սլովենսկէ

    IGP

    SK

    Slovenský

     

    Սլովենսկի

    IGP

    SK

    Stredoslovenská

     

    Ստռեդոսլովենսկա

    DOP

    SK

    Stredoslovenské

     

    Ստռեդոսլովենսկէ

    DOP

    SK

    Stredoslovenský

     

    Ստռեդոսլովենսկի

    DOP

    SK

    Vinohradnícka oblasť Tokaj

     

    Վինոխռադնիկա օբլաստ Տոկայ

    DOP

    SK

    Východoslovenská

     

    Վիխոդոսլովենսկա

    DOP

    SK

    Východoslovenské

     

    Վիխոդոսլովենսկէ

    DOP

    SK

    Východoslovenský

     

    Վիխոդոսլովենսկի

    DOP

    SI

    Bela krajina

     

    Բելա կռայինա

    DOP

    SI

    Belokranjec

     

    Բելոկռանյեց

    DOP

    SI

    Bizeljčan

     

    Բիզելյչան

    DOP

    SI

    Bizeljsko Sremič

     

    Բիզելյսկո Սռեմիչ

    DOP

    SI

    Cviček

     

    Ծվչեկ

    DOP

    SI

    Dolenjska

     

    Դոլենյսկա

    DOP

    SI

    Goriška Brda

     

    Գորիշկա Բրդա

    DOP

    SI

    Kras

     

    Կռաս

    DOP

    SI

    Metliška črnina

     

    Մետլիշկա չռնինա

    DOP

    SI

    Podravje

     

    Պոդրավյե

    IGP

    SI

    Posavje

     

    Պոսավյե

    IGP

    SI

    Prekmurje

     

    Պռեկմուրիյե

    DOP

    SI

    Primorska

     

    Պռիմորսկա

    IGP

    SI

    Slovenska Istra

     

    Սլովենսկա Իստռա

    DOP

    SI

    Štajerska Slovenija

     

    Շտայեռսկա Սլեվենիյա

    DOP

    SI

    Teran

     

    Տեռան

    DOP

    SI

    Vipavska dolina

     

    Վիպավսկա դոլինա

    DOP

    ES

    3 Riberas

     

    3 ռիբեռաս

    IGP

    ES

    Abona

     

    Աբոնա

    DOP

    ES

    Alella

     

    Ալեյա

    DOP

    ES

    Alicante

     

    Ալիկանտե

    DOP

    ES

    Almansa

     

    Ալմանսա

    DOP

    ES

    Altiplano de Sierra Nevada

     

    Ալտիպլանո դե Սիեռա Նեվադա

    IGP

    ES

    Arabako Txakolina

     

    Առբակո Տշակոլինա

    DOP

    ES

    Arlanza

     

    Առլանսա

    DOP

    ES

    Arribes

     

    Արիբես

    DOP

    ES

    Aylés

     

    Այլես

    DOP

    ES

    Bailén

     

    Բայլեն

    IGP

    ES

    Bajo Aragón

     

    Բախո Առագոն

    IGP

    ES

    Barbanza e Iria

     

    Բառբանցա է Իրիա

    IGP

    ES

    Betanzos

     

    Բետանսոս

    IGP

    ES

    Bierzo

     

    Բիերսո

    DOP

    ES

    Binissalem

     

    Բինիսալեմ

    DOP

    ES

    Bizkaiko Txakolina

     

    Բիսկայկո Տշակոլինա

    DOP

    ES

    Bullas

     

    Բուլաս

    DOP

    ES

    Cádiz

     

    Կադիս

    IGP

    ES

    Calatayud

     

    Կալատայուդ

    DOP

    ES

    Calzadilla

     

    Կալսադիյա

    DOP

    ES

    Campo de Borja

     

    Կամպո դե Բորխա

    DOP

    ES

    Campo de Cartagena

     

    Կամպո դե Կարտախենա

    IGP

    ES

    Campo de La Guardia

     

    Կամպո դե լա Գուարդիա

    DOP

    ES

    Cangas

     

    Կանգաս

    DOP

    ES

    Cariñena

     

    Կարինյենա

    DOP

    ES

    Casa del Blanco

     

    Կասա դել Բլանկո

    DOP

    ES

    Castelló

     

    Կաստեյո

    IGP

    ES

    Castilla

     

    Կաստիյա

    IGP

    ES

    Castilla y León

     

    Կաստիյա ի Լեոն

    IGP

    ES

    Cataluña

     

    Կատալունյա

    DOP

    ES

    Cava

     

    Կավա

    DOP

    ES

    Chacolí de Álava

     

    Չակոլի դե Ալավա

    DOP

    ES

    Chacolí de Bizkaia

     

    Չակոլի դե Բիսկայա

    DOP

    ES

    Chacolí de Getaria

     

    Չակոլի դե Խետարիա

    DOP

    ES

    Cigales

     

    Սիգալես

    DOP

    ES

    Conca de Barberà

     

    Կոնկա դե Բարբերա

    DOP

    ES

    Condado de Huelva

     

    Կոնդադո դե Ուելվա

    DOP

    ES

    Córdoba

     

    Կորդոբա

    IGP

    ES

    Costa de Cantabria

     

    Կոստա դե Կանտաբրիա

    IGP

    ES

    Costers del Segre

     

    Կոստերս դել Սեխրե

    DOP

    ES

    Cumbres del Guadalfeo

     

    Կումբրես

    IGP

    ES

    Dehesa del Carrizal

     

    Դեհեսա սել Կառիսալ

    DOP

    ES

    Desierto de Almería

     

    Դեսիեռտո դե Ալմերիա

    IGP

    ES

    Dominio de Valdepusa

     

    Դոմինիո դե Վալդեպուսա

    DOP

    ES

    Eivissa

     

    Էյվիսա

    IGP

    ES

    El Hierro

     

    Էլ իեռո

    DOP

    ES

    El Terrerazo

     

    Էլ Տեռերասո

    DOP

    ES

    Empordà

     

    Էմպոռդա

    DOP

    ES

    Extremadura

     

    Էստռեմադուռա

    IGP

    ES

    Finca Élez

     

    Ֆինկա էլեզ

    DOP

    ES

    Formentera

     

    Ֆորմենտեռա

    IGP

    ES

    Getariako Txakolina

     

    Խետարիակո Տշակոլինա

    DOP

    ES

    Gran Canaria

     

    Գռան Կանարիա

    DOP

    ES

    Granada

     

    Գռանադա

    DOP

    ES

    Guijoso

     

    Գույխոսո

    DOP

    ES

    Ibiza

     

    Իբիզա

    IGP

    ES

    Illa de Menorca

     

    Իլյա դե Մենորկա

    IGP

    ES

    Illes Balears

     

    Իլյես Բալեարս

    IGP

    ES

    Isla de Menorca

     

    Իսլա դե Մենոռկա

    IGP

    ES

    Islas Canarias

     

    Իսլաս Կանարիաս

    DOP

    ES

    Jerez

     

    Խերես

    DOP

    ES

    Jerez-Xérès-Sherry

     

    Խերես-Շերես-Շերի

    DOP

    ES

    Jumilla

     

    Խումիյա

    DOP

    ES

    La Gomera

     

    Լա Գոմերա

    DOP

    ES

    La Mancha

     

    Լա Մանչա

    DOP

    ES

    La Palma

     

    Լա Պալմա

    DOP

    ES

    Laderas del Genil

     

    Լադերաս դել Խենիլ

    IGP

    ES

    Lanzarote

     

    Լանցարոտե

    DOP

    ES

    Laujar-Alpujarra

     

    Լաուխար-Ալպուխարա

    IGP

    ES

    Lebrija

     

    Լեբրիխա

    DOP

    ES

    Liébana

     

    Լիեբանա

    IGP

    ES

    Los Balagueses

     

    Լոս Բալագուեսես

    DOP

    ES

    Los Palacios

     

    Լոս Պալասիոս

    IGP

    ES

    Málaga

     

    Մալագա

    DOP

    ES

    Mallorca

     

    Մայորկա

    IGP

    ES

    Manchuela

     

    Մանչուելա

    DOP

    ES

    Manzanilla

     

    Մանսանիլյա

    DOP

    ES

    Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

     

    Մանսանիլյա -Սանլուկար դե Բառամեդա

    DOP

    ES

    Méntrida

     

    Մենտրիդա

    DOP

    ES

    Mondéjar

     

    Մոնդեխար

    DOP

    ES

    Monterrei

     

    Մոնտեռեյ

    DOP

    ES

    Montilla-Moriles

     

    Մոնտիլյա-Մորիես

    DOP

    ES

    Montsant

     

    Մոնտսանտ

    DOP

    ES

    Murcia

     

    Մուրսիա

    IGP

    ES

    Navarra

     

    Նավառա

    DOP

    ES

    Norte de Almería

     

    Նոռտե դե Ալմերիա

    IGP

    ES

    Pago de Arínzano

     

    Պագո դե Արինզանո

    DOP

    ES

    Pago de Otazu

     

    Պագո դե Օտասու

    DOP

    ES

    Pago Florentino

     

    Պագո Ֆլորենտինո

    DOP

    ES

    Penedès

     

    Պենեդես

    DOP

    ES

    Pla de Bages

     

    Պլա դե Բախես

    DOP

    ES

    Pla i Llevant

     

    Պլա ի Յեվանտ

    DOP

    ES

    Prado de Irache

     

    Պռադո դե Իռաչե

    DOP

    ES

    Priorat

     

    Պրիորատ

    DOP

    ES

    Rías Baixas

     

    Ռիաս Բաիխաս

    DOP

    ES

    Ribeira Sacra

     

    Ռիբեյրա Սակռա

    DOP

    ES

    Ribeiro

     

    Ռիբեյրո

    DOP

    ES

    Ribera del Andarax

     

    Ռիբերա դել Անդառաքս

    IGP

    ES

    Ribera del Duero

     

    Ռիբերա դել Դուերո

    DOP

    ES

    Ribera del Gállego — Cinco Villas

     

    Ռիբերա դել Գալեգո — Սինկո Վիյաս

    IGP

    ES

    Ribera del Guadiana

     

    Ռիբերա դել Գուադիանա

    DOP

    ES

    Ribera del Jiloca

     

    Ռիբեռա դել Խիլոկա

    IGP

    ES

    Ribera del Júcar

     

    Ռիբեռա դել Խուկար

    DOP

    ES

    Ribera del Queiles

     

    Ռիբեռա դել Կեյես

    IGP

    ES

    Rioja

     

    Ռիոխա

    DOP

    ES

    Rueda

     

    Ռուեդա

    DOP

    ES

    Serra de Tramuntana-Costa Nord

     

    Սեռա դե Տռամունտանա-Կոստա Նոռդ

    IGP

    ES

    Sherry

     

    Շերի

    DOP

    ES

    Sierra de Salamanca

     

    Սյեռա դե Սալամանկա

    DOP

    ES

    Sierra Norte de Sevilla

     

    Սյեռա Նոռտե դե Սևիլյա

    IGP

    ES

    Sierra Sur de Jaén

     

    Սիեռա Սուռ դե Խաեն

    IGP

    ES

    Sierras de Las Estancias y Los Filabres

     

    Սյեռաս դե լաս Էստանսիաս ի Լոս Ֆիլաբռես

    IGP

    ES

    Sierras de Málaga

     

    Սյեռաս դե Մալագա

    DOP

    ES

    Somontano

     

    Սոմոնտանո

    DOP

    ES

    Tacoronte-Acentejo

     

    Տակոռոնտե-Ասենտեխո

    DOP

    ES

    Tarragona

     

    Տառագոնա

    DOP

    ES

    Terra Alta

     

    Տեռա Ալտա

    DOP

    ES

    Tierra de León

     

    Տյեռա դե Լեոն

    DOP

    ES

    Tierra del Vino de Zamora

     

    Տյեռա դել Վինո դե Սամոռա

    DOP

    ES

    Toro

     

    Տոռո

    DOP

    ES

    Torreperogil

     

    Տոռեպեռոխիլ

    IGP

    ES

    Txakolí de Álava

     

    Չակոլի դե Ալավա

    DOP

    ES

    Txakolí de Bizkaia

     

    Չակոլի դե Բիսկայա

    DOP

    ES

    Txakolí de Getaria

     

    Չակոլի դե Խետարիա

    DOP

    ES

    Uclés

     

    Ուկլես

    DOP

    ES

    Utiel-Requena

     

    Ուիել- Ռեքուենա

    DOP

    ES

    Val do Miño-Ourense

     

    Վալ դո Մինյո-Oուրենսե

    IGP

    ES

    Valdejalón

     

    Վալդեխալոն

    IGP

    ES

    Valdeorras

     

    Վալդեոռաս

    DOP

    ES

    Valdepeñas

     

    Վալդեպենյաս

    DOP

    ES

    Valencia

     

    Վալենսիա

    DOP

    ES

    Valle de Güímar

     

    Վալե դե Խույմառ

    DOP

    ES

    Valle de la Orotava

     

    Վալե դե լա Oռոտավա

    DOP

    ES

    Valle del Cinca

     

    Վալե դել Սինկա

    IGP

    ES

    Valle del Miño-Ourense

     

    Վալե դել Մինյո-Oուռենսե

    IGP

    ES

    Valles de Benavente

     

    Վալես դե Բենավենտե

    DOP

    ES

    Valles de Sadacia

     

    Վալես դե Սադասիա

    IGP

    ES

    Valtiendas

     

    Վալտիենդաս

    DOP

    ES

    Villaviciosa de Córdoba

     

    Վիլավիսիոզա դե Կորդոբա

    IGP

    ES

    Vinos de Madrid

     

    Վինոս դե Մադրիդ

    DOP

    ES

    Xérès

     

    Խերես

    DOP

    ES

    Ycoden-Daute-Isora

     

    Իկոդեն-Դաուտե-Իսորա

    DOP

    ES

    Yecla

     

    Յեկլա

    DOP

    GB

    English

     

    Ինգլիշ

    DOP

    GB

    English Regional

     

    Ինգլիշ Րիջընըլ

    IGP

    GB

    Welsh

     

    Ուելշ

    DOP

    GB

    Welsh Regional

     

    Ուելշ Րիջընըլ

    IGP

    Parte B

    Indicazioni geografiche dei prodotti della Repubblica d'Armenia di cui all'articolo 231, paragrafo 4

    Denominazione

    Traslitterazione in caratteri latini

    Tipo di prodotto

    ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ (1)

    Sevani Ishkhan

    Pesci e prodotti ittici


    (1)  Fatto salvo l'esito positivo della procedura di opposizione di cui all'articolo 231, paragrafo 4.


    ALLEGATO XI

    APPALTI PUBBLICI SUPPLEMENTARI CONTEMPLATI DALL’ACCORDO

    A.

    Unione europea:

    Contratti di concessione di lavori ai sensi della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e successive modifiche, se aggiudicati da un’entità elencata negli allegati 1 e 2 relativi all’Unione europea dell’appendice I dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici nell’ambito del regime di tale direttiva. Tale regime è conforme agli articoli I, II, IV, VI e VII (tranne i punti 2, lettera e), e 2, lettera l)), XVI (tranne i paragrafi 3 e 4) e XVIII dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici.

    B.

    Repubblica d’Armenia:

    Contratti di concessione disciplinati dalla legge sugli appalti pubblici, se aggiudicati da un’entità elencata negli allegati 1 e 2 relativi alla Repubblica d’Armenia dell’appendice I dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici.


    ALLEGATO XII del CAPO 2:

    DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO DEL TITOLO VII: ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

    La Repubblica d’Armenia si impegna a provvedere, nei tempi convenuti, al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell’Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

    Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

    Si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:

    Articolo 1 — Disposizioni generali, definizioni

    Articolo 2, paragrafo 1, adottando le misure necessarie affinché i comportamenti di cui all’articolo 1, nonché la complicità, l’istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all’articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive

    Termine di attuazione: tali disposizioni di detta direttiva devono essere attuate fin dall’entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 3 — Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

    Termine di attuazione: tali disposizioni di detta convenzione devono essere attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

    Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

    Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

    Articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2 — Definizioni pertinenti

    Articolo 2 — Corruzione passiva

    Articolo 3 — Corruzione attiva

    Articolo 5, paragrafo 1, adottando le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la partecipazione e l’istigazione a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive

    Articolo 7, nella misura in cui fa riferimento all’articolo 3 della convenzione.

    Termine di attuazione: tali disposizioni di detto protocollo devono essere attuate fin dall’entrata in vigore del presente accordo.

    Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

    Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

    Articolo 1 — Definizioni

    Articolo 2 — Riciclaggio di denaro

    Articolo 3 — Responsabilità delle persone giuridiche

    Articolo 4 — Sanzioni per le persone giuridiche

    Articolo 12, nella misura in cui fa riferimento all’articolo 3 della convenzione.

    Termine di attuazione: tali disposizioni di detto protocollo devono essere attuate fin dall’entrata in vigore del presente accordo.

    Protezione contro la falsificazione di denaro

    Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

    Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

    Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2001 e della direttiva 2014/62/UE devono essere attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

    Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario (Ginevra, 1929)

    Termine di attuazione: la convenzione deve essere firmata e ratificata fin dall’entrata in vigore del presente accordo.


    PROTOCOLLO I DEL TITOLO VII

    ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

    E IN MATERIA DI CONTROLLO

    CAPO 2: DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

    Protocollo sulle definizioni

    1.

    Valgono le seguenti definizioni:

    «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione europea, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, consistente nella diminuzione o nella soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione europea, ovvero in una spesa indebita;

    2.

    «frode»:

    a)

    in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

    l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui consegua la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o dai bilanci gestiti dall’Unione europea o per conto di essa;

    la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;

    la distrazione dei fondi di cui al primo trattino di questo punto per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

    b)

    in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

    l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti da cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell’Unione europea o dei bilanci gestiti dall’Unione europea o per conto di essa;

    la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegua lo stesso effetto;

    la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, da cui consegua lo stesso effetto;

    3.

    «corruzione attiva»: l’azione deliberata di chiunque prometta o procuri, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea;

    4.

    «corruzione passiva»: l’azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea;

    5.

    «conflitto di interessi»: qualsiasi situazione che potrebbe sollevare dubbi sulla capacità del personale di agire in modo imparziale e obiettivo per le ragioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

    6.

    «indebitamente versato»: corrisposto in violazione delle norme che disciplinano i fondi dell’Unione europea;

    7.

    «Ufficio europeo per la lotta antifrode» (OLAF): il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L’OLAF gode di piena indipendenza operativa e ha il compito di svolgere indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea, come stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.


    PROTOCOLLO II

    RELATIVO ALL’ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

    b)

    «autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

    c)

    «autorità richiesta»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

    d)

    «dati personali»: tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile; e

    e)

    «operazione contraria alla legislazione doganale»: tutte le violazioni o le tentate violazioni della legislazione doganale.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano tale legislazione.

    2.   L’assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa di una parte competente per l’applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un’autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

    3.   L’assistenza in materia di recupero di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

    Articolo 3

    Assistenza su richiesta

    1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità richiesta fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    2.   L’autorità richiesta comunica all’autorità richiedente che ne faccia richiesta:

    a)

    se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; o

    b)

    se le merci importate nel territorio di una delle parti siano state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

    3.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità richiesta prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire una specifica sorveglianza di:

    a)

    persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    b)

    luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    c)

    merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

    d)

    mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    Articolo 4

    Assistenza spontanea

    Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

    a)

    attività che risultino o appaiano contrarie alla legislazione doganale e che possano interessare l’altra parte;

    b)

    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    c)

    merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    d)

    persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

    e)

    mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    Articolo 5

    Consegna di documenti e notifiche

    1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità richiesta prende, conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari a essa applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell’autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.

    2.   Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell’autorità richiesta o in una lingua accettabile per quest’ultima.

    Articolo 6

    Forma e contenuto delle domande di assistenza

    1.   Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. In caso di urgenza, l’autorità richiesta può accettare domande espresse oralmente, ma tali domande orali devono essere immediatamente confermate dall’autorità richiedente per iscritto.

    2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    il nome dell’autorità richiedente;

    b)

    l’assistenza richiesta;

    c)

    l’oggetto e il motivo della domanda;

    d)

    le disposizioni legislative o regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;

    e)

    ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine; e

    f)

    una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

    3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell’autorità richiesta o in una lingua accettabile per quest’ultima. Tale requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

    4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l’autorità richiesta può richiedere la rettifica o il completamento della domanda. Nel frattempo le autorità di ciascuna parte possono disporre misure cautelative.

    Articolo 7

    Espletamento delle domande

    1.   Per espletare le domande di assistenza l’autorità richiesta procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l’autorità richiesta indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

    2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte a cui è rivolta la domanda.

    3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d’intesa con l’altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell’autorità richiesta o di qualsiasi altra autorità interessata di cui al paragrafo 1 per ottenere le informazioni necessarie all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d’intesa con l’altra parte e alle condizioni stabilite da quest’ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell’altra parte.

    Articolo 8

    Forma in cui vanno comunicate le informazioni

    1.   L’autorità richiesta trasmette per iscritto all’autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

    2.   Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

    3.   L’autorità richiedente può chiedere la trasmissione di documenti originali soltanto nei casi in cui le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

    Articolo 9

    Eccezioni all’obbligo di fornire assistenza

    1.   L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l’assistenza nell’ambito del presente protocollo:

    a)

    rischi di pregiudicare la sovranità della Repubblica d’Armenia o di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

    b)

    possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza, i segreti di Stato o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2; o

    c)

    implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

    2.   L’assistenza può essere posticipata dall’autorità richiesta qualora interferisca con un’indagine, un’azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l’autorità richiesta consulta l’autorità richiedente per stabilire se l’assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall’autorità richiesta.

    3.   Se l’autorità richiedente sollecita un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità richiesta decidere quale seguito dare a tale domanda.

    4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità richiesta comunica senza indugio la sua decisione e le relative motivazioni all’autorità richiedente.

    Articolo 10

    Scambio di informazioni e riservatezza

    1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente protocollo sono di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio e godono della protezione estesa a informazioni simili in base alle leggi e ai regolamenti pertinenti della parte ricevente.

    2.   È consentito lo scambio di dati personali solo se la parte ricevente si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dall’altra parte.

    3.   L’utilizzo, nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L’autorità richiesta può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell’accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.

    4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente protocollo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l’accordo scritto dell’autorità che le ha fornite. Tale utilizzo è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

    Articolo 11

    Periti e testimoni

    Un funzionario dell’altra parte può essere autorizzato dall’autorità richiesta a comparire, nei limiti stabiliti nell’autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie autenticate che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

    Articolo 12

    Spese di assistenza

    Le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per periti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

    Articolo 13

    Attuazione

    1.   L’attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica d’Armenia e, dall’altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua attuazione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.

    2.   Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle misure di attuazione che hanno adottato conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

    3.   Nell’Unione europea le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri. Nella Repubblica d’Armenia le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione, tra autorità doganali armene, di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo.

    Articolo 14

    Altri accordi

    Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica d’Armenia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

    Articolo 15

    Consultazioni

    Con riferimento all’interpretazione e all’attuazione del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione nell’ambito del sottocomitato per le dogane istituito dall’articolo 126 del presente accordo.


    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CAPO 2 (DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO) DEL TITOLO VII (ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO)

    L’obbligo di adottare le misure appropriate per rimediare a eventuali irregolarità, frodi o pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere eventuali conflitti di interesse in tutte le fasi di attuazione dei fondi dell’UE di cui al titolo VII, capo 2, non è considerato costituire, per la Repubblica d’Armenia, una responsabilità finanziaria nei confronti di obblighi assunti da entità e persone sotto la sua giurisdizione.

    Nell’esercizio del suo diritto di controllo in conformità del titolo VII, capo 2, l’Unione europea rispetta le norme nazionali in materia di segreto bancario.


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