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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/4338

15.7.2024

Ricorso proposto il 22 maggio 2024 – Bazhaev / Consiglio

(Causa T-270/24)

(C/2024/4338)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Musa Yusopovich Bazhaev (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, M. Brésart e J. Goffin, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In via principale, dichiarare illegittimo il criterio di iscrizione previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2014/269, nella parte in cui riguarda «imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori, persone giuridiche, entità od organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina» e di conseguenza:

annullare la decisione (PESC) 2024/847 (1) del Consiglio, del 12 marzo 2024, nella parte in cui inserisce il nome del ricorrente nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 (2) del Consiglio, del 12 marzo 2024, nella parte in cui inserisce il nome del ricorrente nell’allegato del regolamento (UE) n. 2014/269 del Consiglio del 17 marzo 2014;

in subordine, sugli altri motivi invocati dal ricorrente:

annullare la decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, nella parte in cui inserisce il nome del ricorrente nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, nella parte in cui inserisce il nome del ricorrente nell’allegato del regolamento (UE) n. 2014/269 del Consiglio, del 17 marzo 2014;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità del criterio g) previsto all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione del diritto di essere ascoltato.


(1)  Decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, 2024/847).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/849).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4338/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)