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Tutela del consumatore

Fin dal 1992 l’Autorità è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole, diffusa con qualsiasi mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, televendite. Dal 2000 ha iniziato a valutare anche la pubblicità comparativa. Solo nel 2005 tuttavia è stato riconosciuto all’Autorità il potere di imporre sanzioni. Nel 2007, nel dare attuazione ad una direttiva europea (29/2005/CE), le competenze sono state ampliate: è stata introdotta la tutela del consumatore contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese nei confronti dei consumatori. Se un’impresa tenta di falsare le scelte economiche del consumatore, ad esempio, omettendo informazioni rilevanti, diffondendo informazioni non veritiere o addirittura ricorrendo a forme di indebito condizionamento, l’Autorità può intervenire anche in via cautelare e imponendo sanzioni che possono oggi arrivare a 10 milioni di euro. La tutela contro le pratiche scorrette si estende, per effetto della legge di conversione del decreto legge 1/2012 (c.d.‘CresciItalia’), anche alle microimprese, cioè alle entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica (anche a titolo individuale o familiare), occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato o un totale di bilancio non superiori ai due milioni di euro all’anno.

L’Antitrust può altresì accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori, anche in via preventiva per le imprese che lo richiedano relativamente a clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali. A partire dal 13 giugno 2014 l’Autorità vigila sul rispetto delle norme sui diritti dei consumatori previste dalla direttiva 83/2011/UE recepita con il decreto legislativo 21/2014.Inoltre, l’Autorità vigila in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, così come previsto dalla legge 161/2014 che ha modificato il decreto legislativo 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Rientra nelle competenze dell’Autorità anche la tutela dei diritti dei viaggiatori nei contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici e servizi turistici collegati di cui al decreto legislativo 79/2011 nonché l’enforcement dei divieti di blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, in attuazione del regolamento 2018/302/UE.

L’Autorità vigila altresì in materia di servizi di pagamento e credito ai sensi del decreto legislativo 11/2010 ed è competente ad irrogare le sanzioni previste dal regolamento 2021/1230/UE relativo ai pagamenti transfrontalieri.

La legge 31/2020 ha attribuito all’Autorità competenze anche in materia di attività parassitarie.

Infine, a partire da ottobre 2023, l’Autorità è competente anche in materia di divieto di utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia di dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, come previsto dalla legge 136/2023.