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Document 12016E296

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    CAPO 2 - ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI
    SEZIONE 2 - PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI
    Articolo 296 (ex articolo 253 del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 175–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_296/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/175


    Articolo 296

    (ex articolo 253 del TCE)

    Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.

    Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.

    In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.


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