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Document 32010D0413
2010/413/CFSP: Council Decision of 26 July 2010 concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP
2010/413/PESC: Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010 , concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC
2010/413/PESC: Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010 , concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC
GU L 195 del 27.7.2010, p. 39–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2024
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj
27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO,
del 26 luglio 2010,
concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), che ha attuato la risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1737 (2006). |
(2) |
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/246/PESC (2) che ha attuato la UNSCR 1747 (2007). |
(3) |
Il 7 agosto 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/652/PESC (3) che ha attuato la UNSCR 1803 (2008). |
(4) |
Il 9 giugno 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato la UNSCR 1929 (2010), che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalle UNSCR 1737 (2006), UNSCR 1747 (2007) e UNSCR 1803 (2008) e ha introdotto misure restrittive aggiuntive nei confronti dell'Iran. |
(5) |
Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha sottolineato le sue crescenti preoccupazioni riguardo al programma nucleare dell'Iran e si è compiaciuto dell'adozione dell'UNSCR 1929 (2010). Il Consiglio europeo, rammentando la sua dichiarazione dell'11 dicembre 2009, ha invitato il Consiglio ad adottare misure che attuino quelle contenute nell'UNSCR 1929 (2010), insieme alle misure di accompagnamento, nell'obiettivo di contribuire alla risoluzione negoziale di tutte le rimanenti preoccupazioni riguardo allo sviluppo da parte dell'Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleare e missilistico. Tali misure dovrebbero essere incentrate sul settore commerciale, sul settore finanziario, sul settore dei trasporti iraniano, sui settori chiave dell'industria del gas naturale e del petrolio e su ulteriori indicazioni riguardanti in particolare il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC). |
(6) |
L'UNSCR 1929 (2010) vieta investimenti da parte dell'Iran, di suoi cittadini e di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali e tecnologie nucleari. |
(7) |
L'UNSCR 1929 (2010) estende le restrizioni finanziarie e sui viaggi imposte dall'UNSCR 1737 (2006) ad altre persone ed entità, incluse persone e entità appartenenti all'IRGC nonché entità dell'Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL). |
(8) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone e entità, oltre a quelle indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito a norma del punto 18 dell'UNSCR 1737 (2006) (in prosieguo: il «comitato»), usando gli stessi criteri applicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato. |
(9) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, è opportuno vietare la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, ovvero ad altri programmi relativi ad armi di distruzione di massa. Tale divieto dovrebbe applicarsi ai prodotti e alle tecnologie a duplice uso. |
(10) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati membri dovrebbero porre limitazioni allorché sottoscrivono nuovi impegni a breve termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran al fine di ridurre gli importi insoluti, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, e dovrebbero vietare impegni a medio e lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran. |
(11) |
L'UNSCR 1929 (2010) esorta tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010). |
(12) |
L'UNSCR 1929 (2010) rileva inoltre che gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale e in particolare del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010). |
(13) |
Secondo l'UNSCR 1929 (2010), gli Stati membri delle Nazioni Unite devono sequestrare e smaltire i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010) in un modo che non sia in contrasto con gli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e convenzioni internazionali applicabili. |
(14) |
L'UNSCR 1929 (2010) stabilisce inoltre che gli Stati membri delle Nazioni Unite devono vietare la prestazione, da parte dei propri cittadini o a partire dal proprio territorio, di servizi di bunkeraggio o di altri servizi di assistenza alle navi dell'Iran, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi stiano trasportando prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010). |
(15) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati, in accordo con le autorità giuridiche e la legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, dovrebbero adottare le misure necessarie per impedire l'accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo provenienti dall'Iran ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri. |
(16) |
Dovrebbe essere inoltre vietata la prestazione di servizi tecnici e di manutenzione da parte di cittadini di Stati membri o dal territorio degli Stati membri a aeromobili cargo iraniani, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che tali aeromobili stiano trasportando prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010). |
(17) |
L'UNSCR 1929 (2010) esorta inoltre tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a impedire la prestazione di servizi finanziari, inclusi i servizi di assicurazione e di riassicurazione, o il trasferimento di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran da, verso e attraverso il proprio territorio, o a favore o da parte di propri cittadini o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio. |
(18) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati membri dovrebbero vietare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo dell'Iran, a entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o a persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti. |
(19) |
Dovrebbero inoltre essere vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche verso o da governo dell'Iran, Banca centrale dell'Iran o banche iraniane, succursali e filiali incluse, e enti finanziari controllati da persone o entità domiciliate in Iran. |
(20) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo e al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UNSCR 1929 (2010), dovrebbero essere vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche iraniane in banche rientranti sotto la giurisdizione degli Stati membri. Inoltre gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per vietare alle istituzioni finanziarie nel loro territorio o sotto la loro giurisdizione di aprire uffici di rappresentanza o filiali o conti bancari in Iran. |
(21) |
L'UNSCR 1929 (2010) prevede inoltre che gli Stati impongano ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione o alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare una vigilanza quando entrano in relazione d'affari con entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione, se hanno fondati motivi di ritenere che tale relazione d'affari possa contribuire ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o a violazioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010). |
(22) |
L'UNSCR 1929 (2010) rileva il potenziale collegamento tra le entrate dell'Iran risultanti dal suo settore dell'energia e il finanziamento di attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione e rileva inoltre che le apparecchiature e i materiali per processi chimici necessari all'industria petrolchimica hanno molti elementi in comune con quelli necessari per attività sensibili del ciclo del combustibile nucleare. |
(23) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati membri dovrebbero vietare la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di attrezzature e tecnologie, nonché la relativa assistenza tecnica e finanziaria, che potrebbero essere utilizzate in settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre vietare nuovi investimenti in detti settori in Iran. |
(24) |
La procedura volta a modificare gli allegati I e II della presente decisione dovrebbe includere la comunicazione alle persone e alle entità indicate dei motivi di inserimento nell'elenco per dare loro la possibilità di formulare osservazioni. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona o l'entità interessate. |
(25) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi. |
(26) |
La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. |
(27) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO 1
RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI
Articolo 1
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio:
a) |
prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico; |
b) |
altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; |
c) |
armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio per tali armi e materiale connesso, nonché attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna. Tale divieto non si applica ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Iran; |
d) |
alcuni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione; |
e) |
altri prodotti e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4), e non contemplati nella lettera a), tranne per quanto riguarda la categoria 5 - Parte 1 e la categoria 5 - Parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio. |
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai trasferimenti diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, con transito nel territorio degli Stati membri dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) dell'UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006;
3. Sono inoltre vietati:
a) |
la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran; |
c) |
la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b). |
4. È vietato l'approvvigionamento, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 in Iran, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.
Articolo 2
1. La fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, dei prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall'articolo 1, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso sono soggetti all'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
2. La fornitura di:
a) |
assistenza o formazione tecnica, servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per l'uso in Iran; |
b) |
finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran. |
è soggetta anch'essa ad un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di esportazione.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie di cui al paragrafo 1, se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione contribuirebbero alle attività di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
1. Le misure imposte dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 3 non si applicano, ove opportuno, se il comitato determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che:
a) |
i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, nonché |
b) |
l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. |
2. Le misure imposte dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 3 non si applicano se l'autorità competente dello Stato membro in questione determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi medici o altri scopi umanitari, a condizione che:
a) |
i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, nonché |
b) |
l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. |
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle deroghe respinte.
Articolo 4
1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran, o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran, siano esse originarie o meno di detto territorio:
a) |
raffinazione; |
b) |
gas naturale liquefatto; |
c) |
esplorazione; |
d) |
produzione. |
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
2. È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Iran operanti nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran di cui al paragrafo 1, ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran:
a) |
la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate. |
3. È vietato partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE
Articolo 5
Sono vietati investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali e tecnologie nucleari, in particolare le attività di arricchimento e ritrattamento dell'uranio, tutte le attività connesse con l'acqua pesante o le tecnologie relative a missili balistici che possano essere utilizzati come vettori di armi nucleari. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.
Articolo 6
Sono vietate:
a) |
la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran; |
b) |
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ovvero in imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; |
c) |
la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e con società controllate o affiliate da esse controllate. |
Articolo 7
1. Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima della data di adozione della presente decisione.
2. I divieti di cui all’articolo 4 si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima della data di adozione della presente decisione e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri.
3. I divieti di cui all’articolo 6, lettere a) e b), rispettivamente:
i) |
si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima della data di adozione della presente decisione; |
ii) |
non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima della data di adozione della presente decisione. |
RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI
Articolo 8
1. Gli Stati membri pongono limitazioni allorché sottoscrivono nuovi impegni di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, al fine di ridurre gli importi insoluti, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Inoltre, gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a medio e lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli impegni stabiliti prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
3. Il paragrafo 1 non riguarda gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.
CAPO 2
SETTORE FINANZIARIO
Articolo 9
Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo dell'Iran, anche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.
Articolo 10
1. Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all'estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata su tutte le attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con:
a) |
banche domiciliate in Iran, in particolare la Banca centrale dell'Iran; |
b) |
succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran; |
c) |
succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran; |
d) |
enti finanziari non domiciliati in Iran ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran. |
2. Ai fini del paragrafo 1, nelle attività con le banche e le istituzioni finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a:
a) |
esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo; |
b) |
imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione; e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite; |
c) |
conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali; |
d) |
qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività di proliferazione, riferirne prontamente all'unità di informazione finanziaria (UIF) o a un'altra autorità designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese analisi delle registrazioni di operazioni sospette. |
3. I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran sono trattati come segue:
a) |
i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR; |
b) |
altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR; |
c) |
altri trasferimenti di importo superiore a 40 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte. |
4. Alle succursali e filiali delle banche domiciliate in Iran rientranti nella giurisdizione degli Stati membri è altresì richiesto di notificare, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti.
Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate, se opportuno, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti di altri Stati membri, in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.
Articolo 11
1. Sono vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà in banche sotto la giurisdizione degli Stati membri o l'apertura di nuovi conti di corrispondenza con dette banche da parte di banche iraniane, inclusa la Banca centrale dell'Iran, le sue succursali e filiali e gli altri enti finanziari di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
2. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Iran ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.
Articolo 12
1. È vietata la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo dell'Iran o a entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti.
2. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni sanitarie e di viaggio alle persone.
3. È vietato partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui al paragrafo 1.
Articolo 13
Sono vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore della presente decisione verso o da governo dell'Iran, Banca centrale dell'Iran o banche domiciliate in Iran o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran o enti finanziari non domiciliati in Iran né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran, nonché persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.
Articolo 14
Gli Stati impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare una vigilanza quando entrano in relazione d'affari con entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione, incluse quelle dell'IRGC e della IRISL, e persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti al fine di assicurare che tali relazioni non contribuiscano ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o a violazioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010).
CAPO 3
SETTORE DEI TRASPORTI
Articolo 15
1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
2. Gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni avviate ai sensi del paragrafo 2.
4. Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati.
5. Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi 1 o 2, gli Stati membri sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione a norma del punto 16 dell'UNSCR 1929 (2010). Tali sequestri e smaltimenti saranno effettuati a spese dell'importatore o, qualora non sia possibile ottenere il rimborso di tali costi dall’importatore, lo si può ottenere, in conformità della legislazione nazionale, da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.
6. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori sotto la giurisdizione degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate, incluso con equipaggio, è vietata se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito, a norma dei paragrafi 1, 2 e 5.
Articolo 16
Gli Stati membri comunicano al comitato le informazioni di cui dispongono sui trasferimenti ad altre compagnie di attività della divisione cargo di Iran Air o di navi possedute o gestite dalla IRISL, realizzati per eludere le sanzioni previste dalle disposizioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010) o in violazione delle stesse, inclusi il cambiamento di nome o la nuova registrazione di aeromobili o navi.
Articolo 17
Gli Stati membri, in accordo con le autorità giuridiche e la legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l'accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo effettuati da vettori iraniani o provenienti dall'Iran ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri.
Articolo 18
È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che gli aeromobili cargo trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 5.
CAPO 4
RESTRIZIONI IN MATERIA DI AMMISSIONE
Articolo 19
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
a) |
delle persone elencate nell'allegato dell'UNSCR 1737 (2006) e delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 10 dell'UNSCR 1737 (2006), nonché delle persone appartenenti all'IRGC indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, elencate nell'allegato I; |
b) |
delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché di altri membri di alto livello dell'IRGC, di cui all'elenco nell'allegato II. |
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) dell'UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006.
3. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:
i) |
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; |
ii) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
iii) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; |
iv) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. |
5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
6. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.
7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando gli stessi stabiliscono che il viaggio è giustificato da:
i) |
ragioni umanitarie urgenti, obblighi religiosi compresi; |
ii) |
esigenza di raggiungere gli obiettivi dell'UNSCR 1737 (2006) e dell'UNSCR 1929 (2010), anche laddove si applica l'articolo XV dello statuto dell'AIEA; |
iii) |
esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran. |
8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
10. Se è stata concessa una deroga gli Stati membri notificano al comitato l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato I.
CAPO 5
CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE
Articolo 20
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:
a) |
dalle persone ed entità indicate nell'allegato dell'UNSCR 1737(2006), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 12 dell'UNSCR 1737(2006) e del punto 7 dell'UNSCR 1803(2008) nonché dalle persone e entità appartenenti all'IRGC e delle entità dell'IRISL indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, di cui all'elenco nell'allegato I; |
b) |
dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità di alto livello dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto, di cui all'elenco nell'allegato II. |
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità di cui al paragrafo 1.
3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a) |
necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche; |
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione; |
b) |
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data dell'UNSCR 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato; |
c) |
necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b, punti i) e ii) dell'UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006. |
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive; |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della sua inclusione in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che:
a) |
il contratto non riguarda i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1; |
b) |
il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1; |
e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
CAPO 6
ALTRE MISURE RESTRITTIVE
Articolo 21
Gli Stati membri adottano, secondo la loro legislazione nazionale, le misure necessarie per impedire che ai cittadini iraniani siano impartite, nei loro territori o da parte di loro cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.
CAPO 7
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 22
Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) o dell'UNSCR 1929 (2010), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro in conformità con o richieste dall'attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza o misure contemplate nella presente decisione o per qualsiasi altro nesso con detta attuazione nei confronti delle persone o entità indicate elencate nell'allegato I o nell'allegato II, o di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iracheno compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.
Articolo 23
1. Il Consiglio esegue le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto nell'allegato II e adotta le relative modifiche.
Articolo 24
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza l'allegato II.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di formulare osservazioni.
4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.
Articolo 25
1. Gli allegati I e II riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I.
2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data dell'indicazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.
Articolo 26
1. La presente decisione è riesaminata, modificata o abrogata, se del caso, in particolare sulla scorta delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.
2. Le misure relative ai rapporti bancari con banche iraniane di cui agli articoli 10 e 11 sono riesaminate entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.
3. Le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone e alle entità interessate.
Articolo 27
La posizione comune 2007/140/PESC è abrogata.
Articolo 28
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.
(2) GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.
(3) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.
(4) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e delle persone ed entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a)
A. Persone e entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici
Persone fisiche
(1) |
Fereidoun Abbasi-Davani. Altre informazioni: scienziato senior presso il Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL) con legami con l'Istituto di fisica applicata. Lavora in stretta collaborazione con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(2) |
Dawood Agha-Jani. Funzione: Capo del PFEP — Natanz. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(3) |
Ali Akbar Ahmadian. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Capo dello Stato maggiore congiunto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(4) |
Amir Moayyed Alai. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(5) |
Behman Asgarpour. Funzione: Direttore operativo (Arak). Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(6) |
Mohammad Fedai Ashiani. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(7) |
Abbas Rezaee Ashtiani. Altre informazioni: alto funzionario presso l'ufficio dell'AEOI preposto all'esplorazione e all'estrazione. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(8) |
Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: Direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(9) |
Haleh Bakhtiar. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(10) |
Morteza Behzad. Altre informazioni: coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(11) |
Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: Capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(12) |
Ahmad Derakhshandeh. Funzione: Presidente e amministratore delegato della «Bank Sepah». Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(13) |
Mohammad Eslami. Titolo: Dr. Altre informazioni: Capo dell'Istituto di formazione e ricerca delle industrie della difesa. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(14) |
Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: Direttore del dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(15) |
Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Altre informazioni: scienziato senior del MODAFL ed ex direttore del Centro di ricerca in fisica (PHRC). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(16) |
Mohammad Hejazi. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante della forza di resistenza Bassij. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(17) |
Mohsen Hojati. Funzione: Capo del Fajr Industrial Group. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(18) |
Seyyed Hussein Hosseini. Altre informazioni: funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante ad Arak. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(19) |
M. Javad Karimi Sabet. Altre informazioni: Presidente della Novin Energy Company, citata nella risoluzione 1747 (2007). Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(20) |
Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funzione: Capo del Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(21) |
Ali Hajinia Leilabadi. Funzione: Direttore generale della Mesbah Energy Company. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(22) |
Naser Maleki. Funzione: Capo del Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: Naser Maleki è anche ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma riguardante i missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(23) |
Hamid-Reza Mohajerani. Altre informazioni: coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(24) |
Jafar Mohammadi. Funzione: consulente tecnico dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI) (gestisce la produzione di valvole per le centrifughe). Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(25) |
Ehsan Monajemi. Funzione: Direttore dei progetti di costruzione, Natanz. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(26) |
Mohammad Reza Naqdi. Titolo: Generale di brigata. Altre informazioni: ex vicecapo del personale generale delle Forze armate per la logistica e la ricerca industriale/Capo del comando dello stato per la lotta al contrabbando, impegnato negli sforzi per eludere le sanzioni imposte mediante le UNSCR 1737(2006) e 1747(2007). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(27) |
Houshang Nobari. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(28) |
Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: Lt Gen. Function: rettore dell'università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF) e ha condotto esperimenti sul berillio. coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(29) |
Mohammad Qannadi. Funzione: Vicepresidente dell'AEOI per la ricerca e lo sviluppo. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(30) |
Amir Rahimi. Funzione: Capo del centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan. Altre informazioni: il centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan fa parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'AEOI, coinvolta in attività connesse all'arricchimento. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(31) |
Javad Rahiqi: Funzione: Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI) centro di tecnologia nucleare di Isfahan (informazioni supplementari: nato il 24.4.1954; luogo di nascita: Marshad). Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010 (UE: 24.4.2007). |
(32) |
Abbas Rashidi. Altre informazioni: coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(33) |
Morteza Rezaie. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Vice comandante dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(34) |
Morteza Safari. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Comandante delle forze navali dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(35) |
Yahya Rahim Safavi. Titolo: Magg. Gen. Funzione: Comandante, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(36) |
Seyed Jaber Safdari. Altre informazioni: Direttore degli impianti di arricchimento di Natanz. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(37) |
Hosein Salimi. Titolo: Generale. Funzione: Comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(38) |
Qasem Soleimani. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante della forza Qods. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(39) |
Ghasem Soleymani. Altre informazioni: Direttore delle operazioni di estrazione dell'uranio nella miniera di Saghand. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(40) |
Mohammad Reza Zahedi. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante delle forze di terra dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(41) |
General Zolqadr. Funzione: Vice ministro dell'interno preposto alla sicurezza, ufficiale dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
Entità
(1) |
Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Altre informazioni: partecipa alla produzione di componenti di centrifughe. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(2) |
Complesso industriale Amin: il complesso industriale Amin ha cercato di procurarsi termoregolatori che possono essere utilizzati per la ricerca nucleare e negli impianti operativi/di produzione. Il complesso industriale Amin è posseduto o controllato dalla, o agisce per conto della, Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Indirizzo: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., distretto di Seyedi, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran. Alias: Amin Industrial Compound e Amin Industrial Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(3) |
Ammunition and Metallurgy Industries Group [alias a) AMIG; b) Ammunition Industries Group]. Altre informazioni: a) l'AMIG controlla la 7th of Tir; b) AMIG è di proprietà e sotto il controllo dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(4) |
Gruppo delle industrie dell'armamento: il Gruppo delle industrie dell'armamento (AIG) si occupa della fabbricazione e della manutenzione di una gamma di armi leggere e di piccolo calibro, tra cui fucili di grosso e medio calibro e relative tecnologie. AIG svolge la maggior parte delle sue attività di approvvigionamento tramite Hadid Industries Complex. Indirizzo: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). |
(5) |
Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(6) |
Bank Sepah and Bank Sepah International. Altre informazioni: la Bank Sepah fornisce sostegno all'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e gruppi sotto il suo controllo, ivi compreso il Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e il Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(7) |
Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Altre informazioni: a) affiliata delle società Saccal System; b) tale società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di un'entità figurante nella risoluzione 1737(2006). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(8) |
Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(9) |
Organizzazione delle industrie della difesa (DIO). Altre informazioni: a) entità globale sotto il controllo del MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico; Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(10) |
Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa: il Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa (DTSRC) è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Ministero iraniano della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), che sovraintende alle attività di R&S, produzione, manutenzione, esportazione e approvvigionamento nel settore della difesa in Iran. Indirizzo: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). |
(11) |
Doostan International Company: la Doostan International Company (DICO) fornisce elementi al programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(12) |
Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(13) |
Centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan (NFRPC) e centro di tecnologia nucleare di Isfahan (ENTC). Altre informazioni: fanno parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(14) |
Ettehad Technical Group. Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(15) |
Fajr Industrial Group. Altre informazioni: a) precedentemente conosciuta come Instrumentation Factory Plant; b) entità sotto il controllo dell'AIO; Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(16) |
Farasakht Industries: Farasakht Industries è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, Iran Aircraft Manufacturing Company, che a sua volta è posseduta o controllata dal MODAFL. Indirizzo: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(17) |
Farayand Technique. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe); b) entità citata nelle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(18) |
First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Bank Mellat. Negli ultimi sette anni, Bank Mellat ha aiutato i soggetti iraniani che operano nei settori nucleare, missilistico e della difesa a effettuare transazioni per centinaia di milioni di dollari. Indirizzo: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Business Registration Number LL06889 (Malaysia). Numero di iscrizione al registro delle società LL06889 (Malaysia). Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(19) |
Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Altre informazioni: ha utilizzato l'AIO per alcuni tentativi di acquisizione. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(20) |
Jabber Ibn Hayan. Altre informazioni: laboratorio dell'AEOI coinvolto nelle attività connesse con il ciclo del combustibile. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008 ( EU: 24.4.2007). |
(21) |
Joza Industrial Co. Other information: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(22) |
Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Altre informazioni: a) fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) — Natane; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(23) |
Karaj Nuclear Research Centre. Altre informazioni: fa parte dei centri di ricerca dell'AEOI. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(24) |
Kaveh Cutting Tools Company: La Kaveh Cutting Tools Company è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO. Indirizzo: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(25) |
Kavoshyar Company. Altre informazioni: società sotto il controllo dell'AEOI. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(26) |
Khorasan Metallurgy Industries. Altre informazioni: a) affiliata dell'Ammunition Industries Group (AMIG) che dipende dalla DIO; b) coinvolta nella fabbricazione di componenti per centrifughe. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(27) |
M. Babaie Industries: M. Babaie Industries dipende dallo Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) iraniana. L'AIO controlla i gruppi missilistici Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), entrambi designati nella risoluzione 1737 (2006). Indirizzo: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(28) |
Università Malek Ashtar: dipende dal DTRSC del MODAFL. Comprende gruppi di ricerca che prima dipendevano dal Physics Research Center (PHRC). Gli ispettori dell'AIEA non sono stati autorizzati né a interrogare il personale né a visionare i documenti sotto il controllo di questa organizzazione per risolvere la questione della possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano. Indirizzo: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). |
(29) |
Mesbah Energy Company. Altre informazioni: a) fornitore per il reattore di ricerca A40 — Arak; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(30) |
Ministero dell'esportazione della logistica della difesa (Ministry of Defence Logistics Export): il ministero dell'esportazione della logistica della difesa (MODLEX) vende armi di produzione iraniana a clienti di tutto il mondo in violazione della risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che vieta all'Iran di vendere armi e materiale connesso. Indirizzo: PO Box 16315-189, Teheran, Iran; situato sul lato occidentale di Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). |
(31) |
Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SHIG. Indirizzo: P.O. Box 16595-365, Teheran, 16548, Iran. Alias: 3MG Data della designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). |
(32) |
Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) si occupa della progettazione e della costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40 a Arak. MITEC ha diretto la procedura di approvvigionamento per la costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40. Indirizzo: Arak, Iran. Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(33) |
Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina: il Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (NFRPC) è un importante organismo di ricerca dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI), che è stato designato nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il NFRPC è il centro dell'AEOI per lo sviluppo del combustibile nucleare e partecipa alle attività legate all'arricchimento. Indirizzo: P.O. Box 31585-4395, Teheran, 16548, Iran. Alias: Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina; Centro Karaji per la ricerca agricola e medica. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(34) |
Niru Battery Manufacturing Company. Altre informazioni: a) affiliata della DIO; b) fabbrica macchinari per l'esercito iraniano, compresi sistemi missilistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(35) |
Novin Energy Company (alias Pars Novin). Altre informazioni: opera all'interno dell'AEOI. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(36) |
Parchin Chemical Industries Altre informazioni: filiale della DIO. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(37) |
Pars Aviation Services Company. Altre informazioni: manutenzione di aerei. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(38) |
Pars Trash Company. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe); b) entità citata nelle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(39) |
Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG. Indirizzo: P.O. Box 16785-195, Teheran, 16548, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(40) |
Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Altre informazioni: ha partecipato alla costruzione dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(41) |
Qods Aeronautics Industries. Altre informazioni: produce veicoli aerei senza equipaggio (UAV), paracaduti, parapendio, paramotori, ecc. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(42) |
Sabalan Company: Sabalan è una società di copertura per il gruppo SHIG. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(43) |
Sanam Industrial Group. Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(44) |
Safety Equipment Procurement (SEP). Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(45) |
7th of Tir. Altre informazioni: a) entità sotto il controllo della DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell'Iran; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(46) |
Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO è una società di copertura per il gruppo SHIG. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(47) |
Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(48) |
Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(49) |
Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG. Indirizzo: Teheran, Iran Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(50) |
Shahid Karrazi Industries: Shahid Sattari Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG. Indirizzo: Zona sudorientale di Teheran, Iran. Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(51) |
Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO. Indirizzo: Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(52) |
Sho’a’ Aviation. Altre informazioni: produce ultraleggeri. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(53) |
Special Industries Group: lo Special Industries Group (SIG) dipende dalla DIO. Indirizzo: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'UE: 24.7.2007 (ONU: 9.6.2010). |
(54) |
TAMAS Company. Altre informazioni: a) coinvolta in attività connesse all'arricchimento; b) la società TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro affiliate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(55) |
Tiz Pars: Tiz Pars è una società di copertura per il gruppo SHIG. Tra aprile e luglio 2007, Tiz Pars ha cercato di acquistare una saldatrice-tagliatrice laser a cinque assi, che potrebbe dare un contributo considerevole al programma missilistico dell'Iran, per conto del gruppo SHIG. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(56) |
Ya Mahdi Industries Group. Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(57) |
Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) dipende dalla DIO. Indirizzo: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
B. Entità possedute, controllate o che agiscono per conto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica
(1) |
Istituto Fater (o Faater): filiale di Khatam al-Anbiya (KAA). ha lavorato con fornitori stranieri, probabilmente per conto di altre imprese del gruppo KAA, su progetti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) in Iran Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(2) |
Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem è posseduta o controllata da KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(3) |
Ghorb Karbala: Ghorb Karbala è posseduta o controllata da KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(4) |
Ghorb Nooh: Ghorb Nooh è posseduta o controllata da KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(5) |
Hara Company: Posseduta o controllata da Ghorb Nooh. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(6) |
Imensazan Consultant Engineers Institute: Posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(7) |
Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) è un'impresa detenuta dall'IRGC che partecipa a grossi progetti di costruzione civile e militare e ad altre attività ingegneristiche. Si occupa in larga misura di progetti per l'organizzazione della difesa passiva. In particolare, le controllate di KAA hanno partecipato in larga misura alla costruzione del sito di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(8) |
Makin: Makin è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA ed è una filiale di KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(9) |
Omran Sahel: Posseduta o controllata da Ghorb Nooh. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(10) |
Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(11) |
Rah Sahel: Rah Sahel è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(12) |
Rahab Engineering Institute: Rahab è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA ed è una filiale di KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(13) |
Sahel Consultant Engineers: Posseduta o controllata da Ghorb Nooh. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(14) |
Sepanir: Sepanir è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(15) |
Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
C. Entità possedute, controllate da, o che agiscono per conto delle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
(1) |
Irano Hind Shipping Company: Indirizzo: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, di fronte a Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran; 265, presso Mehrshad, Sedaghat St., di fronte a Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(2) |
IRISL Benelux NV: Indirizzo: Noorderlaan 139, B-2030, Anversa, Belgio; partita IVA BE480224531 (Belgio). Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(3) |
South Shipping Line Iran (SSL): Indirizzo: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e delle persone e entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b)
I. |
Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici A. Persone
B. Entità
|
II. |
Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC) A. Persone
B. Entità
|
III. |
Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)
|