2011R0359 — IT — 09.04.2015 — 007.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 359/2011 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

(GU L 100, 14.4.2011, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

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date

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1002/2011 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2011

  L 267

1

12.10.2011

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 264/2012 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2012

  L 87

26

24.3.2012

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 1245/2012 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2012

  L 352

15

21.12.2012

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 206/2013 DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2013

  L 68

9

12.3.2013

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 371/2014 del Consiglio del 10 aprile 2014

  L 109

9

12.4.2014

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/548 DEL CONSIGLIO del 7 aprile 2015

  L 92

1

8.4.2015


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 294, 10.10.2014, pag. 56 (359/2011)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 359/2011 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran ( 1 ), adottata in conformità del titolo V, capo II del trattato sull’Unione europea,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/235/PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. Tali persone ed entità sono elencate nell’allegato della decisione stessa.

(2)

Le misure restrittive dovrebbero essere dirette a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni dei diritti umani reprimendo manifestanti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti o altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi, tra cui la libertà di espressione, nonché a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni del diritto a un processo equo, torture, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o l’applicazione sempre più frequente, indiscriminata e sproporzionata della pena di morte, tra l’altro mediante esecuzione pubblica, lapidazione, impiccagione o esecuzione di minorenni autori di reati, in violazione degli obblighi internazionali assunti dall’Iran in materia di diritti umani.

(3)

Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.

▼C1

(5)

La competenza a modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica in Iran e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/235/PESC.

▼B

(6)

La procedura di modifica degli elenchi di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati.

(7)

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 2 ), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 3 ).

(8)

Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«fondi» :

tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, non in via esclusiva:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

b)

«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c)

«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d)

«congelamento delle risorse economiche» : il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;

e)

«territorio dell’Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

▼M2

Articolo 1 bis

 

 ◄

1.  È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, anche non originarie dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;

c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di dette attrezzature ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;

d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c).

▼M3

2.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, purché siano destinate esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione o dei suoi Stati membri in Iran, oppure la prestazione di assistenza tecnica o servizi di intermediazione o alla fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) in relazione a tali attrezzature.

▼M2

Articolo 1 ter

1.  È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell’allegato IV, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, senza il rilascio preventivo di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all’allegato II.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web di cui all’allegato II, non rilasciano l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati a controlli o intercettazioni da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese e delle agenzie dell’Iran, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Iran.

3.  L’allegato IV elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche.

4.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall’autorizzazione.

Articolo 1 quater

1.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell’allegato IV, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell’allegato IV o alla fornitura, all’installazione, al funzionamento o all’aggiornamento dei software elencati nell’allegato IV;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all’allegato IV a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per uso in Iran;

c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie dell’Iran o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto, e

d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c),

a meno che l’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all’allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un’autorizzazione sulla base dell’articolo 1 ter, paragrafo 2.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell’allegato IV, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

▼B

Articolo 2

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi figuranti nell’allegato I.

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o utilizzato a loro beneficio.

3.  È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1.  L’allegato I comprende un elenco delle persone che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2011/235/PESC, come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran o le persone, le entità o gli organismi ad essi associati.

2.  L’allegato I indica i motivi dell’inserimento delle persone, delle entità e degli organismi nell’elenco.

3.  L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

1.  In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1.  In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o elencata/o nell’allegato I o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I; e

d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

1.  L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o elencata/o nell’allegato I,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.

2.  L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 7

In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

i) i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato I; e

ii) il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2; e

b) lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa constatazione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

Articolo 8

1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.  Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 9

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e

b) collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

1.  Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato I.

2.  Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, fornendo a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.  Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

4.  L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

Articolo 13

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 14

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1



Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Luogo di nascita: Teheran (Iran) - Data di nascita: 1961

Capo della polizia nazionale iraniana. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Capo di Ansar-e Hezbollah e Colonnello del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Cofondatore di Ansar-e Hezbollah. Questa forza paramilitare si è resa responsabile di estreme violenze durante la repressione attuata nei confronti degli studenti e delle università nel 1999, 2002 e 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Vicecapo delle forze di terra dell'IRGC.

Ha avuto una responsabilità diretta e personale nella repressione delle manifestazioni di protesta dell'intera estate 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Vice comandante delle forze Basij, ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran (fino al febbraio 2010). Il corpo Seyyed al-Shohada è incaricato della sicurezza nella provincia di Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella brutale repressione dei manifestanti del 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Capo del corpo Rassoulollah dell'IRGC responsabile della Grande Teheran dal novembre 2009. Il corpo Rassoulollah è incaricato della sicurezza nella Grande Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella violenta repressione dei manifestanti del 2009. Responsabile della repressione delle manifestazioni di protesta durante gli avvenimenti di Ashura (dicembre 2009) e successivamente.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias «Aziz Jafari»)

Luogo di nascita: Yazd (Iran) - Data di nascita: 1.9.1957

Comandante generale dell'IRGC. L'IRGC e la Base Sarollah comandata dal Generale Aziz Jafari hanno svolto un ruolo chiave nell'interferenza illegale con le elezioni presidenziali del 2009 attraverso l'arresto e la detenzione di attivisti politici e gli scontri con i manifestanti nelle strade.

 

7.

KHALILI Ali

 

Generale dell'IRGC, capo dell'unità medica della base Sarollah. Ha firmato una lettera, inviata al Ministero della sanità il 26 giugno 2009, che vietava la presentazione di documenti o dossier medici alle persone ferite o ricoverate in ospedale durante gli avvenimenti post elettorali.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran. Il corpo Seyyed al-Shohada ha svolto un ruolo chiave nell'organizzare la repressione delle manifestazioni di protesta.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Luogo di nascita: Najaf (Iraq) – Data di nascita: intorno al 1952

Comandante delle forze Basij. In veste di comandante delle forze Basij dell'IRGC, Naqdi è stato responsabile o complice degli abusi compiuti dalle forze Basij alla fine del 2009, inclusa la violenta reazione alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009, conclusasi con un bilancio di 15 morti e l'arresto di centinaia di manifestanti.

Prima di essere nominato comandante delle forze Basij nell'ottobre 2009, Naqdi è stato capo dell'unità d'intelligence delle forze Basij responsabile degli interrogatori delle persone arrestate durante la repressione post elettorale.

 

▼M7

10.

RADAN Ahmad-Reza

Luogo di nascita: Isfahan (Iran) — Data di nascita:1963

Capo del centro di studi strategici di polizia, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana fino al giugno 2014. In veste di vicecapo della polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsabile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni arbitrari commessi dalle forze di polizia contro i manifestanti.

12.4.2011

▼M6

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Capo dell'Organizzazione di Teheran per l'attenuazione degli effetti delle catastrofi (TDMO). Ex capo della polizia di Teheran (fino al gennaio 2010).

In veste di comandante delle forze dell'ordine nella Grande Teheran, Azizollah Rajabzadeh è l'esponente di grado più elevato accusato nei casi di abusi perpetrati nel carcere di Kahrizak.

 

▼B

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Capo della polizia di Teheran, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana responsabile delle operazioni di polizia. Ha il compito di coordinare, per il ministero dell'interno, le operazioni di repressione nella capitale iraniana.

 

▼M7

13.

TAEB Hossein

Luogo di nascita: Teheran — Data di nascita: 1963

Vice comandante dell'IRGC per l'intelligence. Ex comandante delle forze Basij fino all'ottobre 2009. Le forze sotto il suo comando hanno partecipato a pestaggi di massa, omicidi, detenzioni e torture nei confronti di pacifici manifestanti.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Ex capo della magistratura di Mashhad fino al settembre 2014. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. I processi sotto la sua supervisione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati e sulla base di confessioni estorte a mezzo di pressioni e torture. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

12.4.2011

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Luogo di nascita: Najafabad (Iran) — Data di nascita: 1945

Membro dell'Assemblea di esperti e rappresentante del leader supremo nella provincia Markazi (Centrale). Ex procuratore generale dell'Iran fino al settembre 2009 nonché ex ministro dell'intelligence sotto la presidenza Khatami.

In veste di procuratore generale dell'Iran, ha ordinato e sovrinteso ai processi farsa seguiti alle prime manifestazioni di protesta post-elettorali, in cui agli imputati è stato negato il diritto ad un avvocato. È altresì responsabile degli abusi perpetrati a Kahrizak.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di detenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente minacciato le famiglie dei detenuti per ridurli al silenzio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak. Nel novembre 2014, il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane.

12.4.2011

▼B

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

▼M7

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Ex giudice, tribunale rivoluzionario di Teheran. Ha partecipato ai processi contro i manifestanti. È stato interrogato dalla magistratura sugli abusi perpetrati a Kahrizak. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione dei detenuti nel carcere di Kahrizak. Nel novembre 2014, il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Luogo di nascita: Yazd (Iran) — Data di nascita: 1953

Procuratore generale di Teheran dall'agosto 2009. La procura di Dolatabadi ha incriminato un numero elevato di manifestanti, compresi partecipanti alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009. Ha ordinato la chiusura della procura di Karroubi nel settembre 2009 e l'arresto di numerosi esponenti politici riformisti e ha messo al bando due partiti politici riformisti nel giugno 2010. La sua procura ha incriminato i manifestanti con l'accusa di Muharebeh, o ribellione contro Dio, che comporta la condanna a morte, e negato il giusto processo alle persone esposte alla pena capitale. La sua procura ha inoltre perseguitato e arrestato riformisti, attivisti per i diritti umani ed esponenti dei media, nell'ambito di una vasta repressione dell'opposizione politica.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

 

Giudice, Capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Si è occupato di casi post-elettorali. Ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti sociali e politici e giornalisti e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti ed attivisti sociali e politici.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Luogo di nascita: Ejiyeh — Data di nascita: all'incirca 1956

Procuratore generale dell'Iran dal settembre 2009 e portavoce della magistratura ed ex ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009. Mentre era ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009, agenti dell'intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) — Data di nascita: 1967

Ex procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009.

In veste di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. Nel gennaio 2010 un'inchiesta parlamentare lo ha ritenuto direttamente responsabile della detenzione di tre prigionieri che in seguito sono morti in prigione. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte dei tre uomini detenuti su suo ordine dopo le elezioni. Nel novembre 2014 il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. È incaricato dei casi post elettorali; ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti.

12.4.2011

▼B

24.

MORTAZAVI Amir

 

Vice procuratore di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Giudice, Capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi post elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i «processi farsa» dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Capo della magistratura dell'Azerbaigian orientale. Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

▼M6

27.

ZARGAR Ahmad

 

Capo dell'«Organizzazione per la salvaguardia della moralità». Ex giudice, sezione 36 della Corte di appello di Teheran.

Ha confermato le condanne a lunghe pene detentive e le sentenze capitali contro i manifestanti.

 

▼M7

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Giudice della Corte suprema. Ex presidente del tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

12.4.2011

▼B

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Capo del reparto 350 della prigione di Evin. Ha dato sfogo, in svariate occasioni, ad una violenza sproporzionata sui prigionieri.

 

▼M7

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Capo della magistratura di Teheran. Ex capo dell'organizzazione carceraria dell'Iran. In tale veste, è stato complice della detenzione massiccia di manifestanti politici e ha coperto gli abusi perpetrati nel sistema carcerario.

12.4.2011

▼B

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Vicesegretario dell'amministrazione carceraria generale a Teheran - Ex capo della prigione di Evin a Teheran fino all'ottobre 2010 nel periodo in cui ebbero luogo le torture. È stato direttore e ha minacciato e fatto pressione sui prigionieri in numerose occasioni.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

In veste di vicecapo dell'organizzazione carceraria dell'Iran, è responsabile degli abusi e della privazione dei diritti in carcere. Ha ordinato il trasferimento di molti detenuti in celle di isolamento.

 

▼M6

33.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

 

Governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero degli interni.

Quale presidente del Comitato dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, è incaricato dell'autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici.

Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi — il Fronte di partecipazione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica.

Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.

Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.

10.10.2011

▼M7

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Direttore generale del quartier generale iraniano di lotta alla droga. Ex comandante della polizia di Teheran. Sotto il suo comando, la forza di polizia si è resa responsabile di violenze sommarie sugli imputati durante l'arresto e la custodia cautelare. La polizia di Teheran ha partecipato anche alle irruzioni nella Casa dello studente dell'Università di Teheran del giugno 2009, in occasione delle quali, secondo una commissione del Majlis iraniano, la polizia e le forze Basiji hanno ferito oltre 100 studenti.

10.10.2011

▼M1

35.

AKHARIAN Hassan

 

Responsabile del reparto 1 della prigione di Radjaishahr, Karadj.

Numerosi ex-detenuti hanno denunciato che ha fatto ricorso alla tortura e che ha impartito l'ordine di negare l'assistenza medica ai detenuti. Secondo la trascrizione di un presunto detenuto della prigione di Radjaishahr, quest'ultimo era picchiato violentemente da tutti i guardiani e Akharian ne era pienamente informato.

Durante l'incarico di Akharian è stato riportato almeno un caso di morte di un detenuto, Mohsen Beikvand.

10.10.2011

▼M7

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

 

Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici a partire dall'aprile 2014. Ex presidente della magistratura di Teheran. In tale veste si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei diritti dei detenuti e di un aumento delle esecuzioni.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Consulente presso la magistratura iraniana. Ex procuratore di Shiraz fino al 2012. Si è reso responsabile dell'uso eccessivo e crescente della pena capitale, comminando decine di condanne a morte. Procuratore durante la causa per il bombardamento di Shiraz del 2008, utilizzata dal regime per condannare a morte diversi oppositori.

10.10.2011

▼M6

38.

FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan (alias: FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyed Hassan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyed Hassan)

Luogo dinascita: Mashad

Data di nascita: 3.2.1951

In veste di capo di Stato maggiore delle Forze armate unite dell'Iran, è il comandante militare di grado più elevato incaricato di dirigere tutte le divisioni e politiche militari, compreso il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) e la polizia. Le forze nella sua catena di comando formale hanno attuato una brutale repressione su manifestanti pacifici nonché detenzioni di massa.

Anche membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (SNSC) e del Consiglio per la determinazione delle scelte.

10.10.2011

▼M1

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Procuratore generale di Qom.

È responsabile della detenzione arbitraria e del maltrattamento di decine di autori di reati a Qom. È complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale che ha comportato un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio dell'anno.

10.10.2011

▼M7

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Vice procuratore di Isfahan. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo — come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio del 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Luogo di nascita: Ispahan — Data di nascita: 1956

Vice capo delle forze armate, ha svolto un ruolo chiave nelle attività di intimidazione e minaccia contro i «nemici» dell'Iran e nei bombardamenti di villaggi curdi iracheni. Ex capo del corpo Sarollah dell'IRGC a Teheran ed ex capo delle forze Basij, ha svolto un ruolo chiave nella repressione post-elettorale di manifestanti.

10.10.2011

▼M7 —————

▼M1

43.

JAVANI Yadollah

 

Capo dell'Ufficio politico dell'IRGC.

È stato uno dei primi alti funzionari a chiedere l'arresto di Moussavi, Karroubi e Khatami. Ha sostenuto ripetutamente, tramite pubblicazioni diffuse all'IRGC e alle forze Basij, il ricorso alla violenza e a tecniche dure di interrogatorio contro manifestanti delle proteste post-elettorali (tra cui confessioni videoregistrate), compresi maltrattamenti extragiudiziali ai danni di dissidenti.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

 

Vicecapo di stato maggiore delle Forze armate dell'Iran, incaricato degli affari culturali (alias comando della pubblicità sulla difesa dello Stato).

Ha collaborato attivamente alla repressione in qualità di vicecapo di stato maggiore. Ha annunciato, in un'intervista a Kayhan, che molti manifestanti all'interno e all'esterno dell'Iran sono stati identificati e che a loro si provvederà a tempo debito. Ha espressamente invitato alla repressione dei media stranieri e dell'opposizione iraniana. Nel 2010 ha chiesto al governo di varare leggi più severe contro gli iraniani che collaborano con i media stranieri.

10.10.2011

▼M6

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Dal 2011 membro del Parlamento per la provincia di Yazd. Ex comandante delle forze Basij studentesche.

In veste di comandante delle forze Basij studentesche ha partecipato attivamente alla repressione delle proteste nelle scuole e università e alla detenzione extragiudiziale di attivisti e giornalisti.

10.10.2011

▼M1

46.

KAMALIAN Behrouz

Luogo di nascita: Teheran

Data di nascita: 1983

Capo del cibergruppo «Ashiyaneh» collegato all'IRGC.

Il team «Ashiyaneh Digital Security», fondato da Behrouz Kamalian, è responsabile di una vasta repressione informatica contro oppositori e riformisti iraniani e istituzioni straniere. Il 21 giugno 2009, il sito internet del comando di difesa cibernetica delle Guardie rivoluzionarie ha pubblicato in rete foto dei volti di persone, presumibilmente scattate durante le manifestazioni post-elettorali, unitamente a un appello rivolto agli iraniani affinché identificassero i «rivoltosi».

10.10.2011

▼M7

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Procuratore di Tabriz. È stato coinvolto nel caso di Sakineh Mohammadi-Ashtiani e ha partecipato a gravi violazioni del diritto a un processo equo.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Luogo di nascita: Oroumieh (Iran) — Data di nascita: 1959/60

Consigliere dell'ex presidente e attuale membro del Consiglio per la determinazione delle scelte Mahmoud Ahmadinejad e membro del Fronte della perseveranza. Ministro del welfare e della sicurezza sociale tra il 2009 e il 2011. Ministro dell'interno fino all'agosto 2009. In tale qualità, Mahsouli comandava tutte le forze di polizia, gli agenti di sicurezza del ministero dell'interno e gli agenti in borghese. Le forze sotto il suo comando si sono rese responsabili degli attacchi contro la casa dello studente dell'università di Teheran il 14 giugno 2009 e delle torture inflitte a studenti nei sotterranei del ministero (il tristemente noto sotterraneo 4). Altri manifestanti sono stati pesantemente molestati nel carcere di Kahrizak, gestito dalla polizia sotto il comando di Mahsouli.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Procuratore di Kermanshah. Ha svolto un ruolo nel drammatico aumento delle pene di morte comminate in Iran, anche perseguendo i casi di sette detenuti condannati per traffico di droga che sono stati impiccati lo stesso giorno il 3 gennaio 2010 nella prigione centrale di Kermanshah.

10.10.2011

▼M1

50.

OMIDI Mehrdad

 

Capo dell'Unità criminalità informatica della polizia iraniana.

Responsabile di migliaia di indagini e incriminazioni a carico di riformisti e oppositori politici che utilizzano Internet. Responsabile pertanto di aver disposto le gravi violazioni dei diritti umani commesse nell'ambito della repressione delle persone che rivendicano i propri diritti legittimi, compreso il diritto alla libertà di espressione.

10.10.2011

▼M6

51.

SALARKIA Mahmoud

Direttore del «Persepolis Football Club» di Teheran

Capo della commissione petrolio e trasporti della città di Teheran. Vice-procuratore generale di Teheran per gli affari penitenziari durante la repressione del 2009.

In qualità di Vice-procuratore generale di Teheran per gli affari penitenziari, è stato direttamente responsabile di molti dei mandati d'arresto emessi nei confronti di manifestanti e attivisti innocenti e pacifici. Secondo quanto riferito da numerosi difensori dei diritti umani, la quasi totalità delle persone arrestate è, su suo ordine, tenuta in isolamento, senza contatti con legali o familiari e senza alcuna imputazione, per periodi di diversa durata, spesso in condizioni equivalenti a una sparizione forzata. Di frequente ai familiari non è data notizia dell'arresto.

10.10.2011

▼M7

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Luogo di nascita: Selseleh (Iran) — Data di nascita: 1964

Membro della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera. Deputato parlamentare per la provincia di Lorestan. Membro della commissione parlamentare per la politica estera e di sicurezza. Ex direttore dell'istituto penitenziario di Evin fino al 2012. La tortura era prassi corrente nell'istituto penitenziario di Evin quando Souri ne era il direttore. Nella sezione 209 sono stati detenuti numerosi attivisti a causa delle loro pacifiche attività di opposizione al governo in carica.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

 

Parlamentare iraniano. Ex Governatore generale («Farmandar») della provincia di Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni.

Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione postelettorale.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Luogo di nascita: Shahr Kord-Isfahan — Data di nascita: 1959

Capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran. Ex Governatore generale dell'IRGC della provincia di Teheran.

In qualità di governatore e di capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran, è responsabile in generale di tutte le attività di repressione svolte dall'IRGC nella provincia di Teheran, compresa la repressione delle proteste politiche a partire dal giugno 2009.

10.10.2011

▼M1

55.

ZEBHI Hossein

 

Vice-procuratore generale dell'Iran.

Responsabile di vari procedimenti giudiziari connessi alle proteste post-elettorali.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Capo della sezione giudiziaria delle forze armate.

Implicato nella repressione contro i manifestanti pacifici.

10.10.2011

▼M7

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Giudice presso la Corte penale della provincia di Teheran. Ex giudice della prima sezione del tribunale di Evin. Ha gestito vari processi contro manifestanti, in particolare quello contro Abdol-Reza Ghanbari, insegnante arrestato nel gennaio 2010 e condannato a morte per le sue attività politiche. Il tribunale di primo grado di Evin è stato creato all'interno della prigione di Evin e la sua creazione è stata caldeggiata da Jafari Dolatabadi nel marzo 2010. In tale prigione, alcuni accusati sono stati tenuti in isolamento, maltrattati e costretti a rendere false dichiarazioni.

10.10.2011

▼M1

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Vicepresidente dell'amministrazione giudiziaria del Khorasan meridionale, responsabile della prevenzione della criminalità.

Oltre al riconoscimento da parte di quest'ultimo, nel giugno 2011, di 140 esecuzioni capitali da marzo 2010 a marzo 2011, centinaia di altre esecuzioni avrebbero avuto luogo in segreto durante lo stesso periodo e nella stessa provincia del Khorasan meridionale, senza neanche avvertire le famiglie e gli avvocati.

È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo, contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale.

10.10.2011

▼M7

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Luogo di nascita: Mashad (Iran) — Data di nascita: 1952

Vice procuratore generale, responsabile di questioni politiche e di sicurezza. Ex ministro della giustizia dal 2009 al 2013.

Durante il suo mandato come ministro della giustizia, le condizioni di detenzione all'interno dell'Iran sono scese ben al di sotto degli standard accettati a livello internazionale e si è diffuso il maltrattamento dei detenuti. Inoltre, ha svolto un ruolo chiave nel minacciare e perseguitare la diaspora iraniana annunciando l'istituzione di un tribunale speciale per occuparsi in modo specifico di Iraniani che vivono al di fuori del paese. Egli ha inoltre supervisionato il forte aumento del numero di esecuzioni in Iran, tra cui esecuzioni segrete non annunciate dal governo ed esecuzioni per reati connessi alla droga.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed e Sayyid)

Luogo di nascita: Rafsanjan, Kerman Data di nascita: 1961

Consigliere dell'ex presidente e attuale membro del Consiglio per la determinazione delle scelte Mahmoud Ahmadinejad. Ex ministro della cultura e dell'orientamento islamico (2009-2013). Ex dell'IRGC, è stato complice della repressione dei giornalisti.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Luogo di nascita: Isfahan (Iran) — Data di nascita: 1956

Capo dell'organizzazione per pubblicazioni sul ruolo del clero in guerra. Ex ministro dell'intelligence (2009-2013).

Sotto la sua leadership, il ministero dell'intelligence ha continuato le pratiche della detenzione arbitraria diffusa e la persecuzione di manifestanti e dissidenti. Il ministero dell'intelligence gestisce la sezione 209 dell'istituto penitenziario di Evin, dove vari attivisti sono stati detenuti per le loro attività pacifiche di opposizione al governo in carica. Negli interrogatori del ministero dell'intelligence i prigionieri della sezione 209 sono stati sottoposti a percosse e abusi mentali e sessuali.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Luogo di nascita: Dezful (Iran) — Data di nascita: 22 luglio 1959

Direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) fino al novembre 2014. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Durante il suo mandato presso l'IRIB è stato responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. L'IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di «processi spettacolo» in agosto 2009 e dicembre 2011, in palese violazione delle norme internazionali in materia di equo processo e del diritto ad un giusto processo.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Luogo di nascita: Maragheh (Iran) — Data di nascita: 1957

Membro del Consiglio comunale di Teheran. Ex ministro dell'informazione e della comunicazione (2009-2012).

In qualità di ministro dell'informazione, è stato uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su Internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle elezioni presidenziali del 2009 e durante le manifestazioni di piazza, sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, Internet a livello locale.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Colonnello della polizia delle tecnologie e comunicazioni, ha annunciato una campagna di reclutamento di hacker governativi per meglio controllare le informazioni su Internet e nuocere ai siti «nocivi».

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Luogo di nascita: Najaf (Iraq) — Data di nascita: 1960 o agosto 1961

Capo della magistratura. Al capo della magistratura spetta autorizzare e approvare tutte le condanne per reati qisas (per i quali è prevista la pena del taglione), hudud (reati contro Dio) e tàzir (reati contro lo Stato). Sono comprese le condanne che comportano la pena di morte, la flagellazione e l'amputazione. Al riguardo, ha firmato di persona numerose condanne a morte in violazione delle norme internazionali, fra cui condanne per lapidazione, esecuzioni per impiccagione, esecuzione di minori ed esecuzioni in pubblico, durante le quali, ad esempio, i prigionieri vengono appesi a un ponte davanti a migliaia di persone.

Ha inoltre autorizzato condanne a pene corporali, quali amputazioni e versamento di acido negli occhi del condannato. Da quando Sadeq Larijani è in carica, si è verificato un netto aumento di arresti arbitrari di prigionieri politici, difensori dei diritti umani e minoranze. Dal 2009 sono inoltre aumentate drasticamente le esecuzioni. Sadeq Larijani è inoltre responsabile della sistematica inosservanza del diritto a un equo processo nei procedimenti giudiziari iraniani.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Appartenente alla cerchia ristretta della Guida suprema, uno tra i responsabili di aver ideato la repressione delle manifestazioni di protesta in atto dal 2009 e associato ai responsabili della repressione delle manifestazioni di protesta.

23.3.2012

▼M2

67.

SAEEDI Ali

 

Rappresentante della Guida suprema in seno ai Pasdaran dal 1995, dopo una carriera militare trascorsa presso i servizi di intelligence dei Pasdaran. Questo incarico ufficiale ne fa l'anello di collegamento indispensabile tra gli ordini provenienti dall'Ufficio della Guida suprema e l'apparato repressivo dei Pasdaran.

23.3.2012

▼M7

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Luogo di nascita: Dezful (Iran) — Data di nascita: 1954

Segretario generale della Fondazione mondiale per l'olocausto, istituita in occasione della conferenza internazionale per la revisione della visione globale dell'olocausto nel 2006, della cui organizzazione Ramin è stato responsabile per conto del governo iraniano. Principale responsabile della censura in qualità di vice ministro incaricato della stampa fino al dicembre 2013 e in tale veste direttamente responsabile della chiusura di numerosi organi di stampa riformisti (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh ecc.), della chiusura del Sindacato indipendente della stampa e dell'intimidazione o arresto di giornalisti.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Luogo di nascita: Meibod (Iran) — Data di nascita: 1967

Sindaco della seconda città più grande dell'Iran, Mashad, dove hanno luogo regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex vice ministro dell'interno per gli affari politici. Era responsabile di dirigere la repressione delle persone che si esprimevano in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.

23.3.2012

▼M7 —————

▼M2

71.

SHARIFI Malek Ajdar

 

Capo della magistratura nell'Azerbaigian orientale. Responsabile di gravi violazioni del diritto a un giusto processo.

23.3.2012

▼M7 —————

▼M7

73.

FAHRADI Ali

 

Procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata comminata la pena capitale. Si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj durante il suo incarico di procuratore.

23.3.2012

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Procuratore. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compreso il coinvolgimento nell'esecuzione di un minorenne.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Capo della sicurezza presso il ministero della difesa. Ex capo della protezione e della sicurezza presso l'IRGC fino al marzo 2012. Ex comandante dell'intelligence dell'IRGC fino all'ottobre 2009. Coinvolto nella repressione della libertà di espressione, anche in associazione con i responsabili dell'arresto di blogger/giornalisti nel 2004, avrebbe avuto un ruolo nella repressione delle manifestazioni di protesta post-elettorali nel 2009.

23.3.2012

▼M2

76.

SADEGHI Mohamed

 

Colonnello e addetto al reparto tecnico e di cyber intelligence dell'IRGC. Responsabile dell'arresto e della tortura di blogger/giornalisti.

23.3.2012

▼M7

77.

JAFARI Reza

Data di nascita: 1967

Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici a partire dal 2012. Membro della «Commissione per la determinazione del contenuto web illegale», organo competente per la censura di siti web e dei media sociali. Ex capo della procura speciale per la cibercriminalità tra il 2007 e il 2012. Si è reso responsabile della repressione della libertà di espressione, anche sottoponendo blogger e giornalisti all'arresto, alla detenzione e a procedimenti penali. Persone arrestate perché sospettate di reati informatici sono state sottoposte a maltrattamenti e oggetto di procedimenti giudiziari iniqui.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Giudice presso un tribunale ordinario nel nord della provincia di Teheran. Ex sovrintendente della Procura di Teheran. Vice capo dell'Ufficio per gli affari penitenziari della provincia di Teheran. Ex vice procuratore di Teheran fino al 2013. È stato a capo della procura di Evin. Si è reso responsabile di negare ai difensori dei diritti umani e ai prigionieri politici l'esercizio di diritti, quali il diritto di visita e altri diritti dei detenuti.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Capo della prigione di Evin, nominato a metà del 2012. Dalla sua nomina, si è assistito a un deterioramento delle condizioni in carcere ed è stata segnalata una recrudescenza dei maltrattamenti ai danni dei prigionieri. Nell'ottobre 2012, nove detenute hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la violazione dei loro diritti e le violenze subite per mano delle guardie carcerarie.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Giudice del tribunale rivoluzionario di Ahwaz, sezione 4, ha condannato alla pena capitale quattro prigionieri politici arabi, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (tre fratelli) e Ali Sharifi. Sono stati arrestati, torturati e impiccati senza giusto processo. Questi casi e l'assenza di un giusto processo sono stati segnalati dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Iran in una relazione del 13 settembre 2012 e dal segretario generale dell'ONU nella relazione sull'Iran del 22 agosto 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Giudice del tribunale rivoluzionario di Ahwaz, sezione 2, ha condannato alla pena capitale cinque arabi di Ahwaz, Mohammad Ali Amouri, Hashem Shàbani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, in data 17 marzo 2012, per «attività contro la sicurezza pubblica» e «ribellione contro Dio». Le condanne sono state confermate dalla Corte suprema iraniana il 9 gennaio 2013. I cinque uomini sono stati arrestati senza colpa per oltre un anno, torturati e condannati senza giusto processo.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias Haj-agha Sarafraz)

Data di nascita: all'incirca 1963 — Luogo di nascita: Teheran — Luogo di residenza: Teheran — Luogo di lavoro: Sede centrale dell'IRIB e della Press TV, Teheran

Presidente della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB). Ex direttore della sezione World Service e della rete Press TV dell'IRIB, responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente associato all'apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la sua direzione, Press TV, insieme all'IRIB, ha collaborato con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, nel programma settimanale «Iran Today». La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito la Press TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver trasmesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Procuratore della provincia di Mazandaran, responsabile di arresti illegali e violazioni dei diritti dei detenuti bahài, dall'arresto iniziale fino alla reclusione in celle di isolamento presso il centro di detenzione del ministero dell'intelligence. Sei esempi concreti di violazioni del diritto a un giusto processo sono stati documentati. Jafari ha perseguito casi che sono sfociati in numerose esecuzioni, anche pubbliche.

12.3.2013

▼M6

84.

EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi)

Data di nascita: circa 1973

Luogo di nascita: Hamedan

Luogo di residenza: Teheran

Luogo di lavoro: sede centrale della Press TV, Teheran

Capo della redazione di Press TV. Ex produttore principale della Press TV.

Responsabile della produzione e trasmissione di confessioni estorte a detenuti, fra cui giornalisti, attivisti politici, esponenti di minoranze curde e arabe, in violazione dei diritti a un giusto processo e a un equo processo riconosciuti a livello internazionale. La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito Press TV a pagare una multa di 100 000 GBP per aver trasmesso nel 2011 la confessione del giornalista e regista irano-canadese Maziar Bahari, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Le ONG hanno segnalato altri casi di confessioni estorte, mandate in onda da Press TV. Emadi è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.

12.3.2013

▼M7

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Giudice del tribunale rivoluzionario di Tabriz, sezione 1. Responsabile di infliggere pesanti condanne nei confronti di giornalisti, di esponenti della minoranza etnica azera e di attivisti impegnati nella difesa dei diritti dei lavoratori, con l'accusa di spionaggio, atti contro la sicurezza nazionale, propaganda contro il regime iraniano e insulti al leader dell'Iran. Le sentenze sono state emesse in varie occasioni senza un giusto processo e i detenuti sono stati costretti a firmare confessioni false. Uno dei casi più eclatanti ha coinvolto venti volontari impegnati in operazioni di assistenza ai terremotati (a seguito del sisma che ha colpito l'Iran nell'agosto 2012), condannati alla reclusione per aver tentato di soccorrere le vittime del terremoto. Il tribunale ha ritenuto gli operatori colpevoli di «associazione e collusione con l'intento di agire contro la sicurezza nazionale».

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Capo della procura rivoluzionaria di Shiraz. Responsabile di arresti illegali e maltrattamenti contro attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani, esponenti bahài e prigionieri di coscienza, i quali sono stati perseguitati, torturati e interrogati e ai quali è stato negato l'accesso all'assistenza legale e a un giusto processo. Musavi-Tabar ha firmato provvedimenti giudiziari nel famigerato centro di detenzione n. 100 (carcere maschile), compresa l'ordinanza che dispone la pena a tre anni di reclusione in isolamento per la detenuta bahài Raha Sabet.

12.3.2013

▼M4

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Capo della «Commission to Determine the Instances of Criminal Content». (Commissione che accerta i casi di contenuto criminale)

Abdolsamad Khoramabadi è capo della «Commission to Determine the Instances of Criminal Content», organizzazione governativa incaricata della censura e della criminalità informatica on line. Sotto la sua direzione la Commissione ha definito «criminalità informatica» mediante una serie vaga di categorie che criminalizzano creazione e pubblicazione di contenuti ritenuti inappropriati dal regime. Abdolsamad Khoramabadi è responsabile della repressione e dell'oscuramento di numerosi siti di opposizione, testate elettroniche, blog, siti di ONG per i diritti umani nonchè di Google e Gmail dal settembre 2012. Insieme con la Commissione ha contribuito attivamente al decesso in carcere del blogger Sattar Beheshti, nel novembre 2012.

Pertanto la Commissione che dirige è direttamente responsabile di violazioni sistematiche dei diritti umani, in particolare vietando e filtrando l'accesso al pubblico di siti web e, saltuariamente, disabilitando l'accesso ad Internet in generale.]

12.3.2013



Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

▼M7

1.

Centre to Investigate Organized Crime (Centro di indagine sulla criminalità organizzata) (alias Ufficio Criminalità informatica o Polizia Criminalità informatica)

Luogo: Teheran, Iran sito web: http://www.cyberpolice.ir

La polizia Criminalità informatica iraniana, fondata nel gennaio 2011, è un'unità della polizia della Repubblica islamica dell'Iran diretta da Esmail Ahmadi-Moqaddam (in elenco). Ahmadi-Moqaddam ha sottolineato che quest'unità perseguirà gruppi dissidenti e antirivoluzionari che hanno usato le reti sociali basate su Internet per scatenare, nel 2009, la protesta contro la rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Nel gennaio 2012 quest'unità di polizia ha emesso nuove direttive per gli Internet café, che impongono agli utenti di fornire dati personali, che saranno conservati per sei mesi dai proprietari degli esercizi, nonché una registrazione dei siti web visitati. Queste disposizioni impongono inoltre ai proprietari degli esercizi di installare telecamere a circuito chiuso, conservandone le registrazioni per sei mesi.

In base a queste nuove disposizioni è possibile creare un registro che le autorità potranno usare per intercettare attivisti o chiunque sia ritenuto una minaccia per la sicurezza nazionale. Nel giugno 2012 i media iraniani hanno riferito che la Polizia criminalità informatica starebbe mettendo in atto una repressione delle reti virtuali private (VPN). Il 30 ottobre 2012 la stessa unità di polizia ha arrestato il blogger Sattar Beheshti senza un mandato per «atti contro la sicurezza nazionale sulle reti sociali e su Facebook». Beheshti aveva criticato il governo iraniano nel suo blog. Beheshti è stato trovato morto nella sua cella il 3 novembre 2012 e si ritiene che sia stato torturato a morte da membri della polizia Criminalità informatica.

 

▼M2




ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M5

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M2

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/154

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: [email protected]

▼M2




ALLEGATO III

Elenco del materiale di cui all’articolo 1 bis che potrebbe essere usato per la repressione interna

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1 armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari;

1.2 munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3 congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

3. Veicoli:

3.1 veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2 veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3 veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4 veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5 veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6 componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1   Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2   Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2 cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari;

4.3 altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a) amatolo;

b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);

c) nitroglicole;

d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e) cloruro di picrile;

f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari:

5.1 giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:

  le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

  le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

8. Filo spinato tagliente.

9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.




ALLEGATO IV

Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 1 ter e 1 quater

Nota generale

Fatto salvo il contenuto del presente allegato, quest’ultimo non si applica a:

a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ( 4 ) o nell’elenco comune delle attrezzature militari o

b) software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:

i) al banco;

ii) per corrispondenza;

iii) mediante transazione elettronica o

iv) su ordinazione telefonica o

c) software che sono di pubblico dominio.

Le categorie A, B, C, D e E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Per «apparecchiature, tecnologie e software» ai sensi dell’articolo 1 ter si intende quanto segue:

A. Elenco delle apparecchiature

 apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti

 apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati

 apparecchiature di controllo delle radiofrequenze

 apparecchiature di interferenze di reti e satelliti

 apparecchiature di infezione a distanza

 apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale

 apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI ( 5 ), MSISDN ( 6 ), IMEI ( 7 ) e TMSI ( 8 )

 apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS ( 9 ), GSM ( 10 ), GPS ( 11 ), GPRS ( 12 ), UMTS ( 13 ), CDMA ( 14 ) e PSTN ( 15 )

 apparecchiature di intercettazione e controllo DHCP ( 16 ), SMTP ( 17 ) e GTP ( 18 )

 apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica

 apparecchiature forensi a distanza

 apparecchiature di motori di trattamento semantico

 apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici

 apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard

B. Non utilizzato

C. Non utilizzato

D. «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.

E. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato solo nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.



( 1 ) Cfr. pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 3 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 4 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

( 5 ) IMSI sta per «International Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS.

( 6 ) MSISDN sta per «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile). È un numero unico per l’identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l’abbonato.

( 7 ) IMEI sta per «International Mobile Equipment Identity» (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN.

( 8 ) TMSI sta per «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell’identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

( 9 ) SMS sta per «Short Message System» (servizio di messaggi brevi).

( 10 ) GSM sta per «Global System for Mobile Communications» (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

( 11 ) GPS sta per «Global Positioning System» (sistema di localizzazione globale via satellite).

( 12 ) GPRS sta per «General Package Radio Service» (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

( 13 ) UMTS sta per «Universal Mobile Telecommunication System» (sistema universale di comunicazioni mobili).

( 14 ) CDMA sta per «Code Division Multiple Access» (accesso multiplo a divisione di codice).

( 15 ) PSTN sta per «Public Switch Telephone Networks» (rete telefonica pubblica commutata).

( 16 ) DHCP sta per «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

( 17 ) SMTP sta per «Simple Mail Transfer Protocol» (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

( 18 ) GTP sta per «GPRS Tunneling Protocol» (protocollo di tunneling per GPRS).